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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 27/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 139/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il giudice, Dott. DR D'LE, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 139 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(p. IVA ), nella persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore e (c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in , via Beccaria n. 8, presso Pt_1 lo studio dell'Avv. Alessandra Falagiani, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
Parti attrici
E
Ing. (CF: , elettivamente domiciliato in Viale CP_2 CodiceFiscale_1 Pt_1
XX Settembre n. 13, presso lo studio degli Avv.ti Stefania Pisani e Federica Stradella, che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio, come da procura alle liti allegata digitalmente alla memoria di costituzione e risposta
Parte convenuta
OGGETTO: rimborso spese sostenute per manutenzione di bene comune condominiale
* * * * * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1°/10/2024, rispettivamente depositate in data 26/9/2024 e 27/9/2024, che si riportano nei seguenti termini: ▪ Per parte attrice: «NEL MERITO: - respinta ogni domanda formulata dal convenuto, anche in via riconvenzionale, in quanto inammissibile per mancato esercizio dell'obbligatoria procedura di mediazione, ed in via di eccezione riconvenzionale, come erroneamente qualificata ex adverso, per infondatezza, condannarsi il convenuto al CP_2 pagamento alle attrici, in via solidale tra di loro, della somma di € 6.756,80 oltre alla rivalutazione ISTAT ed agli interessi di mora dal dì del dovuto al saldo;
- con vittoria di spese di lite e più specificatamente: condannarsi il convenuto CP_2 al pagamento degli onorari e delle spese per la presente procedura, specificando che le spese vive ammontano ad € 275,69 di cui € 237,00 per C.U., € 27 per diritti;
€ 11,69 per notifica atto citazione, nonché condannarsi il convenuto al pagamento degli onorari ed alle spese per la fase di mediazione per la quale si specificano le spese vive in € 292,80 come da fattura allegata (doc. n. 23)»
▪ Per parte convenuta: «in via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta da per mancato esperimento della mediazione obbligatoria CP_1 in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza circa il soggetto titolare del diritto fatto valere in giudizio;
nel merito: rigettare la domanda delle società attrici in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via di eccezione riconvezionale: i) accertato che a causa delle infiltrazioni provenienti dal tetto, l'immobile di proprietà dell'ing. ha riportato danni che ne hanno reso impossibile CP_2 il suo utilizzo da cui sono derivate conseguenze patrimoniali negative in capo al convenuto sia in termini di danno emergente che di lucro cessante;
ii) accertato altresì che l'entità di tali residui danni, sopravanza l'eventuale credito che dovesse risultare di pertinenza delle attrici, compensare il maggior credito vantato dall'ing. nei confronti delle attrici sino CP_2 alla concorrenza delle somme che, in denegata ipotesi, dovessero essere riconosciute dovute
a parte attrice;
con riserva di separata azione per il recupero del residuo dovuto a titolo risarcitorio», con riproposizione delle istanze istruttorie rigettate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 26 aprile 2022 LA CONTRADA (di Parte_1
seguito, breviter, ) e (di seguito, breviter, , Parte_1 Controparte_1 CP_1
hanno evocato in giudizio al fine di sentirlo condannare al rimborso delle spese CP_2 sostenute dalla parte attrice per i lavori di impermeabilizzazione del tetto dell'edificio, in comunione, sito a in via Limitanea n. 8; nonché al pagamento degli interessi legali e moratori. Pt_1
Con memoria di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 6/4/2022 si è costituito in giudizio l'odierno Convenuto, chiedendo la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea e la nullità dell'atto di citazione, nonché contestando, nel merito, la pretesa avversaria in fatto e in diritto. In via subordinata, il ha, inoltre, eccepito in compensazione il suo credito ex art. CP_3
2051 c.c. per i danni subiti a causa dell'infiltrazione d'acqua piovana antecedenti ai lavori del 2018.
La causa è stata istruita mediante esperimento di CTU relativa alla verificazione della congruità degli esborsi sostenuti dalle parti e con le produzioni documentali delle stesse. In data 9/2/2024, la causa è stata riassegnata al Giudice Dott. DR D'LE, il quale ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni all'udienza del 1°/10/2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta e, con ordinanza del 5/10/2024, comunicata in data 7/10/2024, a scioglimento della riserva assunta, ha trattenuto la causa in decisione e ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c., scaduti in data 27/12/2024.
2. In via pregiudiziale, si respingono entrambe le eccezioni avanzate da parte convenuta, concernenti il mancato esperimento della procedura di mediazione e la nullità della citazione per incertezza in ordine al creditore, carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire delle parti, per i seguenti motivi.
2.1. Con riguardo alla mediazione, parte convenuta eccepisce l'improcedibilità ex art. 5 d. lgs.
28/2010, poiché non sarebbe stata correttamente posta in essere la procedura prevista dallo stesso.
La predetta mediazione, tuttavia, è stata espletata nel dicembre 2021 da (doc. nn. 19 e Parte_1
20 di parte attrice), la quale – dopo avere chiesto l'autorizzazione alla società locatrice e CP_1
proprietaria del sottotetto di via Limatea n. 8 (doc. 4 di parte attrice), aveva provveduto all'esecuzione dei lavori a maggio del 2018. Il fatto che, nel procedimento di mediazione in questione, non abbia preso parte odierna attrice assieme a non consente di ritenere necessario CP_1 Parte_1
l'esperimento di una ulteriore procedura di mediazione, anche in considerazione dell'esigenza di deflazione del contenzioso sottesa all'istituto. Si osserva, infatti, come petitum e causa petendi del presente giudizio corrispondano in tutto e per tutto a quelli rappresentati in avvio della procedura ex art 5 da e non si evince dalle difese di controparte la ragionevole probabilità di un Parte_1
differente esito conciliativo in caso di partecipazione di alla ridetta mediazione. CP_1
2.2. Quanto alla nullità della citazione, parte attrice contesta l'assoluta incertezza circa la titolarità, la legittimazione ad agire e l'interesse ad agire delle parti.
Tale eccezione non conduce, tuttavia, all'esito patologico individuato dalla parte.
In primo luogo, infatti, l'atto di citazione individua chiaramente le società attrici, con ciò escludendosi qualsivoglia incertezza ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c.
In secondo luogo, le allegazioni contenute nell'atto introduttivo di parte attrice delineano il titolo in forza del quale entrambe le parti attrici hanno agito in giudizio, indicando quale condomina CP_1
che avanza pretese ex art. 1134 c.c. per la restituzione di quanto speso per la cosa comune e
[...]
quale conduttrice e mandataria di nella gestione dei lavori di manutenzione. Pt_1 CP_1
Tali allegazioni consentono di apprezzare chiaramente il fondamento giuridico astratto della pretesa avanzata dai predetti soggetti, i quali, peraltro, non hanno azionano due autonomi crediti, ma agiscono pretendendo l'adempimento del medesimo diritto, concernente il rimborso dei costi sostenuti per lavorazioni effettuate sulla cosa comune in regime di urgenza, ancorché nella diversa veste di proprietaria e di terza incaricata della gestione dell'affare.
