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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 585/2024 RGA avverso la sentenza n. 281/2024 R.S. del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione
Lavoro, emessa e pubblicata in data 16.07.2024, a definizione della causa in materia di previdenza ed assistenza iscritta al n. R.G. 154/2023, notificata tramite pec in data 19/08/2024; avente ad oggetto: malattia professionale;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20/02/2025; promossa da:
Parte_1
(c.f. ), in persona del suo
[...] P.IVA_1
Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia-Romagna, rappresentato e difeso, dall'Avv. Vinicio Sacchetti elettivamente domiciliato presso l'Avv. Mauro Converso (dell'Avvocatura Regionale INAIL, sita in via Amendola n. 3, Bologna;
appellante; contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
), (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3
pag. 1 di 13 quali eredi legittimi di (C.F. ), Persona_1 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Soragni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Reggio Emilia (RE); appellati;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Così come esaustivamente sintetizzato nello spiegato atto di gravame: “(…) Con ricorso al Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Lavoro, il sig. ha Persona_1 proposto domanda volta ad accertare la natura professionale della malattia - mesotelioma pleurico sinistro – denunciata all' in data 25/10/2019, nonché Pt_1 ad ottenere la condanna dell convenuto all'erogazione delle conseguenti Pt_1 prestazioni economiche di legge.
A sostegno della propria domanda il sig. esponeva di aver svolto, Persona_1 come lavoratore dipendente, dal 1981 al 2011 la mansione di autotrasportatore di materiali edili (tra i quali anche lastre ondulate di eternit) presso le ditte Edil
Zanichelli, ED Srl e Sined Spa.
Resisteva alla domanda l , contestando specificamente le allegazioni di Pt_1 controparte riguardanti la pretesa esposizione lavorativa a fibre di amianto ed eccependo, invece, l'origine extraprofessionale della malattia denunciata derivante dall'esposizione familiare a fibre di amianto aereodisperse. La madre del lavoratore assicurato, , deceduta per patologia amianto Persona_2 correlata, aveva lavorato sino al 1978 presso una ditta che produceva manufatti in cemento-amianto (Fibrotubi) e la dispersione di fibre di asbesto in ambito familiare era dovuta al fatto cha la madre rientrava a casa con gli abiti da lavoro sui quali erano depositate fibre di amianto respirabili.
L'istruttoria si concretava nei documenti prodotti dalle parti, nell'assunzione di prove orali e nell'espletamento di CTU medico legale. I testi e Testimone_1
venivano sentiti una prima volta all'udienza del 27/06/2023 e, Testimone_2 successivamente, venivano sentiti a chiarimenti all'udienza del 15/09/2023 dal giudice del lavoro titolare della causa (dott.ssa Serri ). Tes_3
pag. 2 di 13 A seguito del decesso di , avvenuto in data 07/11/2023, la causa Persona_1 veniva proseguita dagli eredi (coniuge), e CP_1 CP_2 CP_3
(figli).
[...]
Con sentenza n. 281/2024, depositata in data 16/07/2024, il Tribunale di Reggio
Emilia, Sez. Lav., accoglieva la domanda proposta dagli eredi di Persona_1
e così provvedeva: “Accertata l'origine professionale della malattia denunciata il
25/10/2019 contratta dal sig. , dichiara tenuto e condanna Persona_1
l' a corrispondere agli eredi dello stesso tutte le prestazioni di legge per il Pt_1 danno biologico di grado pari al 100% maggiorate degli interessi legali…”. Con ricorso depositato telematicamente in data 16/09/2024, l' ha spiegato Pt_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “ (…) - in via principale, in accoglimento dell'appello proposto dall' ed in Pt_1 totale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Lavoro, n.
281/2024, respingere la domanda proposta da , e CP_1 CP_2
, quali eredi legittimi di , nei confronti Controparte_3 Persona_1 dell'appellante Istituto;
- in subordine, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare – previo rinnovo della CTU medico legale – il grado di menomazione dell'integrità psicofisica derivante dalla malattia professionale oggetto di causa a far tempo dalla denuncia all del 25-10-2019 della predetta malattia. Con vittoria di Pt_1 spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio. (…)”.
A fondamento delle suesposte conclusioni, l ha articolato cinque motivi di Pt_1 gravame, così rubricati: “Primo motivo di appello. Difetto di prova in ordine all'adibizione a lavorazione c.d. tabellata sin dai primi anni '80 - violazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 3 del D.P.R. n. 1124/65 ed alla voce n. 57, lettera b), della tabella delle malattie professionali di cui al D.M. 9 aprile
2008”; “Secondo motivo di appello Difetto di motivazione in ordine all'esposizione lavorativa ritenuta sussistente per il periodo di lavoro dall'anno 2000 all'anno
2011 (data di pensionamento di ) – inattendibilità delle Persona_1 deposizioni dei testi e ”; “Terzo motivo di appello Testimone_2 Testimone_1
Contraddittorietà e difetto di motivazione - la sentenza impugnata afferma che la malattia oggetto di causa ha avuto un periodo di latenza di circa 40 anni e contemporaneamente ritiene però rilevante un'esposizione professionale che si pag. 3 di 13 sarebbe realizzata in tempi ravvicinati rispetto alla diagnosi della malattia avvenuta nell'anno 2019”; “Quarto motivo di appello. Inidoneità ed incompatibilità degli episodi di possibile esposizione lavorativa riferita dai testi con il periodo di latenza del mesotelioma pleurico”; “In subordine, quinto motivo di appello. Quantificazione dei postumi permanenti – mancata valutazione dei postumi all'epoca della denuncia della malattia professionale”. La rubricazione dei predetti motivi di gravame è sufficientemente esplicativa del loro contenuto, senza che sia necessario aggiungere altro al riguardo.
, e , ritualmente costituitisi in giudizio, CP_1 CP_2 Controparte_3 hanno analiticamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di appello sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendo il rigetto dell'impugnazione proposta dall , con conseguente integrale Pt_1 conferma della sentenza gravata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio a quo che, ad avviso di questa Corte, offrono un quadro esaustivo e completo dei fatti rilevanti ai fini della decisione.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva il Collegio che l'appello proposto dall non risulta meritevole di accoglimento per i motivi appresso Pt_1 indicati.
Per quanto attiene ai primi quattro motivi di appello, da esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta interconnessione logico-giuridica, si rammenta che in caso di malattie c.d. “tabellate” opera una presunzione legale in merito alla loro origine professionale.
