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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/11/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2571/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa LE NO Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2571/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ER EN
e
(c.f , con il patrocinio dell'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
ER EN
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio a decorrere dal 25.7.2017, dalla quale nasceva in data il 17.06.2018 il figlio , Per_1 rilevata l'interruzione della convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse del minore all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 29/7/2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano Parte_1 CP_1 disciplinarsi le modalità di affidamento e visita del loro figlio e ogni Per_1 altro aspetto anche patrimoniale nell'interesse dello stesso.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse del figlio minore degli accordi tra le
1 parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti. Il Tribunale dà altresì atto che con le note depositate in vista dell'udienza a trattazione cartolare del 6.11.2025 le parti hanno documentato la residenza abituale del minore sul territorio livornese al momento dell'introduzione del procedimento e l'effettivo recente trasferimento della madre e del figlio in Lombardia, anche in attuazione Per_1 di quanto previsto in ricorso.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1. Affidamento
Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso con collocamento e residenza effettiva dello stesso presso la abitazione della madre quando la stessa andrà effettivamente a risiedere in Milano unitamente al padre di lei in Via De
Amicis n° 20.
Per effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso figlio minore.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con il figlio.
2. Diritto di visita del padre
Il padre avrà diritto a tenere con sé il figlio due weekend al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera.
Un fine settimana sarà il padre a recarsi nella città della madre per prendere il figlio e riportarlo alla stessa la domenica sera;
Nell'altro fine settimana, sarà la madre a condurre il figlio nella città del padre, con ritorno del figlio la domenica sera presso la città dove risiede la madre, sempre incaricandosene la stessa.
Ulteriori e diversi periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio nonché nel rispetto e volontà dello stesso.
3. Vacanze scolastiche e periodo estivo e festività natalizie e pasquali
2 Il figlio soggiornerà con il padre dal termine di ogni anno scolastico
(indicativamente da metà giugno) fino all'inizio del nuovo anno scolastico successivo (indicativamente metà settembre). Previo accordo tra le parti la madre avrà la possibilità di passare nella città di residenza del padre del tempo con il figlio anche durante il suddetto periodo (Giugno- settembre) concordando con il padre i tempi e i modi di visita.
Così come il padre, previo accordo con la madre, potrà passare del tempo con il figlio oltre ai due week- end mensili stabiliti, nella città di residenza della madre concordando con la stessa i modi e i tempi di visita.
In entrambi i casi sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastico e la volontà del figlio.
Il padre terrà il figlio durante tutto il periodo delle vacanze scolastiche pasquali e natalizie, salvo diverso accordo tra le parti o diversa volontà del figlio.
La madre potrà tenere con sé il figlio per un periodo di 20 giorni durante le vacanze estive, anche in forma non continuativa, previo accordo da definirsi entro il 31 marzo di ogni anno con il padre e comunicando la stessa madre la località e indirizzo dove porterà il figlio con sé in vacanza.
Il padre, previo consenso della madre, potrà avvalersi dell'aiuto dei nonni paterni per la gestione del figlio durante i propri periodi di affidamento e così pure la madre dell'aiuto del di lei padre.
4. Mantenimento e spese straordinarie
Il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando alla madre la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico, i cui dati verranno forniti al Sig. dalla Sig.ra Pt_1 CP_1
Tale somma non sarà dovuta per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, nei quali il figlio soggiornerà stabilmente con il padre.
Le spese straordinarie secondo le linee guida del Cnf (sanitarie, scolastiche, sportive, ecc.) saranno suddivise al 50% tra entrambi i genitori, previa condivisione delle stesse e presentazione di documento fiscale comprovante le relative spese sostenute.
L'assegno unico per il figlio minore sarà interamente riconosciuto a favore della madre.
