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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2274/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Lecce, prima sezione Civile, riunito nella persona dei
Magistrati
Dott.ssa Katia Pinto Presidente
Dott.ssa Alessandra Cesi Giudice
Dott.ssa Silvia Saracino Giudice estensore ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta, in prima istanza, iscritta al n. 2274/2022 R.G., avente ad oggetto “Dichiarazione di interdizione”, promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Luca Guido;
RICORRENTI
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.3.2022 Parte_1 Parte_2
nella loro qualità di marito e di figli, hanno adito questo Parte_3
Tribunale chiedendo dichiararsi l'interdizione della sig.ra
[...]
nata a [...] il [...] ritenendo che la Controparte_1
stessa, a causa delle patologie delle quali era affetta, fosse incapace di intendere e di volere e, pertanto, di provvedere autonomamente ai propri interessi.
Nessuno si è costituito per nata a Controparte_1
UT (Le) il 07.01.1953.
Il P.M. non si è opposto.
Nel corso dell'istruttoria si è proceduto all'esame dell'interdicenda; quindi veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio e, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Giova premettere che nel procedimento d'interdizione occorre valutare se il soggetto sia affetto da un'infermità di mente che abbia i caratteri dell'abitualità (cioè di uno stato di malattia duraturo, anche se non necessariamente irreversibile) e che sia tale da compromettere la sfera intellettiva e quella volitiva della persona, in modo tale da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
In tale valutazione bisogna avere riguardo sia agli affari di natura economica e patrimoniale, sia a tutti gli atti della vita civile che attengono alla cura della persona, all'adempimento dei doveri familiari, di quelli derivanti da rapporti di natura privatistica e pubblica ed in genere imposti dalla vita di relazione.
Il primo elemento che consente di accertare se il soggetto nei cui confronti si procede per la pronuncia di interdizione abbia compromesse le facoltà
intellettive (intelligenza e memoria), e quelle volitive (formazione,
manifestazione ed attuazione della volontà) e se, quindi, conservi o meno lo stato di coscienza, o quanto meno quello di libertà del volere, è certamente
2 costituito dall'interrogatorio dell'interdicendo, mezzo istruttorio che l'art. 714 c.p.c. impone come un presupposto necessario per la pronuncia della interdizione e che è fonte primaria di convincimento.
Nel caso di specie, nel corso dell'esame effettuato all'udienza del 22.7.2022,
l'interdicenda non ha riconosciuto i propri Controparte_1
parenti (marito e figli presenti), confondendoli con altre persone e formulando frasi prive di senso (sostenendo, ad esempio che “il marito deve stare qua a
sorvegliare il bambino” pur non essendo presente nessun bambino). Inoltre,
l'interdicenda, pur rispondendo correttamente indicando il proprio nome e cognome, non ha saputo riportare la sua data di nascita, né indicare la data di nascita di sua figlia. Non è riuscita, inoltre, a riferire se è proprietaria di beni e non ha riconosciuto il denaro che le veniva esibito.
Nella consulenza tecnica depositata dal dott. si specifica che Persona_1
la sig.ra è affetta da: “disturbo neurocognitivo maggiore da AD con CP_1
deficit cognitivo di entità severa associato a disturbi comportamentali e turbe
del sonno”. Tanto si desume anche dalla copiosa documentazione sanitaria,
ovvero:
- dal certificato del 12/11/20 a firma del dott. del Centro Persona_2
per i Disturbi Cognitivi e Demenze dell' U.O.C. di Neurologia del P.O. Per_3
di Lecce, emerge: “ malattia di Alzheimer con familiarità”.
[...]
-dal certificato del 8/11/2018 della dott.ssa del U.O.C. Persona_4
Neurologia del P.O. emerge: “ disturbo neurocognitivo maggiore Per_3
da malattia di Alzheimer in rapida progressione in pz. Con pregresso K.
Mammario”.
3 Durante la visita effettuata dal ctu, l'interdicenda all'osservazione si è
presentata vigile con estesi deficit amnesici (osserva il ctu che la sig.ra non ricordava come si chiamava, la data odierna e quando era nata. CP_1
Presentava agnosia non riconoscendo la figlia presente durante la Pt_3
valutazione).
Inoltre, era incapace di deambulare, sul piano comportamentale si presentava tranquilla e allettata ed era completamente incapace di provvedere a se stessa,
necessitando di assistenza continua.
