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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 17/04/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3048/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3048/2024 promossa da:
(C.F. , in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato, Federico
Trento e Isabella Scalabrino della Civica Avvocatura e dall'Avv. Paola La Guardia del Foro di
Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini
n. 49, giusta procura in atti;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante e Controparte_1 P.IVA_2 procuratore speciale sig. giusta procura autenticata, con sede in Bolzano (BZ) alla CP_2
via Roma 96 ed elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n.92 presso lo studio dell'avv. Vincenzo De Nisco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
e nei confronti di
(C.F. Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
in punto: appello avverso la sentenza n. 141/2024 del Giudice di Pace di Bolzano del 6 settembre 2023, depositata in data 8 maggio 2024;
Causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale della causa all'udienza del
17/4/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Di parte appellante: pagina 1 di 7 Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di
Bolzano n. 141/2024, depositata in data 8.5.2024, non notificata e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. avverso la Controparte_1
cartella esattoriale n. 02120210000626881/000 emessa dall' TE
;
[...]
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte (capi da 1 a 597) riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del
, prodotti in I grado (doc. 1 - 199 fascicolo I grado). Parte_1
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi.
Di parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa
e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto:
In via preliminare:
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata:
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e Parte_1
diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1. In fatto. Cenni processuali
Con sentenza n. 141/2024 depositata l'8 maggio 2024 resa nel giudizio sub RG 5605/2022, il
Giudice di Pace di Bolzano ha deciso come segue sulla opposizione proposta da Controparte_1 avverso la cartella di pagamento nr. 02120210000626881/000 emessa nei suoi confronti
[...] dall' : Controparte_3
pagina 2 di 7 “accoglie l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; annulla la cartella di pagamento n.
02120210000626881/000 emessa da Controparte_5 limitatamente ai capi da 1 a 597; revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento concessa in udienza in data 14.12.2022; compensa le spese processuali.”; come punto decisivo della sentenza il Giudice di Pace ha ritenuto non configurabile una responsabilità solidale della società di autonoleggio, una volta che quest'ultima abbia comunicato i dati dei locatari, ed effettivi trasgressori, all'ente irrogante la sanzione.
Con atto di citazione in appello dd. 28.10.2024 il ha interposto appello Parte_1 dinnanzi a questo Tribunale avverso tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
I. Incompetenza per valore per materia del Giudice di primo grado (testualmente “Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e 27 c.p.c. Violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L.
689/81”).
II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c., per avere, il Giudice di primo grado, ritenuto ammissibile l'opposizione alle cartelle di pagamento, volta a far valere il difetto di legittimazione passiva della società di autonoleggio, a seguito della comunicazione dei dati dei trasgressori effettivi delle violazioni (testualmente “Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ingiustizia manifesta”);
III. Violazione del vecchio art. 196 C.d.S. per avere, il Giudice di primo grado, erroneamente ritenuto che, in caso di locazione di veicoli senza conducente, il proprietario del veicolo potesse beneficiare dell'esclusione da responsabilità solidale con il conduttore delle violazioni punibili,
a seguito della semplice comunicazione dei dati degli effettivi trasgressori agli enti procedenti
(testualmente “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS, nonché dell'art. 386 del DPR 495/1992. Violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative (art. 1, L. 689/1981). Erroneità, perplessità, contraddittorietà e illogicità della motivazione”).
Si è costituita nel giudizio di appello con comparsa depositata il 4.3.2025 Controparte_1
sostenendo l'inammissibilità dell'appello per eccessiva genericità in violazione dell'art.
[...]
pagina 3 di 7 La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 17.4.2025 a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 350-281sexiese c.p.c.