Peraltro, “in caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Incombe, invece, sull' l'onere di fornire una prova idonea a vincere tale presunzione” Pt_1
(così, ex multis, Cassazione civile sez. lav., 4/2/2020, n. 2523).
pag. 4 di 13 Va, poi, precisato che la prova della lavorazione può essere data anche in via presuntiva;
tuttavia, deve trattarsi di presunzioni che soddisfano i requisiti legali di gravità, precisione e concordanza ed è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass. n.
2632/2014) o su congetture (Cass. n. 20342/2020).
Eventuali lacune probatorie relative alla nocività della lavorazione svolta, poi, non possono essere colmate con il ricorso al notorio (Cass., ordinanza 26 agosto 2021,
n. 23505)
In ogni caso, anche in caso di malattie tabellate, la Suprema Corte ha più volte ribadito che “la presunzione legale in questione (N.D.R. ossia di quella di origine professionale della malattia) non è assoluta, rimanendo la possibilità per l' Pt_1 di fornire la prova contraria, ad esempio dimostrando che la malattia, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo, oppure che il lavoratore è stato concretamente esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente nel caso concreto a cagionare la malattia, o che sussista un fattore extralavorativo che sia stato di per sè idoneo a determinarla (Cass. n.
19312 del 25/09/2004, Cass. n. 14023 del 26/07/2004)” (Cass. 2523/20 in motivazione).
Ciò posto circa le regole di giudizio da applicarsi nel caso di specie, ad avviso di questa Corte mentre gli odierni appellati hanno assolto agli oneri probatori su di essi gravanti, l' non ha offerto una prova adeguata idonea a superare la Pt_1 presunzione legale della natura professionale della malattia che ha condotto al decesso del sig. . Persona_1
Al riguardo, si osserva, innanzitutto, che è pacifico in causa, nonché documentalmente provato che il sig. ha contratto “mesotelioma Persona_1 pleurico Sx”. In pratica, come correttamente affermato dal CTU nominato in prime cure, “Sulla esistenza del mesotelioma pleurico non esistono dubbi” (cfr. pag. 15 della relazione peritale).
Va, poi, evidenziato che, a dispetto di quanto affermato nella consulenza medico legale depositata nel giudizio a quo (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado Pt_1
), la patologia che ha condotto al decesso del dante causa degli odierni Pt_1 appellati, è patologia tabellata. Sul punto, il perito nominato dal Tribunale di
pag. 5 di 13 Reggio Emilia ha convincentemente osservato: << (…) non si condivide il parere espresso dalla consulenza medico legale , secondo il quale si tratterebbe di Pt_1 patologia tabellata. In realtà la tabella, che contiene una voce specifica per il mesotelioma pleurico, lascia indeterminate le lavorazioni indicate nell'apposita colonna … (“Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto”). Ora, affermare che l'attività svolta dal ricorrente non esponeva all'amianto significa escludere a priori, prima di qualunque indagine, l'origine professionale, configurandosi come ragionamento circolare. E, se è vero che non è in gioco una lavorazione “tipica” (produzione di manufatti in amianto, bonifiche, demolizioni ecc.), è altrettanto vero che la parola “lavorazioni” lascia aperto tutto il campo dei lavori che potenzialmente determinano il rischio amianto >>.
Ciò posto in punto di diritto, quanto all'analisi delle risultanze istruttorie in atti, va poi condivisa la conclusione espressa dal CTU nella propria relazione peritale secondo cui: “(…) Pur in assenza di una valutazione quantitativa delle fibre aerodisperse durante l'attività lavorativa del (svolta sempre all'aperto e Pt_2 con caratteristiche assai varie), la presenza del carninogeo va considerata altamente probabile per sufficienti periodi di tempo”. Ed invero, il sig. in sede di anamnesi ha riferito di esser “(…) Persona_1 sempre stato camionista, alle dipendenze di varie aziende. All'inizio è stato addetto al trasporto di materiale ferroso per conto dell'acciaieria TrafilSider, dal 1973 in poi si è occupato del trasporto di materiali per l'edilizia. Dopo un breve periodo di tempo, il camion fu dotato di una gru, consentendo al trasportatore di operare su strutture in altezza;
in particolare per la demolizione e rifacimento di tetti, tettoie, terrazzi e coperture di vario genere. Le mansioni affidategli richiedevano il suo diretto intervento, sia sulla struttura da demolire che nelle fasi di carico e di stabilizzazione del materiale sul cassone del camion. Il sig. R_ ha riferito di aver operato regolarmente su pannelli contenenti amianto, rimossi dalle coperture e impilati su pallets. I pallets, sui era collocato il materiale rimosso, vanivano poi agganciati dalle staffe della gru e portati all'altezza del pianale del camion, dove dovevano essere assicurati con regge. Durante quest'ultima operazione si verificava spesso la rottura di alcuni pannelli, con liberazione di polvere in grandi quantità. E se del lavoro di demolizione e rimozione delle coperture si occupavano altri operai, era quasi sempre richiesto
pag. 6 di 13 l'intervento del per controllare la stabilità del carico collocato sulle R_ forche della gru e in seguito nella fase di abbassamento dei pallet, che, come si è detto, doveva poi essere assicurato sul pianale del camion. Quanto al trasporto vero e proprio dei pannelli e dell'altro materiale fino al deposito di smaltimento, il sig. si occupava della condizione del mezzo se l'azienda era R_ contrattualmente impegnata anche per tale fase;
negli altri casi le sue mansioni terminavano con la messa a terra del carico ed il suo posizionamento sul cassone.
Il paziente si occupava tuttavia anche del semplice trasporto di materiali edili, comprendenti prodotti di demolizione o materiali da costruzione nuovi come mattoni, tegole, pannelli isolanti … Questo fu sempre il lavoro svolto quotidianamente dal sig. fino al pensionamento, avvenuto nel 2010 dopo R_ esser stato dipendente della EdilZanichelli, della ED e della SINET. (…)”.
Queste particolareggiate dichiarazioni appaiono, innanzitutto, scevre da contraddizioni e perfettamente coerenti, da un punto di vista logico, con la realtà lavorativa dell'epoca. Sul punto si deve ricordare che solo nel 1992 con la legge n.
257 l'Italia ha “messo al bando” tutti i prodotti contenenti amianto, vietando l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto, stabilendo un programma di dismissione delle scorte il cui termine ultimo venne fissato al 28 aprile 1994. La diffusione dell'amianto come componente delle costruzioni (coperture, pannelli isolanti, paratie divisorie, sono solo alcuni degli impeghi nell'edilizia) è rimasta, poi,
“ubiquitaria” nel nostro Paese “ben oltre i primi anni 90”, come puntualmente evidenziato dal nominato CTU.
Ciò posto, va, poi, osservato che l'anamnesi lavorativa formulata dal sig. R_
, come correttamente evidenziato dal Giudice a quo nella sentenza
[...] gravata, è risultata “congruamente documentata e comunque ricostruita per la gran parte anche a mezzo testi”.
