Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 04/05/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent.146/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo
composta dai magistrati:
Dott. Bruno Tridico - Presidente Dott. Andrea Liberati - Giudice - relatore Dott. Gianpiero Madeo - Giudice con l’assistenza del segretario d’udienza Giuliana Di Vincenzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 21308/R del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di LA TO C.F. [...], nata a [...] il [...], all’epoca dei fatti Presidente dell’Ordine degli TT Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di CA (di seguito anche solo “Ordine”), rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Di Baldassarre e Pasqualina Di Cicco, come da procura in calce alla memoria di costituzione in giudizio, con domicilio digitale avvvincenzodibaldassarre@cnfpec.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto di citazione depositato l’11 dicembre 2025, la Procura regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio la sig.ra LA TO - già Presidente dell’Ordine degli TT P.P.C. di CA dal 2013 al 2017 - chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato all’immagine e al prestigio dell’ente di appartenenza, quantificato in € 22.658,90 (pari al doppio dell’illecito profitto accertato), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, nonché rifusione delle spese di giustizia in favore dello Stato. La responsabilità della convenuta è stata azionata dalla Procura contabile a titolo doloso.
Le contestazioni muovono da una segnalazione di danno erariale trasmessa in data 16 settembre 2020 dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di CA (prot. n. 2507/2020). Dall’attività istruttoria svolta in sede penale è emerso che LA TO, in qualità di Presidente dell’Ordine degli TT di CA, avrebbe reiteratamente utilizzato, per fini privati e voluttuari, la carta di credito dell’Ordine (collegata a un conto corrente dell’ente) nel periodo ottobre 2016 - ottobre 2017. Tali utilizzi indebiti - avvenuti in assenza di autorizzazione del Consiglio dell’Ordine e senza giustificazione istituzionale - hanno portato l’Autorità giudiziaria penale a contestare a LA TO il reato di peculato continuato (art. 314 c.p.), unitamente ad altre condotte di presunta indebita appropriazione di fondi dell’ente negli anni 2015-2017.
L’iter penale si è concluso con la sentenza n. 66/2022 del G.U.P. presso il Tribunale di CA, divenuta irrevocabile il 10 marzo 2022, la quale - in accoglimento della domanda di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. proposta dall’imputata - ha condannato LA TO alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione per il delitto di peculato, limitatamente ai fatti contestati sub capo c) dell’imputazione. In particolare, la sentenza penale di patteggiamento ha accertato che la Presidente dell’Ordine si era appropriata indebitamente di € 11.329,45 dalle risorse dell’ente, utilizzando la carta di credito istituzionale per spese di natura personale. Le ulteriori condotte contestate in sede penale (ossia l’utilizzo di fondi mediante ricariche di carte Postepay e bonifici, indicate ai capi a) e b) della richiesta di rinvio a giudizio) non hanno invece portato a condanna, essendo risultate riconducibili - per quanto riferito nella stessa sentenza penale - a rimborsi spese e pagamenti autorizzati in favore di terzi, quindi non qualificabili come appropriazioni illecite.
La condanna penale n. 66/2022 è stata emessa a seguito di accordo sulla pena (patteggiamento) e subordinata, ai sensi dell’art. 444, comma 1-ter, c.p.p., all’integrale restituzione del profitto del reato di peculato: in ossequio a tale condizione, LA TO ha effettivamente provveduto a versare all’Ordine l’importo di € 11.329,45 (corrispondente alle somme indebitamente utilizzate con la carta di credito) mediante due bonifici bancari, effettuati il 17 agosto 2020 (€ 9.813,66) e il 18 ottobre 2021 (€ 1.515,79).
Sulla scorta della pronuncia penale irrevocabile di condanna e della documentazione acquisita (in particolare, gli atti dell’indagine penale e gli articoli di stampa relativi alla vicenda), la Procura contabile ha ravvisato gli estremi della responsabilità amministrativo-contabile della sig.ra TO per danno all’immagine della P.A. ai sensi dell’art. 51, comma 7, del D.lgs. 174/2016 (Codice di giustizia contabile - c.g.c.). Secondo la Procura, infatti, la condotta illecita accertata in sede penale - consistente nell’abuso sistematico, da parte di un funzionario apicale, di risorse pubbliche per fini privati - ha leso il prestigio e la reputazione del medesimo Ordine professionale agli occhi sia dei suoi iscritti sia della collettività, ingenerando l’idea che presso l’ente potessero verificarsi comportamenti distorti e patologici tollerati o non immediatamente repressi.