2. In diritto.
2.1. Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata CP_1
l'appellante non è incorsa in alcuna violazione dell'art 342 c.p.c., permettendo la formulazione dei motivi di appello del sia l'individuazione del capo (unico) della Parte_1
decisione di primo grado che viene impugnato, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Di seguito pertanto la disamina dei motivi di appello proposti da Parte_1
2.2. Primo motivo di appello: incompetenza per valore e per materia del G.d.P.
L'appellante deduce la violazione ed errata applicazione degli articoli 7 e 27 c.p.c., nonché dell'art. 22 bis L. 689/81, eccependo l'incompetenza per materia e per valore del G.d.P. a decidere la vertenza in primo grado. Il giudizio riguarderebbe infatti un'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in cui la competenza per valore sarebbe determinata dall'art. 17 c.p.c.: poiché il valore della causa è pari complessivamente ad € 56.540,47, la competenza spetterebbe al Tribunale e non al Giudice di pace. Inoltre, in relazione alla competenza per materia, non si applicherebbe l'art. 22 bis L. 689/81 in combinato disposto con l'art. 205, comma 3, C.d.S, che attribuirebbero al G.d.P. la competenza per materia senza limiti di valore, in relazione alle opposizioni a sanzioni amministrative relative a violazioni del C.d.S.
Infatti, poiché il presente giudizio riguarderebbe un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615
c.p.c., in cui non si contesta né la correttezza delle sanzioni o violazioni, né la mancata notifica dei verbali, la competenza sarebbe determinabile secondo i criteri generali.
L'appellato afferma la corretta applicazione dei criteri di competenza, delineati nel caso di specie dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011, sulla scia di quanto statuito dalla Corte suprema (Cassazione SU n. 10261/2018, n. 10262/2018, n. 10263/2018).
Il Giudice rileva che il D.Lgs. n. 150/2011 individua i criteri di competenza giurisdizionale nei giudizi di opposizione, distinguendo l'opposizione ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada (art. 7) e l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento (art. 6, in relazione all'art. 22 del D.Lgs. n. 689/81). Nel primo caso è competente per materia il Giudice di Pace, indipendentemente dal valore della sanzione, mentre nel secondo caso la competenza è ripartita tra Giudice di pace e Tribunale, anche in relazione al valore della sanzione irrogata.
pagina 4 di 7 La legge nulla dispone in relazione all'opposizione alla cartella di pagamento, ma la Corte di cassazione ha statuito in diverse occasioni che “…la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella L. 24 novembre 1981, n.
689, art. 22-bis, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all'epoca dell'introduzione della controversia, poiché l'attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato art. 22-bis, fino a 15.493 Euro” (cfr. Cass.
n. 40561/2021, n. Cass.SU. n. 10261/2018, Cass.Ord. n. 24753/2011, Cass.Ord. n. 6563/2011).
La sentenza richiama l'ora abrogato art. 22 bis della L. 689/1981, ma le stesse considerazioni possono estendersi alla nuova normativa, ovvero i citati articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011.
Nella determinazione della competenza non rileva l'importo derivante dalla sommatoria dei titoli azionati, ma la competenza del Giudice di pace sussiste a condizione che le singole contravvenzioni non superino i limiti di legge pari ad € 15.493,00.
Nel caso di specie l'opposizione ha ad oggetto un credito complessivo di € 56.540,47, pari al valore della cartella esattoriale, riferita a verbali di contestazione che individualmente non superano l'importo di € 15.493,00. Pertanto, in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 e alla luce della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi corretta la competenza del Giudice di pace nel giudizio di primo grado.
Tale motivo di appello è pertanto infondato.
2.3. Secondo motivo di appello: Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c..
Il motivo di appello è ammissibile e fondato, con assorbimento degli altri motivi di appello.
Parte appellante ha dedotto che l'opponente non ha provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata (così dal canto suo “la società di CP_1
noleggio trasmette i dati dei locatari dopo la notifica proprio onde evitare i ricorsi amministrativi al Prefetto e/o giudiziali al Giudice di Pace…”, pag. 5 della costituzione in appello).
A riguardo, è stato di recente affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile
(v. sentenza n. 945 del 10.10.2024), quanto segue: “Và dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi
pagina 5 di 7 dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo,
piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già
nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” Tale orientamento è stato confermato anche recentemente dalla Corte di cassazione: “In materia di violazioni del Codice della Strada, il difetto di legittimazione passiva per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada deve farsi valere, da parte del noleggiatore, sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis cod. strada, per impedire che gli stessi diventino definitivi. Deve dunque affermarsi l'inammissibilità dell'opposizione alla cartella esattoriale conseguente al non opposto verbale di contestazione dell'infrazione, non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale” (Cassazione, sezione terza, n. 510/2023 e nello stesso senso n. 1383/2023 non massimata). Pertanto, la società di
autonoleggio avrebbe dovuto far valere il proprio difetto di legittimazione passiva, impugnando tempestivamente i verbali di accertamento delle sanzioni, attraverso i rimedi dell'opposizione davanti al Giudice di Pace o davanti al prefetto. In mancanza, tali verbali di contestazione,
costituenti titolo esecutivo, sono divenuti inoppugnabili, e, come già detto al capo precedente, la
pagina 6 di 7 comunicazione dei conducenti non ha effetto estintivo dell'obbligazione di pagamento. Ne consegue che le sanzioni possono essere escusse con il procedimento esecutivo.”
