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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/07/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 237/2020 r.g., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, residente in [...], 3 Andar, C.F._1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, in forza di procura in atti, dagli avvocati Igino D'Angelo e dall'avv. Maria Concetta Lo Iacono elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Reggio Calabria, Via Montevergine n. 13
APPELLANTE
CONTRO
(CF: ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._2
Roma, Via Di Villa Chigi n.97, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Niccolò da
Reggio n.10, presso lo Studio Legale Romolo & Ruggiero, avvocati Maurizio Romolo e Gabriella
Ruggiero, dai quali è rappresentata e difesa per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n° 33/20.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la cugina, Parte_1
deducendo che, in ragione delle difficoltà economiche da quest'ultima lamentate sia in Parte_1 ambito familiare sia relative alla di lei attività professionale quale Dental Progress S.a.s., nell'anno
2008, aveva concesso in prestito alla convenuta la somma di €. 12.500,00.
1 Esponeva che la cugina le aveva restituito solo il complessivo importo di €. 2.500,00, rimanendo così ancora debitrice della somma pari ad €. 10.000,00. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta all'obbligo di restituzione della somma oggetto di mutuo, la condanna della sig.ra al pagamento della somma di €. 10.000,00; Parte_1 in via subordinata, la condanna della convenuta medesima al pagamento anzidetto, previo accertamento del di lei indebito arricchimento.
Si costituiva la convenuta che contestava la pretesa avversaria, confermando di aver ricevuto la detta somma di €. 12.5000,00, ma rilevando che, nel mentre aveva provveduto alla restituzione dell'importo €. 2.500,00, la somma, oggetto di domanda le era, invece, dovuta, integrando il proprio compenso professionale per le prestazioni odontoiatriche, rese nel corso degli anni, in favore della sig.ra Parte_1
Istruita la causa il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 33/20, rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponeva appello , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 14/02/2025, a scioglimento della riserva dell'udienza del 13/01/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice:
a) ritenuto la mancata contestazione in merito alle deduzioni della convenuta;
b) ritenuto non operante la prescrizione;
c) ritenuto la compensazione delle somme;
1.1) Il gravame è infondato a) Dalla documentazione in atti risulta che in citazione l'odierna appellante sosteneva di avere prestato all'appellata la somma di €. 12.500,00 e di avere ricevuto, dalla stessa la restituzione di €.
2.500,00; chiedeva, pertanto, condannarsi alla restituzione degli ulteriori €. 10.000,00. Parte_1
però, nel costituirsi, deduceva una versione dei fatti totalmente diversa da quella Parte_1 prospettata dall'appellante, infatti sosteneva di avere ricevuto da quest'ultima la somma di €.
12.500,00, di avere restituito 2.500,00 euro e che la somma di €. 10.000,00 le era stata consegnata a
2 pagamento delle prestazioni professionali odontoiatriche prestate.
Avverso la ricostruzione dei fatti effettuata dall'appellata, la non depositava la Parte_1 prima memoria ex art. 183 sesto comma (prima difesa utile al fine di contestare gli assunti avversari)
e da verbale deduceva:” L'avv. Loiacono impugna e contesta tutto quanto eccepito da controparte nella comparsa. Nella specie le produzioni documentali di controparte risultano prive di data certa
e di alcuna sottoscrizione. Nella specie il preventivo è privo di alcuna accettazione e mai presentato all'attrice né da questa mai visionato o sottoscritto: se ne contesta dunque la validità. Ancora nessuna richiesta di pagamento risulta mai formulata nei confronti di parte attrice, che invece con nota raccomandata di settembre 2015 ha provveduto a richiedere la restituzione delle somme concesse in prestito……”.
Evidentemente, senza proporre alcuna specifica contestazione dei fatti narrati da Parte_1 limitandosi, la stessa, a contestare la validità della documentazione prodotta.
In merito al principio di non contestazione, la Suprema Corte ha ribadito che l'onere di contestazione incombe non solo al convenuto, come parrebbe evincersi dal tenore letterale degli artt. 416 e 167
c.p.c., ma anche all'attore, tenuto a prendere posizione sui fatti specificamente allegati dal convenuto
(Cass. n.8647/2016; n.16782/2019).
In applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali, correttamente il primo giudice ha ritenuto priva di specifica contestazione la versione dei fatti fornita , ritenendo non contestate le cure Parte_1 odontoiatriche che l'appellata ha dedotto di aver prestato in favore dell'attrice;
b) Per quanto attiene all'eccezione di prescrizione avanzata dall'appellante, la Suprema Corte ha chiarito che la prescrizione presuntiva ha natura e disciplina radicalmente diversa rispetto alla prescrizione estintiva;
quest'ultima viene definita alla stregua di una vicenda estintiva del diritto che consegue al mancato esercizio del diritto stesso per un determinato periodo di tempo e ciò al fine di perseguire l'insopprimibile esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici. La prescrizione presuntiva (o impropria), invece, ha tutt'altra struttura e finalità in quanto essa muove dalla presunzione che un determinato credito, data la sua particolare natura, sia stato pagato, o che si sia comunque estinto per effetto di una qualche causa: vi sono infatti alcuni rapporti della vita quotidiana nei quali l'estinzione del debito avviene di regola contestualmente all'esecuzione della prestazione ovvero non molto tempo dopo.