Da un punto di vista documentale, appare, innanzitutto, dirimente in senso favorevole agli odierni appellati, il parere del 19/04/2021 reso dal , organo Per_3 tecnico dell' , (doc. 11 del fascicolo di primo grado di parte appellata e Pt_1 pagine da 10 a 13 della relazione del CTU in cui il parere è riportato Per_3 integralmente). In tale parere, si afferma conclusivamente che: “(…) Dall'analisi della documentazione agli atti, si può ritenere che il sig. possa esser stato R_
pag. 7 di 13 esposto a fibre di amianto durante gli anni '80 mentre sovraintendeva le operazioni di carico/scarico sul mezzo di trasporto e durante il fissaggio di lastre in cemento-amianto sul mezzo stesso.
Si segnala anche la presenza di una copertura in cemento amianto, con un modesto stato di usura delle lastre nel 2021, nel capannone della ditta Edizanichelli, presso la quale il sig. ha lavorato negli anni'80”. R_
Tale conclusione, formulata da un ingegnere della , a dispetto di quanto Per_3 sostenuto dall'Istituto appellante appare espressa con un ragionevole grado di certezza e non già in toni meramente ipotetici.
Ed invero, nel medesimo parere, si osserva, inter alia, che: “(…) la relazione inviata dallo SPSAL di Reggio Emilia riporta che la ditta Controparte_4
, con attività iniziata il 28/01/1985 e cessata il 19/08/2014, dal
[...]
01/07/1986 inizia l'attività di commercio al minuto di materiali edili presso il magazzino di Campegine, via G. Amendola 54/A. Successivamente, sono stati aperti altri magazzini/depositi/negozi a Castelnovo di Sotto, Cadelbosco di Sopra,
Campegine e Poviglio.
La ditta Edilzanicchelli s.a.s. attiva dal 07/03/1977, Controparte_5 inizia dal 02/05/1978 l'attività di commercio all'ingrosso e al minuto di materiali edili ed attrezzature per l'edilizia e dal 28/08/1989 l'attività di autotrasporto di merci in conto di terzi, che cessano entrambe dal 07/03/2005.
Entrambe le ditte (n.d.r. per le quali ha lavorato il sig. ), dunque, Persona_1 commerciavano materiali edili ed attrezzature per l'edilizia, a partire dagli anni'70 e '80. Secondo SPSAL di Reggio Emilia, in considerazione del periodo di attività e della collocazione geografica delle ditte, nello stesso territorio di note aziende produttrici di manufatti in cemento-amianto per l'edilizia (quali le azienda citate dal , si può ritenere alquanto probabile che ED s.r.l. e R_
IL s.a.s. acquistassero, utilizzassero e rivendessero manufatti edili contenenti amianto (come lastre di cementoamianto, canne fumarie, serbatoi, tubi per condutture, di largo impiego a quei tempi”.
Lo svolgimento da parte del sig. di mansioni comportanti il Persona_1 rischio di inalazione di fibre di amianto aerodisperse è comprovato, altresì, dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di prime cure, come pure rimarcato dal Giudice a quo nella sentenza gravata.
pag. 8 di 13 In proposito, si osserva che non vi sono concreti elementi per dubitare dell'attendibilità dei testi e , che sono stati colleghi Testimone_2 Testimone_1 di lavoro del sig. , rispettivamente dal 2000 al 2004 e da maggio Persona_1
2004 sino al 2011, anno di pensionamento del predetto lavoratore. Alcune imprecisioni nelle loro deposizioni testimoniali, infatti, sono logicamente spiegabili con il fatto che gli stessi sono stati sentiti su fatti occorsi molti anni addietro.
In particolare, la teste (cfr. verbale udienza del 15/09/2023) ha Testimone_1 riferito che “in alcuni tetti” si era occupato del trasporto delle Persona_1 lastre in eternit rimosse dalle coperture in occasione dei lavori di bonifica dell'amianto. Non vi è, poi, alcun riscontro del fatto che tali lavori di bonifica siano avvenuti nel rispetto delle prescrizioni di cui D.M. del 6 settembre 1994,
“Normative e 12 metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”, così come apoditticamente asserito dall'Istituto appellante.
Anzi, avendo riguardo al tenore della deposizione del teste è Testimone_2 lecito suppore che tali prescrizioni, almeno in alcune occasioni non siano state rispettate. Il sig. , in particolare, ha dichiarato: “(…) io sono Testimone_2 andato due o tre volte a dare una mano sul camion con e quindi in cantiere R_
...”. In questi casi, come riferito dal predetto testimone, il sig. si Persona_1 era occupato del carico e del trasporto delle lastre in amianto rimosse dalle coperture, quest'ultimo – quando le lastre non erano imbancalate – le movimentava manualmente insieme ai lavoratori della ditta specializzata nelle opere di rimozione dell'amianto, senza utilizzare però i dispositivi individuali di protezione previsti dalla normativa (tuta e mascherina).
Queste deposizioni testimoniali, rese da soggetti terzi ed indifferenti alle sorti del giudizio e della cui attendibilità non vi è concreto motivo di dubitare, al di là del preciso arco temporale a cui sono riferibili, appaiono particolarmente significative in quanto descrittive del modus operandi del sig. nello Persona_1 svolgimento delle proprie mansioni lavorative, rimaste sostanzialmente identiche dagli inizi degli anni'80 sino al momento del suo pensionamento. Orbene, le suesposte risultanze istruttorie, complessivamente considerate,
pag. 9 di 13 costituenti quantomeno indizi gravi, precisi e concordanti, fanno presumere con ragionevole grado di certezza che il sig. , dante causa degli odierni Persona_1 appellati, abbia svolto mansioni lavorative comportanti il concreto rischio di inalazione di fibre d'amianto aerodisperse.
Concludendo sul punto quindi, deve ritenersi provato che il sig. Persona_1 abbia svolto una delle “Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto”, con conseguente operatività della presunzione legale di origine professionale del mesotelioma pleurico che ha condotto al suo decesso.
Di contro, ad avviso di questa Corte, l appellante non ha offerto una prova Pt_1 adeguata idonea a superare tale presunzione, avente come già detto carattere relativo.
In particolare, così come correttamente rilevato dal CTU nominato in prime cure, deve escludersi recisamente che l'esposizione del sig. a fibre Persona_1
d'amianto in ambito familiare possa considerarsi causa esclusiva e di per sé sufficiente all'insorgenza del mesotelioma pleurico da lui contratto.