I motivi di opposizione della parte opponente in primo grado, con la quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. devono pertanto ritenersi inammissibili,
vertendosi in materia di opposizione alla cartella di pagamento.
Né colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata avanzate in questo giudizio di appello — se li si ritenesse tempestivi— non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza di legittimità citata dal precedente di questo Tribunale, che la mera comunicazione dei dati dei locatari effettuata dalla potrebbe determinare l'inefficacia dei verbali di Controparte_1 contestazione.
Ne consegue quindi la fondatezza dell'appello, sì che, in totale riforma della sentenza impugnata va rigettata l'opposizione della in relazione agli importi dovuti al Controparte_1 Parte_1
con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta, n.
[...]
02120210000626881/000 in relazione agli importi dovuti al . Parte_1
3. Spese di lite.
Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 141/2024 del Giudice di Pace di Bolzano del 6/9/2023, depositata il giorno 8/5/2024, così dispone:
1. accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, Parte_1
2. rigetta l'opposizione della in relazione agli importi dovuti al Controparte_1 [...]
con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta n. Parte_1
02120210000626881/000 in relazione agli importi dovuti al Parte_1
3. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra le parti.
Bolzano, 17.4.2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
342 c.p.c. e per violazione del divieto di ius novorum ex art. 345 c.p.c., nonché l'infondatezza dell'appello, chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
L è rimasta contumace (cfr. Cass. civ. 9/5/2022, n. 14544), Controparte_3
avendo peraltro eccepito in primo grado carenza di legittimazione passiva.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3048/2024 promossa da:
(C.F. , in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato, Federico
Trento e Isabella Scalabrino della Civica Avvocatura e dall'Avv. Paola La Guardia del Foro di
Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini
n. 49, giusta procura in atti;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante e Controparte_1 P.IVA_2 procuratore speciale sig. giusta procura autenticata, con sede in Bolzano (BZ) alla CP_2
via Roma 96 ed elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n.92 presso lo studio dell'avv. Vincenzo De Nisco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
e nei confronti di
(C.F. Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
in punto: appello avverso la sentenza n. 141/2024 del Giudice di Pace di Bolzano del 6 settembre 2023, depositata in data 8 maggio 2024;
Causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale della causa all'udienza del
17/4/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Di parte appellante: pagina 1 di 7 Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di
Bolzano n. 141/2024, depositata in data 8.5.2024, non notificata e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. avverso la Controparte_1
cartella esattoriale n. 02120210000626881/000 emessa dall' TE
;
[...]
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte (capi da 1 a 597) riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del
, prodotti in I grado (doc. 1 - 199 fascicolo I grado). Parte_1
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi.
Di parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa
e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto:
In via preliminare:
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata:
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e Parte_1
diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1. In fatto. Cenni processuali
Con sentenza n. 141/2024 depositata l'8 maggio 2024 resa nel giudizio sub RG 5605/2022, il
Giudice di Pace di Bolzano ha deciso come segue sulla opposizione proposta da Controparte_1 avverso la cartella di pagamento nr. 02120210000626881/000 emessa nei suoi confronti
[...] dall' : Controparte_3
pagina 2 di 7 “accoglie l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; annulla la cartella di pagamento n.
02120210000626881/000 emessa da Controparte_5 limitatamente ai capi da 1 a 597; revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento concessa in udienza in data 14.12.2022; compensa le spese processuali.”; come punto decisivo della sentenza il Giudice di Pace ha ritenuto non configurabile una responsabilità solidale della società di autonoleggio, una volta che quest'ultima abbia comunicato i dati dei locatari, ed effettivi trasgressori, all'ente irrogante la sanzione.