A fondamento di tale pregiudizio all’immagine, la Procura invoca la gravità oggettiva dei fatti (peculato commesso da un Presidente di Ordine, reiterato nel tempo), il ruolo rivestito dall’autrice e la risonanza mediatica della vicenda: quest’ultima risulta documentata da diversi articoli di cronaca locale e nazionale (fra cui quelli pubblicati su “Il Centro” il 4 novembre 2020 e il 18 febbraio 2022) che hanno ampiamente divulgato la notizia delle indagini e della condanna, generando un significativo “clamore” attorno alla figura della Presidente TO. In base all’orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, il danno all’immagine della P.A. conseguente a reato contro l’amministrazione può essere quantificato secondo il Pubblico Ministero in via presuntiva applicando il criterio del duplum (art. 1, comma 1-sexies, legge 20/1994), ossia assumendo come indice del vulnus arrecato al prestigio dell’ente il doppio dell’utilità economica illecitamente conseguita dal responsabile. Nel caso di specie, partendo dal profitto accertato in sede penale - € 11.329,45 - il danno all’immagine è stato determinato in € 22.658,90. Su tali basi, la Procura regionale chiede quindi la condanna di LA TO al pagamento di detta somma, da ritenersi dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale cagionato, oltre accessori di legge.
II. La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta in data 7 aprile 2026, eccependo in via preliminare diversi profili di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attrice e chiedendone comunque il rigetto nel merito.
In particolare, con riferimento ai presupposti dell’azione ex art. 51 c.g.c., la difesa sostiene che non sussisterebbe una valida “sentenza irrevocabile di condanna” ai fini del danno all’immagine: la pronuncia penale n. 66/2022, infatti, è una sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) priva di pene accessorie, e come tale - a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia) - non può più essere equiparata a una sentenza di condanna nei giudizi diversi dal penale. La difesa richiama sul punto il nuovo testo dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., il quale stabilisce espressamente che la sentenza ex art. 444 c.p.p. “non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile” e che, se non sono applicate pene accessorie, essa non produce effetti neppure laddove leggi extra-penali la equiparino a una condanna. In virtù di tale norma, secondo la convenuta difetterebbe il presupposto di proponibilità dell’azione per danno all’immagine (art. 51, co. 7, c.g.c.) - che richiede appunto una “sentenza irrevocabile di condanna” a carico dell’agente pubblico - con conseguente nullità dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
La difesa eccepisce inoltre l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno erariale, evidenziando che i fatti dannosi risalgono al periodo 2016-2017, mentre l’invito a dedurre della Procura è stato notificato solo in data 9 ottobre 2025 e l’atto di citazione nel gennaio 2026.
A tale riguardo, la parte convenuta richiama le significative modifiche normative apportate dalla legge 7 gennaio 2026 n. 1 in tema di responsabilità amministrativa: l’art. 1, comma 1, lett. a) n. 6 della legge ha infatti novellato l’art. 1, comma 2, della legge 20/1994 (come noto, norma generale sulla prescrizione dell’azione erariale), stabilendo che “il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti ne hanno avuto conoscenza”, salvo soltanto i casi di occultamento doloso del danno (in cui la prescrizione decorre dalla scoperta, purché l’occultamento sia stato realizzato con una condotta attiva o in violazione di specifici obblighi informativi). Trattandosi di disposizione espressamente dichiarata applicabile ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della novella (22 gennaio 2026), la difesa sostiene che nel caso in esame il termine prescrizionale va computato con decorrenza dal 2017 (data di cessazione dei fatti illeciti contestati) e che lo stesso risulti ampiamente spirato alla data di introduzione dell’odierna azione (2026). Né - ad avviso della convenuta - potrebbe invocarsi un differimento della decorrenza per asserito occultamento doloso del danno: la sig.ra TO, infatti, non avrebbe in alcun modo tenuto nascoste le sue azioni oltre il fisiologico ritardo connesso alla natura clandestina dell’illecito, tanto che l’Ordine stesso venne a conoscenza delle irregolarità già entro il 2017 (quando il nuovo Presidente Angelo D’Alonzo avviò accertamenti interni e segnalò la vicenda all’autorità giudiziaria), rendendola addirittura pubblica mediante comunicati divulgati a mezzo stampa e social network.
