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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/11/2025, n. 9964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9964 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
n. 22225/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele SDINO - Presidente -
Dott.ssa Immacolata COZZOLINO - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22225 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'Avv. Aristide d'Alessandro, presso cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Carlo Poerio, n. 86;
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Vincenzo
AR e NC AR, presso cui elettivamente domicilia in
Napoli, al Corso so Arnaldo Lucci, n. 137; RESISTENTE
ALTRESI'
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Vincenzo
AR e NC AR, presso cui elettivamente domicilia in
Napoli, al Corso Arnaldo Lucci, n. 137;
INTERVENTORE VOLONTARIO
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
06/05/2025 ed 08/05/2025, il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi a tutti propri scritti e chiedendone l'accoglimento.
Con nota di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data
07/05/2025, i procuratori di parte resistente hanno concluso riportandosi a tutti i propri scritti e chiedendone l'accoglimento.
Con atto di costituzione in giudizio depositato in data 07/05/2025, i procuratori della parte interventrice hanno concluso chiedendo di:
“ammettere il sig. come interveniente nel procedimento di divorzio Controparte_2
pendente tra i genitori, ai sensi dell'art. 105 c.p.c.; accogliere la domanda di pagamento diretto del 50% dell'assegno di mantenimento dei due figli che il padre già paga alla madre, stabilendo che la metà del medesimo venga corrisposto direttamente al sottoscritto, anziché alla madre;
per l'effetto, disporre che l'importo venga fissato in € 359,95, pari alla metà di quello attualmente corrisposto;
stabilire che tale importo venga versato sul conto corrente bancario intestato al sig. . Controparte_2 Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo di pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26/10/2023, chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1
di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Pozzuoli (NA), in data 25/03/2006, trascritto Controparte_1
nei Registri di Stato Civile del Comune di Pozzuoli (NA) all'atto anno 2006
Numero 17 Parte II Serie A, di disporre che entrambi i figli continuassero a vivere presso la residenza della madre, sita in Pozzuoli (NA) alla Traversa
Quarta di Via Montenuovo Licola Patria, n. 9/A, con affido condiviso ad entrambi del minore , regolamentando il relativo diritto di visita del CP_2
padre, ponendo a carico di quest'ultimo, a titolo di concorso spese per il mantenimento di entrambi i figli, la somma mensile complessiva di euro
750,00, oltre il 50% le spese straordinarie per i figli;
chiedeva altresì di accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per riconoscere l'obbligo di corrispondere assegno divorzile da parte dell'una nei confronti dell'altra parte;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Il 02/04/2024 si costituiva in giudizio il resistente chiedendo di: dichiarare la cessazione del matrimonio contratto con la ricorrente;
disporre la riduzione dell' assegno di mantenimento dei figli;
disporre che il resistente corrispondesse mensilmente in via diretta al figlio , maggiorenne, Per_1
la somma di euro 150,00/200,00 per il suo mantenimento e alla ricorrente, per il mantenimento del figlio , ancora minorenne, la somma di CP_2
ulteriori euro 150,00/200,00; in via subordinata, disporre la riduzione dell' assegno di mantenimento dei figli per complessivi euro 300,00/400,00
(ossia, euro 150,00/200,00 per ciascun figlio), mantenendo inalterate le modalità di erogazione concordate in sede di separazione, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
disporre che la ricorrente corrisponda mensilmente al resistente l'importo pari alla metà dell' assegno familiare unico;
con vittoria di spese, diritti ed onorari ai procuratori costituiti, dichiaratisi anticipatari.
All'esito dell'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c., la causa veniva rinviata per l'udienza di rimessione del giudizio al collegio per la decisione e termini di cui all'art 473 bis.28 c.p.c.
In data 07/05/2025, interveniva in giudizio il figlio della coppia,
[...]
ai sensi dell'art. 105 c.p.c. chiedendo l'accoglimento della CP_2
domanda di pagamento diretto in suo favore del 50% (ossia euro 359,95 mensili) dell'assegno di mantenimento per i due figli.
Con ordinanza depositata in data 08/05/2025, il Giudice relatore rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale consensuale dei coniugi, omologata dal Tribunale di Napoli con decreto n. 6283/2016 del 12/07/2016 (RG. n. 7591/2016).
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. n. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b),
L. n. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 L. n. 74/1987 e dalla L. n.
55/2015: attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e, perciò, non possa più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sulla domanda di affidamento dei due figli maggiorenni della coppia ( , nato il [...]; , nato il [...]). Per_1 CP_2
Tutte le domande concernenti l'affidamento, la fissazione della residenza privilegiata e la regolamentazione del diritto di visita riguardanti i figli della coppia, così come proposte dalle parti, non possono essere accolte, in quanto entrambi i figli sono maggiorenni.
