Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 14493/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente, Rel.Est
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/12/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Iole Struzziero con studio in Saronno (VA), Via D. Stoppani n. 16 – PEC presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Beatrice Nerini con studio in Garbagnate Mil.se (MI), Via Villoresi n. 1 – PEC presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Assago (MI) in data 07/09/2002
(anno 2002 atto n. 20 parte II serie A)
In separazione dei beni con i seguenti figli:
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
I. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
Per_ II. La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, sig. , nella casa famigliare sita in Garbagnate Milanese MI, alla via Parte_1
Paolo Borsellino 41/C, di proprietà di entrambi i coniugi, che verrà assegnata allo stesso, con tutto quanto attualmente l'arreda e correda, salvo gli effetti personali della moglie;
III. Le parti danno atto che la sig.ra lascerà la casa coniugale, entro e non oltre il 31 gennaio Pt_2
2025.
IV. A far data dall'uscita dalla casa coniugale, le utenze, le spese condominiali e l'assicurazione sulla casa saranno a carico integrale del sig. Pt_1
V. La sig.ra si obbliga a cedere la sua quota pari al 50% della casa coniugale, con annesso Pt_2 box doppio, sita in Garbagnate Milanese, alla via Paolo Borsellino 41/C, censita nel Catasto del predetto Comune, come segue, al sig. che accetta: Foglio 31, mappale 155, sub 33, Parte_1
Via P. Gobetti, 41, P.
2-S1, scala C, int. 208, edificio 3, cat. A/3, classe 4, vani 6,5, Sup. Cat. Mq 98, rendita catastale € 553,90, quanto all'appartamento e cantina;
Foglio 31, mappale 155, sub 67, via P. Gobetti, 41, P. S1, cat. C/6, classe 8, Sup. Cat. Mq 39, mq 35 rendita catastale € 88,57, quanto al box.
VI. Per l'acquisto dell'immobile i coniugi hanno contratto un mutuo, in data 7.02.2019, con atto notarile, Rep. 71.821, Racc. 11.836, con la Cassa di Risparmio di Asti pari ad € 128.000,00.
VII. La cessione della quota dell'immobile, di cui al precedente punto V, avverrà solo a condizione che la Cassa di Risparmio di Asti (creditore) autorizzi il sig. ad assumere il debito del mutuo Pt_1 totalmente, con liberazione dall'obbligo di pagarlo in capo alla sig.ra ai sensi dell'art. 1273 Pt_2
c.c. commi 1-2, che accetta. Nel caso in cui si verifichi la condizione sospensiva, all'atto del trasferimento della quota, che dovrà avvenire, entro e non oltre 30 giorni dalla omologa della separazione, il sig. verserà alla moglie la somma di € 11.000,00 corrispondente alle rate di Pt_1 mutuo pagate dalla stessa fino al rilascio della casa famigliare. Ogni spesa necessaria, annessa e connessa all'accollo e al trasferimento della quota dell'immobile come sopra sarà integralmente a carico del sig. Pt_1
VIII. Nel caso in cui la predetta cessione avrà luogo, le parti convengono che la sig.ra a far Pt_2 data dall'uscita dalla casa coniugale, concorra al mantenimento della figlia, corrispondendo, al sig.
entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo complessivo di euro 250,00 da rivalutarsi Pt_1 annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita a far tempo dall'anno successivo all'omologa. L'assegno unico resterà intestato alla sig.ra la quale, alla fine dell'anno, Pt_2 corrisponderà gli importi ricevuti al sig. in un'unica soluzione. Pt_1
IX. Nel caso in cui la predetta cessione non avrà luogo, la sig.ra continuerà a pagare il mutuo Pt_2 nella misura del 50%. In tal caso le parti convengono che la stessa, a far data dall'uscita dalla casa famigliare, concorra al mantenimento della figlia corrispondendo, al sig. entro il giorno 15 Pt_1 di ogni mese, l'importo complessivo di euro 150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita a far tempo dall'anno successivo all'omologa. L'assegno unico resterà intestato alla sig.ra la quale, alla fine dell'anno, corrisponderà gli importi ricevuti al sig. Pt_2 in un'unica soluzione. Pt_1
X. La sig.ra contribuirà alle spese straordinarie nell'interesse della figlia nella misura del Pt_2
50%, a far data dall'uscita dalla casa famigliare, come da protocollo del Tribunale di Milano che qui si intende richiamato. Le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate e successivamente documentate, nonché rimborsate entro il mese successivo al genitore che le abbia sostenute. Resta inteso che, per quanto riguarda le spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo da rimborsare a semplice richiesta dovranno essere forniti idonei giustificativi di spesa da parte del genitore che le abbia sostenute. Nelle predette spese straordinarie è ricompresa Per_ anche la rata mensile per il noleggio dell'auto in uso alla figlia .
XI. Le parti dichiarano di avere un conto corrente comune, presso la Cassa di Risparmio di Asti sul quale sono addebitate le rate di mutuo con saldo attivo di € 23.200,00 circa, ad oggi, che verrà equamente diviso allorquando la sig.ra lascerà la casa famigliare, al netto delle rate di mutuo Pt_2 ivi addebitate, delle quote di spese condominiali e/o utenze, retta universitaria, ed in generale spese della famiglia, che matureranno sino a quella data. Dopodiché, laddove non dovesse verificarsi il trasferimento della quota di immobile di proprietà della sig.ra di cui ai precedenti punti V e Pt_2
VII, il predetto conto comune verrà adoperato dai coniugi solo per il pagamento delle rate di mutuo nella misura del 50% ciascuno. Nel caso in cui dovesse aver luogo il trasferimento della quota di immobile di proprietà della sig.ra al marito di cui ai precedenti punti V e VII, il suddetto Pt_2 conto sarà intestato al solo sig. che provvederà in via esclusiva al pagamento delle rate del Pt_1 mutuo.
XII. Le parti dichiarano di avere già provveduto alla suddivisione al 50% dei saldi degli altri conti in comune presso Bcc BO e Ing Direct.
XIII. Le parti dichiarano che, percependo entrambi un reddito tale da consentire loro di provvedere alle proprie necessità economiche, non hanno motivo di reclamare l'un l'altro diritto alimentare alcuno rinunciando, pertanto, ad ogni e qualsiasi ipotetico diritto e pretesa.
XIV. Le parti dichiarano di avere regolato con il presente accordo ogni questione di carattere economico e di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione, salvo quanto indicato nel presente atto.
XV. Le spese legali rimarranno interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Assago (MI) in data 07/09/2002;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Assago perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 29.01.2025
Il Presidente, RelEst.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG