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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/05/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4374/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
1.7.2024, assunto in decisione in data 12.5.2025 e vertente tra
(c.f. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 25.9.1976, entrambi con l'Avvocato Luca Castelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano,
Via Camillo Prampolini n. 3;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del MATRIMONIO Concordatario il giorno 21 giugno 2014 iscritto presso il Comune di Cinisello Balsamo (MI) Anno 2014 Atto n. 20 parte II Serie A Vol. Uff. e la conferma delle seguenti
CONDIZIONI
La casa coniugale sita in Cinisello Balsamo (MI) in Via Trieste n. 34, già di proprietà della signora
[...]
rimasta alla stessa;
Parte_1
Il signor ha già provveduto al trasferimento presso la propria casa di Parte_2 proprietà, senza oneri per la signora nei tempi e modi da concordarsi tra i ricorrenti, al Parte_1 fine che detto distacco risulti meno traumatico possibile per i minori;
Si da atto che detta casa è idonea ad accogliere i figli minori dei ricorrenti.
L'Autovettura Citroen C 5 Air Cross targata GB 505 VZ già di proprietà del signor Parte_2
, e sulla quale è acceso un contratto di finanziamento a lui intestato rimane di proprietà e uso del
[...] medesimo, senza alcun onere a carico della signora Parte_1
L'Autovettura Mitshubishi COLT targata DN 996 CT già di proprietà della signora a Parte_1 lui intestata rimane di proprietà e uso della medesima, senza alcun onere a carico della signora
[...]
Parte_3
Il conto corrente n. 100571443845 acceso presso l'Istituto di Credito Parte_4 che attualmente risulta cointestato e sul quale sono appoggiate le utenze telefoniche ed energia elettrica verrà chiuso non appena saranno trasferite dette utenze;
l'eventuale saldo sarà diviso tra la signora
[...]
; Parte_1 Parte_2
PER QUANTO CONCERNE L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI:
1. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo la disciplina Persona_1 Persona_2 dell'affido condiviso, con collocazione prevalente dei medesimi presso l'abitazione della madre, in
Cinisello Balsamo (MI) in Via Trieste n. 34, ove verrà trasferita la loro residenza.
2. La casa familiare in Cinisello Balsamo (MI) in Via Trieste n. 34, già di proprietà della signora
[...]
rimane a lei in uso ove permarrà la propria residenza e quella dei figli minori come sopra indicato. Parte_1
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi, nei giorni infrasettimanali;
in particolare i genitori concordato che i figli minori saranno tenuti dal padre dall'uscita da scuola del martedì, sino al rientro a scuola del venerdì ovvero, nei periodi di chiusura scolastica, dalle ore 18.00 del martedì sino alle ore 8.00 di venerdì; durante le festività natalizie per 5 (cinque) giorni, alternando con la madre il giorno di Natale o Capodanno, nonché durante le festività pasquali per 3 (tre) giorni, alternando con la madre il giorno di Pasqua o Pasquetta, ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con i figli il giorno di Natale e/o Pasqua, possa pagina 2 di 6 trascorrere con essi quelle di Capodanno e/o di Pasquetta e viceversa. Il padre, infine, avrà facoltà di tenere con sé i figli durante le vacanze estive per 2 (due) settimane anche non consecutive, secondo modalità e tempi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
Resta comunque facoltà delle parti concordare diverse modalità secondo le necessità dei genitori e nell'interesse dei figli minori;
4. il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori Parte_2 la somma di € 100,00 (cento/00) mensili, nella misura di € 50,00 a figlio, da rivalutarsi di anno in anno, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Tale importo verrà corrisposto entro il giorno il 28 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario.
5. Sarà, altresì, a carico del sig. il versamento del 50% delle spese ordinarie Parte_2 convenendo che l'importo dell'assegno unico rimarrà unicamente a favore della signora Parte_1 impegnandosi il signor a rinunciare formalmente a detto beneficio. Parte_2
Sarà, altresì, a carico del sig. il versamento del 50% delle spese Parte_2 straordinarie, come sotto indicate
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici che non siano coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo:
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica SOLO qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: pagina 3 di 6 tempo prolungato;
costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente, centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori. Il genitore che intende sostenere una spesa per il figlio tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, WhatsApp o simili); l'altro genitore avrà 10 giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il decimo giorno, la spesa dovrà intendersi non approvata.
In caso di mancato riscontro o pervenga, invece, tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative e/o di ordine pratico significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
In caso di rifiuto giudicato contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote stabilite. Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrino il pagamento. Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente. Qualora la spesa sia stata sostenuta dal padre, lo stesso potrà compensare detto importo con il mantenimento sopra indicato;
il pagamento dell'eventuale eccedenza da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro venti giorni dalla trasmissione dei documenti.
Nel caso di spese medico-sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane tra i coniugi il rispetto della reciproca tempestiva informazione.”