In punto di diritto, l'art. 337 ter c.c., nel disciplinare i provvedimenti riguardanti l'affidamento della prole, che possono essere adottati nei giudizi di separazione e divorzio, nonché nell'ambito dei procedimenti riguardanti i figli nati al di fuori del matrimonio in caso di cessazione della convivenza tra i genitori, fa esclusivo riferimento al figlio minore.
Ciò implica che, al compimento della maggiore età del figlio, nessun provvedimento riguardante il regime di affidamento, la collocazione ed il regime di visita può essere adottato dal Giudice, in quanto tali aspetti sono lasciati al libero accordo tra i genitori ed il figlio maggiorenne.
• Sull'ammissibilità dell'intervento volontario in giudizio del figlio maggiorenne (nato il [...]). CP_2
Con atto di costituzione in giudizio depositato in data 07/05/2025, il figlio maggiorenne della coppia, , interveniva volontariamente nel CP_2
giudizio, avanzando le richieste sopra specificate.
Orbene, il Collegio ritiene inammissibile l'intervento volontario spiegato dal figlio maggiorenne . CP_2 Da un lato, è vero che, per costante giurisprudenza, ritenuto che l'interveniente in un giudizio civile tra altri soggetti è legittimato ad intervenire qualora la domanda da lui avanzata presenti una connessione od un collegamento con le domande delle altre parti relativamente allo stesso oggetto sostanziale (tali da giustificare un simultaneo processo), il figlio maggiorenne, avente diritto al mantenimento, può intervenire nel giudizio di separazione personale instaurato contro il proprio genitore dalla moglie di quest'ultimo, che chieda al coniuge anche un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne con lei convivente (cfr.: Cass.,
n. 4296/2012).
Dall'altro lato, però, è altrettanto vero che tale assunto deve essere confrontato con la disciplina delineata dall'art. 473 bis.20 c.p.c., il quale, oltre a specificare che l'intervento del terzo avviene secondo le modalità prescritte dall'art. 473 bis.16 c.p.c. (comma 1), chiarisce, altresì, che il terzo
“non può intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio” (comma 2). Ciò implica che, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, nei casi di intervento volontario per semplice connessione (come nel caso di intervento del figlio maggiorenne in un giudizio in cui si controverte in merito al suo mantenimento) il termine ultimo per l'intervento del terzo coincide con il momento per la costituzione del convenuto fissato dal giudice ai sensi dell'art. 473 bis.16
c.p.c.; e la ratio di tale scelta legislativa è da individuarsi nella volontà di consentire alle parti di esplicitare le necessarie difese, a seguito della costituzione del terzo e delle domande dallo stesso proposte, nelle memorie antecedenti la prima udienza di comparizione, finalizzate alla fissazione definitiva del thema decidendum e del thema probandum.
Pertanto, visto che il termine ultimo di costituzione del convenuto, come da decreto depositato in data 14/11/2023, era stato fissato entro i 30 giorni antecedenti la prima udienza di comparizione del 02/05/2024,
l'intervento volontario spiegato dal figlio maggiorenne , avvenuto CP_2
con atto di costituzione depositato in data 07/05/2025, è inammissibile.
• Sulla domanda di mantenimento dei due figli maggiorenni della coppia ( , nato il [...]; , nato il [...]). Per_1 CP_2
In merito al mantenimento dei due figli (ora entrambi maggiorenni), vigente risulta essere quanto disposto dal decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi n. 6283/2016 del 12/07/2016 (RG.
n. 7591/2016), il quale prevede che versi a Controparte_1 Parte_1
a titolo di mantenimento dei figli (allora minori), un contributo
[...]
economico pari ad euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre indicizzazione Istat ed il contributo del 50% delle spese straordinarie.
Sul punto, da un lato, parte ricorrente, chiedendo un aumento del mantenimento dovuto dal resistente, pari ad euro 750,00 euro mensili
(375,00 euro per ciascun figlio), deduce che entrambi continuano a vivere con lei (il che non è contestato da parte resistente); deduce di vivere presso una abitazione in fitto, per cui paga un canone di euro 300,00 mensili (ma non deposita il relativo contratto); deduce di essere disoccupata (il che non
è contestato da parte resistente); deduce di percepire l'assegno unico per i figli nella misura di euro 290,00 mensili (il che è confermato da parte resistente); deduce di non percepire altra forma di sussidio;
deduce che il figlio frequenta il primo anno di università alla facoltà di Per_1
informatica (ma non deposita nulla al riguardo); deposita attestazioni
ISEE relative agli anni 2021-2022-2023-2024, con un indicatore medio pari ad euro 11.000,00 annui;
contesta il peggioramento della situazione reddituale del resistente, in quanto risulterebbe migliorata rispetto a quella della separazione, laddove, a fronte di una dichiarazione dei redditi di euro
13.330,00 nel 2015, nel 2023 il resistente ha dichiarato redditi da lavoro dipendente per euro 22.950,00 ed euro 9.844,57 per redditi assimilati
(come da CUD 2024 depositato).
Dall'altro lato, parte resistente, chiedendo una riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli fino ad euro 300,00/400,00 mensili complessivi: deduce che, mentre al tempo della separazione svolgeva l'attività di libero professionista dismessa per ragioni economiche, attualmente è dipendente pubblico e presenta un reddito nell'ultimo anno di circa € 20.000 (come da CUD e cedolini depositati); deduce di sostenere una spesa mensile dovuta al pagamento del canone di locazione dell'immobile di cui è conduttore sito in Quarto (NA), il cui canone ammonta ad euro 400,00 mensili, oltre utenze (come da contratto depositato); deduce che la ricorrente è comproprietaria di tre beni immobili (come si evince dalle visure depositate), due di questi siti in Meta di Sorrento (NA) che fitterebbe nel periodo estivo per circa euro 5.000,00 per due mesi (di cui non fornisce prova documentale) e l'altro sito in Napoli;
deduce che la ricorrente percepisce l' assegno familiare pari ad euro 296,30 mensili, mai condiviso con il coniuge da quando si sono separati (il che non è stato contestato dalla ricorrente); deduce altresì che la ricorrente avrebbe una età per la quale potrebbe trovare una occupazione lavorativa;
deduce di non avere altre proprietà né altre disponibilità economiche, oltre lo stipendio, di euro 1.320,00 mensili (come da cedolini depositati); deduce che, sebbene dalle dichiarazioni dei redditi relative al tempo della separazione possa sembrare che la situazione reddituale attuale sia migliorata, ciò non tiene conto delle spese che il resistente deve effettuare, tra cui l'affitto mensile e l'arretrato adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento per i figli.
Tanto premesso, in punto di diritto il dovere dei genitori (coniugati o non) di mantenere i figli trova il suo fondamento nell'art. 30, co. 1, della Cost., il cui precipitato codicistico è da rinvenire nell'art. 315-bis c.c., che indica una serie di obblighi, derivanti in via automatica dal rapporto di filiazione, fra cui quello al mantenimento.
E, come chiarito a più riprese in dottrina e giurisprudenza, nell'imporre il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, l'art. 315-bis c.c. obbliga tutti i genitori a far fronte a diverse esigenze, non riconducibili ai soli bisogni essenziali, quale l'obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr.: Cass., n. 6197/2005).
Tale obbligo riguarda non soltanto i figli minorenni, ma anche i figli maggiorenni, tant'è che l'art. 337 septies c.c., stabilisce che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Come è stato affermato in dottrina e giurisprudenza, il requisito della assenza di indipendenza economica presuppone che il figlio non abbia ancora terminato il suo percorso formativo o non abbia trovato un'occupazione corrispondente alle sue capacità e alla sua istruzione, salvo che ricorrano tutte quelle ipotesi in cui la mancanza di indipendenza economica dipende da un comportamento o comunque da un fatto addebitabile al figlio (a titolo esemplificativo: quando il mancato inserimento nel mondo del lavoro da parte del figlio sia dovuto a sua negligenza, non essendosi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa;
quando il figlio abbia rifiutato occasioni di lavoro confacenti alle sue condizioni sociali;
quando il figlio abbia raggiunto un'età tale da far presumere la capacità di provvedere a sé stesso).
Questo vuol dire che, normativamente, non è prevista l'individuazione di una soglia di età determinata al compimento della quale viene meno il diritto al mantenimento, dato che la “valutazione delle circostanze” ex art. 337 septies c.c. è connotata da criteri di relatività e va sempre effettuata in concreto dal giudice di merito, verificando l'incidenza e portata dei diversi elementi che caratterizzano ciascuna fattispecie (cfr.: Cass., n.
11020/2013).
Infatti, la giurisprudenza ha costantemente affermato che l'indipendenza economica del figlio maggiorenne sussiste anche laddove questi svolge un'attività lavorativa a tempo determinato sufficientemente retribuita, soprattutto quando implica il rinnovo periodico del rapporto di lavoro:
l'eventuale perdita o l'abbandono dell'occupazione da parte del figlio maggiorenne o il negativo andamento della sua attività lavorativa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento, perché il figlio, iniziando a lavorare, dimostra il raggiungimento di una adeguata esperienza e capacità lavorativa (cfr.: Cass., n. 3163/2021; Cass.,
n. 6509/2017).
Altresì, è stato precisato, con riferimento alla rapporto tra permanenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne ed età dello stesso, che il giudice è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e - purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori - aspirazioni
(cfr.: Cass., n. 18076/2014).
Secondo tali coordinate, quindi, sulla permanenza di tale diritto assume rilievo solo il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e non anche la situazione economica dei genitori - e, in particolare, del genitore obbligato al pagamento del relativo assegno - che rileva ai soli fini della determinazione del quantum, che deve essere compatibile con le condizioni economiche dei genitori (Cass. n. 18076/2014) in applicazione del principio di proporzionalità che, in generale, deve governare la determinazione dell'obbligo di mantenimento gravante sui genitori in favore dei figli ai sensi dell'art. 337 ter, co. 4, c.c. (cfr.: Cass., n. 18869/2014;
Cass., n. 18538/2013; Cass., n. 3974/2002).