Pertanto, il ctu ha concluso che la IG.ra è Controparte_1
affetta da: “DEMENZA. Tale affezione è irreversibile e compromette
totalmente e permanentemente la capacità di intendere e volere”.
Le condizioni psichiche dell'interdicenda, quali si desumono da questi elementi, sono senz'altro tali da configurare lo stato di “abituale infermità di mente” che, rendendo la stessa incapace di provvedere ai propri interessi, ne richiede, a norma dell'art. 414 c.c., la dichiarazione di interdizione, avendo peraltro tutti aderito e non sussistendo condizioni ostative.
Infatti, la IG.ra è piena proprietaria per la quota di 1/3 dei seguenti CP_1
immobili: a) immobile sito in UT (Le) (in catasto fabbricati distinto al foglio 18, particella 1394, sub. 6), b) terreno sito in UT (Le) (in catasto fabbricati distinto al foglio 18, particella 1393, Partita 6852) e c)
terreno sito in UT (Le) (in catasto fabbricati distinto al foglio 18,
particella 2055, Partita 6852). La IG.ra , inoltre, è cointestataria con CP_1
il marito del conto corrente n. 30336093, presso l'Ufficio postale di Lecce ed
è titolare, presso , di una polizza e, precisamente, della Controparte_2
polizza “Postafuturo Fedeltà n. 50006910806”.
4 Tanto comporta, inoltre, la necessità di provvedere alla nomina di quale tutore provvisorio, come richiesto. Persona_5
Considerati i rapporti di parentela tra le parti, sussistono giuste ragioni per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella causa n. 2274/2022 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
- dichiara l'interdizione di nata a Controparte_1
UT (Le) il 07.01.1953 e residente in [...], C.F.: con ogni conseguenza di legge;
C.F._1
- nomina nato a [...] il [...] e res. in Parte_1
Tuglie alla via Plebiscito n. 79, quale tutore provvisorio di
[...]
Controparte_1
- manda alla Cancelleria per la pubblicità di cui all'art. 423 c.c.;
- manda al Giudice Tutelare per l'apertura della tutela;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti ricorrenti le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate;
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19.5.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Silvia Saracino dott.ssa Katia Pinto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Lecce, prima sezione Civile, riunito nella persona dei
Magistrati
Dott.ssa Katia Pinto Presidente
Dott.ssa Alessandra Cesi Giudice
Dott.ssa Silvia Saracino Giudice estensore ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta, in prima istanza, iscritta al n. 2274/2022 R.G., avente ad oggetto “Dichiarazione di interdizione”, promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Luca Guido;
RICORRENTI
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.3.2022 Parte_1 Parte_2
nella loro qualità di marito e di figli, hanno adito questo Parte_3
Tribunale chiedendo dichiararsi l'interdizione della sig.ra
[...]
nata a [...] il [...] ritenendo che la Controparte_1
stessa, a causa delle patologie delle quali era affetta, fosse incapace di intendere e di volere e, pertanto, di provvedere autonomamente ai propri interessi.
Nessuno si è costituito per nata a Controparte_1
UT (Le) il 07.01.1953.
Il P.M. non si è opposto.
Nel corso dell'istruttoria si è proceduto all'esame dell'interdicenda; quindi veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio e, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Giova premettere che nel procedimento d'interdizione occorre valutare se il soggetto sia affetto da un'infermità di mente che abbia i caratteri dell'abitualità (cioè di uno stato di malattia duraturo, anche se non necessariamente irreversibile) e che sia tale da compromettere la sfera intellettiva e quella volitiva della persona, in modo tale da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
In tale valutazione bisogna avere riguardo sia agli affari di natura economica e patrimoniale, sia a tutti gli atti della vita civile che attengono alla cura della persona, all'adempimento dei doveri familiari, di quelli derivanti da rapporti di natura privatistica e pubblica ed in genere imposti dalla vita di relazione.
Il primo elemento che consente di accertare se il soggetto nei cui confronti si procede per la pronuncia di interdizione abbia compromesse le facoltà
intellettive (intelligenza e memoria), e quelle volitive (formazione,
manifestazione ed attuazione della volontà) e se, quindi, conservi o meno lo stato di coscienza, o quanto meno quello di libertà del volere, è certamente
2 costituito dall'interrogatorio dell'interdicendo, mezzo istruttorio che l'art. 714 c.p.c. impone come un presupposto necessario per la pronuncia della interdizione e che è fonte primaria di convincimento.
Nel caso di specie, nel corso dell'esame effettuato all'udienza del 22.7.2022,
l'interdicenda non ha riconosciuto i propri Controparte_1
parenti (marito e figli presenti), confondendoli con altre persone e formulando frasi prive di senso (sostenendo, ad esempio che “il marito deve stare qua a
sorvegliare il bambino” pur non essendo presente nessun bambino). Inoltre,
l'interdicenda, pur rispondendo correttamente indicando il proprio nome e cognome, non ha saputo riportare la sua data di nascita, né indicare la data di nascita di sua figlia. Non è riuscita, inoltre, a riferire se è proprietaria di beni e non ha riconosciuto il denaro che le veniva esibito.
Nella consulenza tecnica depositata dal dott. si specifica che Persona_1
la sig.ra è affetta da: “disturbo neurocognitivo maggiore da AD con CP_1
deficit cognitivo di entità severa associato a disturbi comportamentali e turbe
del sonno”. Tanto si desume anche dalla copiosa documentazione sanitaria,
ovvero:
- dal certificato del 12/11/20 a firma del dott. del Centro Persona_2
per i Disturbi Cognitivi e Demenze dell' U.O.C. di Neurologia del P.O. Per_3
di Lecce, emerge: “ malattia di Alzheimer con familiarità”.
[...]
-dal certificato del 8/11/2018 della dott.ssa del U.O.C. Persona_4
Neurologia del P.O. emerge: “ disturbo neurocognitivo maggiore Per_3
da malattia di Alzheimer in rapida progressione in pz. Con pregresso K.
Mammario”.
3 Durante la visita effettuata dal ctu, l'interdicenda all'osservazione si è
presentata vigile con estesi deficit amnesici (osserva il ctu che la sig.ra non ricordava come si chiamava, la data odierna e quando era nata. CP_1
Presentava agnosia non riconoscendo la figlia presente durante la Pt_3
valutazione).
Inoltre, era incapace di deambulare, sul piano comportamentale si presentava tranquilla e allettata ed era completamente incapace di provvedere a se stessa,
necessitando di assistenza continua.
Pertanto, il ctu ha concluso che la IG.ra è Controparte_1
affetta da: “DEMENZA. Tale affezione è irreversibile e compromette
totalmente e permanentemente la capacità di intendere e volere”.
Le condizioni psichiche dell'interdicenda, quali si desumono da questi elementi, sono senz'altro tali da configurare lo stato di “abituale infermità di mente” che, rendendo la stessa incapace di provvedere ai propri interessi, ne richiede, a norma dell'art. 414 c.c., la dichiarazione di interdizione, avendo peraltro tutti aderito e non sussistendo condizioni ostative.
Infatti, la IG.ra è piena proprietaria per la quota di 1/3 dei seguenti CP_1
immobili: a) immobile sito in UT (Le) (in catasto fabbricati distinto al foglio 18, particella 1394, sub. 6), b) terreno sito in UT (Le) (in catasto fabbricati distinto al foglio 18, particella 1393, Partita 6852) e c)
terreno sito in UT (Le) (in catasto fabbricati distinto al foglio 18,
particella 2055, Partita 6852). La IG.ra , inoltre, è cointestataria con CP_1
il marito del conto corrente n. 30336093, presso l'Ufficio postale di Lecce ed
è titolare, presso , di una polizza e, precisamente, della Controparte_2
polizza “Postafuturo Fedeltà n. 50006910806”.
4 Tanto comporta, inoltre, la necessità di provvedere alla nomina di quale tutore provvisorio, come richiesto. Persona_5
Considerati i rapporti di parentela tra le parti, sussistono giuste ragioni per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella causa n. 2274/2022 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
- dichiara l'interdizione di nata a Controparte_1
UT (Le) il 07.01.1953 e residente in [...], C.F.: con ogni conseguenza di legge;
C.F._1
- nomina nato a [...] il [...] e res. in Parte_1
Tuglie alla via Plebiscito n. 79, quale tutore provvisorio di
[...]
Controparte_1
- manda alla Cancelleria per la pubblicità di cui all'art. 423 c.c.;
- manda al Giudice Tutelare per l'apertura della tutela;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti ricorrenti le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate;
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19.5.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Silvia Saracino dott.ssa Katia Pinto
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