Sul punto, nella relazione medico-legale depositata in prime cure, si ha modo di leggere: << (…) Quanto all'apporto ambientale di fibre d'amianto in ambito familiare (carcinoma polmonare riconosciuto alla madre del come R_ conseguenza di esposizione ad amianto), potremmo innanzitutto collocare questa probabile fonte di contaminazione nel quadro dell'equivalenza delle cause.
In altri termini, l'aerodispersione di fibre verificatasi all'interno dell'abitazione a partire dagli abiti del familiare non esclude la rilevanza causale dell'attività lavorativa contemporaneamente e successivamente svolta.
Il principio dell'equivalenza delle cause, espresso dall'art. 41 c.p., trova applicazione – per giurisprudenza consolidata – anche nell'ambito delle malattie professionali, e quindi nel caso che ci occupa.
Ma anche sotto un profilo più strettamente “biologico” si può affermare la rilevanza causale del rischio lavorativo. […]
Riferendoci alle fasi descritte, potremmo considerare la contaminazione in ambito familiare come il fattore di innesco del processo neoplastico, sul quale si è sovrapposto il successivo assorbimento di fibre che ha determinato o favorito le ulteriori fasi dell'evoluzione. In alternativa, con uguale probabilità, l'innesco può essersi verificato per l'assorbimento di fibre durante l'attività lavorativa mentre pag. 10 di 13 quelle rilasciate nell'ambito domestico avrebbero svolto un ruolo suppletivo (o di incremento del rischio).
Resta il fatto che lungo tutta la fase di induzione si è probabilmente realizzato un effetto sommatorio fra due sorgenti di fibre;
col che diventa impossibile distinguerne il ruolo concausale nell'insorgenza della neoplasia, mentre trova piena convalida – anche sul piano oncologico – il principio dell'equivalenza delle cause sopra citato. Un ulteriore elemento di conferma dell'ipotesi relaticva alla concausa lavorativa del mesotelioma è costituito dalla latenza.
L'insorgenza del tumore è, infatti, del tutto recente (2019), al termine di una lunga carriera lavorativa iniziata negli anni'70. Ora, se l'esposizione al rischio si determinata, come sembra, a partire dai primi ann'80, la manifestazione clinica della neoplasia a distanza ad oltre 40 anni di distanza si accorda perfettamente con i tempi di latenza osservati nel mesotelioma.
(…) >>.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di un attento e meditato esame delle risultanze istruttorie in atti, apparendo immuni da vizi logico-giuridici, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'Istituto appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
Al riguardo, appaiono opportune solo due puntualizzazioni. In primo luogo, occorre rimarcare che, a dispetto di quanto sostenuto dall appellante, la Pt_1
CTU medico legale svolta in prime cure e la sentenza gravata non hanno ritenuto esclusivamente rilevante ai fini dell'insorgenza del mesotelioma pleurico contratto dal sig. “un'esposizione professionale che si sarebbe realizzata Persona_1 in tempi ravvicinati rispetto alla diagnosi della malattia avvenuta nell'anno 2019”. Anzi, il perito del Tribunale di Reggio Emilia ha evidenziato chiaramente che il rischio di inalazione di fibre di amianto aerodisperse in ambito lavorativo da parte del sig. è iniziato a partire dagli anni'80 (protraendosi, poi, per il resto R_ della sua carriera lavorativa). E proprio tale esposizione, così come ricostruita dal nominato CTU, si accorda perfettamente con i tempi di latenza osservati nel mesotelioma.
In secondo luogo, è notorio, quantomeno in ambito scientifico, che il periodo che intercorre tra l'inizio dell'esposizione ad amianto e l'eventuale insorgenza del pag. 11 di 13 mesotelioma è di almeno 10 anni, ma può arrivare anche a 50. Nell'insorgenza del mesotelioma pleurico che ha condotto al decesso del sig. , quindi, Persona_1 deve attribuirsi rilevanza concausale anche all'esposizione lavorativa avvenuta dall'anno 2000 all'anno 2011 (data di pensionamento del lavoratore), periodo al quale sono direttamente riferibili le deposizioni testimoniali acquisite nel giudizio
a quo, ferma la loro più ampia rilevanza, sopra descritta.
Non vi è alcun motivo, pertanto, per operare una scissione temporale nell'ambito della carriera lavorativa del sig. (come sostenuto dall Persona_1 Pt_1 appellante), dovendosi attribuire efficienza concausale nell'insorgenza della denunciata malattia professionale a tutto il periodo lavorativo di esposizione a fibre di amianto aerodisperse, iniziato negli anni'80 e protrattosi sino al pensionamento dell'assicurato. Né nella CTU medico-legale svolta in prime cure, né nella sentenza gravata, quindi, è dato rinvenire alcuna contraddittorietà e/o difetto di motivazione.
Per le suesposte ragioni, i primi quattro motivi di appello vanno disattesi in quanto infondati.
Anche il quinto motivo di appello, ad avviso di questa Corte, va respinto. Al riguardo, occorre richiamare il disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ai sensi del quale: “Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile (n.d.r. quale quella per cui è causa), deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario”.
Correttamente, quindi, il CTU nominato in prime cure, con valutazione recepita nella sentenza gravata, nell'affermare che: “Il danno biologico permanente che lo stadio della malattia configura è valutabile (ex DLgs 38/2000 e tabelle allegate) nella misura del 100% (cento%)”, ha tenuto conto delle condizioni di salute del sig. alla data della visita peritale, avvenuta il 26/10/2023. Persona_1
L' non contesta l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 149 disp. att. c.p.c., Pt_1 né la quantificazione del danno biologico permanente operata dal Dott.
[...] alla data della visita peritale ma sostiene che il “grado di menomazione Per_4 dell'integrità psicofisica derivante dalla malattia professionale oggetto di causa” dovrebbe essere valutata avendo riguardo al “tempo dalla denuncia all del Pt_1
pag. 12 di 13 25-10-2019 della predetta malattia”. Trattasi, tuttavia, all'evidenza di pretesa priva di fondamento normativo in quanto in palese contrato con il dettato dell'art. 149 cit. e come tale inaccoglibile.