Orbene, alla luce delle coordinate ermeneutiche suesposte, considerata l'età dei figli maggiorenni della coppia (18 e 20 anni) i quali si trovano all'inizio del loro percorso formativo volto alla creazione di una identità professionale da spendere nel mondo del lavoro secondo le loro inclinazioni, considerata altresì la situazione reddituale-patrimoniale dei genitori secondo quanto dagli stessi dedotto e prodotto in giudizio (come sopra evidenziato), considerato il mantenimento diretto da parte della madre convivente, va confermato, quale contributo paterno al mantenimento dei predetti, l'importo mensile complessivo pari ad euro
600 mensili (euro 300,00 mensili per ciascun figlio), che aggiornato all'attualità in base agli indici Istat è pari ad euro 723,60.
In particolare, sebbene parte resistente abbia chiesto il versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore del figlio (al momento Per_1
dell'instaurazione del giudizio unico figlio maggiorenne), il contributo economico di cui sopra dovrà essere versato dal resistente alla ricorrente,
a titolo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti economicamente.
Si ricordi infatti che, per giurisprudenza consolidata, il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante: sia il figlio (perché titolare del diritto al mantenimento) e sia il genitore con lui convivente (perché titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede) sono titolari di diritti autonomi (ancorché concorrenti) e, quindi, sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (cfr. Cass., n. 25300/2013; Cass., n. 24316/13); di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere (cfr.: Cass., n. 18008/2018).
Pertanto, nel caso di specie, posto che non v'è stata alcuna ammissibile richiesta di pagamento diretto del mantenimento né da parte del figlio
(perché non intervenuto nel giudizio) né da parte di Parte_2
(perché il relativo intervento in giudizio è da ritenersi Controparte_2
inammissibile, per i motivi suesposti), il resistente dovrà corrispondere la suddetta somma mensili di euro 723,60 alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni della coppia, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, alla ricorrente, le spese straordinarie per i figli, nella misura del 50%, così come previsto dal vigente Protocollo tra il Tribunale di Napoli ed il COA, purché documentate.
• Sulla domanda di corresponsione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, presentata dal resistente.
Parte resistente chiede che la ricorrente corrisponda mensilmente al ricorrente l'importo pari alla metà dell'assegno unico e universale per i figli a carico, deducendo che la ricorrente, da quando si sono separati, ne percepisce il 100%; il che è stato confermato anche dalla stessa ricorrente.
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta.
A venire in rilievo, in tal caso, in merito alla regolamentazione dell'assegno unico per i figli a carico, tratteggiata dal D.Lgs. n. 230/2021, sono: l'art. 2, co. 1, lett. b), secondo cui l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle condizioni indicate;
l'art. 5, co. 4, secondo cui i nuclei familiari di riferimento comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi;
l'art. 6, co. 4, secondo cui l'assegno è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ed in caso di affidamento esclusivo l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
In materia, la giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr.: Cass., n.
4672/2025; Trib. Bari, n. 1685/2023), in via costante, aderisce alla circolare dell'Inps n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario [...] lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento". La ratio di tale adesione è da rinvenire nella considerazione che il beneficiario del 100% dell'assegno unico è il genitore collocatario del minore, ossia del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo; il che risulta essere conforme con le finalità proprio di tale misura volta a sostenere la genitorialità e la natalità.
È evidente, dunque, che la giurisprudenza ammette sì che uno dei genitori, in caso di separazione e divorzio, possa percepire il 100% dell'assegno unico, ma ciò solo in presenza di figli minori, in quanto presuppone che sia stato stabilito dal giudice l'affido condiviso con collocamento del minore presso il genitore beneficiario. Pertanto, va disposto che, a partire dalla presente pronuncia, l'assegno unico vada ripartito tra le parti al 50%.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della necessità della pronuncia e del parziale accoglimento delle domande introdotte da parte ricorrente, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dalla ricorrente e dal resistente in Parte_1 Controparte_1
Pozzuoli (NA), in data 25/03/2006, trascritto nei Registri di Stato
Civile del Comune di Pozzuoli (NA), all'atto anno 2006, Numero
17, Parte II, Serie A;
• pone a carico del resistente l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni, e , Per_1 CP_2
non economicamente autosufficienti, con l'importo mensile complessivo di € 723,60 (€ 361,80 per ciascun figlio), da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno Parte_1
5 di ogni mese, e rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat;
• pone a carico del resistente l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, nella misura del 50%, alla ricorrente le Parte_1
spese straordinarie per i figli, come da Protocollo in vigore tra
Tribunale di Napoli ed il COA;
• dispone che l'assegno unico per la prole sia ripartito tra le parti al
50% a decorrere dalla presente pronuncia;
• rigetta per il resto;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele SDINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele SDINO - Presidente -
Dott.ssa Immacolata COZZOLINO - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22225 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'Avv. Aristide d'Alessandro, presso cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Carlo Poerio, n. 86;
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Vincenzo
AR e NC AR, presso cui elettivamente domicilia in
Napoli, al Corso so Arnaldo Lucci, n. 137; RESISTENTE
ALTRESI'
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Vincenzo
AR e NC AR, presso cui elettivamente domicilia in
Napoli, al Corso Arnaldo Lucci, n. 137;
INTERVENTORE VOLONTARIO
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
06/05/2025 ed 08/05/2025, il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi a tutti propri scritti e chiedendone l'accoglimento.
