TRIB
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/12/2024, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
Il TRIBUNALE DI LOCRI
composto dai seguenti magistrati:
dott. Fulvio ACCURSO Presidente relatore dott. Andrea AMADEI Giudice
dott.ssa Mariagrazia GALATI Giudice
letti gli atti della causa iscritta al n. 1501/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, vertente
tra
- c. f: nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 CodiceFiscale_1 alla Via Carmelo Pujia, n. 6,
e
– c. f.: - nato in (89031) OR (RC) il Controparte_1 CodiceFiscale_2
30.09.1971, ivi residente alla Via Piani D'Area,
e avente ad oggetto la domanda di separazione consensuale e quella contestuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
preso atto che nel corso dell'udienza del 03/12/2024, sostituita con note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato che non vogliono riconciliarsi e che intendono separarsi alle condizioni del ricorso;
visto l'art. 473 bis C.P.C.,
così provvede, riunito in camera di consiglio, mediante l'emissione della seguente sentenza parziale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- visto il ricorso depositato in data 05/11/2024, con il quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la separazione consensuale;
- preso atto del nulla osta del rappresentante del P.M. (rilevabile in calce al decreto di fissazione dell'udienza di trattazione);
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che:
a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OR, RC (n.4, parte II, serie A anno 2003), i ricorrenti in data 12.07.2003 hanno contratto matrimonio;
b) dal matrimonio sono nati due figlie, una delle quali ancora minorenne (a nome ) e una figlia Per_1 già maggiorenne, ma non ancora indipendente a livello economico, a nome Persona_2
c) i medesimi coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, essendo venuta meno tra loro ogni forma di affectio maritalis e non è più possibile alcuna riconciliazione tra di essi.
- Rilevato, poi, che le condizioni di ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi ed i figli minorenni, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole;
P.Q.M.
udite le parti e preso atto del nulla osta del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta depositata il 05/11/2024, relativa alla sola separazione, così dispone:
OMOLOGA
la separazione consensuale relativa ai coniugi e Parte_1 Controparte_2 che hanno contratto matrimonio il 12.07.2003, ed il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OR, RC (n.4, parte II, serie A anno 2003), alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune prima indicato per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Documento redatto e depositato mediante l'applicativo Consolle del magistrato, a seguito di camera di consiglio, in data 04/12/2024.
Il Presidente estensore dott. Fulvio ACCURSO
composto dai seguenti magistrati:
dott. Fulvio ACCURSO Presidente relatore dott. Andrea AMADEI Giudice
dott.ssa Mariagrazia GALATI Giudice
letti gli atti della causa iscritta al n. 1501/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, vertente
tra
- c. f: nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 CodiceFiscale_1 alla Via Carmelo Pujia, n. 6,
e
– c. f.: - nato in (89031) OR (RC) il Controparte_1 CodiceFiscale_2
30.09.1971, ivi residente alla Via Piani D'Area,
e avente ad oggetto la domanda di separazione consensuale e quella contestuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
preso atto che nel corso dell'udienza del 03/12/2024, sostituita con note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato che non vogliono riconciliarsi e che intendono separarsi alle condizioni del ricorso;
visto l'art. 473 bis C.P.C.,
così provvede, riunito in camera di consiglio, mediante l'emissione della seguente sentenza parziale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- visto il ricorso depositato in data 05/11/2024, con il quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la separazione consensuale;
- preso atto del nulla osta del rappresentante del P.M. (rilevabile in calce al decreto di fissazione dell'udienza di trattazione);
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che:
a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OR, RC (n.4, parte II, serie A anno 2003), i ricorrenti in data 12.07.2003 hanno contratto matrimonio;
b) dal matrimonio sono nati due figlie, una delle quali ancora minorenne (a nome ) e una figlia Per_1 già maggiorenne, ma non ancora indipendente a livello economico, a nome Persona_2
c) i medesimi coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, essendo venuta meno tra loro ogni forma di affectio maritalis e non è più possibile alcuna riconciliazione tra di essi.
- Rilevato, poi, che le condizioni di ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi ed i figli minorenni, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole;
P.Q.M.
udite le parti e preso atto del nulla osta del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta depositata il 05/11/2024, relativa alla sola separazione, così dispone:
OMOLOGA
la separazione consensuale relativa ai coniugi e Parte_1 Controparte_2 che hanno contratto matrimonio il 12.07.2003, ed il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OR, RC (n.4, parte II, serie A anno 2003), alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune prima indicato per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Documento redatto e depositato mediante l'applicativo Consolle del magistrato, a seguito di camera di consiglio, in data 04/12/2024.
Il Presidente estensore dott. Fulvio ACCURSO