Nel merito, la difesa eccepisce l’insussistenza di qualsiasi effettivo danno all’immagine dell’Ordine, lamentando che la Procura avrebbe impostato la propria pretesa risarcitoria in modo automatico, limitandosi a riproporre l’esistenza del reato di peculato come prova di lesione dell’immagine, senza invece dimostrare in concreto un effettivo discredito subito dall’ente a causa della condotta della convenuta.
In diritto, richiama l’evoluzione giurisprudenziale che ha ricondotto il danno all’immagine nell’alveo del danno non patrimoniale da fatto illecito ex art. 2043 c.c., esigendo la prova di un pregiudizio concreto e non meramente in re ipsa: la violazione di un valore costituzionale (come la buona immagine della P.A.) non comporta automaticamente il diritto al risarcimento, dovendo invece il danno-conseguenza essere specificamente allegato e provato, ancorché attraverso presunzioni o indicatori oggettivi. Tale principio - affermato dalla Corte di Cassazione già a partire dalla sentenza SS.UU. n. 26972/2008 e ribadito da numerosi arresti successivi - vale anche per le persone giuridiche, e dunque per l’immagine di un ente pubblico. Rileva la difesa che anche la giurisprudenza contabile, dopo iniziali incertezze, ha abbracciato questa impostazione: cita, tra le altre, la sentenza n. 23/2026 della Sezione giurisdizionale per il Piemonte, la quale ha escluso che la sola verifica di un reato contro la P.A. basti a configurare il danno all’immagine, occorrendo dimostrare la concreta lesione di tale bene giuridico e le sue conseguenze pregiudizievoli mediante adeguati elementi probatori. In particolare, secondo le Sezioni Riunite (v. SS.RR. n. 10/QM/2003 e n. 1/QM/2011) e la successiva giurisprudenza applicativa, la “soglia di lesività” oltre la quale un fatto illecito assume rilievo risarcitorio per danno all’immagine va individuata valutando un insieme di elementi di fatto: (i) elementi di natura oggettiva (gravità e modalità della condotta, sua eventuale reiterazione, entità dell’eventuale arricchimento indebito); (ii) elementi di natura soggettiva (ruolo e posizione dell’autore all’interno dell’amministrazione di appartenenza); (iii) elementi di natura sociale (il cosiddetto clamor fori, ossia la risonanza e la percezione negativa del fatto presso l’opinione pubblica e negli ambienti interni all’amministrazione). Solo la compresenza di tali fattori consente di ritenere concretamente lesionato il bene immateriale dell’immagine pubblica e di quantificarne la perdita di prestigio subìta.
La mancata delimitazione dei fatti illeciti effettivamente accertati renderebbe inoltre - ad avviso della difesa - generica la pretesa attorea e inficerebbe la dimostrazione del danno: in particolare, nell’azione è stato computato come danno all’immagine anche la parte di condotte per le quali l’imputata è stata prosciolta o assolta in sede penale, presumendo un discredito connesso a episodi che in realtà non costituivano appropriazione di denaro pubblico. Sotto altro profilo, la convenuta segnala che la Procura ha tratto materiale probatorio in modo indistinto da tutto il fascicolo penale senza operare le necessarie distinzioni: ad esempio, sono richiamati tra gli elementi di danno anche fatti (ricariche di carte e bonifici del 2015-2016) per cui la stessa Autorità giudiziaria penale ha escluso la natura appropriativa, e che dunque non dovrebbero rilevare nel presente giudizio.
Inoltre, la comparsa di risposta sottolinea che già prima della conclusione del processo penale la convenuta aveva spontaneamente restituito l’intero importo contestato (€ 11.329,45), rimuovendo così - per quanto possibile - gli effetti pregiudizievoli del proprio operato. Secondo la difesa ne deriva che, al momento dell’azione erariale, l’Ordine degli TT non ha patito alcuna effettiva sottrazione patrimoniale, e anzi ha recuperato le somme indebitamente utilizzate: fatto che ridimensionerebbe l’ipotetico discredito subìto dall’ente, il quale nella percezione dei terzi potrebbe aver dato prova di capacità reattiva e ripristino della legalità (anche perché l’allora Presidente TO ha lasciato la carica nel 2017, e l’ente si è costituito parte offesa nel processo penale).