Con nota di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data
07/05/2025, i procuratori di parte resistente hanno concluso riportandosi a tutti i propri scritti e chiedendone l'accoglimento.
Con atto di costituzione in giudizio depositato in data 07/05/2025, i procuratori della parte interventrice hanno concluso chiedendo di:
“ammettere il sig. come interveniente nel procedimento di divorzio Controparte_2
pendente tra i genitori, ai sensi dell'art. 105 c.p.c.; accogliere la domanda di pagamento diretto del 50% dell'assegno di mantenimento dei due figli che il padre già paga alla madre, stabilendo che la metà del medesimo venga corrisposto direttamente al sottoscritto, anziché alla madre;
per l'effetto, disporre che l'importo venga fissato in € 359,95, pari alla metà di quello attualmente corrisposto;
stabilire che tale importo venga versato sul conto corrente bancario intestato al sig. . Controparte_2 Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo di pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26/10/2023, chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1
di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Pozzuoli (NA), in data 25/03/2006, trascritto Controparte_1
nei Registri di Stato Civile del Comune di Pozzuoli (NA) all'atto anno 2006
Numero 17 Parte II Serie A, di disporre che entrambi i figli continuassero a vivere presso la residenza della madre, sita in Pozzuoli (NA) alla Traversa
Quarta di Via Montenuovo Licola Patria, n. 9/A, con affido condiviso ad entrambi del minore , regolamentando il relativo diritto di visita del CP_2
padre, ponendo a carico di quest'ultimo, a titolo di concorso spese per il mantenimento di entrambi i figli, la somma mensile complessiva di euro
750,00, oltre il 50% le spese straordinarie per i figli;
chiedeva altresì di accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per riconoscere l'obbligo di corrispondere assegno divorzile da parte dell'una nei confronti dell'altra parte;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Il 02/04/2024 si costituiva in giudizio il resistente chiedendo di: dichiarare la cessazione del matrimonio contratto con la ricorrente;
disporre la riduzione dell' assegno di mantenimento dei figli;
disporre che il resistente corrispondesse mensilmente in via diretta al figlio , maggiorenne, Per_1
la somma di euro 150,00/200,00 per il suo mantenimento e alla ricorrente, per il mantenimento del figlio , ancora minorenne, la somma di CP_2
ulteriori euro 150,00/200,00; in via subordinata, disporre la riduzione dell' assegno di mantenimento dei figli per complessivi euro 300,00/400,00
(ossia, euro 150,00/200,00 per ciascun figlio), mantenendo inalterate le modalità di erogazione concordate in sede di separazione, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
disporre che la ricorrente corrisponda mensilmente al resistente l'importo pari alla metà dell' assegno familiare unico;
con vittoria di spese, diritti ed onorari ai procuratori costituiti, dichiaratisi anticipatari.
All'esito dell'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c., la causa veniva rinviata per l'udienza di rimessione del giudizio al collegio per la decisione e termini di cui all'art 473 bis.28 c.p.c.
In data 07/05/2025, interveniva in giudizio il figlio della coppia,
[...]
ai sensi dell'art. 105 c.p.c. chiedendo l'accoglimento della CP_2
domanda di pagamento diretto in suo favore del 50% (ossia euro 359,95 mensili) dell'assegno di mantenimento per i due figli.
Con ordinanza depositata in data 08/05/2025, il Giudice relatore rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale consensuale dei coniugi, omologata dal Tribunale di Napoli con decreto n. 6283/2016 del 12/07/2016 (RG. n. 7591/2016).
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. n. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b),
L. n. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 L. n. 74/1987 e dalla L. n.
55/2015: attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e, perciò, non possa più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sulla domanda di affidamento dei due figli maggiorenni della coppia ( , nato il [...]; , nato il [...]). Per_1 CP_2
Tutte le domande concernenti l'affidamento, la fissazione della residenza privilegiata e la regolamentazione del diritto di visita riguardanti i figli della coppia, così come proposte dalle parti, non possono essere accolte, in quanto entrambi i figli sono maggiorenni.
In punto di diritto, l'art. 337 ter c.c., nel disciplinare i provvedimenti riguardanti l'affidamento della prole, che possono essere adottati nei giudizi di separazione e divorzio, nonché nell'ambito dei procedimenti riguardanti i figli nati al di fuori del matrimonio in caso di cessazione della convivenza tra i genitori, fa esclusivo riferimento al figlio minore.
Ciò implica che, al compimento della maggiore età del figlio, nessun provvedimento riguardante il regime di affidamento, la collocazione ed il regime di visita può essere adottato dal Giudice, in quanto tali aspetti sono lasciati al libero accordo tra i genitori ed il figlio maggiorenne.
• Sull'ammissibilità dell'intervento volontario in giudizio del figlio maggiorenne (nato il [...]). CP_2
Con atto di costituzione in giudizio depositato in data 07/05/2025, il figlio maggiorenne della coppia, , interveniva volontariamente nel CP_2
giudizio, avanzando le richieste sopra specificate.
Orbene, il Collegio ritiene inammissibile l'intervento volontario spiegato dal figlio maggiorenne . CP_2 Da un lato, è vero che, per costante giurisprudenza, ritenuto che l'interveniente in un giudizio civile tra altri soggetti è legittimato ad intervenire qualora la domanda da lui avanzata presenti una connessione od un collegamento con le domande delle altre parti relativamente allo stesso oggetto sostanziale (tali da giustificare un simultaneo processo), il figlio maggiorenne, avente diritto al mantenimento, può intervenire nel giudizio di separazione personale instaurato contro il proprio genitore dalla moglie di quest'ultimo, che chieda al coniuge anche un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne con lei convivente (cfr.: Cass.,
n. 4296/2012).
Dall'altro lato, però, è altrettanto vero che tale assunto deve essere confrontato con la disciplina delineata dall'art. 473 bis.20 c.p.c., il quale, oltre a specificare che l'intervento del terzo avviene secondo le modalità prescritte dall'art. 473 bis.16 c.p.c. (comma 1), chiarisce, altresì, che il terzo
“non può intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio” (comma 2). Ciò implica che, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, nei casi di intervento volontario per semplice connessione (come nel caso di intervento del figlio maggiorenne in un giudizio in cui si controverte in merito al suo mantenimento) il termine ultimo per l'intervento del terzo coincide con il momento per la costituzione del convenuto fissato dal giudice ai sensi dell'art. 473 bis.16
c.p.c.; e la ratio di tale scelta legislativa è da individuarsi nella volontà di consentire alle parti di esplicitare le necessarie difese, a seguito della costituzione del terzo e delle domande dallo stesso proposte, nelle memorie antecedenti la prima udienza di comparizione, finalizzate alla fissazione definitiva del thema decidendum e del thema probandum.
Pertanto, visto che il termine ultimo di costituzione del convenuto, come da decreto depositato in data 14/11/2023, era stato fissato entro i 30 giorni antecedenti la prima udienza di comparizione del 02/05/2024,
l'intervento volontario spiegato dal figlio maggiorenne , avvenuto CP_2
con atto di costituzione depositato in data 07/05/2025, è inammissibile.
• Sulla domanda di mantenimento dei due figli maggiorenni della coppia ( , nato il [...]; , nato il [...]). Per_1 CP_2
In merito al mantenimento dei due figli (ora entrambi maggiorenni), vigente risulta essere quanto disposto dal decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi n. 6283/2016 del 12/07/2016 (RG.
n. 7591/2016), il quale prevede che versi a Controparte_1 Parte_1
a titolo di mantenimento dei figli (allora minori), un contributo
[...]
economico pari ad euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre indicizzazione Istat ed il contributo del 50% delle spese straordinarie.
Sul punto, da un lato, parte ricorrente, chiedendo un aumento del mantenimento dovuto dal resistente, pari ad euro 750,00 euro mensili
(375,00 euro per ciascun figlio), deduce che entrambi continuano a vivere con lei (il che non è contestato da parte resistente); deduce di vivere presso una abitazione in fitto, per cui paga un canone di euro 300,00 mensili (ma non deposita il relativo contratto); deduce di essere disoccupata (il che non
è contestato da parte resistente); deduce di percepire l'assegno unico per i figli nella misura di euro 290,00 mensili (il che è confermato da parte resistente); deduce di non percepire altra forma di sussidio;
deduce che il figlio frequenta il primo anno di università alla facoltà di Per_1
informatica (ma non deposita nulla al riguardo); deposita attestazioni
ISEE relative agli anni 2021-2022-2023-2024, con un indicatore medio pari ad euro 11.000,00 annui;
contesta il peggioramento della situazione reddituale del resistente, in quanto risulterebbe migliorata rispetto a quella della separazione, laddove, a fronte di una dichiarazione dei redditi di euro
13.330,00 nel 2015, nel 2023 il resistente ha dichiarato redditi da lavoro dipendente per euro 22.950,00 ed euro 9.844,57 per redditi assimilati
(come da CUD 2024 depositato).