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
21.6.2014 a Cinisello Balsamo;
Per_
- Dall'unione sono nati n data 23.10.2017 e in data 29.7.2020. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza non definitiva pubblicata in data 16.9.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (9.9.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi Per_ morali e materiali dei figli 23.10.2017 e , 29.7.2020) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 1.7.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Cinisello Balsamo in data 21.6.2014 (Atto n. 20, Parte Parte_2
II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 5 di 6 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 14.5.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
1.7.2024, assunto in decisione in data 12.5.2025 e vertente tra
(c.f. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 25.9.1976, entrambi con l'Avvocato Luca Castelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano,
Via Camillo Prampolini n. 3;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del MATRIMONIO Concordatario il giorno 21 giugno 2014 iscritto presso il Comune di Cinisello Balsamo (MI) Anno 2014 Atto n. 20 parte II Serie A Vol. Uff. e la conferma delle seguenti
CONDIZIONI
La casa coniugale sita in Cinisello Balsamo (MI) in Via Trieste n. 34, già di proprietà della signora
[...]
rimasta alla stessa;
Parte_1
Il signor ha già provveduto al trasferimento presso la propria casa di Parte_2 proprietà, senza oneri per la signora nei tempi e modi da concordarsi tra i ricorrenti, al Parte_1 fine che detto distacco risulti meno traumatico possibile per i minori;
Si da atto che detta casa è idonea ad accogliere i figli minori dei ricorrenti.
L'Autovettura Citroen C 5 Air Cross targata GB 505 VZ già di proprietà del signor Parte_2
, e sulla quale è acceso un contratto di finanziamento a lui intestato rimane di proprietà e uso del
[...] medesimo, senza alcun onere a carico della signora Parte_1
L'Autovettura Mitshubishi COLT targata DN 996 CT già di proprietà della signora a Parte_1 lui intestata rimane di proprietà e uso della medesima, senza alcun onere a carico della signora
[...]
Parte_3
Il conto corrente n. 100571443845 acceso presso l'Istituto di Credito Parte_4 che attualmente risulta cointestato e sul quale sono appoggiate le utenze telefoniche ed energia elettrica verrà chiuso non appena saranno trasferite dette utenze;
l'eventuale saldo sarà diviso tra la signora
[...]
; Parte_1 Parte_2
PER QUANTO CONCERNE L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI:
1. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo la disciplina Persona_1 Persona_2 dell'affido condiviso, con collocazione prevalente dei medesimi presso l'abitazione della madre, in
Cinisello Balsamo (MI) in Via Trieste n. 34, ove verrà trasferita la loro residenza.
2. La casa familiare in Cinisello Balsamo (MI) in Via Trieste n. 34, già di proprietà della signora
[...]
rimane a lei in uso ove permarrà la propria residenza e quella dei figli minori come sopra indicato. Parte_1
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi, nei giorni infrasettimanali;
in particolare i genitori concordato che i figli minori saranno tenuti dal padre dall'uscita da scuola del martedì, sino al rientro a scuola del venerdì ovvero, nei periodi di chiusura scolastica, dalle ore 18.00 del martedì sino alle ore 8.00 di venerdì; durante le festività natalizie per 5 (cinque) giorni, alternando con la madre il giorno di Natale o Capodanno, nonché durante le festività pasquali per 3 (tre) giorni, alternando con la madre il giorno di Pasqua o Pasquetta, ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con i figli il giorno di Natale e/o Pasqua, possa pagina 2 di 6 trascorrere con essi quelle di Capodanno e/o di Pasquetta e viceversa. Il padre, infine, avrà facoltà di tenere con sé i figli durante le vacanze estive per 2 (due) settimane anche non consecutive, secondo modalità e tempi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
Resta comunque facoltà delle parti concordare diverse modalità secondo le necessità dei genitori e nell'interesse dei figli minori;
4. il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori Parte_2 la somma di € 100,00 (cento/00) mensili, nella misura di € 50,00 a figlio, da rivalutarsi di anno in anno, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Tale importo verrà corrisposto entro il giorno il 28 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario.
5. Sarà, altresì, a carico del sig. il versamento del 50% delle spese ordinarie Parte_2 convenendo che l'importo dell'assegno unico rimarrà unicamente a favore della signora Parte_1 impegnandosi il signor a rinunciare formalmente a detto beneficio. Parte_2
Sarà, altresì, a carico del sig. il versamento del 50% delle spese Parte_2 straordinarie, come sotto indicate
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici che non siano coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo:
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica SOLO qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: pagina 3 di 6 tempo prolungato;
costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente, centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori. Il genitore che intende sostenere una spesa per il figlio tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, WhatsApp o simili); l'altro genitore avrà 10 giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il decimo giorno, la spesa dovrà intendersi non approvata.
In caso di mancato riscontro o pervenga, invece, tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative e/o di ordine pratico significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
In caso di rifiuto giudicato contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote stabilite. Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrino il pagamento. Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente. Qualora la spesa sia stata sostenuta dal padre, lo stesso potrà compensare detto importo con il mantenimento sopra indicato;
il pagamento dell'eventuale eccedenza da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro venti giorni dalla trasmissione dei documenti.
Nel caso di spese medico-sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane tra i coniugi il rispetto della reciproca tempestiva informazione.”
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
21.6.2014 a Cinisello Balsamo;
Per_
- Dall'unione sono nati n data 23.10.2017 e in data 29.7.2020. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza non definitiva pubblicata in data 16.9.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (9.9.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi Per_ morali e materiali dei figli 23.10.2017 e , 29.7.2020) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 1.7.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Cinisello Balsamo in data 21.6.2014 (Atto n. 20, Parte Parte_2
II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 5 di 6 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 14.5.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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