La convenuta, quindi, conclude chiedendo, in via principale, la dichiarazione di nullità dell’atto di citazione ex art. 51, co. 6, c.g.c. per carenza del presupposto della sentenza di condanna; in via subordinata, la declaratoria di inammissibilità della domanda per prescrizione; in via gradata di merito, il rigetto integrale della pretesa risarcitoria per infondatezza e mancanza dei presupposti della responsabilità amministrativa; in via ulteriormente subordinata, la riduzione dell’eventuale addebito nell’importo minimo ritenuto dovuto, tenuto conto sia della effettiva riferibilità alla convenuta delle sole condotte accertate in sede penale, sia dell’obbligo di esercizio del potere riduttivo per concorso dell’amministrazione danneggiata introdotto dalla recente riforma (art. 1, co. 1-bis, legge 20/1994). La difesa chiede, infine, la compensazione o refusione delle spese di lite a carico della controparte, secondo gli esiti del giudizio.
III. All’udienza pubblica del 28 aprile 2026, udito il magistrato relatore, dott. Andrea Liberati, il Sostituto Procuratore generale dott.ssa Maria Stella Iacovelli e gli avv.ti Vincenzo Di Baldassarre e Pasqualina Di Cicco per la convenuta hanno insistito nelle rispettive conclusioni; esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Questioni pregiudiziali - Presupposto della “sentenza di condanna” ex art. 51 c.g.c. in caso di patteggiamento senza pene accessorie. - Va esaminata anzitutto l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per asserito difetto del presupposto processuale di cui all’art. 51, comma 7, c.g.c., ossia la preesistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dell’odierna convenuta. A giudizio della difesa, la pronuncia del G.U.P. di CA n. 66/2022 - essendo stata emessa a seguito di applicazione concordata della pena e senza infliggere pene accessorie - non integrerebbe una “condanna” utilizzabile in sede di responsabilità amministrativa, stante la regola introdotta dalla riforma Cartabia nel 2022 (nuovo art. 445, co. 1-bis c.p.p.) secondo cui la sentenza di patteggiamento non produce effetti extra-penali ove priva di pene accessorie.
Tale impostazione non può essere condivisa. Invero, la giurisprudenza prevalente della Corte dei conti - formatasi proprio all’indomani della riforma del 2022 - ha chiarito che la modifica dell’art. 445 c.p.p. incide unicamente sul valore probatorio della sentenza di patteggiamento, senza invece eliminare o modificare la sua natura di pronuncia equiparabile a una condanna ai fini dell’esperibilità dell’azione erariale. Si è osservato, in particolare, che la novella legislativa si limita a specificare come la sentenza ex art. 444 c.p.p., in assenza di pene accessorie, non possa essere utilizzata come prova nei giudizi civili o amministrativi, ma non ha eliminato il disposto del medesimo art. 445 c.p.p. che, “salvo quanto previsto [nei periodi precedenti] o da diverse disposizioni di legge, equipara la sentenza [di patteggiamento] a una pronuncia di condanna”.
Pertanto, in assenza di una espressa deroga normativa che precluda l’azione di responsabilità (deroga che non si rinviene né nel codice di giustizia contabile né altrove), anche la sentenza di patteggiamento irrevocabile - pur priva di pene accessorie - continua a integrare il presupposto di condanna richiesto dall’art. 51, co. 7, c.g.c. per la proponibilità del giudizio di danno all’immagine (in tal senso, cfr. Sez. II App., sent. 222/2024; Sez. I App., sent. 120/2024; Sez. giur. Sicilia, sent. 17/2025).
Del resto, una diversa interpretazione condurrebbe all’irragionevole esito di precludere ogni tutela erariale per i reati contro la P.A. puniti con pene brevi, e quindi suscettibili di patteggiamento senza pene accessorie, in contrasto con la ratio della disciplina speciale sul danno all’immagine erariale.
Ne consegue che l’eccezione di nullità della citazione dev’essere respinta, dovendosi affermare la legittima instaurazione del presente giudizio in presenza di una sentenza penale irrevocabile (ex art. 444 c.p.p.) riferita ai fatti dannosi per cui è causa.