Per questi motivi
, aventi carattere assorbente di ogni altro aspetto della vertenza,
l'appello proposto dall' va respinto. Pt_1
Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al
D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità), all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui l'esiguità degli incombenti difensivi compiuti nell'interesse degli odierni appellati e la ripetitività delle difese svolte). Si dà, infine, atto dell'integrale reiezione dell'appello, ai fini del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, in tema di raddoppio del c.d. contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dall , con conseguente integrale conferma della Pt_1 sentenza gravata;
- condanna l appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano Pt_1 nella somma di € 3.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore della procuratrice degli odierni appellati dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.;
- dà, infine, atto dell'integrale reiezione dell'appello, ai fini del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 20.02.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 585/2024 RGA avverso la sentenza n. 281/2024 R.S. del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione
Lavoro, emessa e pubblicata in data 16.07.2024, a definizione della causa in materia di previdenza ed assistenza iscritta al n. R.G. 154/2023, notificata tramite pec in data 19/08/2024; avente ad oggetto: malattia professionale;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20/02/2025; promossa da:
Parte_1
(c.f. ), in persona del suo
[...] P.IVA_1
Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia-Romagna, rappresentato e difeso, dall'Avv. Vinicio Sacchetti elettivamente domiciliato presso l'Avv. Mauro Converso (dell'Avvocatura Regionale INAIL, sita in via Amendola n. 3, Bologna;
appellante; contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
), (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3
pag. 1 di 13 quali eredi legittimi di (C.F. ), Persona_1 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Soragni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Reggio Emilia (RE); appellati;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Così come esaustivamente sintetizzato nello spiegato atto di gravame: “(…) Con ricorso al Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Lavoro, il sig. ha Persona_1 proposto domanda volta ad accertare la natura professionale della malattia - mesotelioma pleurico sinistro – denunciata all' in data 25/10/2019, nonché Pt_1 ad ottenere la condanna dell convenuto all'erogazione delle conseguenti Pt_1 prestazioni economiche di legge.
A sostegno della propria domanda il sig. esponeva di aver svolto, Persona_1 come lavoratore dipendente, dal 1981 al 2011 la mansione di autotrasportatore di materiali edili (tra i quali anche lastre ondulate di eternit) presso le ditte Edil
Zanichelli, ED Srl e Sined Spa.
Resisteva alla domanda l , contestando specificamente le allegazioni di Pt_1 controparte riguardanti la pretesa esposizione lavorativa a fibre di amianto ed eccependo, invece, l'origine extraprofessionale della malattia denunciata derivante dall'esposizione familiare a fibre di amianto aereodisperse. La madre del lavoratore assicurato, , deceduta per patologia amianto Persona_2 correlata, aveva lavorato sino al 1978 presso una ditta che produceva manufatti in cemento-amianto (Fibrotubi) e la dispersione di fibre di asbesto in ambito familiare era dovuta al fatto cha la madre rientrava a casa con gli abiti da lavoro sui quali erano depositate fibre di amianto respirabili.
L'istruttoria si concretava nei documenti prodotti dalle parti, nell'assunzione di prove orali e nell'espletamento di CTU medico legale. I testi e Testimone_1
venivano sentiti una prima volta all'udienza del 27/06/2023 e, Testimone_2 successivamente, venivano sentiti a chiarimenti all'udienza del 15/09/2023 dal giudice del lavoro titolare della causa (dott.ssa Serri ). Tes_3
pag. 2 di 13 A seguito del decesso di , avvenuto in data 07/11/2023, la causa Persona_1 veniva proseguita dagli eredi (coniuge), e CP_1 CP_2 CP_3
(figli).
[...]
Con sentenza n. 281/2024, depositata in data 16/07/2024, il Tribunale di Reggio
Emilia, Sez. Lav., accoglieva la domanda proposta dagli eredi di Persona_1
e così provvedeva: “Accertata l'origine professionale della malattia denunciata il
25/10/2019 contratta dal sig. , dichiara tenuto e condanna Persona_1
l' a corrispondere agli eredi dello stesso tutte le prestazioni di legge per il Pt_1 danno biologico di grado pari al 100% maggiorate degli interessi legali…”. Con ricorso depositato telematicamente in data 16/09/2024, l' ha spiegato Pt_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “ (…) - in via principale, in accoglimento dell'appello proposto dall' ed in Pt_1 totale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Lavoro, n.
281/2024, respingere la domanda proposta da , e CP_1 CP_2
, quali eredi legittimi di , nei confronti Controparte_3 Persona_1 dell'appellante Istituto;
- in subordine, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare – previo rinnovo della CTU medico legale – il grado di menomazione dell'integrità psicofisica derivante dalla malattia professionale oggetto di causa a far tempo dalla denuncia all del 25-10-2019 della predetta malattia. Con vittoria di Pt_1 spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio. (…)”.
A fondamento delle suesposte conclusioni, l ha articolato cinque motivi di Pt_1 gravame, così rubricati: “Primo motivo di appello. Difetto di prova in ordine all'adibizione a lavorazione c.d. tabellata sin dai primi anni '80 - violazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 3 del D.P.R. n. 1124/65 ed alla voce n. 57, lettera b), della tabella delle malattie professionali di cui al D.M. 9 aprile
2008”; “Secondo motivo di appello Difetto di motivazione in ordine all'esposizione lavorativa ritenuta sussistente per il periodo di lavoro dall'anno 2000 all'anno
2011 (data di pensionamento di ) – inattendibilità delle Persona_1 deposizioni dei testi e ”; “Terzo motivo di appello Testimone_2 Testimone_1
Contraddittorietà e difetto di motivazione - la sentenza impugnata afferma che la malattia oggetto di causa ha avuto un periodo di latenza di circa 40 anni e contemporaneamente ritiene però rilevante un'esposizione professionale che si pag. 3 di 13 sarebbe realizzata in tempi ravvicinati rispetto alla diagnosi della malattia avvenuta nell'anno 2019”; “Quarto motivo di appello. Inidoneità ed incompatibilità degli episodi di possibile esposizione lavorativa riferita dai testi con il periodo di latenza del mesotelioma pleurico”; “In subordine, quinto motivo di appello. Quantificazione dei postumi permanenti – mancata valutazione dei postumi all'epoca della denuncia della malattia professionale”. La rubricazione dei predetti motivi di gravame è sufficientemente esplicativa del loro contenuto, senza che sia necessario aggiungere altro al riguardo.
, e , ritualmente costituitisi in giudizio, CP_1 CP_2 Controparte_3 hanno analiticamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di appello sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendo il rigetto dell'impugnazione proposta dall , con conseguente integrale Pt_1 conferma della sentenza gravata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio a quo che, ad avviso di questa Corte, offrono un quadro esaustivo e completo dei fatti rilevanti ai fini della decisione.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva il Collegio che l'appello proposto dall non risulta meritevole di accoglimento per i motivi appresso Pt_1 indicati.
Per quanto attiene ai primi quattro motivi di appello, da esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta interconnessione logico-giuridica, si rammenta che in caso di malattie c.d. “tabellate” opera una presunzione legale in merito alla loro origine professionale.
Peraltro, “in caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Incombe, invece, sull' l'onere di fornire una prova idonea a vincere tale presunzione” Pt_1
(così, ex multis, Cassazione civile sez. lav., 4/2/2020, n. 2523).
pag. 4 di 13 Va, poi, precisato che la prova della lavorazione può essere data anche in via presuntiva;
tuttavia, deve trattarsi di presunzioni che soddisfano i requisiti legali di gravità, precisione e concordanza ed è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass. n.
2632/2014) o su congetture (Cass. n. 20342/2020).
Eventuali lacune probatorie relative alla nocività della lavorazione svolta, poi, non possono essere colmate con il ricorso al notorio (Cass., ordinanza 26 agosto 2021,
n. 23505)
In ogni caso, anche in caso di malattie tabellate, la Suprema Corte ha più volte ribadito che “la presunzione legale in questione (N.D.R. ossia di quella di origine professionale della malattia) non è assoluta, rimanendo la possibilità per l' Pt_1 di fornire la prova contraria, ad esempio dimostrando che la malattia, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo, oppure che il lavoratore è stato concretamente esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente nel caso concreto a cagionare la malattia, o che sussista un fattore extralavorativo che sia stato di per sè idoneo a determinarla (Cass. n.
19312 del 25/09/2004, Cass. n. 14023 del 26/07/2004)” (Cass. 2523/20 in motivazione).
Ciò posto circa le regole di giudizio da applicarsi nel caso di specie, ad avviso di questa Corte mentre gli odierni appellati hanno assolto agli oneri probatori su di essi gravanti, l' non ha offerto una prova adeguata idonea a superare la Pt_1 presunzione legale della natura professionale della malattia che ha condotto al decesso del sig. . Persona_1
Al riguardo, si osserva, innanzitutto, che è pacifico in causa, nonché documentalmente provato che il sig. ha contratto “mesotelioma Persona_1 pleurico Sx”. In pratica, come correttamente affermato dal CTU nominato in prime cure, “Sulla esistenza del mesotelioma pleurico non esistono dubbi” (cfr. pag. 15 della relazione peritale).
Va, poi, evidenziato che, a dispetto di quanto affermato nella consulenza medico legale depositata nel giudizio a quo (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado Pt_1
), la patologia che ha condotto al decesso del dante causa degli odierni Pt_1 appellati, è patologia tabellata. Sul punto, il perito nominato dal Tribunale di
pag. 5 di 13 Reggio Emilia ha convincentemente osservato: << (…) non si condivide il parere espresso dalla consulenza medico legale , secondo il quale si tratterebbe di Pt_1 patologia tabellata. In realtà la tabella, che contiene una voce specifica per il mesotelioma pleurico, lascia indeterminate le lavorazioni indicate nell'apposita colonna … (“Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto”). Ora, affermare che l'attività svolta dal ricorrente non esponeva all'amianto significa escludere a priori, prima di qualunque indagine, l'origine professionale, configurandosi come ragionamento circolare. E, se è vero che non è in gioco una lavorazione “tipica” (produzione di manufatti in amianto, bonifiche, demolizioni ecc.), è altrettanto vero che la parola “lavorazioni” lascia aperto tutto il campo dei lavori che potenzialmente determinano il rischio amianto >>.
Ciò posto in punto di diritto, quanto all'analisi delle risultanze istruttorie in atti, va poi condivisa la conclusione espressa dal CTU nella propria relazione peritale secondo cui: “(…) Pur in assenza di una valutazione quantitativa delle fibre aerodisperse durante l'attività lavorativa del (svolta sempre all'aperto e Pt_2 con caratteristiche assai varie), la presenza del carninogeo va considerata altamente probabile per sufficienti periodi di tempo”. Ed invero, il sig. in sede di anamnesi ha riferito di esser “(…) Persona_1 sempre stato camionista, alle dipendenze di varie aziende. All'inizio è stato addetto al trasporto di materiale ferroso per conto dell'acciaieria TrafilSider, dal 1973 in poi si è occupato del trasporto di materiali per l'edilizia. Dopo un breve periodo di tempo, il camion fu dotato di una gru, consentendo al trasportatore di operare su strutture in altezza;
in particolare per la demolizione e rifacimento di tetti, tettoie, terrazzi e coperture di vario genere. Le mansioni affidategli richiedevano il suo diretto intervento, sia sulla struttura da demolire che nelle fasi di carico e di stabilizzazione del materiale sul cassone del camion. Il sig. R_ ha riferito di aver operato regolarmente su pannelli contenenti amianto, rimossi dalle coperture e impilati su pallets. I pallets, sui era collocato il materiale rimosso, vanivano poi agganciati dalle staffe della gru e portati all'altezza del pianale del camion, dove dovevano essere assicurati con regge. Durante quest'ultima operazione si verificava spesso la rottura di alcuni pannelli, con liberazione di polvere in grandi quantità. E se del lavoro di demolizione e rimozione delle coperture si occupavano altri operai, era quasi sempre richiesto
pag. 6 di 13 l'intervento del per controllare la stabilità del carico collocato sulle R_ forche della gru e in seguito nella fase di abbassamento dei pallet, che, come si è detto, doveva poi essere assicurato sul pianale del camion. Quanto al trasporto vero e proprio dei pannelli e dell'altro materiale fino al deposito di smaltimento, il sig. si occupava della condizione del mezzo se l'azienda era R_ contrattualmente impegnata anche per tale fase;
negli altri casi le sue mansioni terminavano con la messa a terra del carico ed il suo posizionamento sul cassone.
Il paziente si occupava tuttavia anche del semplice trasporto di materiali edili, comprendenti prodotti di demolizione o materiali da costruzione nuovi come mattoni, tegole, pannelli isolanti … Questo fu sempre il lavoro svolto quotidianamente dal sig. fino al pensionamento, avvenuto nel 2010 dopo R_ esser stato dipendente della EdilZanichelli, della ED e della SINET. (…)”.
Queste particolareggiate dichiarazioni appaiono, innanzitutto, scevre da contraddizioni e perfettamente coerenti, da un punto di vista logico, con la realtà lavorativa dell'epoca. Sul punto si deve ricordare che solo nel 1992 con la legge n.
257 l'Italia ha “messo al bando” tutti i prodotti contenenti amianto, vietando l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto, stabilendo un programma di dismissione delle scorte il cui termine ultimo venne fissato al 28 aprile 1994. La diffusione dell'amianto come componente delle costruzioni (coperture, pannelli isolanti, paratie divisorie, sono solo alcuni degli impeghi nell'edilizia) è rimasta, poi,
“ubiquitaria” nel nostro Paese “ben oltre i primi anni 90”, come puntualmente evidenziato dal nominato CTU.
Ciò posto, va, poi, osservato che l'anamnesi lavorativa formulata dal sig. R_
, come correttamente evidenziato dal Giudice a quo nella sentenza
[...] gravata, è risultata “congruamente documentata e comunque ricostruita per la gran parte anche a mezzo testi”.
