Art. 3. 1. Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministero per i beni culturali e ambientali deve tenere conto prioritariamente dei seguenti elementi:
a) la consistenza del patrimonio librario storico e la crescita di quello corrente valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;
b) la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ;
c) lo svolgimento di attivita' e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 36 del D.P.R. n. 1409/1963 , recante norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato, e' il seguente:
"Art. 36 (Dichiarazione di notevole interesse storico).
- E' compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con provvedimento motivato da notificare in forma amministrativa, il notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.
Contro i provvedimenti dei sovrintendenti i privati possono ricorrere, nel termine di sessanta giorni, al Ministro per l'interno che decide, udita la giunta del Consiglio superiore degli archivi".
a) la consistenza del patrimonio librario storico e la crescita di quello corrente valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;
b) la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ;
c) lo svolgimento di attivita' e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 36 del D.P.R. n. 1409/1963 , recante norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato, e' il seguente:
"Art. 36 (Dichiarazione di notevole interesse storico).
- E' compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con provvedimento motivato da notificare in forma amministrativa, il notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.
Contro i provvedimenti dei sovrintendenti i privati possono ricorrere, nel termine di sessanta giorni, al Ministro per l'interno che decide, udita la giunta del Consiglio superiore degli archivi".