2. Prescrizione dell’azione - La convenuta ha eccepito l’intervenuta prescrizione dell’azione erariale, deducendo che l’ultima condotta dannosa risalirebbe al 2017 e che la citazione è stata notificata solo nel tardo 2025. In via generale, il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in cinque anni. La legge n. 1/2026, intervenendo sull’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, ha precisato che il termine quinquennale decorre in ogni caso dalla data del fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l’Amministrazione o la Procura contabile ne abbiano avuto conoscenza; resta salva la sola ipotesi di occultamento doloso del danno, realizzato con comportamento attivo o con violazione di obblighi di comunicazione, nel qual caso il dies a quo è differito alla scoperta del danno.
Nel caso di specie, non emergono elementi idonei a configurare un occultamento doloso tale da posticipare la decorrenza della prescrizione: le verifiche interne attivate dall’Ordine già nel 2017 e la denuncia presentata dal nuovo Presidente presso la Procura della Repubblica di CA (proc. pen. n. 4574/2018 RGNR) attestano che le condotte contestate furono tempestivamente emerse e portate a conoscenza dell’autorità giudiziaria e dell’ambiente ordinistico.
Nel caso del danno all’immagine, tuttavia, deve considerarsi la norma speciale di cui all’art. 17, comma 30-ter, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge n. 102/2009 (c.d. “lodo Bernardo”), che dispone la sospensione del decorso del termine di prescrizione di cui all’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994 “fino alla conclusione del procedimento penale”. Tale previsione, di natura speciale e prevalente rispetto alla riforma di cui alla l. 1/2026, è funzionale a neutralizzare, ai fini prescrizionali, il tempo necessario allo svolgimento del giudizio penale, che l’organo requirente contabile è tenuto ad attendere per l’esercizio dell’azione per danno all’immagine. Del resto, prima della conclusione del giudizio il diritto non può essere fatto valere.
Pertanto, l’azione erariale deve ritenersi tempestiva e l’eccezione di prescrizione non può essere accolta.
3. Questioni di merito - Sussistenza del danno all’immagine e responsabilità della convenuta.
a) La difesa della convenuta - Secondo la difesa, la domanda è infondata nel merito perché la Procura avrebbe erroneamente qualificato il danno all’immagine come danno-evento, facendolo coincidere automaticamente con il reato, mentre la giurisprudenza costante (costituzionale, di legittimità e contabile) lo qualifica come danno-conseguenza, che deve essere specificamente allegato e provato quanto a: (i) concreta lesione dell’immagine dell’ente; (ii) conseguenze negative effettive; (iii) nesso causale tra condotta e pregiudizio.
La difesa evidenzia che nessuna di tali prove è stata fornita, né in termini diretti né presuntivi gravi, precisi e concordanti; al contrario, l’impianto accusatorio si limita a richiamare le risultanze penali (peraltro parziali), senza dimostrare un effettivo discredito sociale subito dall’Ordine.
Sotto il profilo oggettivo, la difesa sottolinea che il giudice penale ha limitato l’accertamento a un solo capo di imputazione (lett. c) ed ha escluso le ipotesi di appropriazione relative ai capi a) e b); ciononostante, la Procura avrebbe utilizzato indistintamente l’intero materiale istruttorio penale, includendo fatti espunti dal giudizio, con un effetto distorsivo sull’“an” e sul “quantum”. Inoltre, rileva che le somme oggetto dell’unico capo accolto sono state integralmente restituite prima della definizione del patteggiamento, circostanza che la difesa valorizza come fattore neutralizzante ogni possibile riflesso reputazionale.
Quanto al profilo sociale (clamor fori), la comparsa contesta radicalmente l’assunto di una “ampia diffusione mediatica”: i pochi articoli prodotti sarebbero locali, ripetitivi, talora politicamente orientati, e in larga parte precedenti agli esiti giudiziari o comunque inesatti/incompleti (perché omissivi della restituzione delle somme e dell’esclusione dei capi a) e b)). In particolare, evidenzia che uno degli articoli trae origine da una comunicazione dello stesso Ordine (via social network), sì che l’eventuale diffusione sarebbe causata o quantomeno concausata dall’ente asseritamente danneggiato, con conseguente incidenza escludente o fortemente riduttiva del nesso causale; mancherebbero, inoltre, prove sulla reale platea dei destinatari (visualizzazioni, tirature, interazioni).