Con ciò, le eccezioni articolate, appuntate in particolare alla ripartizione del peso economico dei lavori nei rapporti interni tra le predette società, nonché alla difficile individuazione soggettiva della controparte in ragione dell'avvicendamento sul piano sostanziale dei due enti, rappresentano censure che non attengono alla contestazione di condizioni dell'azione, quali la legittimazione attiva e l'interesse ad agire, ma, piuttosto, riguardano il fondamento nel merito della pretesa risarcitoria, con riferimento alla titolarità del versante attivo del rapporto giuridico controverso.
Pertanto, l'eccezione di nullità della citazione, essendo fondata sulla contestazione della titolarità attiva del credito restitutorio azionato, deve essere riqualificata in termini di questione preliminare concernente il merito della controversia e non il rito.
3. Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
3.1. In via preliminare, in punto di titolarità del versante attivo del rapporto giuridico controverso, si rigetta l'eccezione di parte convenuta.
Le odierne attrici agiscono azionando un unitario credito restitutorio fondato sull'art. 1134 c.c., in ragione di spese sostenute da un condomino per il compimento di atti di risanamento urgente della cosa comune, effettuate senza la preventiva autorizzazione degli altri condomini.
Tali attività sono state gestite dalla società per il tramite della propria conduttrice CP_1 [...]
in forza di specifica autorizzazione (cfr. doc. 3 e 4 di parti attrici). Pt_1
In adempimento del predetto mandato, si è direttamente prodigata per l'acquisizione di Parte_1
preventivi (cfr. doc. nn. 7 e 8), per la gestione dei rapporti con gli altri condomini ( e ), Per_1 CP_2
per la supervisione dei lavori e il pagamento degli stessi (cfr. doc. nn. 11, 12, 13, 14, 15, 16). Pa Pertanto, con il contratto stipulato con TR ha assunto l'obbligazione di provvedere CP_1
alla cura di interessi della prima, sostituendola nella gestione non solamente dei lavori, ma anche delle operazioni ad essi correlate, con riguardo sia alle attività prodromiche all'effettuazione dell'impermeabilizzazione, sia alle attività successive ad essi, quali la riscossione delle somme dovute in restituzione ex art. 1134 c.c., anche ai sensi dell'art. 1708, comma primo, c.c.
Con ciò, si conclude che in qualità di proprietaria, è titolare sul piano sostanziale della pretesa CP_1 restitutoria ex art. 1134 c.c., mentre abbia agito in giudizio nell'adempimento del proprio Parte_1 mandato onde ottenere la condanna al pagamento delle predette somme, nell'interesse di CP_1
Non si pone, peraltro, alcuna possibile criticità sotto il profilo della giustificazione sul piano processuale dei poteri del rappresentante, in quanto la domanda giudiziale è stata azionata da entrambi i soggetti, il titolare e il mandatario, che hanno conferito procura al difensore, senza duplicare le pretese, come reso evidente dalla formulazione di una richiesta di pagamento con solidarietà dal lato attivo.
Tale ricostruzione non è smentita, né dalla circostanza che il pagamento sia concretamente stato effettuato da né dalla pattuizione del rimborso delle spese a vantaggio della mandataria, Parte_1
profili specificamente contestati da parte convenuta.
In primo luogo, infatti, non incide sulla titolarità delle pretese di nella qualità non contestata CP_1
di condomina, la circostanza che i pagamenti a favore della ditta appaltatrice siano stati effettuati da società che ha assunto la gestione degli interessi di mediante la pattuizione in Parte_1 CP_1
questione.
In secondo luogo, è parimenti priva di rilevanza la circostanza che le parti abbiano pattuito una specifica modalità di rimborso di quanto pagato da consistente nella compensazione tra Parte_1
il prezzo dei lavori e i crediti relativi ai canoni di locazione (cfr. doc. n. 3), in quanto tale previsione contrattuale attiene ai rapporti interni tra mandante e mandatario, estranei al presente giudizio.
Tale previsione contrattuale, a prescindere dalla circostanza che sia o meno stata adempiuta, fornisce, in vero, un'indiretta conferma del radicamento della pretesa nel patrimonio della società proprietaria.
Infine, non incide sull'esito del giudizio la lamentata incertezza in ordine alle vicende societarie correlate alla costituzione di a fronte della provata preesistenza dell'ente societario al CP_1 momento del conferimento dell'incarico gestorio (cfr. doc. nn. 1 di parte convenuta;
doc. nn. 3, 4, 21
e 22 di parte attrice).
3.2. Tanto premesso, parte attrice ha formulato la propria pretesa creditoria qualificandola ai sensi dell'art. 1134 c.c. e fornendo la prova dell'effettuazione dei lavori e dei pagamenti corrispondenti
(cfr. doc. nn. 11, 12, 13, 14, 15, 16).
In particolare, i lavori in questione, sollecitati dall'odierno convenuto, a mezzo pec del 19 febbraio
2018, sono stati impiegati al fine di risolvere un «importante spandimento presso il [suo] appartamento», proveniente dai piani sovrastanti del medesimo edificio, sito in , alla Via Pt_1
Limitanea, n. 8, come si evince dalla corrispondenza in atti («Vi intimo ai sensi di legge ad eseguire prima possibile e con la massima urgenza gli interventi di riparazione del tetto» cfr. doc. 5 di parti attrice).
Tale società, dopo aver ottenuto l'autorizzazione dalla propria locatrice a curare l'esecuzione CP_1
dei lavori, ha intrattenuto comunicazioni con gli altri condomini, tra cui parte convenuta, dalla quale
è emersa una diversità di vedute sull'intervento (cfr. doc. n. 5 di parte convenuta e doc. n. 6 di parte attrice). I lavori sono comunque stati effettuati, circostanza non contestata e verificata nell'ambito della CTU disposta nel presente giudizio, conducendo alla soluzione del problema evidenziato. I relativi costi sono stati interamente sostenuti da mandataria di (cfr. relazione Parte_1 CP_1
CTU, p. 12; doc. nn. 11, 12, 13, 14, 15, 16 di parte attrice).
Pertanto, ritenuti provati i presupposti della fattispecie costitutiva della pretesa azionata, occorre considerare le eccezioni di parte convenuta sia con riferimento all'an, sia con riferimento al quantum di tale pretesa. Entrambe le contestazioni sono da ritenersi infondate.
3.2.1. Con riguardo all'an della pretesa restitutoria di parte attrice, parte convenuta ha eccepito la mancata autorizzazione da parte degli altri condomini per il compimento dei lavori, intrapresi da e curati da con riferimento al rifacimento del tetto. CP_1 Parte_1
Tale contestazione appare, da un lato, del tutto strumentale e, dall'altro, infondata, in quanto i lavori posti in essere da erano urgenti e indifferibili all'epoca dei fatti. Parte_1
Sotto il primo profilo, nei suoi scritti difensivi pur astrattamente contestando l'an della CP_2
pretesa restitutoria, ha affermato di non intendere sottrarsi al pagamento di quanto di propria spettanza
(«Si ribadisce pertanto che l'ing. non si è mai rifiutato di pagare la sua quota parte, essendo CP_2
egli ancora in attesa dei chiarimenti reiteratamente richiesti, che non sono stati forniti neanche in sede di mediazione», cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 10). Tale affermazione trova conferma nella condotta tenuta negli anni da parte convenuta, la quale non ha insistito nella paralisi dei lavori a seguito della pec del 13/4/2018, (cfr. doc. n. 10 di parte attrice), con la quale si rappresentava l'intenzione di di procedere ugualmente ai lavori, senza autorizzazione Parte_1 dell'assemblea, né ha azionato le proprie pretese al fine di interrompere gli stessi nel corso del loro svolgimento.
Sul piano della rilevanza dell'eccezione, parte attrice ha provato che i lavori effettuati rispondessero all'urgenza richiesta dall'art. 1134 c.c. per pretendere ugualmente il rimborso delle spese effettuate.
Tale difesa è pertinente alla contestazione mossa, come emerge dal tenore letterale dell'art. 1134 c.c.,
e si risolve nella prova, gravante in capo al condomino che ha agito di propria iniziativa, della necessità di immediato intervento al fine di evitare l'ingenerarsi, o il protrarsi, di una situazione patologica, foriera di danno o pericolo per la proprietà dei singoli condomini o alla cosa comune, senza poter attendere i tempi di una soluzione concordata (cfr. Cass., sez. VI, 2017, Cass, 16/11/2017,
n. 27235, Cass., sez. II, 20/6/2022, n. 19864, Cass., sez. II, 13/3/2023, n. 7223).
Tale necessità ricorre nel presente giudizio come provato dalla sussistenza, al momento degli interventi, degli spandimenti d'acqua incidenti sull'appartamento di parte convenuta, la quale ha investito l'intestato Tribunale del tema dei danni patiti a causa di tale evento, con giudizio per ATP
(R.G. n. 898/2021), conclusosi con l'accertamento della responsabilità da parte di tutti i condomini
(cfr. doc. n. 10 di parte convenuta). Peraltro, tale conclusione emerge anche dall'attenta lettura delle comunicazioni stragiudiziali intercorse tra le parti, da cui si evince che ha, dapprima, sollecitato l'immediato CP_2
intervento degli attori, segnalando la grave situazione di criticità dello stato dei luoghi («Vi intimo ai sensi di legge ad eseguire prima possibile e con la massima urgenza gli interventi di riparazione del tetto» cfr. PEC allegata in doc. 5), per poi, contestarne l'iniziativa e intimare di non proseguirla alla luce delle criticità presenti nei preventivi ottenuti da (cfr. doc. n. 5 di parte convenuta e Parte_1
n. 6 di parte attrice).
Nell'ambito dell'ultima missiva citata, emerge, tuttavia, che la situazione degli spandimenti fosse in corso al momento dell'intervento di e minacciasse l'aggravio dei danni patiti a carico Parte_1 dell'ente di proprietà del , circostanza di cui quest'ultimo ha ammonito la propria controparte CP_2
(«ovviamente i tempi tecnici necessari per consentire al professionista di elaborare quanto necessario ed a tutti noi per acquisire e analizzare le necessarie offerte, sposterà, di qualche mese, condizioni meteo permettendo, l'inizio dei lavori, comportando un inevitabile, ulteriore aggravio dei danni, trattandosi di una situazione in continua progressione dinamica», cfr. doc. n. 5b).
Cosicché, parte convenuta ha sin da subito contestato l'ammontare delle spese di rifacimento del tetto e di alcune opere prospettate, ma non l'urgenza dell'intervento volto all'impermeabilizzazione dello stesso. Inoltre, la prospettazione del dissenso in ordine al compimento delle opere ha chiaramente lasciato emergere, come peraltro prospettato dallo stesso il fondato timore per cui, nel CP_2
tempo necessario per concordare gli interventi, lo stato dei luoghi si sarebbe aggravato a proprio danno, con contestuale nocumento per parte attrice in chiave risarcitoria.
Tanto premesso, si ritiene raggiunta la prova dell'urgenza dell'intervento posto in essere da CP_1
per interposizione di almeno nella parte relativa alle opere concernenti la soluzione del Parte_1 profilo problematico concernente gli spandimenti d'acqua.
Il Tribunale ritiene, pertanto, provata la pretesa di parte attrice sotto il profilo dell'an debeatur.
3.2.2. Parte convenuta ha altresì contestato l'ammontare delle pretese restitutorie, censurando, in particolare: i) la contraddizione tra i preventivi presentati da parte attrice e la somma indicata nella denuncia dei lavori all'INPS (cfr. doc. nn. 7 e 8 e 11); ii) l'importo di “saldo lavori” e “extra lavori” contenuto nella fattura della ditta appaltatrice n. 40 del 4/7/2018 (doc. n. 16 di parte attrice), sostanzialmente computato anche nei preventivi del 12/4/2018, pur essendo poste consuntive;
iii)
l'incongruità della pretesa articolata nei propri confronti rispetto a quanto rimborsato dal condomino
; iv) l'impedito accesso allo sgravio fiscale al 50% a cui avrebbe potuto avere beneficiare Per_1
in forza della propria attività di ingegnere.
Sulla scorta delle predette censure il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, formulando il seguente quesito peritale: «Dica il CTU, esaminati gli atti, verbali di causa e documentazione ritualmente prodotta (compresa la relazione di ATP), compiuti i necessari accertamenti e tenuto conto delle osservazioni delle parti, tentatane altresì la conciliazione:
▪ quali siano natura, qualità ed entità dei lavori eseguiti nel 2018 sul tetto dell'edificio di Via
Limitanea n° 8;
▪ se ed in quale misura siano congrui gli importi di spesa indicati nelle fatture prodotte agli atti;
▪ quale sia la corretta suddivisione di detti importi tra i lavori al tetto dell'edificio civ. n° 8 e quelli, non pertinenti alla presente causa, al tetto del civ. n° 6 con particolare riferimento all'importo addebitabile pro quota millesimale al convenuto . CP_2
Le operazioni peritali sono state compiute con scrupolo e dovizia, applicando le migliori nozioni disponibili alle scienze del settore e, pertanto, il Tribunale ritiene di aderire agli esiti evidenziati nelle conclusioni della relazione depositata in atti, anche in ragione dell'adeguatezza delle risposte offerte alle osservazioni dei tecnici nominati dalle altre parti (cfr. relazione CTU, pp. 15 e ss.), con ciò ribadendosi il rigetto dell'istanza di rinnovazione della consulenza.
In particolare, la consulenza ha consentito di accertare che i lavori compiuti sono stati rivolti al fine, raggiunto, di eliminare le infiltrazioni d'acqua e, pertanto, le voci di spesa considerate dal consulente d'ufficio possono essere rimborsate, in quanto certamente correlate alle operazioni necessarie e urgenti di cui al precedente punto 3.4.1. (cfr. relazione CTU, p. 12 e all. n. 6).
Il consulente, infatti, non ha considerato gli importi relativi a operazioni estranee al rifacimento del tetto del civico di Via Limitanea, n. 8, come l'inserimento dei lucernai o la sostituzione di travi (cfr., sul punto all. n. 6 alla relazione peritale).
Si ritengono, invece, pertinenti al caso e adeguati i valori evidenziati in verde nel computo metrico estimativo elaborato dal consulente, in quanto relativi a servizi necessari per la realizzazione delle opere considerate e fondati sull'esperienza dello stesso con riguardo a ciò che normalmente è necessario per lo svolgimento di lavori assimilabili a quelli effettuati dagli odierni attori.
Applicando i sopra esposti criteri e tenendo conto delle osservazioni dei consulenti delle parti, la relazione del tecnico incaricato dall'ufficio ha concluso per la quantificazione del credito restitutorio vantato da parte attrice nei confronti di parte convenuta, nel valore complessivo di € 7.432,48, IVA inclusa.
Alle predette somme parte convenuta ha dedotto che si sarebbe dovuto espungere il valore IVA, quale mera partita di giro, poiché detratta dall'imposta annuale dovuta a debito da Parte attrice Parte_1
ha aderito a tale pretesa limitando nella propria memoria del 4/12/2023 e, poi, nei suoi successivi scritti difensivi, la propria domanda alla somma di € 6.756,80. Il tribunale ritiene di aderire alla quantificazione operata dal consulente d'ufficio e di limitare l'importo indicato nella relazione presentata in ragione della minor somma richiesta da parte attrice, con ciò ritenendo fondata la domanda di rimborso per la somma complessiva di € 6.756,80.
I rilievi formulati da parte convenuta, infatti, sono stati superati dagli esiti delle attività del consulente d'ufficio, mentre il mancato accesso al beneficio fiscale dedotto è imputabile esclusivamente alla scelta di demandare all'attività di un terzo la cura dei lavori.
4. Nella propria comparsa di costituzione, il Convenuto ha eccepito in compensazione un credito ex art. 2051 c.c. per i danni subiti a causa delle infiltrazioni di acqua meteorica che hanno reso necessari e urgenti i lavori 2018.
4.1. Preliminarmente, parte attrice ha eccepito che, trattandosi non di mera eccezione ma di vera e propria domanda riconvenzionale, essa non sarebbe ammissibile per mancanza della procedura di mediazione ex. D.L. 28/2010.
Tale eccezione non coglie nel segno, in quanto il credito eccepito è estraneo alla materia condominiale, afferendo alla responsabilità extracontrattuale e la difesa esperita da parte convenuta non consiste in una domanda riconvenzionale, ma in una eccezione riconvenzionale. La distinzione tra le predette difese attiene alle rispettive finalità perseguite: mentre con la domanda riconvenzione il convenuto mira a ottenere un proprio autonomo bene della vita, l'eccezione riconvenzionale è orientata al mero rigetto della pretesa attorea (Cfr., da ultimo Cass., Sez. III, 26/2/2024, n. 4968).
Nel caso di specie, parte convenuta si è limitata a chiedere il rigetto della domanda attorea e non ha preteso la condanna di controparte al pagamento della differenza di valore tra i due crediti posti in compensazione.
4.2. Ciò posto, nel caso di specie l'eccezione riconvenzionale proposta va rigettata per carenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c., con riguardo al pregiudizio corrispondente al mancato godimento del proprio ente condominiale a causa degli spandimenti d'acqua, unica conseguenza pregiudizievole fatta valere nel presente giudizio.
In tema di danni da infiltrazioni patite dall'ente di proprietà di è già stato esperito CP_2
giudizio ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. n. 898/2021) la cui consulenza ha evidenziato delle risultanze che escludono la fondatezza dell'odierna pretesa di parte convenuta (cfr. doc. n. 10 di parte convenuta).
In particolare, tale relazione peritale ha distribuito la responsabilità degli ammaloramenti su tutti i condomini in ragione della ripartizione millesimale della proprietà e ha quantificato i danni sulla scorta del costo dei lavori di ripristino da eseguire nell'appartamento di proprietà di in CP_2
€ 5.050,00 (doc. 10, p. 78). Tuttavia, come dimostrano i documenti allegati da pare attrice (doc. 22), tale importo è già stato pagato da per quanto di sua competenza (€ 2.043,01 riferiti a 410/1000 CP_1 di proprietà) in ragione di € 1.164,38 versati da parte della , società assicuratrice CP_4 de e di € 878,63 a mezzo assegno circolare direttamente emesso da Parte_1 CP_1
Con riguardo, invece, al danno da mancato godimento del bene danneggiato, occorre precisare che la consulenza in questione non ha evidenziato la ricorrenza di tale pregiudizio, né parte ricorrente ha fornito la prova che il proprio appartamento avesse subito danni talmente ingenti da impedirne o limitarne il godimento.
Non rilevano, in tal senso, i capitoli di prova formulati da parte ricorrente, e non ammessi, in quanto volti alla prova dell'uso del bene, piuttosto che alla dimostrazione dell'entità dei danni e alla loro efficienza causale rispetto all'impedimento al godimento dell'appartamento («Vero che l'ing. CP_2 fino al gennaio 2018 ha utilizzato l'appartamento di via Limitanea 8 sia per custodire i beni mobili ereditati dal padre, sia per trasferirvi parte dei propri effetti personali», cfr. memoria ex art. 183, n.
2, di parte convenuta, p. 11).
L'eccezione riconvenzionale, pertanto, deve essere rigettata.
5. In conclusione, il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, condanna al CP_2 pagamento in favore delle odierne attrici della somma unitaria e complessiva di € 6.756,80, con interessi computati al tasso legale dal giorno dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
147/22 (applicabile, ex art. 28 dello stesso, alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), facendo applicazione dei compensi per cause di valore compreso tra €
5.201,00 e € 26.001,00, valori medi, per una sola parte, posto che la posizione sostanziale a cui la pretesa attorea si riferisce deve considerarsi unitaria.
Si pone, altresì, a carico di parte convenuta la refusione delle spese per la fase di mediazione che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei compensi per cause di valore compreso tra €
5.201,00 e € 26.001,00, valori medi.
6.1. Si pongono definitivamente ed esclusivamente in capo a parte convenuta le spese di C.T.U., come liquidate con ordinanza del 24/7/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
2126/2022 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
▪ condanna al pagamento in favore di CP_2 Parte_1
e di in solido tra loro, della somma unitaria e
[...] Controparte_1 complessiva di € 6.756,80, con interessi al tasso legale a far data dal proponimento della domanda giudiziale sino al soddisfo;
▪ condanna alla rifusione in favore di CP_2 Parte_1
e di in solido tra loro, delle spese di lite del presente
[...] Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 4.512,00, di cui € 262,00 per spese vive ed € 4.250,00 per compensi professionali forensi, oltre R.S.G. (15%), I.V.A. (22%) e C.P.A. (4%);
▪ condanna alla rifusione in favore di CP_2 Parte_1
e di in solido tra loro, delle spese relative alla
[...] Controparte_1
mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, che liquida nella somma complessiva e unitaria di € 1.615,80 di cui € 292,80 per oneri della procedura ed € 1.323,00 per compensi professionali forensi, oltre R.S.G. (15%), I.V.A. (22%) e C.P.A. (4%);
▪ pone definitivamente ed esclusivamente a carico di parte convenuta il pagamento delle spese di
CTU come liquidate nell'ordinanza del 24/7/2023.
Così deciso in Trieste, in data 19/1/2025.