Dall'altro lato, parte resistente, chiedendo una riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli fino ad euro 300,00/400,00 mensili complessivi: deduce che, mentre al tempo della separazione svolgeva l'attività di libero professionista dismessa per ragioni economiche, attualmente è dipendente pubblico e presenta un reddito nell'ultimo anno di circa € 20.000 (come da CUD e cedolini depositati); deduce di sostenere una spesa mensile dovuta al pagamento del canone di locazione dell'immobile di cui è conduttore sito in Quarto (NA), il cui canone ammonta ad euro 400,00 mensili, oltre utenze (come da contratto depositato); deduce che la ricorrente è comproprietaria di tre beni immobili (come si evince dalle visure depositate), due di questi siti in Meta di Sorrento (NA) che fitterebbe nel periodo estivo per circa euro 5.000,00 per due mesi (di cui non fornisce prova documentale) e l'altro sito in Napoli;
deduce che la ricorrente percepisce l' assegno familiare pari ad euro 296,30 mensili, mai condiviso con il coniuge da quando si sono separati (il che non è stato contestato dalla ricorrente); deduce altresì che la ricorrente avrebbe una età per la quale potrebbe trovare una occupazione lavorativa;
deduce di non avere altre proprietà né altre disponibilità economiche, oltre lo stipendio, di euro 1.320,00 mensili (come da cedolini depositati); deduce che, sebbene dalle dichiarazioni dei redditi relative al tempo della separazione possa sembrare che la situazione reddituale attuale sia migliorata, ciò non tiene conto delle spese che il resistente deve effettuare, tra cui l'affitto mensile e l'arretrato adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento per i figli.
Tanto premesso, in punto di diritto il dovere dei genitori (coniugati o non) di mantenere i figli trova il suo fondamento nell'art. 30, co. 1, della Cost., il cui precipitato codicistico è da rinvenire nell'art. 315-bis c.c., che indica una serie di obblighi, derivanti in via automatica dal rapporto di filiazione, fra cui quello al mantenimento.
E, come chiarito a più riprese in dottrina e giurisprudenza, nell'imporre il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, l'art. 315-bis c.c. obbliga tutti i genitori a far fronte a diverse esigenze, non riconducibili ai soli bisogni essenziali, quale l'obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr.: Cass., n. 6197/2005).
Tale obbligo riguarda non soltanto i figli minorenni, ma anche i figli maggiorenni, tant'è che l'art. 337 septies c.c., stabilisce che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Come è stato affermato in dottrina e giurisprudenza, il requisito della assenza di indipendenza economica presuppone che il figlio non abbia ancora terminato il suo percorso formativo o non abbia trovato un'occupazione corrispondente alle sue capacità e alla sua istruzione, salvo che ricorrano tutte quelle ipotesi in cui la mancanza di indipendenza economica dipende da un comportamento o comunque da un fatto addebitabile al figlio (a titolo esemplificativo: quando il mancato inserimento nel mondo del lavoro da parte del figlio sia dovuto a sua negligenza, non essendosi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa;
quando il figlio abbia rifiutato occasioni di lavoro confacenti alle sue condizioni sociali;
quando il figlio abbia raggiunto un'età tale da far presumere la capacità di provvedere a sé stesso).
Questo vuol dire che, normativamente, non è prevista l'individuazione di una soglia di età determinata al compimento della quale viene meno il diritto al mantenimento, dato che la “valutazione delle circostanze” ex art. 337 septies c.c. è connotata da criteri di relatività e va sempre effettuata in concreto dal giudice di merito, verificando l'incidenza e portata dei diversi elementi che caratterizzano ciascuna fattispecie (cfr.: Cass., n.
11020/2013).
Infatti, la giurisprudenza ha costantemente affermato che l'indipendenza economica del figlio maggiorenne sussiste anche laddove questi svolge un'attività lavorativa a tempo determinato sufficientemente retribuita, soprattutto quando implica il rinnovo periodico del rapporto di lavoro:
l'eventuale perdita o l'abbandono dell'occupazione da parte del figlio maggiorenne o il negativo andamento della sua attività lavorativa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento, perché il figlio, iniziando a lavorare, dimostra il raggiungimento di una adeguata esperienza e capacità lavorativa (cfr.: Cass., n. 3163/2021; Cass.,
n. 6509/2017).
Altresì, è stato precisato, con riferimento alla rapporto tra permanenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne ed età dello stesso, che il giudice è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e - purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori - aspirazioni
(cfr.: Cass., n. 18076/2014).
Secondo tali coordinate, quindi, sulla permanenza di tale diritto assume rilievo solo il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e non anche la situazione economica dei genitori - e, in particolare, del genitore obbligato al pagamento del relativo assegno - che rileva ai soli fini della determinazione del quantum, che deve essere compatibile con le condizioni economiche dei genitori (Cass. n. 18076/2014) in applicazione del principio di proporzionalità che, in generale, deve governare la determinazione dell'obbligo di mantenimento gravante sui genitori in favore dei figli ai sensi dell'art. 337 ter, co. 4, c.c. (cfr.: Cass., n. 18869/2014;
Cass., n. 18538/2013; Cass., n. 3974/2002).