In sintesi, la prescrizione presuntiva può definirsi una presunzione legale iuris tantum con limitata possibilità di prova contraria (artt. 2059 e 2060 c.c.).
I crediti del professionista ricadano nel termine prescrittivo triennale (art. 2956 n. 2 c.c.) e, qualora il debitore sollevi l'eccezione di prescrizione, l'onere della prova grava sul creditore.
Nondimeno, la presunzione iuris tantum non può essere vinta con qualsiasi mezzo di prova, ma solo
3 con il deferimento del giuramento decisorio o servendosi dell'ammissione, resa in giudizio dal debitore, della sussistenza del debito (Cass ordinanza n. 1435/2021).
Nel caso in specie, l'appellante ha ammesso, non contestando specificamente la prestazione ricevuta,
l'esistenza dell'obbligazione nei confronti della cugina ed essendosi limitata a contestare il costo delle prestazioni e la mancanza di preventivo, la mancata estinzione;
pertanto, ai sensi dell'art. 2959 c.p.c.,
l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
c) Una volta accertata la prestazione eseguita da e quantificata attraverso CTU nella Parte_1 somma di €. 10.000,00, coincidendo la somma di cui alla domanda di restituzione avanzata dall'appellante, ininfluente appare la prova per testi articolata dall'appellante, volta a provare l'esistenza del prestito, atteso che, comunque, €. 10.000,00 avrebbero dovuto essere corrisposti dall'appellante alla cugina per le prestazioni odontoiatriche e per tale motivo, correttamente, dando per provato il prestito per cui è causa, il primo giudice ne ha disposto la compensazione.
2.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
5.001,00 a 26.000,00, valori minimi così analiticamente determinati: €. 567,00 fase di studio, €.
461,00 fase introduttiva, €.922,00 fase di trattazione, €. 956,00 fase decisionale, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma
4 l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria n. 33/20 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: rigetta l'appello; conferma la sentenza n.33/20; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellata che liquida in complessivi €.2.906,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 22/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 237/2020 r.g., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, residente in [...], 3 Andar, C.F._1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, in forza di procura in atti, dagli avvocati Igino D'Angelo e dall'avv. Maria Concetta Lo Iacono elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Reggio Calabria, Via Montevergine n. 13
APPELLANTE
CONTRO
(CF: ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._2
Roma, Via Di Villa Chigi n.97, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Niccolò da
Reggio n.10, presso lo Studio Legale Romolo & Ruggiero, avvocati Maurizio Romolo e Gabriella
Ruggiero, dai quali è rappresentata e difesa per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n° 33/20.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la cugina, Parte_1
deducendo che, in ragione delle difficoltà economiche da quest'ultima lamentate sia in Parte_1 ambito familiare sia relative alla di lei attività professionale quale Dental Progress S.a.s., nell'anno
2008, aveva concesso in prestito alla convenuta la somma di €. 12.500,00.
1 Esponeva che la cugina le aveva restituito solo il complessivo importo di €. 2.500,00, rimanendo così ancora debitrice della somma pari ad €. 10.000,00. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta all'obbligo di restituzione della somma oggetto di mutuo, la condanna della sig.ra al pagamento della somma di €. 10.000,00; Parte_1 in via subordinata, la condanna della convenuta medesima al pagamento anzidetto, previo accertamento del di lei indebito arricchimento.
Si costituiva la convenuta che contestava la pretesa avversaria, confermando di aver ricevuto la detta somma di €. 12.5000,00, ma rilevando che, nel mentre aveva provveduto alla restituzione dell'importo €. 2.500,00, la somma, oggetto di domanda le era, invece, dovuta, integrando il proprio compenso professionale per le prestazioni odontoiatriche, rese nel corso degli anni, in favore della sig.ra Parte_1
Istruita la causa il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 33/20, rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponeva appello , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 14/02/2025, a scioglimento della riserva dell'udienza del 13/01/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice:
a) ritenuto la mancata contestazione in merito alle deduzioni della convenuta;
b) ritenuto non operante la prescrizione;
c) ritenuto la compensazione delle somme;
1.1) Il gravame è infondato a) Dalla documentazione in atti risulta che in citazione l'odierna appellante sosteneva di avere prestato all'appellata la somma di €. 12.500,00 e di avere ricevuto, dalla stessa la restituzione di €.
2.500,00; chiedeva, pertanto, condannarsi alla restituzione degli ulteriori €. 10.000,00. Parte_1
però, nel costituirsi, deduceva una versione dei fatti totalmente diversa da quella Parte_1 prospettata dall'appellante, infatti sosteneva di avere ricevuto da quest'ultima la somma di €.
12.500,00, di avere restituito 2.500,00 euro e che la somma di €. 10.000,00 le era stata consegnata a
2 pagamento delle prestazioni professionali odontoiatriche prestate.
Avverso la ricostruzione dei fatti effettuata dall'appellata, la non depositava la Parte_1 prima memoria ex art. 183 sesto comma (prima difesa utile al fine di contestare gli assunti avversari)
e da verbale deduceva:” L'avv. Loiacono impugna e contesta tutto quanto eccepito da controparte nella comparsa. Nella specie le produzioni documentali di controparte risultano prive di data certa
e di alcuna sottoscrizione. Nella specie il preventivo è privo di alcuna accettazione e mai presentato all'attrice né da questa mai visionato o sottoscritto: se ne contesta dunque la validità. Ancora nessuna richiesta di pagamento risulta mai formulata nei confronti di parte attrice, che invece con nota raccomandata di settembre 2015 ha provveduto a richiedere la restituzione delle somme concesse in prestito……”.
Evidentemente, senza proporre alcuna specifica contestazione dei fatti narrati da Parte_1 limitandosi, la stessa, a contestare la validità della documentazione prodotta.
In merito al principio di non contestazione, la Suprema Corte ha ribadito che l'onere di contestazione incombe non solo al convenuto, come parrebbe evincersi dal tenore letterale degli artt. 416 e 167
c.p.c., ma anche all'attore, tenuto a prendere posizione sui fatti specificamente allegati dal convenuto
(Cass. n.8647/2016; n.16782/2019).
In applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali, correttamente il primo giudice ha ritenuto priva di specifica contestazione la versione dei fatti fornita , ritenendo non contestate le cure Parte_1 odontoiatriche che l'appellata ha dedotto di aver prestato in favore dell'attrice;
b) Per quanto attiene all'eccezione di prescrizione avanzata dall'appellante, la Suprema Corte ha chiarito che la prescrizione presuntiva ha natura e disciplina radicalmente diversa rispetto alla prescrizione estintiva;
quest'ultima viene definita alla stregua di una vicenda estintiva del diritto che consegue al mancato esercizio del diritto stesso per un determinato periodo di tempo e ciò al fine di perseguire l'insopprimibile esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici. La prescrizione presuntiva (o impropria), invece, ha tutt'altra struttura e finalità in quanto essa muove dalla presunzione che un determinato credito, data la sua particolare natura, sia stato pagato, o che si sia comunque estinto per effetto di una qualche causa: vi sono infatti alcuni rapporti della vita quotidiana nei quali l'estinzione del debito avviene di regola contestualmente all'esecuzione della prestazione ovvero non molto tempo dopo.
In sintesi, la prescrizione presuntiva può definirsi una presunzione legale iuris tantum con limitata possibilità di prova contraria (artt. 2059 e 2060 c.c.).
I crediti del professionista ricadano nel termine prescrittivo triennale (art. 2956 n. 2 c.c.) e, qualora il debitore sollevi l'eccezione di prescrizione, l'onere della prova grava sul creditore.
Nondimeno, la presunzione iuris tantum non può essere vinta con qualsiasi mezzo di prova, ma solo
3 con il deferimento del giuramento decisorio o servendosi dell'ammissione, resa in giudizio dal debitore, della sussistenza del debito (Cass ordinanza n. 1435/2021).
Nel caso in specie, l'appellante ha ammesso, non contestando specificamente la prestazione ricevuta,
l'esistenza dell'obbligazione nei confronti della cugina ed essendosi limitata a contestare il costo delle prestazioni e la mancanza di preventivo, la mancata estinzione;
pertanto, ai sensi dell'art. 2959 c.p.c.,
l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
c) Una volta accertata la prestazione eseguita da e quantificata attraverso CTU nella Parte_1 somma di €. 10.000,00, coincidendo la somma di cui alla domanda di restituzione avanzata dall'appellante, ininfluente appare la prova per testi articolata dall'appellante, volta a provare l'esistenza del prestito, atteso che, comunque, €. 10.000,00 avrebbero dovuto essere corrisposti dall'appellante alla cugina per le prestazioni odontoiatriche e per tale motivo, correttamente, dando per provato il prestito per cui è causa, il primo giudice ne ha disposto la compensazione.
2.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
5.001,00 a 26.000,00, valori minimi così analiticamente determinati: €. 567,00 fase di studio, €.
461,00 fase introduttiva, €.922,00 fase di trattazione, €. 956,00 fase decisionale, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma
4 l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria n. 33/20 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: rigetta l'appello; conferma la sentenza n.33/20; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellata che liquida in complessivi €.2.906,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 22/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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