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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/11/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1184 / 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice EL Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
; nato a [...] il C.F._1 Parte_2
29.09.1966, cod. fisc. ; , nato a [...] C.F._2 Parte_3
EL GR (NA) il 19.11.1973, cod. fisc. ; C.F._3 [...]
, nato a [...], il [...], cod. fisc. Parte_4
; nato a [...] il C.F._4 Parte_5
30.09.1982, cod. fisc. ; nato a C.F._5 Parte_6
NI (SR) il 24.09.1976, cod. fisc. ; C.F._6 Parte_7
nato a [...] il [...], cod. fisc. ; C.F._7 [...]
, nata a [...] l'[...], cod. fisc. ; Pt_8 C.F._8
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_9
; , nato a [...] il C.F._9 Parte_10
22.08.1989, cod. fisc. ; nato a C.F._10 Parte_11
Sant'IO Abate (NA), il 23.11.1965, cod. fisc. ; C.F._11 [...]
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. Pt_12 C.F._12
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_13 ; nato a [...], C.F._13 Parte_14
l'11.09.1987, cod. fisc. ; nato a [...] C.F._14 Parte_15
IN (SA), il 28.02.1958, cod. fisc. ; rappresentati e C.F._15
difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in forza dei mandati in calce al ricorso, dall'avv. Gaetano Galotto (cod. fisc. ) e dall'avv. C.F._16
IO BI.
RICORRENTI
CONTRO
, in persona EL legale Controparte_1
rappresentante p.t. rapp.ta e difesa, giusta procura generale alle liti per atto notarile richiamato in atti, dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: inserimento, nella base di calcolo ELle ferie, ELl' “indennità giornaliera” di cui all'art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018 e ELla “indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapia sub-intensiva e dei servizi di nefrologia e dialisi” di cui all'art. 86, comma 6, CCNL 2016-2018 –
Disapplicazione ELle norme EL CCNL contrarie alla nozione europea di retribuzione (artt. 33, comma 1, e 86, comma 3, e comma 6 EL CCNL EL 21 maggio 2018; art. 19, comma 1, CCNL ELl'1 settembre 1995; art. 23, comma
4, CCNL EL 19 aprile 2004; art. 37 CCNL Integrativo EL 20 settembre 2001).
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive ELl'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
La parte ricorrente, sulla scorta ELla “nozione europea di retribuzione” enucleata dall'art. 7 ELla Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalla
Corte di Giustizia Europea nonché, nel diritto interno, dalle sentenze ELla
Corte di Cassazione 17/05/2019, n. 13425 e EL 15.10.2020 n. 22401, ha agito deducendo che la retribuzione dovuta nel periodo di fruizione ELle ferie annuali, non abbia compreso tutte le voci retributive in rapporto di collegamento diretto con lo svolgimento ELla prestazione lavorativa propria ELle mansioni contrattuali svolte, ma aveva incluso nella base di calcolo i soli elementi cd. fissi e/o ordinari ELla retribuzione, conformemente alle norme contrattuali vigenti, mentre erano rimaste escluse talune indennità pur connaturate alle mansioni ed al turno di servizio, quali l'indennità giornaliera di cui all'art. 86, comma 3 CCNL 2016-2018 e l'indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapia sub intensiva e dei servizi di nefrologia e dialisi di cui all'art. 86, comma 6 CCNL 2016-2018. Quindi, previa declaratoria di nullità o disapplicazione ELle norme ELla contrattazione collettiva confliggenti con la
“nozione europea di retribuzione”, la parte ricorrente ha chiesto il pagamento di una somma calcolata per il periodo da settembre 2017 al deposito EL ricorso.
La tesi è fondata.
L'art. 7 ELla Direttiva n. 88/2003, intitolato «Ferie annuali», stabilisce che: “1.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali
…”. In particolare, secondo la citata Direttiva, il beneficio (ossia: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) ELl'unico diritto «a ferie annuali retribuite» (CGUE 20 gennaio 2009, C-350/06 e C 520/06, punto 60;
15 settembre 2011, C-155/10, punto 26; 13 dicembre 2018, C-385/17, punto
24).
Vi è poi una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, sulla base ELl'art. 7 ELla Direttiva 88/2003, come interpretata dalla Corte di Giustizia.
Per quanto concerne, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia (fin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 50) ha precisato che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, ELla Direttiva 88/2003 intende significare che, per la durata ELle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche la sentenza CGUE
20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, punto 58).
“L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione ELla fruizione ELle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (così, le citate sentenze 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 58, nonché, 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06 punto 60).
In questa linea, la sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, punto 21, afferma che la retribuzione ELle ferie annuali va calcolata, in modo da coincidere con la retribuzione ordinaria EL lavoratore e che una diminuzione ELla retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni EL diritto ELl'Unione.