Sotto il profilo eziologico, la difesa rimarca l’assenza di prova di un nesso causale tra la condotta della convenuta e un concreto pregiudizio all’immagine: l’Ordine risulterebbe, in fatto, in crescita per numero di iscritti, con attività istituzionali e formative intense e riconosciute, circostanze incompatibili con un discredito effettivo. La stessa inerzia dell’Ordine negli anni precedenti (2015-2016), a fronte di presunte irregolarità note, costituirebbe concausa idonea a escludere o ridurre la responsabilità della convenuta.
Sul piano soggettivo, è contestata la sussistenza del dolo in relazione al danno all’immagine: la Procura lo avrebbe dedotto automaticamente dal reato, senza dimostrare la volontà dell’evento dannoso, richiesta dall’art. 1 L. 20/1994 (come modificato). Il richiamo al dolo eventuale è invece ritenuto generico e non provato.
In via ulteriormente subordinata, anche la quantificazione sarebbe errata: l’applicazione automatica del criterio del duplum (art. 1, comma 1-sexies, L. 20/1994) è censurata dalla difesa perché prescinde dal caso concreto, ignora la restituzione integrale e il concorso/concausa dell’ente e trasforma il risarcimento in una sanzione amministrativa impropria. Ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, L. 20/1994, tali elementi imporrebbero quantomeno un ampio potere riduttivo, se non l’azzeramento del danno.
b) Lesione dell’immagine dell’ente - Va premesso che la giurisdizione di questa Corte risulta pacificamente radicata ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) c.g.c., poiché l’Ordine provinciale degli TT - pur essendo finanziato tramite contributi obbligatori versati da soggetti privati - persegue finalità pubbliche e gestisce risorse destinate a scopi di rilevanza pubblicistica, sicché un’eventuale lesione del suo patrimonio (ivi incluso quello immateriale) costituisce danno erariale a tutti gli effetti.
Stabilita la ricorrenza dei presupposti oggettivi (dipendente pubblico ed evento lesivo del pubblico erario), l’elemento che la Procura è tenuta a provare, in ipotesi di danno all’immagine, consiste nell’effettiva esistenza di un vulnus al bene immateriale “reputazione e prestigio” dell’amministrazione.
Tanto premesso, all’esito dell’istruttoria compiuta, la responsabilità amministrativa della convenuta per il prospettato danno all’immagine dell’ente risulta ad avviso del Collegio fondata.
La misura di € 11.329,45 quale danno patrimoniale risarcito riferito all’utilizzo indebito della carta dell’Ordine risulta in via principale dalla sentenza penale di patteggiamento n. 66/2022 richiamata dalla Procura (Doc. 4 - Sentenza n. 66/2022, come indicata nell’atto di citazione), e trova riscontro nel compendio contabile-investigativo raccolto dalla Guardia di Finanza: in particolare, la segnalazione per danno erariale descrive l’indebito utilizzo “per fini personali” della carta di credito Mastercard n. …0048 collegata al c/c dell’Ordine, evidenziando che dagli estratti conto emergono voci di spesa non riconducibili a finalità istituzionali (abbigliamento, supermercati, profumerie, piscina, bar, ristoranti, ecc.) e che sono stati acquisiti documenti bancari e di spesa a riscontro delle operazioni (Denuncia, p. 2); tali operazioni sono poi ricostruite dalla Guardia di Finanza attraverso la documentazione bancaria e i riepiloghi: estratto conto della carta/c.c. MPS - periodo 01.10-31.12.2016 con i dettagli delle singole transazioni e relativi giustificativi (All. 3.4 - Estratto conto MPS n.78623 01.10.2016-31.12.2016), prospetto GdF delle spese sostenute con la carta di credito (con elenco analitico di data-esercente-importo e indicazione della presenza/assenza di scontrino/ricevuta), utile a consolidare il totale delle movimentazioni contestate (All. 6 - Prospetto spese sostenute carta di credito, relativo al periodo 13/10-23/12/2016), nonché le tabelle riepilogative delle spese “da documentare/personali” (che qualificano numerose operazioni come personali e quindi estranee alle prerogative dell’ente), funzionali a ricondurre a importo complessivo le uscite contestate (All. 3.1 - Spese non documentate dic2016-nov2017; All. 11 - Tabella spese, con allegato l’estratto spese della carta del MPS per il 2017); la riconducibilità delle movimentazioni alla convenuta e la tracciabilità contabile sono ulteriormente ancorate ai mastrini di bilancio e ai relativi riscontri contabili dell’Ordine (All. 3.7 - Mastrini di bilancio 2015-2016 MPS), ai documenti giustificativi/scontrini e note di rimborso prodotti e/o rimborsati (All. 3.5 - Rimborsi 2015-2016), nonché ai verbali di acquisizione che attestano formalmente la consegna e l’acquisizione di estratti conto, prospetti, mastrini e documenti di spesa (All. 3 - Verbale) e ai verbali di sommarie informazioni che descrivono la prassi di preventiva autorizzazione e rendicontazione, e le anomalie riscontrate nella gestione (All. 8 - Verbale altre sommarie informazioni; All. 10 - Verbale altre sommarie informazioni; All. 2 - Verbale altre sommarie informazioni).