Orbene, alla luce delle coordinate ermeneutiche suesposte, considerata l'età dei figli maggiorenni della coppia (18 e 20 anni) i quali si trovano all'inizio del loro percorso formativo volto alla creazione di una identità professionale da spendere nel mondo del lavoro secondo le loro inclinazioni, considerata altresì la situazione reddituale-patrimoniale dei genitori secondo quanto dagli stessi dedotto e prodotto in giudizio (come sopra evidenziato), considerato il mantenimento diretto da parte della madre convivente, va confermato, quale contributo paterno al mantenimento dei predetti, l'importo mensile complessivo pari ad euro
600 mensili (euro 300,00 mensili per ciascun figlio), che aggiornato all'attualità in base agli indici Istat è pari ad euro 723,60.
In particolare, sebbene parte resistente abbia chiesto il versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore del figlio (al momento Per_1
dell'instaurazione del giudizio unico figlio maggiorenne), il contributo economico di cui sopra dovrà essere versato dal resistente alla ricorrente,
a titolo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti economicamente.
Si ricordi infatti che, per giurisprudenza consolidata, il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante: sia il figlio (perché titolare del diritto al mantenimento) e sia il genitore con lui convivente (perché titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede) sono titolari di diritti autonomi (ancorché concorrenti) e, quindi, sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (cfr. Cass., n. 25300/2013; Cass., n. 24316/13); di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere (cfr.: Cass., n. 18008/2018).
Pertanto, nel caso di specie, posto che non v'è stata alcuna ammissibile richiesta di pagamento diretto del mantenimento né da parte del figlio
(perché non intervenuto nel giudizio) né da parte di Parte_2
(perché il relativo intervento in giudizio è da ritenersi Controparte_2
inammissibile, per i motivi suesposti), il resistente dovrà corrispondere la suddetta somma mensili di euro 723,60 alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni della coppia, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, alla ricorrente, le spese straordinarie per i figli, nella misura del 50%, così come previsto dal vigente Protocollo tra il Tribunale di Napoli ed il COA, purché documentate.
• Sulla domanda di corresponsione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, presentata dal resistente.
Parte resistente chiede che la ricorrente corrisponda mensilmente al ricorrente l'importo pari alla metà dell'assegno unico e universale per i figli a carico, deducendo che la ricorrente, da quando si sono separati, ne percepisce il 100%; il che è stato confermato anche dalla stessa ricorrente.
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta.
A venire in rilievo, in tal caso, in merito alla regolamentazione dell'assegno unico per i figli a carico, tratteggiata dal D.Lgs. n. 230/2021, sono: l'art. 2, co. 1, lett. b), secondo cui l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle condizioni indicate;
l'art. 5, co. 4, secondo cui i nuclei familiari di riferimento comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi;
l'art. 6, co. 4, secondo cui l'assegno è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ed in caso di affidamento esclusivo l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
In materia, la giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr.: Cass., n.
4672/2025; Trib. Bari, n. 1685/2023), in via costante, aderisce alla circolare dell'Inps n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario [...] lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento". La ratio di tale adesione è da rinvenire nella considerazione che il beneficiario del 100% dell'assegno unico è il genitore collocatario del minore, ossia del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo; il che risulta essere conforme con le finalità proprio di tale misura volta a sostenere la genitorialità e la natalità.
È evidente, dunque, che la giurisprudenza ammette sì che uno dei genitori, in caso di separazione e divorzio, possa percepire il 100% dell'assegno unico, ma ciò solo in presenza di figli minori, in quanto presuppone che sia stato stabilito dal giudice l'affido condiviso con collocamento del minore presso il genitore beneficiario. Pertanto, va disposto che, a partire dalla presente pronuncia, l'assegno unico vada ripartito tra le parti al 50%.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della necessità della pronuncia e del parziale accoglimento delle domande introdotte da parte ricorrente, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dalla ricorrente e dal resistente in Parte_1 Controparte_1
Pozzuoli (NA), in data 25/03/2006, trascritto nei Registri di Stato
Civile del Comune di Pozzuoli (NA), all'atto anno 2006, Numero
17, Parte II, Serie A;
• pone a carico del resistente l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni, e , Per_1 CP_2
non economicamente autosufficienti, con l'importo mensile complessivo di € 723,60 (€ 361,80 per ciascun figlio), da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno Parte_1
5 di ogni mese, e rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat;
• pone a carico del resistente l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, nella misura del 50%, alla ricorrente le Parte_1
spese straordinarie per i figli, come da Protocollo in vigore tra
Tribunale di Napoli ed il COA;
• dispone che l'assegno unico per la prole sia ripartito tra le parti al
50% a decorrere dalla presente pronuncia;
• rigetta per il resto;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele SDINO