Il Giudice
Dott. DR D'LE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il giudice, Dott. DR D'LE, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 139 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(p. IVA ), nella persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore e (c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in , via Beccaria n. 8, presso Pt_1 lo studio dell'Avv. Alessandra Falagiani, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
Parti attrici
E
Ing. (CF: , elettivamente domiciliato in Viale CP_2 CodiceFiscale_1 Pt_1
XX Settembre n. 13, presso lo studio degli Avv.ti Stefania Pisani e Federica Stradella, che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio, come da procura alle liti allegata digitalmente alla memoria di costituzione e risposta
Parte convenuta
OGGETTO: rimborso spese sostenute per manutenzione di bene comune condominiale
* * * * * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1°/10/2024, rispettivamente depositate in data 26/9/2024 e 27/9/2024, che si riportano nei seguenti termini: ▪ Per parte attrice: «NEL MERITO: - respinta ogni domanda formulata dal convenuto, anche in via riconvenzionale, in quanto inammissibile per mancato esercizio dell'obbligatoria procedura di mediazione, ed in via di eccezione riconvenzionale, come erroneamente qualificata ex adverso, per infondatezza, condannarsi il convenuto al CP_2 pagamento alle attrici, in via solidale tra di loro, della somma di € 6.756,80 oltre alla rivalutazione ISTAT ed agli interessi di mora dal dì del dovuto al saldo;
- con vittoria di spese di lite e più specificatamente: condannarsi il convenuto CP_2 al pagamento degli onorari e delle spese per la presente procedura, specificando che le spese vive ammontano ad € 275,69 di cui € 237,00 per C.U., € 27 per diritti;
€ 11,69 per notifica atto citazione, nonché condannarsi il convenuto al pagamento degli onorari ed alle spese per la fase di mediazione per la quale si specificano le spese vive in € 292,80 come da fattura allegata (doc. n. 23)»
▪ Per parte convenuta: «in via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta da per mancato esperimento della mediazione obbligatoria CP_1 in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza circa il soggetto titolare del diritto fatto valere in giudizio;
nel merito: rigettare la domanda delle società attrici in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via di eccezione riconvezionale: i) accertato che a causa delle infiltrazioni provenienti dal tetto, l'immobile di proprietà dell'ing. ha riportato danni che ne hanno reso impossibile CP_2 il suo utilizzo da cui sono derivate conseguenze patrimoniali negative in capo al convenuto sia in termini di danno emergente che di lucro cessante;
ii) accertato altresì che l'entità di tali residui danni, sopravanza l'eventuale credito che dovesse risultare di pertinenza delle attrici, compensare il maggior credito vantato dall'ing. nei confronti delle attrici sino CP_2 alla concorrenza delle somme che, in denegata ipotesi, dovessero essere riconosciute dovute
a parte attrice;
con riserva di separata azione per il recupero del residuo dovuto a titolo risarcitorio», con riproposizione delle istanze istruttorie rigettate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 26 aprile 2022 LA CONTRADA (di Parte_1
seguito, breviter, ) e (di seguito, breviter, , Parte_1 Controparte_1 CP_1
hanno evocato in giudizio al fine di sentirlo condannare al rimborso delle spese CP_2 sostenute dalla parte attrice per i lavori di impermeabilizzazione del tetto dell'edificio, in comunione, sito a in via Limitanea n. 8; nonché al pagamento degli interessi legali e moratori. Pt_1
Con memoria di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 6/4/2022 si è costituito in giudizio l'odierno Convenuto, chiedendo la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea e la nullità dell'atto di citazione, nonché contestando, nel merito, la pretesa avversaria in fatto e in diritto. In via subordinata, il ha, inoltre, eccepito in compensazione il suo credito ex art. CP_3
2051 c.c. per i danni subiti a causa dell'infiltrazione d'acqua piovana antecedenti ai lavori del 2018.
La causa è stata istruita mediante esperimento di CTU relativa alla verificazione della congruità degli esborsi sostenuti dalle parti e con le produzioni documentali delle stesse. In data 9/2/2024, la causa è stata riassegnata al Giudice Dott. DR D'LE, il quale ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni all'udienza del 1°/10/2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta e, con ordinanza del 5/10/2024, comunicata in data 7/10/2024, a scioglimento della riserva assunta, ha trattenuto la causa in decisione e ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c., scaduti in data 27/12/2024.
2. In via pregiudiziale, si respingono entrambe le eccezioni avanzate da parte convenuta, concernenti il mancato esperimento della procedura di mediazione e la nullità della citazione per incertezza in ordine al creditore, carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire delle parti, per i seguenti motivi.
2.1. Con riguardo alla mediazione, parte convenuta eccepisce l'improcedibilità ex art. 5 d. lgs.
28/2010, poiché non sarebbe stata correttamente posta in essere la procedura prevista dallo stesso.
La predetta mediazione, tuttavia, è stata espletata nel dicembre 2021 da (doc. nn. 19 e Parte_1
20 di parte attrice), la quale – dopo avere chiesto l'autorizzazione alla società locatrice e CP_1
proprietaria del sottotetto di via Limatea n. 8 (doc. 4 di parte attrice), aveva provveduto all'esecuzione dei lavori a maggio del 2018. Il fatto che, nel procedimento di mediazione in questione, non abbia preso parte odierna attrice assieme a non consente di ritenere necessario CP_1 Parte_1
l'esperimento di una ulteriore procedura di mediazione, anche in considerazione dell'esigenza di deflazione del contenzioso sottesa all'istituto. Si osserva, infatti, come petitum e causa petendi del presente giudizio corrispondano in tutto e per tutto a quelli rappresentati in avvio della procedura ex art 5 da e non si evince dalle difese di controparte la ragionevole probabilità di un Parte_1
differente esito conciliativo in caso di partecipazione di alla ridetta mediazione. CP_1
2.2. Quanto alla nullità della citazione, parte attrice contesta l'assoluta incertezza circa la titolarità, la legittimazione ad agire e l'interesse ad agire delle parti.
Tale eccezione non conduce, tuttavia, all'esito patologico individuato dalla parte.
In primo luogo, infatti, l'atto di citazione individua chiaramente le società attrici, con ciò escludendosi qualsivoglia incertezza ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c.
In secondo luogo, le allegazioni contenute nell'atto introduttivo di parte attrice delineano il titolo in forza del quale entrambe le parti attrici hanno agito in giudizio, indicando quale condomina CP_1
che avanza pretese ex art. 1134 c.c. per la restituzione di quanto speso per la cosa comune e
[...]
quale conduttrice e mandataria di nella gestione dei lavori di manutenzione. Pt_1 CP_1
Tali allegazioni consentono di apprezzare chiaramente il fondamento giuridico astratto della pretesa avanzata dai predetti soggetti, i quali, peraltro, non hanno azionano due autonomi crediti, ma agiscono pretendendo l'adempimento del medesimo diritto, concernente il rimborso dei costi sostenuti per lavorazioni effettuate sulla cosa comune in regime di urgenza, ancorché nella diversa veste di proprietaria e di terza incaricata della gestione dell'affare.
Con ciò, le eccezioni articolate, appuntate in particolare alla ripartizione del peso economico dei lavori nei rapporti interni tra le predette società, nonché alla difficile individuazione soggettiva della controparte in ragione dell'avvicendamento sul piano sostanziale dei due enti, rappresentano censure che non attengono alla contestazione di condizioni dell'azione, quali la legittimazione attiva e l'interesse ad agire, ma, piuttosto, riguardano il fondamento nel merito della pretesa risarcitoria, con riferimento alla titolarità del versante attivo del rapporto giuridico controverso.
Pertanto, l'eccezione di nullità della citazione, essendo fondata sulla contestazione della titolarità attiva del credito restitutorio azionato, deve essere riqualificata in termini di questione preliminare concernente il merito della controversia e non il rito.
3. Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
3.1. In via preliminare, in punto di titolarità del versante attivo del rapporto giuridico controverso, si rigetta l'eccezione di parte convenuta.
Le odierne attrici agiscono azionando un unitario credito restitutorio fondato sull'art. 1134 c.c., in ragione di spese sostenute da un condomino per il compimento di atti di risanamento urgente della cosa comune, effettuate senza la preventiva autorizzazione degli altri condomini.
Tali attività sono state gestite dalla società per il tramite della propria conduttrice CP_1 [...]
in forza di specifica autorizzazione (cfr. doc. 3 e 4 di parti attrici). Pt_1
In adempimento del predetto mandato, si è direttamente prodigata per l'acquisizione di Parte_1
preventivi (cfr. doc. nn. 7 e 8), per la gestione dei rapporti con gli altri condomini ( e ), Per_1 CP_2
per la supervisione dei lavori e il pagamento degli stessi (cfr. doc. nn. 11, 12, 13, 14, 15, 16). Pa Pertanto, con il contratto stipulato con TR ha assunto l'obbligazione di provvedere CP_1
alla cura di interessi della prima, sostituendola nella gestione non solamente dei lavori, ma anche delle operazioni ad essi correlate, con riguardo sia alle attività prodromiche all'effettuazione dell'impermeabilizzazione, sia alle attività successive ad essi, quali la riscossione delle somme dovute in restituzione ex art. 1134 c.c., anche ai sensi dell'art. 1708, comma primo, c.c.
Con ciò, si conclude che in qualità di proprietaria, è titolare sul piano sostanziale della pretesa CP_1 restitutoria ex art. 1134 c.c., mentre abbia agito in giudizio nell'adempimento del proprio Parte_1 mandato onde ottenere la condanna al pagamento delle predette somme, nell'interesse di CP_1
Non si pone, peraltro, alcuna possibile criticità sotto il profilo della giustificazione sul piano processuale dei poteri del rappresentante, in quanto la domanda giudiziale è stata azionata da entrambi i soggetti, il titolare e il mandatario, che hanno conferito procura al difensore, senza duplicare le pretese, come reso evidente dalla formulazione di una richiesta di pagamento con solidarietà dal lato attivo.
Tale ricostruzione non è smentita, né dalla circostanza che il pagamento sia concretamente stato effettuato da né dalla pattuizione del rimborso delle spese a vantaggio della mandataria, Parte_1
profili specificamente contestati da parte convenuta.
In primo luogo, infatti, non incide sulla titolarità delle pretese di nella qualità non contestata CP_1
di condomina, la circostanza che i pagamenti a favore della ditta appaltatrice siano stati effettuati da società che ha assunto la gestione degli interessi di mediante la pattuizione in Parte_1 CP_1
questione.
In secondo luogo, è parimenti priva di rilevanza la circostanza che le parti abbiano pattuito una specifica modalità di rimborso di quanto pagato da consistente nella compensazione tra Parte_1
il prezzo dei lavori e i crediti relativi ai canoni di locazione (cfr. doc. n. 3), in quanto tale previsione contrattuale attiene ai rapporti interni tra mandante e mandatario, estranei al presente giudizio.
Tale previsione contrattuale, a prescindere dalla circostanza che sia o meno stata adempiuta, fornisce, in vero, un'indiretta conferma del radicamento della pretesa nel patrimonio della società proprietaria.
Infine, non incide sull'esito del giudizio la lamentata incertezza in ordine alle vicende societarie correlate alla costituzione di a fronte della provata preesistenza dell'ente societario al CP_1 momento del conferimento dell'incarico gestorio (cfr. doc. nn. 1 di parte convenuta;
doc. nn. 3, 4, 21
e 22 di parte attrice).
3.2. Tanto premesso, parte attrice ha formulato la propria pretesa creditoria qualificandola ai sensi dell'art. 1134 c.c. e fornendo la prova dell'effettuazione dei lavori e dei pagamenti corrispondenti
(cfr. doc. nn. 11, 12, 13, 14, 15, 16).
In particolare, i lavori in questione, sollecitati dall'odierno convenuto, a mezzo pec del 19 febbraio
2018, sono stati impiegati al fine di risolvere un «importante spandimento presso il [suo] appartamento», proveniente dai piani sovrastanti del medesimo edificio, sito in , alla Via Pt_1
Limitanea, n. 8, come si evince dalla corrispondenza in atti («Vi intimo ai sensi di legge ad eseguire prima possibile e con la massima urgenza gli interventi di riparazione del tetto» cfr. doc. 5 di parti attrice).
Tale società, dopo aver ottenuto l'autorizzazione dalla propria locatrice a curare l'esecuzione CP_1
dei lavori, ha intrattenuto comunicazioni con gli altri condomini, tra cui parte convenuta, dalla quale
è emersa una diversità di vedute sull'intervento (cfr. doc. n. 5 di parte convenuta e doc. n. 6 di parte attrice). I lavori sono comunque stati effettuati, circostanza non contestata e verificata nell'ambito della CTU disposta nel presente giudizio, conducendo alla soluzione del problema evidenziato. I relativi costi sono stati interamente sostenuti da mandataria di (cfr. relazione Parte_1 CP_1
CTU, p. 12; doc. nn. 11, 12, 13, 14, 15, 16 di parte attrice).
Pertanto, ritenuti provati i presupposti della fattispecie costitutiva della pretesa azionata, occorre considerare le eccezioni di parte convenuta sia con riferimento all'an, sia con riferimento al quantum di tale pretesa. Entrambe le contestazioni sono da ritenersi infondate.
3.2.1. Con riguardo all'an della pretesa restitutoria di parte attrice, parte convenuta ha eccepito la mancata autorizzazione da parte degli altri condomini per il compimento dei lavori, intrapresi da e curati da con riferimento al rifacimento del tetto. CP_1 Parte_1
Tale contestazione appare, da un lato, del tutto strumentale e, dall'altro, infondata, in quanto i lavori posti in essere da erano urgenti e indifferibili all'epoca dei fatti. Parte_1
Sotto il primo profilo, nei suoi scritti difensivi pur astrattamente contestando l'an della CP_2
pretesa restitutoria, ha affermato di non intendere sottrarsi al pagamento di quanto di propria spettanza
(«Si ribadisce pertanto che l'ing. non si è mai rifiutato di pagare la sua quota parte, essendo CP_2
egli ancora in attesa dei chiarimenti reiteratamente richiesti, che non sono stati forniti neanche in sede di mediazione», cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 10). Tale affermazione trova conferma nella condotta tenuta negli anni da parte convenuta, la quale non ha insistito nella paralisi dei lavori a seguito della pec del 13/4/2018, (cfr. doc. n. 10 di parte attrice), con la quale si rappresentava l'intenzione di di procedere ugualmente ai lavori, senza autorizzazione Parte_1 dell'assemblea, né ha azionato le proprie pretese al fine di interrompere gli stessi nel corso del loro svolgimento.