La struttura ELla retribuzione ordinaria, cioè, “non può incidere sul diritto EL lavoratore … di godere, nel corso EL suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio EL suo lavoro” (v. CGUE 15 settembre 2011, causa C-155/10, punto 23); sicché
“qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione ELle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza EL suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo ELla retribuzione complessiva EL lavoratore … deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini ELl'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» (v. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, cit.). E vanno parimenti mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi ELla retribuzione “correlati allo status personale e professionale” EL lavoratore (v. sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, punto 28, cit.). La sentenza 22 maggio 2014, C-539/12, punti 29, 30, 31) precisa poi che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
All'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo ELl'importo da versare durante le ferie annuali “gli elementi ELla retribuzione complessiva EL lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione ELl'espletamento ELle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (v. sentenza 15 settembre 2011, C-155/10, cit., punto 25).
Detti principi sintetizzati dalla Suprema Corte nella sentenza 17 maggio 2019,
n. 13425 consentono di condividere le ragioni espresse dalla parte ricorrente.
Nel caso di specie la c.d. “indennità giornaliera” di cui all'art. 86, comma 3,
CCNL 2016-2018 e l'“indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapia sub-intensiva e dei servizi di nefrologia e dialisi” di cui all'art. 86, comma 6,
CCNL 2016-2018 costituiscono, difatti, voci abituali ELla retribuzione ELla parte ricorrente così come evincibile dalle buste paga prodotte in atti, giacché il ricorrente è un collaboratore professionale sanitario - infermiere turnista che svolge abitualmente turni lavorativi nel reparto Anestesia e Rianimazione.
Dette voci devono essere pertanto inserite nella base di calcolo ELle ferie, dovendosi disapplicare ogni disposizione contrattuale contraria, per essere le stesse connaturate alla prestazione abituale e prevalente svolta dal lavoratore e costituenti, quindi, una componente pressoché fissa ELla retribuzione.
Consegue la condanna come da dispositivo, ove sono pure liquidate e spese che seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice EL Lavoro EL Tribunale di OC IN, disattesa ogni diversa istanza, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto dei ricorrenti all'inserimento nella base di calcolo ELle ferie anche ELl'indennità giornaliera di turno e ELla indennità di terapia intensiva o sub-intensiva previste ai sensi degli artt. art. 86, commi 3 e 6, CCNL 2016-2018, nonché 106, comma 2, e 107, comma 2,
CCNL 2019-2021, condanna l' al pagamento ELle differenze Parte_16
dovute per il periodo di cui al ricorso introduttivo (1.1.2020 - 31.12.2023), oltre accessori come per legge, nonché ELle spese EL giudizio, determinate in €
1.200,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
OC IN, 20/11/2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice EL Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
; nato a [...] il C.F._1 Parte_2
29.09.1966, cod. fisc. ; , nato a [...] C.F._2 Parte_3
EL GR (NA) il 19.11.1973, cod. fisc. ; C.F._3 [...]
, nato a [...], il [...], cod. fisc. Parte_4
; nato a [...] il C.F._4 Parte_5
30.09.1982, cod. fisc. ; nato a C.F._5 Parte_6
NI (SR) il 24.09.1976, cod. fisc. ; C.F._6 Parte_7
nato a [...] il [...], cod. fisc. ; C.F._7 [...]
, nata a [...] l'[...], cod. fisc. ; Pt_8 C.F._8
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_9
; , nato a [...] il C.F._9 Parte_10
22.08.1989, cod. fisc. ; nato a C.F._10 Parte_11
Sant'IO Abate (NA), il 23.11.1965, cod. fisc. ; C.F._11 [...]
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. Pt_12 C.F._12
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_13 ; nato a [...], C.F._13 Parte_14
l'11.09.1987, cod. fisc. ; nato a [...] C.F._14 Parte_15
IN (SA), il 28.02.1958, cod. fisc. ; rappresentati e C.F._15
difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in forza dei mandati in calce al ricorso, dall'avv. Gaetano Galotto (cod. fisc. ) e dall'avv. C.F._16
IO BI.
RICORRENTI
CONTRO
, in persona EL legale Controparte_1
rappresentante p.t. rapp.ta e difesa, giusta procura generale alle liti per atto notarile richiamato in atti, dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: inserimento, nella base di calcolo ELle ferie, ELl' “indennità giornaliera” di cui all'art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018 e ELla “indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapia sub-intensiva e dei servizi di nefrologia e dialisi” di cui all'art. 86, comma 6, CCNL 2016-2018 –
Disapplicazione ELle norme EL CCNL contrarie alla nozione europea di retribuzione (artt. 33, comma 1, e 86, comma 3, e comma 6 EL CCNL EL 21 maggio 2018; art. 19, comma 1, CCNL ELl'1 settembre 1995; art. 23, comma
4, CCNL EL 19 aprile 2004; art. 37 CCNL Integrativo EL 20 settembre 2001).