Con atto di citazione in appello dd. 28.10.2024 il ha interposto appello Parte_1 dinnanzi a questo Tribunale avverso tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
I. Incompetenza per valore per materia del Giudice di primo grado (testualmente “Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e 27 c.p.c. Violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L.
689/81”).
II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c., per avere, il Giudice di primo grado, ritenuto ammissibile l'opposizione alle cartelle di pagamento, volta a far valere il difetto di legittimazione passiva della società di autonoleggio, a seguito della comunicazione dei dati dei trasgressori effettivi delle violazioni (testualmente “Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ingiustizia manifesta”);
III. Violazione del vecchio art. 196 C.d.S. per avere, il Giudice di primo grado, erroneamente ritenuto che, in caso di locazione di veicoli senza conducente, il proprietario del veicolo potesse beneficiare dell'esclusione da responsabilità solidale con il conduttore delle violazioni punibili,
a seguito della semplice comunicazione dei dati degli effettivi trasgressori agli enti procedenti
(testualmente “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS, nonché dell'art. 386 del DPR 495/1992. Violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative (art. 1, L. 689/1981). Erroneità, perplessità, contraddittorietà e illogicità della motivazione”).
Si è costituita nel giudizio di appello con comparsa depositata il 4.3.2025 Controparte_1
sostenendo l'inammissibilità dell'appello per eccessiva genericità in violazione dell'art.
[...]
pagina 3 di 7 La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 17.4.2025 a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 350-281sexiese c.p.c.
2. In diritto.
2.1. Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata CP_1
l'appellante non è incorsa in alcuna violazione dell'art 342 c.p.c., permettendo la formulazione dei motivi di appello del sia l'individuazione del capo (unico) della Parte_1
decisione di primo grado che viene impugnato, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Di seguito pertanto la disamina dei motivi di appello proposti da Parte_1
2.2. Primo motivo di appello: incompetenza per valore e per materia del G.d.P.
L'appellante deduce la violazione ed errata applicazione degli articoli 7 e 27 c.p.c., nonché dell'art. 22 bis L. 689/81, eccependo l'incompetenza per materia e per valore del G.d.P. a decidere la vertenza in primo grado. Il giudizio riguarderebbe infatti un'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in cui la competenza per valore sarebbe determinata dall'art. 17 c.p.c.: poiché il valore della causa è pari complessivamente ad € 56.540,47, la competenza spetterebbe al Tribunale e non al Giudice di pace. Inoltre, in relazione alla competenza per materia, non si applicherebbe l'art. 22 bis L. 689/81 in combinato disposto con l'art. 205, comma 3, C.d.S, che attribuirebbero al G.d.P. la competenza per materia senza limiti di valore, in relazione alle opposizioni a sanzioni amministrative relative a violazioni del C.d.S.
Infatti, poiché il presente giudizio riguarderebbe un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615
c.p.c., in cui non si contesta né la correttezza delle sanzioni o violazioni, né la mancata notifica dei verbali, la competenza sarebbe determinabile secondo i criteri generali.
L'appellato afferma la corretta applicazione dei criteri di competenza, delineati nel caso di specie dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011, sulla scia di quanto statuito dalla Corte suprema (Cassazione SU n. 10261/2018, n. 10262/2018, n. 10263/2018).
Il Giudice rileva che il D.Lgs. n. 150/2011 individua i criteri di competenza giurisdizionale nei giudizi di opposizione, distinguendo l'opposizione ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada (art. 7) e l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento (art. 6, in relazione all'art. 22 del D.Lgs. n. 689/81). Nel primo caso è competente per materia il Giudice di Pace, indipendentemente dal valore della sanzione, mentre nel secondo caso la competenza è ripartita tra Giudice di pace e Tribunale, anche in relazione al valore della sanzione irrogata.
pagina 4 di 7 La legge nulla dispone in relazione all'opposizione alla cartella di pagamento, ma la Corte di cassazione ha statuito in diverse occasioni che “…la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella L. 24 novembre 1981, n.
689, art. 22-bis, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all'epoca dell'introduzione della controversia, poiché l'attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato art. 22-bis, fino a 15.493 Euro” (cfr. Cass.
n. 40561/2021, n. Cass.SU. n. 10261/2018, Cass.Ord. n. 24753/2011, Cass.Ord. n. 6563/2011).
