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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 1223/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 04.06.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1223/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione a intimazione di pagamento” e vertente
TRA
) - avv. CORRADO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZACCARIA ROSARIA ( ); C.F._3
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_2 P.IVA_2
( ; C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 10.03.2025, la parte ricorrente come in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
10020259000231901000, notificata in data 21.01.2025 e relativa al
CP_ mancato pagamento degli avvisi di addebito per contributi di cui ai nn.
40020180006992115000, 40020180008486074000,
40020190009612165000 e 40020190010364253000. Eccepiva, in particolare, la mancata notifica degli atti esattoriali presupposti e comunque la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano in giudizio con separate memorie difensive, concludendo come in atti.
Le eccezioni inerenti alla mancata notifica degli atti esattoriali presupposti e alla estinzione dei crediti contributivi per intervenuta prescrizione vanno affrontate congiuntamente in quanto intimamente connesse.
Orbene, a parere del decidente e secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione esattoriale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Di recente, sono finalmente intervenute le S.U. con sentenza
23397/16, che, decidendo sulla questione (definita “di massima di particolare importanza”), hanno affermato che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,
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pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010). In altri termini, per la Corte Regolatrice è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95; l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche
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obbligatorie, è ridotto a partire dall'01.01.1996 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19, della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima. CP_ Tornando al caso di specie, l , tempestivamente costituito in giudizio in data 16.05.2025, ha prodotto valida prova della regolarità della notifica di tutti e quattro gli atti presupposti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente. Infatti, gli avvisi di addebito n.
40020180006992115000 e n. 40020180008486074000 sono stati notificati entrambi il 25.12.2018; il n. 40020190009612165000 il 17.01.2020; il n.
40020190010364253000 il 16.01.2020. La notifica di tutti e quattro è avvenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) corrispondente al codice fiscale del ricorrente (circostanza peraltro non contestata dal contribuente con le note di trattazione scritta), di talché la notifica è da ritenersi valida e perfezionata a tutti gli effetti.
Va, inoltre, respinta anche l'eccezione attorea in merito alla illegittimità delle notifiche a mezzo Pec in quanto non provenienti da indirizzo valido per le notifiche giudiziarie. Invero, la normativa di settore
(quella del d.p.r. 68/2005) contiene prescrizioni esclusivamente sull'indirizzo elettronico del destinatario (che deve essere estratto da INI-
PEC mentre per i soggetti non obbligati all'uso della Pec vale l'indirizzo indicato) e non su quello del mittente. Non depone in senso contrario – anzi conferma indirettamente la correttezza della soluzione prospettata atteso che ubi lex dixit voluit ubi noluit tacuit – la giurisprudenza di legittimità in cui si discute dell'applicazione dell'art. 3 bis della legge n. 53/1994 e dell'art. 16 ter del d.l. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge 221/2012 e quindi delle regole speciali che sono state dettate in tema di notifiche telematiche eseguite dagli avvocati e delle comunicazioni di cancelleria in ambito processuale. Da ultimo, sono intervenute le Sezioni Unite, le quali
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hanno affermato il principio di diritto secondo cui in tema di notificazione a mezzo Pec, la notifica del ricorso per Cassazione effettuata dalla Procura
Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3 bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6 ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr. Cass. S.U. n. 15979/22).
Ciò detto e venendo alla prescrizione, si osserva che l'agente per la riscossione - anch'esso costituito nei termini in data 29.04.2025 - ha depositato agli atti due atti interruttivi, tra cui, per quanto di interesse,
l'intimazione n. 10020239012059919000, notificata il 03.10.2023 ovvero entro il quinquennio al netto delle sospensioni per le leggi speciali Covid-
19. Ciò comporta che la pretesa veicolata da tutti e quattro gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione n. 10020259000231901000, oggi impugnata, è da considerarsi ancora validamente in essere, con la conseguenza che il ricorso avanzato dalla parte ricorrente deve essere interamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti resistenti, che si liquidano in € 1.865,00 per compensi
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professionali, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa, se dovute, in favore di ciascuna di esse.
Nocera Inferiore, 04.06.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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