Risultano quindi provati in atti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale. In primo luogo, vi è la lesione di un interesse pubblico tutelato: il prestigio e la reputazione dell’Ordine professionale sono stati compromessi dalla condotta antigiuridica della sua Presidente. Come sopra ricordato, l’Ordine danneggiato rientra tra gli enti soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti; dunque, l’ordinamento riconosce la tutela risarcitoria del suo patrimonio - comprensivo degli aspetti immateriali come l’immagine pubblica - in sede contabile.
In secondo luogo, il nesso di causalità tra la condotta della convenuta e il danno è fuori discussione: le plurime distrazioni di risorse finanziarie realizzate dalla SI.ra TO (per fini personali estranei ai compiti d’ufficio) sono il fatto generatore diretto del vulnus all’integrità e credibilità dell’Ordine. Tali condotte, accertate in sede penale, hanno indotto nei membri dell’Ordine e nella collettività l’idea che l’ente fosse mal gestito e che facesse difetto quella affidabilità che deve accompagnare ogni istituzione pubblica.
Infine, sotto il profilo soggettivo, è evidente che la convenuta ha agito con dolo. La SI.ra TO, in qualità di Presidente dell’ente, era ben conscia dell’illiceità delle spese personali che stava addebitando sulle casse dell’Ordine e dei conseguenti pregiudizi - patrimoniali e d’immagine - che ne sarebbero derivati per l’ente pubblico rappresentato. Ciò nonostante, ella ha perseverato nel comportamento in questione per anni, accettandone deliberatamente il rischio e anzi perseguendone i vantaggi illeciti. Tale condotta, cosciente e volontaria, va ben oltre la mera colpa grave: ricade nell’alveo della responsabilità dolosa, come tale esclusa dall’ambito applicativo del nuovo art. 1, comma 1-octies, legge n. 20/1994 (sul quale ci si soffermerà a breve). Peraltro, l’elemento psicologico del dolo è stato contestato anche in sede penale (il reato di peculato presuppone la piena consapevolezza e volontà appropriativa).
c) Quantum del danno e criteri di recente introduzione. - Accertata la responsabilità, occorre determinare il quantum del risarcimento. La Procura attrice ha quantificato il danno all’immagine in € 22.658,90, applicando il criterio presuntivo del “doppio” dell’utilità economica indebitamente conseguita dal responsabile. In effetti, il profitto illecito accertato in capo alla convenuta ammonta a € 11.329,45 (somma da ella stessa ammessa e restituita) e la giurisprudenza contabile, fin dalla l. n. 97/2001, ha individuato nel duplicare tale importo una base congrua per commisurare la lesione all’immagine subita dall’ente pubblico. Tale criterio - recepito nell’ordinamento all’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 - assume valore orientativo e può essere eventualmente rimodulato dal giudice alla luce delle circostanze del caso concreto.
Nella presente fattispecie, non si ravvisano elementi per discostarsi dal parametro del duplum in senso riduttivo. La condotta della convenuta, infatti, si connota per particolare gravità e riprovevolezza, e soprattutto, per la sua reiterata durata pluriennale: natura continua dell’indebito utilizzo, modalità volutamente fraudolente e reiterate negli anni, ruolo apicale di chi ha tradito la fiducia accordatale da tutto l’Ordine professionale per conseguire vantaggi egoistici, entità non trascurabile delle risorse distratte. A ciò si aggiunge il clamore suscitato dalla vicenda, soprattutto all’interno dell’albo professionale, e che ha poi avuto diffusione mediatica (come risulta da articoli di stampa allegati) che ha ulteriormente amplificato le ricadute sfavorevoli sull’immagine dell’Ordine (pur se in parte conseguente al comunicato dello stesso ordine professionale). Al riguardo va osservato che comunque la “risonanza” pubblica non costituisce unico elemento del danno all’immagine - il quale sussiste per facta concludentia in ragione della gravità dell’illecito, anche senza pubblicità all’esterno; in ogni caso, nel quantificare il danno, risulta legittimo tener conto del discredito aggiuntivo cagionato dall’eco della vicenda. Nel caso concreto, l’impatto sull’opinione pubblica e tra gli iscritti accentua la perdita di prestigio subita dall’ente, giustificando pienamente la quantificazione proposta dalla Procura. Anche gli articoli di giornale, sebbene in parte concentrati su vicende politiche interne al comune di Montesilvano, sono dimostrazione dello stridente conflitto tra fiducia riposta professionalmente anche da enti pubblici sul presidente dell’Albo professionale e lesione del prestigio conseguente ai fatti contestati alla convenuta.
Non può trovare applicazione il nuovo limite normativo di cui all’art. 1, comma 1-octies, L. 20/1994, che impone alla Corte dei conti - fatti salvi i casi di dolo o arricchimento illecito - di ridurre il carico risarcitorio ponendo a carico del responsabile un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato (e comunque entro il doppio della sua retribuzione annua). Tale disposizione, volta a mitigare la responsabilità per danni colposi, non opera qualora - come nel caso di specie - il danno derivi da condotta dolosa. La riserva iniziale (“salvi i casi di danno cagionato con dolo…”) esclude espressamente i fatti dolosi dall’obbligo di riduzione: la ratio legis è chiara nel sottrarre le condotte sorrette da volontà di danno a ogni attenuazione automatica del quantum debito. Pertanto, la Corte conserva piena facoltà di condannare integralmente la SI.ra TO al risarcimento del danno accertato, senza poter applicare ad essa il beneficio della limitazione al 30 per cento.
In conclusione, tenuto conto di tutti i fattori sopra esposti, il Collegio ritiene che la somma di € 22.658,90 richiesta dalla Procura sia congrua e proporzionata a risarcire il pregiudizio arrecato all’immagine e al prestigio dell’Ordine, soprattutto tra i suoi iscritti. Si tratta, peraltro, di un importo in linea con il criterio di legge vigente e adeguato alle peculiarità del caso. Non vi sono margini per una riduzione discrezionale ex art. 52, comma 2, c.g.c., né emergono elementi per ridurre ulteriormente la quantificazione.
4. Determinazioni finali sulle spese. - La convenuta, riconosciuta responsabile, deve farsi interamente carico delle spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del Codice di giustizia contabile, le spese del giudizio saranno liquidate con separato provvedimento della Segreteria e poste a carico della parte condannata.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo -, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
-dichiara che LA TO ha commesso, con dolo e grave violazione dei propri doveri, le condotte causative del danno erariale all’immagine dell’Ordine degli TT P.P.C. di CA;
-condanna la sig.ra LA TO al pagamento in favore dell’Ordine degli TT Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di CA della somma di € 22.658,90 (ventiduemila- seicentocinquantotto/90), a titolo di risarcimento del danno all’immagine accertato, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza sino all’integrale soddisfo;
-pone le spese di giudizio a carico della convenuta condannata, disponendo la loro liquidazione a cura della Segreteria ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Così deciso in L’Aquila, nella camera di consiglio del 28 aprile 2026 Il Giudice estensore
(Dott. Andrea Liberati) f.to digitalmente Il Presidente (Dott. Bruno Tridico)
f.to digitalmente Depositato in Segreteria, lì 04.05.2026 Il Direttore della Segreteria F.to Antonella Lanzi
La Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo
Giudizio N. 21308/R.
Nota delle spese liquidate ai sensi del “Codice della giustizia contabile”, art. 31, comma 5, con nota a margine della suestesa sentenza di condanna pronunziata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo nel giudizio promosso dal Procuratore regionale, contro: LA TO.
Fogli Importo
- Originale atto di citazione 1 16,00
- D.P. di fissazione udienza 1 16,00
- Originale Sentenza di condanna 16,00 Totale 48,00
(Diconsi euro quarantotto/00) posti a carico della soccombente LA TO.
Il direttore della Segreteria dott.ssa Antonella Lanzi
(firmato digitalmente)
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