Da un punto di vista documentale, appare, innanzitutto, dirimente in senso favorevole agli odierni appellati, il parere del 19/04/2021 reso dal , organo Per_3 tecnico dell' , (doc. 11 del fascicolo di primo grado di parte appellata e Pt_1 pagine da 10 a 13 della relazione del CTU in cui il parere è riportato Per_3 integralmente). In tale parere, si afferma conclusivamente che: “(…) Dall'analisi della documentazione agli atti, si può ritenere che il sig. possa esser stato R_
pag. 7 di 13 esposto a fibre di amianto durante gli anni '80 mentre sovraintendeva le operazioni di carico/scarico sul mezzo di trasporto e durante il fissaggio di lastre in cemento-amianto sul mezzo stesso.
Si segnala anche la presenza di una copertura in cemento amianto, con un modesto stato di usura delle lastre nel 2021, nel capannone della ditta Edizanichelli, presso la quale il sig. ha lavorato negli anni'80”. R_
Tale conclusione, formulata da un ingegnere della , a dispetto di quanto Per_3 sostenuto dall'Istituto appellante appare espressa con un ragionevole grado di certezza e non già in toni meramente ipotetici.
Ed invero, nel medesimo parere, si osserva, inter alia, che: “(…) la relazione inviata dallo SPSAL di Reggio Emilia riporta che la ditta Controparte_4
, con attività iniziata il 28/01/1985 e cessata il 19/08/2014, dal
[...]
01/07/1986 inizia l'attività di commercio al minuto di materiali edili presso il magazzino di Campegine, via G. Amendola 54/A. Successivamente, sono stati aperti altri magazzini/depositi/negozi a Castelnovo di Sotto, Cadelbosco di Sopra,
Campegine e Poviglio.
La ditta Edilzanicchelli s.a.s. attiva dal 07/03/1977, Controparte_5 inizia dal 02/05/1978 l'attività di commercio all'ingrosso e al minuto di materiali edili ed attrezzature per l'edilizia e dal 28/08/1989 l'attività di autotrasporto di merci in conto di terzi, che cessano entrambe dal 07/03/2005.
Entrambe le ditte (n.d.r. per le quali ha lavorato il sig. ), dunque, Persona_1 commerciavano materiali edili ed attrezzature per l'edilizia, a partire dagli anni'70 e '80. Secondo SPSAL di Reggio Emilia, in considerazione del periodo di attività e della collocazione geografica delle ditte, nello stesso territorio di note aziende produttrici di manufatti in cemento-amianto per l'edilizia (quali le azienda citate dal , si può ritenere alquanto probabile che ED s.r.l. e R_
IL s.a.s. acquistassero, utilizzassero e rivendessero manufatti edili contenenti amianto (come lastre di cementoamianto, canne fumarie, serbatoi, tubi per condutture, di largo impiego a quei tempi”.
Lo svolgimento da parte del sig. di mansioni comportanti il Persona_1 rischio di inalazione di fibre di amianto aerodisperse è comprovato, altresì, dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di prime cure, come pure rimarcato dal Giudice a quo nella sentenza gravata.
pag. 8 di 13 In proposito, si osserva che non vi sono concreti elementi per dubitare dell'attendibilità dei testi e , che sono stati colleghi Testimone_2 Testimone_1 di lavoro del sig. , rispettivamente dal 2000 al 2004 e da maggio Persona_1
2004 sino al 2011, anno di pensionamento del predetto lavoratore. Alcune imprecisioni nelle loro deposizioni testimoniali, infatti, sono logicamente spiegabili con il fatto che gli stessi sono stati sentiti su fatti occorsi molti anni addietro.
In particolare, la teste (cfr. verbale udienza del 15/09/2023) ha Testimone_1 riferito che “in alcuni tetti” si era occupato del trasporto delle Persona_1 lastre in eternit rimosse dalle coperture in occasione dei lavori di bonifica dell'amianto. Non vi è, poi, alcun riscontro del fatto che tali lavori di bonifica siano avvenuti nel rispetto delle prescrizioni di cui D.M. del 6 settembre 1994,
“Normative e 12 metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”, così come apoditticamente asserito dall'Istituto appellante.
Anzi, avendo riguardo al tenore della deposizione del teste è Testimone_2 lecito suppore che tali prescrizioni, almeno in alcune occasioni non siano state rispettate. Il sig. , in particolare, ha dichiarato: “(…) io sono Testimone_2 andato due o tre volte a dare una mano sul camion con e quindi in cantiere R_
...”. In questi casi, come riferito dal predetto testimone, il sig. si Persona_1 era occupato del carico e del trasporto delle lastre in amianto rimosse dalle coperture, quest'ultimo – quando le lastre non erano imbancalate – le movimentava manualmente insieme ai lavoratori della ditta specializzata nelle opere di rimozione dell'amianto, senza utilizzare però i dispositivi individuali di protezione previsti dalla normativa (tuta e mascherina).
Queste deposizioni testimoniali, rese da soggetti terzi ed indifferenti alle sorti del giudizio e della cui attendibilità non vi è concreto motivo di dubitare, al di là del preciso arco temporale a cui sono riferibili, appaiono particolarmente significative in quanto descrittive del modus operandi del sig. nello Persona_1 svolgimento delle proprie mansioni lavorative, rimaste sostanzialmente identiche dagli inizi degli anni'80 sino al momento del suo pensionamento. Orbene, le suesposte risultanze istruttorie, complessivamente considerate,
pag. 9 di 13 costituenti quantomeno indizi gravi, precisi e concordanti, fanno presumere con ragionevole grado di certezza che il sig. , dante causa degli odierni Persona_1 appellati, abbia svolto mansioni lavorative comportanti il concreto rischio di inalazione di fibre d'amianto aerodisperse.
Concludendo sul punto quindi, deve ritenersi provato che il sig. Persona_1 abbia svolto una delle “Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto”, con conseguente operatività della presunzione legale di origine professionale del mesotelioma pleurico che ha condotto al suo decesso.
Di contro, ad avviso di questa Corte, l appellante non ha offerto una prova Pt_1 adeguata idonea a superare tale presunzione, avente come già detto carattere relativo.
In particolare, così come correttamente rilevato dal CTU nominato in prime cure, deve escludersi recisamente che l'esposizione del sig. a fibre Persona_1
d'amianto in ambito familiare possa considerarsi causa esclusiva e di per sé sufficiente all'insorgenza del mesotelioma pleurico da lui contratto.
