Articolo 334 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 333Articolo 335
Versione
6 maggio 1952
Art. 334.
(Contenuto della licenza provvisoria)


La licenza provvisoria e' conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile e deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo, nonche' l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione delle qualifiche e delle retribuzioni.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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