Sul piano della rilevanza dell'eccezione, parte attrice ha provato che i lavori effettuati rispondessero all'urgenza richiesta dall'art. 1134 c.c. per pretendere ugualmente il rimborso delle spese effettuate.
Tale difesa è pertinente alla contestazione mossa, come emerge dal tenore letterale dell'art. 1134 c.c.,
e si risolve nella prova, gravante in capo al condomino che ha agito di propria iniziativa, della necessità di immediato intervento al fine di evitare l'ingenerarsi, o il protrarsi, di una situazione patologica, foriera di danno o pericolo per la proprietà dei singoli condomini o alla cosa comune, senza poter attendere i tempi di una soluzione concordata (cfr. Cass., sez. VI, 2017, Cass, 16/11/2017,
n. 27235, Cass., sez. II, 20/6/2022, n. 19864, Cass., sez. II, 13/3/2023, n. 7223).
Tale necessità ricorre nel presente giudizio come provato dalla sussistenza, al momento degli interventi, degli spandimenti d'acqua incidenti sull'appartamento di parte convenuta, la quale ha investito l'intestato Tribunale del tema dei danni patiti a causa di tale evento, con giudizio per ATP
(R.G. n. 898/2021), conclusosi con l'accertamento della responsabilità da parte di tutti i condomini
(cfr. doc. n. 10 di parte convenuta). Peraltro, tale conclusione emerge anche dall'attenta lettura delle comunicazioni stragiudiziali intercorse tra le parti, da cui si evince che ha, dapprima, sollecitato l'immediato CP_2
intervento degli attori, segnalando la grave situazione di criticità dello stato dei luoghi («Vi intimo ai sensi di legge ad eseguire prima possibile e con la massima urgenza gli interventi di riparazione del tetto» cfr. PEC allegata in doc. 5), per poi, contestarne l'iniziativa e intimare di non proseguirla alla luce delle criticità presenti nei preventivi ottenuti da (cfr. doc. n. 5 di parte convenuta e Parte_1
n. 6 di parte attrice).
Nell'ambito dell'ultima missiva citata, emerge, tuttavia, che la situazione degli spandimenti fosse in corso al momento dell'intervento di e minacciasse l'aggravio dei danni patiti a carico Parte_1 dell'ente di proprietà del , circostanza di cui quest'ultimo ha ammonito la propria controparte CP_2
(«ovviamente i tempi tecnici necessari per consentire al professionista di elaborare quanto necessario ed a tutti noi per acquisire e analizzare le necessarie offerte, sposterà, di qualche mese, condizioni meteo permettendo, l'inizio dei lavori, comportando un inevitabile, ulteriore aggravio dei danni, trattandosi di una situazione in continua progressione dinamica», cfr. doc. n. 5b).
Cosicché, parte convenuta ha sin da subito contestato l'ammontare delle spese di rifacimento del tetto e di alcune opere prospettate, ma non l'urgenza dell'intervento volto all'impermeabilizzazione dello stesso. Inoltre, la prospettazione del dissenso in ordine al compimento delle opere ha chiaramente lasciato emergere, come peraltro prospettato dallo stesso il fondato timore per cui, nel CP_2
tempo necessario per concordare gli interventi, lo stato dei luoghi si sarebbe aggravato a proprio danno, con contestuale nocumento per parte attrice in chiave risarcitoria.
Tanto premesso, si ritiene raggiunta la prova dell'urgenza dell'intervento posto in essere da CP_1
per interposizione di almeno nella parte relativa alle opere concernenti la soluzione del Parte_1 profilo problematico concernente gli spandimenti d'acqua.
Il Tribunale ritiene, pertanto, provata la pretesa di parte attrice sotto il profilo dell'an debeatur.
3.2.2. Parte convenuta ha altresì contestato l'ammontare delle pretese restitutorie, censurando, in particolare: i) la contraddizione tra i preventivi presentati da parte attrice e la somma indicata nella denuncia dei lavori all'INPS (cfr. doc. nn. 7 e 8 e 11); ii) l'importo di “saldo lavori” e “extra lavori” contenuto nella fattura della ditta appaltatrice n. 40 del 4/7/2018 (doc. n. 16 di parte attrice), sostanzialmente computato anche nei preventivi del 12/4/2018, pur essendo poste consuntive;
iii)
l'incongruità della pretesa articolata nei propri confronti rispetto a quanto rimborsato dal condomino
; iv) l'impedito accesso allo sgravio fiscale al 50% a cui avrebbe potuto avere beneficiare Per_1
in forza della propria attività di ingegnere.
Sulla scorta delle predette censure il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, formulando il seguente quesito peritale: «Dica il CTU, esaminati gli atti, verbali di causa e documentazione ritualmente prodotta (compresa la relazione di ATP), compiuti i necessari accertamenti e tenuto conto delle osservazioni delle parti, tentatane altresì la conciliazione:
▪ quali siano natura, qualità ed entità dei lavori eseguiti nel 2018 sul tetto dell'edificio di Via
Limitanea n° 8;
▪ se ed in quale misura siano congrui gli importi di spesa indicati nelle fatture prodotte agli atti;
▪ quale sia la corretta suddivisione di detti importi tra i lavori al tetto dell'edificio civ. n° 8 e quelli, non pertinenti alla presente causa, al tetto del civ. n° 6 con particolare riferimento all'importo addebitabile pro quota millesimale al convenuto . CP_2
Le operazioni peritali sono state compiute con scrupolo e dovizia, applicando le migliori nozioni disponibili alle scienze del settore e, pertanto, il Tribunale ritiene di aderire agli esiti evidenziati nelle conclusioni della relazione depositata in atti, anche in ragione dell'adeguatezza delle risposte offerte alle osservazioni dei tecnici nominati dalle altre parti (cfr. relazione CTU, pp. 15 e ss.), con ciò ribadendosi il rigetto dell'istanza di rinnovazione della consulenza.
In particolare, la consulenza ha consentito di accertare che i lavori compiuti sono stati rivolti al fine, raggiunto, di eliminare le infiltrazioni d'acqua e, pertanto, le voci di spesa considerate dal consulente d'ufficio possono essere rimborsate, in quanto certamente correlate alle operazioni necessarie e urgenti di cui al precedente punto 3.4.1. (cfr. relazione CTU, p. 12 e all. n. 6).
Il consulente, infatti, non ha considerato gli importi relativi a operazioni estranee al rifacimento del tetto del civico di Via Limitanea, n. 8, come l'inserimento dei lucernai o la sostituzione di travi (cfr., sul punto all. n. 6 alla relazione peritale).