Sul punto, nella relazione medico-legale depositata in prime cure, si ha modo di leggere: << (…) Quanto all'apporto ambientale di fibre d'amianto in ambito familiare (carcinoma polmonare riconosciuto alla madre del come R_ conseguenza di esposizione ad amianto), potremmo innanzitutto collocare questa probabile fonte di contaminazione nel quadro dell'equivalenza delle cause.
In altri termini, l'aerodispersione di fibre verificatasi all'interno dell'abitazione a partire dagli abiti del familiare non esclude la rilevanza causale dell'attività lavorativa contemporaneamente e successivamente svolta.
Il principio dell'equivalenza delle cause, espresso dall'art. 41 c.p., trova applicazione – per giurisprudenza consolidata – anche nell'ambito delle malattie professionali, e quindi nel caso che ci occupa.
Ma anche sotto un profilo più strettamente “biologico” si può affermare la rilevanza causale del rischio lavorativo. […]
Riferendoci alle fasi descritte, potremmo considerare la contaminazione in ambito familiare come il fattore di innesco del processo neoplastico, sul quale si è sovrapposto il successivo assorbimento di fibre che ha determinato o favorito le ulteriori fasi dell'evoluzione. In alternativa, con uguale probabilità, l'innesco può essersi verificato per l'assorbimento di fibre durante l'attività lavorativa mentre pag. 10 di 13 quelle rilasciate nell'ambito domestico avrebbero svolto un ruolo suppletivo (o di incremento del rischio).
Resta il fatto che lungo tutta la fase di induzione si è probabilmente realizzato un effetto sommatorio fra due sorgenti di fibre;
col che diventa impossibile distinguerne il ruolo concausale nell'insorgenza della neoplasia, mentre trova piena convalida – anche sul piano oncologico – il principio dell'equivalenza delle cause sopra citato. Un ulteriore elemento di conferma dell'ipotesi relaticva alla concausa lavorativa del mesotelioma è costituito dalla latenza.
L'insorgenza del tumore è, infatti, del tutto recente (2019), al termine di una lunga carriera lavorativa iniziata negli anni'70. Ora, se l'esposizione al rischio si determinata, come sembra, a partire dai primi ann'80, la manifestazione clinica della neoplasia a distanza ad oltre 40 anni di distanza si accorda perfettamente con i tempi di latenza osservati nel mesotelioma.
(…) >>.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di un attento e meditato esame delle risultanze istruttorie in atti, apparendo immuni da vizi logico-giuridici, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'Istituto appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
Al riguardo, appaiono opportune solo due puntualizzazioni. In primo luogo, occorre rimarcare che, a dispetto di quanto sostenuto dall appellante, la Pt_1
CTU medico legale svolta in prime cure e la sentenza gravata non hanno ritenuto esclusivamente rilevante ai fini dell'insorgenza del mesotelioma pleurico contratto dal sig. “un'esposizione professionale che si sarebbe realizzata Persona_1 in tempi ravvicinati rispetto alla diagnosi della malattia avvenuta nell'anno 2019”. Anzi, il perito del Tribunale di Reggio Emilia ha evidenziato chiaramente che il rischio di inalazione di fibre di amianto aerodisperse in ambito lavorativo da parte del sig. è iniziato a partire dagli anni'80 (protraendosi, poi, per il resto R_ della sua carriera lavorativa). E proprio tale esposizione, così come ricostruita dal nominato CTU, si accorda perfettamente con i tempi di latenza osservati nel mesotelioma.
In secondo luogo, è notorio, quantomeno in ambito scientifico, che il periodo che intercorre tra l'inizio dell'esposizione ad amianto e l'eventuale insorgenza del pag. 11 di 13 mesotelioma è di almeno 10 anni, ma può arrivare anche a 50. Nell'insorgenza del mesotelioma pleurico che ha condotto al decesso del sig. , quindi, Persona_1 deve attribuirsi rilevanza concausale anche all'esposizione lavorativa avvenuta dall'anno 2000 all'anno 2011 (data di pensionamento del lavoratore), periodo al quale sono direttamente riferibili le deposizioni testimoniali acquisite nel giudizio
a quo, ferma la loro più ampia rilevanza, sopra descritta.
Non vi è alcun motivo, pertanto, per operare una scissione temporale nell'ambito della carriera lavorativa del sig. (come sostenuto dall Persona_1 Pt_1 appellante), dovendosi attribuire efficienza concausale nell'insorgenza della denunciata malattia professionale a tutto il periodo lavorativo di esposizione a fibre di amianto aerodisperse, iniziato negli anni'80 e protrattosi sino al pensionamento dell'assicurato. Né nella CTU medico-legale svolta in prime cure, né nella sentenza gravata, quindi, è dato rinvenire alcuna contraddittorietà e/o difetto di motivazione.
Per le suesposte ragioni, i primi quattro motivi di appello vanno disattesi in quanto infondati.
Anche il quinto motivo di appello, ad avviso di questa Corte, va respinto. Al riguardo, occorre richiamare il disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ai sensi del quale: “Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile (n.d.r. quale quella per cui è causa), deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario”.
Correttamente, quindi, il CTU nominato in prime cure, con valutazione recepita nella sentenza gravata, nell'affermare che: “Il danno biologico permanente che lo stadio della malattia configura è valutabile (ex DLgs 38/2000 e tabelle allegate) nella misura del 100% (cento%)”, ha tenuto conto delle condizioni di salute del sig. alla data della visita peritale, avvenuta il 26/10/2023. Persona_1
L' non contesta l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 149 disp. att. c.p.c., Pt_1 né la quantificazione del danno biologico permanente operata dal Dott.
[...] alla data della visita peritale ma sostiene che il “grado di menomazione Per_4 dell'integrità psicofisica derivante dalla malattia professionale oggetto di causa” dovrebbe essere valutata avendo riguardo al “tempo dalla denuncia all del Pt_1
pag. 12 di 13 25-10-2019 della predetta malattia”. Trattasi, tuttavia, all'evidenza di pretesa priva di fondamento normativo in quanto in palese contrato con il dettato dell'art. 149 cit. e come tale inaccoglibile.
Per questi motivi
, aventi carattere assorbente di ogni altro aspetto della vertenza,
l'appello proposto dall' va respinto. Pt_1
Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al
D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità), all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui l'esiguità degli incombenti difensivi compiuti nell'interesse degli odierni appellati e la ripetitività delle difese svolte). Si dà, infine, atto dell'integrale reiezione dell'appello, ai fini del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, in tema di raddoppio del c.d. contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dall , con conseguente integrale conferma della Pt_1 sentenza gravata;
- condanna l appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano Pt_1 nella somma di € 3.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore della procuratrice degli odierni appellati dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.;
- dà, infine, atto dell'integrale reiezione dell'appello, ai fini del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 20.02.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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