La sentenza richiama l'ora abrogato art. 22 bis della L. 689/1981, ma le stesse considerazioni possono estendersi alla nuova normativa, ovvero i citati articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011.
Nella determinazione della competenza non rileva l'importo derivante dalla sommatoria dei titoli azionati, ma la competenza del Giudice di pace sussiste a condizione che le singole contravvenzioni non superino i limiti di legge pari ad € 15.493,00.
Nel caso di specie l'opposizione ha ad oggetto un credito complessivo di € 56.540,47, pari al valore della cartella esattoriale, riferita a verbali di contestazione che individualmente non superano l'importo di € 15.493,00. Pertanto, in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 e alla luce della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi corretta la competenza del Giudice di pace nel giudizio di primo grado.
Tale motivo di appello è pertanto infondato.
2.3. Secondo motivo di appello: Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c..
Il motivo di appello è ammissibile e fondato, con assorbimento degli altri motivi di appello.
Parte appellante ha dedotto che l'opponente non ha provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata (così dal canto suo “la società di CP_1
noleggio trasmette i dati dei locatari dopo la notifica proprio onde evitare i ricorsi amministrativi al Prefetto e/o giudiziali al Giudice di Pace…”, pag. 5 della costituzione in appello).
A riguardo, è stato di recente affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile
(v. sentenza n. 945 del 10.10.2024), quanto segue: “Và dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi
pagina 5 di 7 dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo,
piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già
nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” Tale orientamento è stato confermato anche recentemente dalla Corte di cassazione: “In materia di violazioni del Codice della Strada, il difetto di legittimazione passiva per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada deve farsi valere, da parte del noleggiatore, sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis cod. strada, per impedire che gli stessi diventino definitivi. Deve dunque affermarsi l'inammissibilità dell'opposizione alla cartella esattoriale conseguente al non opposto verbale di contestazione dell'infrazione, non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale” (Cassazione, sezione terza, n. 510/2023 e nello stesso senso n. 1383/2023 non massimata). Pertanto, la società di
autonoleggio avrebbe dovuto far valere il proprio difetto di legittimazione passiva, impugnando tempestivamente i verbali di accertamento delle sanzioni, attraverso i rimedi dell'opposizione davanti al Giudice di Pace o davanti al prefetto. In mancanza, tali verbali di contestazione,
costituenti titolo esecutivo, sono divenuti inoppugnabili, e, come già detto al capo precedente, la
pagina 6 di 7 comunicazione dei conducenti non ha effetto estintivo dell'obbligazione di pagamento. Ne consegue che le sanzioni possono essere escusse con il procedimento esecutivo.”
I motivi di opposizione della parte opponente in primo grado, con la quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. devono pertanto ritenersi inammissibili,
vertendosi in materia di opposizione alla cartella di pagamento.
Né colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata avanzate in questo giudizio di appello — se li si ritenesse tempestivi— non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza di legittimità citata dal precedente di questo Tribunale, che la mera comunicazione dei dati dei locatari effettuata dalla potrebbe determinare l'inefficacia dei verbali di Controparte_1 contestazione.
Ne consegue quindi la fondatezza dell'appello, sì che, in totale riforma della sentenza impugnata va rigettata l'opposizione della in relazione agli importi dovuti al Controparte_1 Parte_1
con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta, n.
[...]
02120210000626881/000 in relazione agli importi dovuti al . Parte_1
3. Spese di lite.
Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 141/2024 del Giudice di Pace di Bolzano del 6/9/2023, depositata il giorno 8/5/2024, così dispone:
1. accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, Parte_1
2. rigetta l'opposizione della in relazione agli importi dovuti al Controparte_1 [...]
con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta n. Parte_1
02120210000626881/000 in relazione agli importi dovuti al Parte_1
3. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra le parti.
Bolzano, 17.4.2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
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342 c.p.c. e per violazione del divieto di ius novorum ex art. 345 c.p.c., nonché l'infondatezza dell'appello, chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
L è rimasta contumace (cfr. Cass. civ. 9/5/2022, n. 14544), Controparte_3
avendo peraltro eccepito in primo grado carenza di legittimazione passiva.