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive ELl'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
La parte ricorrente, sulla scorta ELla “nozione europea di retribuzione” enucleata dall'art. 7 ELla Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalla
Corte di Giustizia Europea nonché, nel diritto interno, dalle sentenze ELla
Corte di Cassazione 17/05/2019, n. 13425 e EL 15.10.2020 n. 22401, ha agito deducendo che la retribuzione dovuta nel periodo di fruizione ELle ferie annuali, non abbia compreso tutte le voci retributive in rapporto di collegamento diretto con lo svolgimento ELla prestazione lavorativa propria ELle mansioni contrattuali svolte, ma aveva incluso nella base di calcolo i soli elementi cd. fissi e/o ordinari ELla retribuzione, conformemente alle norme contrattuali vigenti, mentre erano rimaste escluse talune indennità pur connaturate alle mansioni ed al turno di servizio, quali l'indennità giornaliera di cui all'art. 86, comma 3 CCNL 2016-2018 e l'indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapia sub intensiva e dei servizi di nefrologia e dialisi di cui all'art. 86, comma 6 CCNL 2016-2018. Quindi, previa declaratoria di nullità o disapplicazione ELle norme ELla contrattazione collettiva confliggenti con la
“nozione europea di retribuzione”, la parte ricorrente ha chiesto il pagamento di una somma calcolata per il periodo da settembre 2017 al deposito EL ricorso.
La tesi è fondata.
L'art. 7 ELla Direttiva n. 88/2003, intitolato «Ferie annuali», stabilisce che: “1.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali
…”. In particolare, secondo la citata Direttiva, il beneficio (ossia: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) ELl'unico diritto «a ferie annuali retribuite» (CGUE 20 gennaio 2009, C-350/06 e C 520/06, punto 60;
15 settembre 2011, C-155/10, punto 26; 13 dicembre 2018, C-385/17, punto
24).
Vi è poi una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, sulla base ELl'art. 7 ELla Direttiva 88/2003, come interpretata dalla Corte di Giustizia.
Per quanto concerne, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia (fin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 50) ha precisato che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, ELla Direttiva 88/2003 intende significare che, per la durata ELle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche la sentenza CGUE
20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, punto 58).
“L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione ELla fruizione ELle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (così, le citate sentenze 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 58, nonché, 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06 punto 60).
In questa linea, la sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, punto 21, afferma che la retribuzione ELle ferie annuali va calcolata, in modo da coincidere con la retribuzione ordinaria EL lavoratore e che una diminuzione ELla retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni EL diritto ELl'Unione.
La struttura ELla retribuzione ordinaria, cioè, “non può incidere sul diritto EL lavoratore … di godere, nel corso EL suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio EL suo lavoro” (v. CGUE 15 settembre 2011, causa C-155/10, punto 23); sicché
“qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione ELle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza EL suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo ELla retribuzione complessiva EL lavoratore … deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini ELl'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» (v. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, cit.). E vanno parimenti mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi ELla retribuzione “correlati allo status personale e professionale” EL lavoratore (v. sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, punto 28, cit.). La sentenza 22 maggio 2014, C-539/12, punti 29, 30, 31) precisa poi che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
All'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo ELl'importo da versare durante le ferie annuali “gli elementi ELla retribuzione complessiva EL lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione ELl'espletamento ELle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (v. sentenza 15 settembre 2011, C-155/10, cit., punto 25).
Detti principi sintetizzati dalla Suprema Corte nella sentenza 17 maggio 2019,
n. 13425 consentono di condividere le ragioni espresse dalla parte ricorrente.
Nel caso di specie la c.d. “indennità giornaliera” di cui all'art. 86, comma 3,
CCNL 2016-2018 e l'“indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapia sub-intensiva e dei servizi di nefrologia e dialisi” di cui all'art. 86, comma 6,
CCNL 2016-2018 costituiscono, difatti, voci abituali ELla retribuzione ELla parte ricorrente così come evincibile dalle buste paga prodotte in atti, giacché il ricorrente è un collaboratore professionale sanitario - infermiere turnista che svolge abitualmente turni lavorativi nel reparto Anestesia e Rianimazione.
Dette voci devono essere pertanto inserite nella base di calcolo ELle ferie, dovendosi disapplicare ogni disposizione contrattuale contraria, per essere le stesse connaturate alla prestazione abituale e prevalente svolta dal lavoratore e costituenti, quindi, una componente pressoché fissa ELla retribuzione.
Consegue la condanna come da dispositivo, ove sono pure liquidate e spese che seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice EL Lavoro EL Tribunale di OC IN, disattesa ogni diversa istanza, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto dei ricorrenti all'inserimento nella base di calcolo ELle ferie anche ELl'indennità giornaliera di turno e ELla indennità di terapia intensiva o sub-intensiva previste ai sensi degli artt. art. 86, commi 3 e 6, CCNL 2016-2018, nonché 106, comma 2, e 107, comma 2,
CCNL 2019-2021, condanna l' al pagamento ELle differenze Parte_16
dovute per il periodo di cui al ricorso introduttivo (1.1.2020 - 31.12.2023), oltre accessori come per legge, nonché ELle spese EL giudizio, determinate in €
1.200,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
OC IN, 20/11/2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)