Si ritengono, invece, pertinenti al caso e adeguati i valori evidenziati in verde nel computo metrico estimativo elaborato dal consulente, in quanto relativi a servizi necessari per la realizzazione delle opere considerate e fondati sull'esperienza dello stesso con riguardo a ciò che normalmente è necessario per lo svolgimento di lavori assimilabili a quelli effettuati dagli odierni attori.
Applicando i sopra esposti criteri e tenendo conto delle osservazioni dei consulenti delle parti, la relazione del tecnico incaricato dall'ufficio ha concluso per la quantificazione del credito restitutorio vantato da parte attrice nei confronti di parte convenuta, nel valore complessivo di € 7.432,48, IVA inclusa.
Alle predette somme parte convenuta ha dedotto che si sarebbe dovuto espungere il valore IVA, quale mera partita di giro, poiché detratta dall'imposta annuale dovuta a debito da Parte attrice Parte_1
ha aderito a tale pretesa limitando nella propria memoria del 4/12/2023 e, poi, nei suoi successivi scritti difensivi, la propria domanda alla somma di € 6.756,80. Il tribunale ritiene di aderire alla quantificazione operata dal consulente d'ufficio e di limitare l'importo indicato nella relazione presentata in ragione della minor somma richiesta da parte attrice, con ciò ritenendo fondata la domanda di rimborso per la somma complessiva di € 6.756,80.
I rilievi formulati da parte convenuta, infatti, sono stati superati dagli esiti delle attività del consulente d'ufficio, mentre il mancato accesso al beneficio fiscale dedotto è imputabile esclusivamente alla scelta di demandare all'attività di un terzo la cura dei lavori.
4. Nella propria comparsa di costituzione, il Convenuto ha eccepito in compensazione un credito ex art. 2051 c.c. per i danni subiti a causa delle infiltrazioni di acqua meteorica che hanno reso necessari e urgenti i lavori 2018.
4.1. Preliminarmente, parte attrice ha eccepito che, trattandosi non di mera eccezione ma di vera e propria domanda riconvenzionale, essa non sarebbe ammissibile per mancanza della procedura di mediazione ex. D.L. 28/2010.
Tale eccezione non coglie nel segno, in quanto il credito eccepito è estraneo alla materia condominiale, afferendo alla responsabilità extracontrattuale e la difesa esperita da parte convenuta non consiste in una domanda riconvenzionale, ma in una eccezione riconvenzionale. La distinzione tra le predette difese attiene alle rispettive finalità perseguite: mentre con la domanda riconvenzione il convenuto mira a ottenere un proprio autonomo bene della vita, l'eccezione riconvenzionale è orientata al mero rigetto della pretesa attorea (Cfr., da ultimo Cass., Sez. III, 26/2/2024, n. 4968).
Nel caso di specie, parte convenuta si è limitata a chiedere il rigetto della domanda attorea e non ha preteso la condanna di controparte al pagamento della differenza di valore tra i due crediti posti in compensazione.
4.2. Ciò posto, nel caso di specie l'eccezione riconvenzionale proposta va rigettata per carenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c., con riguardo al pregiudizio corrispondente al mancato godimento del proprio ente condominiale a causa degli spandimenti d'acqua, unica conseguenza pregiudizievole fatta valere nel presente giudizio.
In tema di danni da infiltrazioni patite dall'ente di proprietà di è già stato esperito CP_2
giudizio ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. n. 898/2021) la cui consulenza ha evidenziato delle risultanze che escludono la fondatezza dell'odierna pretesa di parte convenuta (cfr. doc. n. 10 di parte convenuta).
In particolare, tale relazione peritale ha distribuito la responsabilità degli ammaloramenti su tutti i condomini in ragione della ripartizione millesimale della proprietà e ha quantificato i danni sulla scorta del costo dei lavori di ripristino da eseguire nell'appartamento di proprietà di in CP_2
€ 5.050,00 (doc. 10, p. 78). Tuttavia, come dimostrano i documenti allegati da pare attrice (doc. 22), tale importo è già stato pagato da per quanto di sua competenza (€ 2.043,01 riferiti a 410/1000 CP_1 di proprietà) in ragione di € 1.164,38 versati da parte della , società assicuratrice CP_4 de e di € 878,63 a mezzo assegno circolare direttamente emesso da Parte_1 CP_1
Con riguardo, invece, al danno da mancato godimento del bene danneggiato, occorre precisare che la consulenza in questione non ha evidenziato la ricorrenza di tale pregiudizio, né parte ricorrente ha fornito la prova che il proprio appartamento avesse subito danni talmente ingenti da impedirne o limitarne il godimento.
Non rilevano, in tal senso, i capitoli di prova formulati da parte ricorrente, e non ammessi, in quanto volti alla prova dell'uso del bene, piuttosto che alla dimostrazione dell'entità dei danni e alla loro efficienza causale rispetto all'impedimento al godimento dell'appartamento («Vero che l'ing. CP_2 fino al gennaio 2018 ha utilizzato l'appartamento di via Limitanea 8 sia per custodire i beni mobili ereditati dal padre, sia per trasferirvi parte dei propri effetti personali», cfr. memoria ex art. 183, n.
2, di parte convenuta, p. 11).
L'eccezione riconvenzionale, pertanto, deve essere rigettata.
5. In conclusione, il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, condanna al CP_2 pagamento in favore delle odierne attrici della somma unitaria e complessiva di € 6.756,80, con interessi computati al tasso legale dal giorno dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
147/22 (applicabile, ex art. 28 dello stesso, alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), facendo applicazione dei compensi per cause di valore compreso tra €
5.201,00 e € 26.001,00, valori medi, per una sola parte, posto che la posizione sostanziale a cui la pretesa attorea si riferisce deve considerarsi unitaria.
Si pone, altresì, a carico di parte convenuta la refusione delle spese per la fase di mediazione che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei compensi per cause di valore compreso tra €
5.201,00 e € 26.001,00, valori medi.
6.1. Si pongono definitivamente ed esclusivamente in capo a parte convenuta le spese di C.T.U., come liquidate con ordinanza del 24/7/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
2126/2022 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
▪ condanna al pagamento in favore di CP_2 Parte_1
e di in solido tra loro, della somma unitaria e
[...] Controparte_1 complessiva di € 6.756,80, con interessi al tasso legale a far data dal proponimento della domanda giudiziale sino al soddisfo;
▪ condanna alla rifusione in favore di CP_2 Parte_1
e di in solido tra loro, delle spese di lite del presente
[...] Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 4.512,00, di cui € 262,00 per spese vive ed € 4.250,00 per compensi professionali forensi, oltre R.S.G. (15%), I.V.A. (22%) e C.P.A. (4%);
▪ condanna alla rifusione in favore di CP_2 Parte_1
e di in solido tra loro, delle spese relative alla
[...] Controparte_1
mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, che liquida nella somma complessiva e unitaria di € 1.615,80 di cui € 292,80 per oneri della procedura ed € 1.323,00 per compensi professionali forensi, oltre R.S.G. (15%), I.V.A. (22%) e C.P.A. (4%);
▪ pone definitivamente ed esclusivamente a carico di parte convenuta il pagamento delle spese di
CTU come liquidate nell'ordinanza del 24/7/2023.
Così deciso in Trieste, in data 19/1/2025.
Il Giudice
Dott. DR D'LE