TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/11/2025, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 4178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al N.R.G. 4178/2024 avente ad oggetto: rimborso somme ex art. 3 Legge n. 56/1987
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli Avvocati Anna Maria Paladino e Saverio Molica ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale, sita in
, Via Jannoni n. 68 Parte_1
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE –
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in Parte_1 giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, l' Controparte_2
, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 22.246,58, o di
[...] quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale quota parte dei canoni maturati per la locazione dell'immobile pagina 1 di 6 destinato a sede circoscrizionale del Centro Provinciale per l'Impiego, sito in
, Viale Brutium. Parte_1
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto: che in ottemperanza a quanto previsto dalla L. n. 56/1987, recante “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”, con decreto del 21.12.1987, il Ministero del lavoro aveva designato il Comune di quale sede della sezione circoscrizionale per Parte_1
l'impiego; che in data 23.10.1989, giuste delibere n. 948 del 18.05.1989 e n.
1756 del 29.08.1989 della Giunta comunale, era stato stipulato contratto di locazione regolarmente registrato al Rep. n. 892, rimodulato con contratto n. 210 del 13.07.2009, avente ad oggetto i locali siti in Catanzaro Sala, Viale Brutium, di proprietà del sig. , al fine di destinarli a sede del Centro Provinciale Parte_2 per l'Impiego; che in forza di quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 56/1987 i comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate partecipano agli oneri finanziari necessari per la gestione ed il mantenimento della sezione circoscrizionale, secondo criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni;
che l'Amministrazione comunale di
, rientrante nell'ambito territoriale della sezione circoscrizionale, CP_1 aveva provveduto al pagamento delle quote relative agli anni 2008, 2009 e 2010, omettendo di corrispondere la propria quota parte dei suddetti oneri relativa al periodo 1999/2007, per un importo complessivo di € 22.246,58, nonostante le diverse diffide di pagamento inoltrate dal che in data Parte_1
12.02.2024, a seguito di invito alla stipula di un accordo di negoziazione assistita, il , al fine di valutare la sussistenza dei Controparte_1 presupposti per una definizione bonaria della vertenza, aveva chiesto al
[...]
una copia degli atti interruttivi della prescrizione;
che, dopo aver Parte_1 ricevuto tale documentazione, il convenuto aveva comunicato che era in Pt_1 fase istruttoria il procedimento per riconoscere il debito fuori bilancio di €
22.246,58, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal
27.12.2008, e che il pagamento sarebbe stato effettuato appena riconosciuto il debito fuori bilancio, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione
2024/2026; che il Comune di non aveva fatto pervenire alcuna CP_1
pagina 2 di 6 comunicazione né provveduto al pagamento del dovuto.
Per tali ragioni, il agiva in giudizio, rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale, contrariis rejectis, così provvedere: 1)
Accertare, riconoscere e dichiarare che il , in persona del Controparte_1
Sindaco l.r.p.t., è tenuto a corrispondere al in persona del Parte_1
Sindaco l.r.p.t., la somma di € 22.246,58, ovvero quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo, a titolo di rimborso della somma versata dal per il pagamento del canone di locazione dei locali destinati Parte_1 al funzionamento della sezione circoscrizionale per l'impiego in relazione agli anni
1999- 2007; 2) Per l'effetto condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco l.r.p.t., a corrispondere al in persona del Sindaco Parte_1
l.r.p.t., la somma di € 22.246,58 a titolo di quota di partecipazione dell'onere finanziario sostenuto per il periodo 1999/2007, ovvero quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
3) