Sentenza 13 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2003, n. 7297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7297 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN ME DEL POPOLO ITALIANO0 7 2 9 7 7 0 3072 LA CORTE SUPREM Oggetto Fondo di garanzia. SEZIONE TENZA Condanna oltre i limiti del massimale. Necessità I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: di esplicita domanda R.G.N. 6947/00 Dott. Angelo Presidente GIULIANO 9766/00 Dott. Italo Consigliere PURCARO Cron. 16223 Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. 1926 Ud. 12/12/02Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: SA IO, in persona del suo procuratore generali alle liti avv. Laura Spreafico, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLESINE 20, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA PATERNOSTER, che la difende ALESSANDRO NESPOLI,anche disgiuntamente all'avvocato giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
- intimata NUOVA MAA ASSIC SPA;
e sul 2° ricorso n° 09766/00 proposto da: 2002 NUOVA MAA ASSIC SPA, con sede in Torino, in persona del 2522 Direttore Generale Rappresentante Dott. Fausto Marchionni, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C MIRABELLO 9, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO TROPIANO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MARCO OREFICE, il primo per delega in calce al ricorso e per procura speciale per TA ON MA di Milano del 13/11/02 rep. n. 56820 ed il secondo per delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
SA IO;
- intimato avverso la sentenza n. 237/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sezione I I Civile, emessa il 10/03/99 e depositata il 13/04/99 (R.G. 880/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Maurizio TROPIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 4 ottobre 1995 l'avv.Mario Belsa- na conveniva dinanzi al Tribunale di Bergamo l'impresa MAA Assicurazioni quale impresa designata dal Fondo 2 л di Garanzia e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, oltre interessi legali e rivalutazione mone- taria, in relazione ad un incidente avvenuto sulla auto- strada Milano Venezia nel luglio 1992, allorché la Vol- Vo condotta dal AN era stata urtata violentemente da un autocarro rimasto sconosciuto. Nell'occorso il aveva riportato lesioni personali permanenti AN gravissime. Si costituiva l'impresa designata ( Nuova Maa as- sicurazioni subentrata alla Maa) e contestava sia l'an che il quantum debeatur. Istruita la lite con prove documentali e consulenze tecniche il Tribunale di Ber- gamo con sentenza del 18 setttembre 1996 riteneva cer- to il fatto storico dell'incidente , ma applicava la re- gola del secondo comma del codice civile, liquidando il danno subito dall'attore ma condannando la MAA al pa- gamento del massimale di 700 milioni, oltre interessi e rivalutazione. La decisione era appellata dalla impresa assicura- trice, sia per l'an che per il quantum e dal danneggiato con appello incidentale. La Corte di appello di Brescia con la sentenza pubblicata il 13 aprile 1999, in accoglimento dell'appello principale, rigettava la domanda relativa al ritardo nel pagamento e conteneva la liquidazione 3 www .com. A nella somma di 700 milioni, dichiarando compensate per la metà le spese del grado,e ponendo il resto a carico della MAA. Contro la decisione ricorre il AN con unico articolato motivo illustrato da memoria;
resiste l'impresa con controricorso e ricorso incidentale affi- dato a due motivi. Il ricorsi sono stati previamente riuniti. MOTIVI DELLA DECISIONE ENTRAMBI I RICORSI non meritano accoglimento per le seguenti considerazioni. Precede l'esame del ricorso incidentale dell'assicuratore, che pone questioni pregiudiziali di merito e circa la cd presunzione di pari responsabili- tà. A. ESAME DEL RICORSO DELLA IMPRESA DESIGNATA. NEL PRIMO MOTIVO si deduce l'insufficienza della motivazione come error in iudicando: si sostiene che i giudici del merito avrebbero accertato l'esistenza del- lo incidente sulla base di accertamenti tecnico perita- li contrastati dal consulente di parte, senza dar conto della considerazione di tali critiche: si lamenta inol- tre la non ammissione di prove testimoniali non meglio precisate. Il motivo, malgrado la estensione dei rilievi cri- 4 1 tici e le citazioni giurisprudenziali, difetta di speci- ficità. In vero non sono state riprodotte le censure del consulente di parte né i capitoli della prova ri- chiesta in appello. Manca così la esposizione del cd termine di paragone, da contrapporre all'iter logico seguito dal Giudice del riesame, che invece ha tenuto conto dell'intero contesto probatorio ed in particolare dei rilievi oggettivi risultanti dal rapporto della polstrada anche in merito alla dinamica del sini- stro, peraltro convalidata dai rilievi sussidiari del consulente di ufficio. Non sussiste dunque alcun vizio della motivazio- ne, che è analitica ed accurata ed esprime il prudente apprezzamento delle prove, non sindacabile in questa se- de. NEL SECONDO MOTIVO si deduce l'error iuris per la applicazione del secondo comma dell'art.2054 falsa c. c., sul rilievo che mancherebbe la prova dello scontro tra i veicoli. Il motivo è infondato per le considera- zioni che precedono. I giudici del riesame hanno infat- ti esaminato l'intero contesto probatorio deducendo la prova dello scontro, pur nella incertezza della attri- buzione del concorso di colpa, ma nella certezza del nesso di causalità oggettiva tra condotte ed even- to. (Cfr. Cass:7 febbraio 1997 n.5250, Cass.26 aprile 5 1994 n.3958). Il ricorso incidentale deve essere pertanto riget- tato. B.ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE DEL DANNEGGIATO. Nell'unico articolato motivo il danneggiato lamenta la esclusione della condanna della impresa designata per il ritardato adempimento, sostenendo che il FONDO DI GARANZIA era stato messo in mora sin dalla domanda in- troduttiva, proposta dopo lo inutile decorso dello spa- tium deliberandi, e che tale messa in mora opera ope le- gis. SI SOTTOLINEA la inconcludenza della argomentazio- ne svolta dai giudici dell'appello per giustificare il ritardato adempimento, con riferimento ai compiti isti- tuzionali del Fondo, che deve avere prudenza nel gestire le proprie risorse. Il motivo è infondato essendo congrua la valutazio- ne delle cause che hanno determinato il ritardo nell'erogazione della messa a disposizione dell'intero massimale, essendo purtroppo il danno reale subito dal danneggiato di gran lunga superiore.Ed in vero la sen- tenza (ff 11 e 12 della motivazione) espressamente con- sidera la condotta del Fondo, che dovette attendere il ritrovamento della Volvo e gli esiti della consulenza tecnica per avere una visione concreta degli accadimen- M 6 ti e del possibile scontro (peraltro contestato dal proprio consulente) per poter valutare la esistenza di un obbligo risarcitorio pur nei limiti del massimale. La somma peraltro venne versata in corso di lite, nel marzo 1996, qualche mese dopo la citazione (ottobre 1995), su ordinanza provvisionale del giudice istrutto- re, e dunque i tempi tecnici e processuali per la rico- struzione della dinamica derivavano da esigenze ine- renti alla difesa giudiziale, secondo un prudente ap- prezzamento. In conclusione le argomentazioni della Corte di me- rito sulla esistenza di cause di giustificazione in or- dine al ritardato adempimento costituiscono un apprez- zamento di fatto insindacabile in questa sede in quanto parteadeguatamente motivato (cfr. art. 1218 seconda c.civile: prova della giusta causa del ritardo in re- lazione alla situazione processuale del contenzioso ed allo sviluppo degli accertamenti probatori). Sussistono giusti motivi, in relazione al rigetto di entrambi i ricorsiricorsi perorsipper compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi, compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Rong 12.12.02 Il Presidente A. Giuliano Il relatore G.B. минка , тум CANCELLARECT 7 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 13 MAG 2003 IL CANCE DYE I con Re cta