5. Documentazione del minore
Entrambe le parti danno sin da ora il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto
Oltre il consenso reciproco al rilascio di altri documenti di identità per il figlio.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 6.11.2025
3 Il giudice relatore
(dr.ssa LE NO)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa LE NO Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2571/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ER EN
e
(c.f , con il patrocinio dell'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
ER EN
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio a decorrere dal 25.7.2017, dalla quale nasceva in data il 17.06.2018 il figlio , Per_1 rilevata l'interruzione della convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse del minore all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 29/7/2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano Parte_1 CP_1 disciplinarsi le modalità di affidamento e visita del loro figlio e ogni Per_1 altro aspetto anche patrimoniale nell'interesse dello stesso.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse del figlio minore degli accordi tra le
1 parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti. Il Tribunale dà altresì atto che con le note depositate in vista dell'udienza a trattazione cartolare del 6.11.2025 le parti hanno documentato la residenza abituale del minore sul territorio livornese al momento dell'introduzione del procedimento e l'effettivo recente trasferimento della madre e del figlio in Lombardia, anche in attuazione Per_1 di quanto previsto in ricorso.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1. Affidamento
Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso con collocamento e residenza effettiva dello stesso presso la abitazione della madre quando la stessa andrà effettivamente a risiedere in Milano unitamente al padre di lei in Via De
Amicis n° 20.
Per effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso figlio minore.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con il figlio.
2. Diritto di visita del padre
Il padre avrà diritto a tenere con sé il figlio due weekend al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera.
Un fine settimana sarà il padre a recarsi nella città della madre per prendere il figlio e riportarlo alla stessa la domenica sera;
Nell'altro fine settimana, sarà la madre a condurre il figlio nella città del padre, con ritorno del figlio la domenica sera presso la città dove risiede la madre, sempre incaricandosene la stessa.
Ulteriori e diversi periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio nonché nel rispetto e volontà dello stesso.
3. Vacanze scolastiche e periodo estivo e festività natalizie e pasquali
2 Il figlio soggiornerà con il padre dal termine di ogni anno scolastico
(indicativamente da metà giugno) fino all'inizio del nuovo anno scolastico successivo (indicativamente metà settembre). Previo accordo tra le parti la madre avrà la possibilità di passare nella città di residenza del padre del tempo con il figlio anche durante il suddetto periodo (Giugno- settembre) concordando con il padre i tempi e i modi di visita.
Così come il padre, previo accordo con la madre, potrà passare del tempo con il figlio oltre ai due week- end mensili stabiliti, nella città di residenza della madre concordando con la stessa i modi e i tempi di visita.
In entrambi i casi sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastico e la volontà del figlio.
Il padre terrà il figlio durante tutto il periodo delle vacanze scolastiche pasquali e natalizie, salvo diverso accordo tra le parti o diversa volontà del figlio.
La madre potrà tenere con sé il figlio per un periodo di 20 giorni durante le vacanze estive, anche in forma non continuativa, previo accordo da definirsi entro il 31 marzo di ogni anno con il padre e comunicando la stessa madre la località e indirizzo dove porterà il figlio con sé in vacanza.
Il padre, previo consenso della madre, potrà avvalersi dell'aiuto dei nonni paterni per la gestione del figlio durante i propri periodi di affidamento e così pure la madre dell'aiuto del di lei padre.
4. Mantenimento e spese straordinarie
Il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando alla madre la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico, i cui dati verranno forniti al Sig. dalla Sig.ra Pt_1 CP_1
Tale somma non sarà dovuta per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, nei quali il figlio soggiornerà stabilmente con il padre.
Le spese straordinarie secondo le linee guida del Cnf (sanitarie, scolastiche, sportive, ecc.) saranno suddivise al 50% tra entrambi i genitori, previa condivisione delle stesse e presentazione di documento fiscale comprovante le relative spese sostenute.
L'assegno unico per il figlio minore sarà interamente riconosciuto a favore della madre.
5. Documentazione del minore
Entrambe le parti danno sin da ora il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto
Oltre il consenso reciproco al rilascio di altri documenti di identità per il figlio.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 6.11.2025
3 Il giudice relatore
(dr.ssa LE NO)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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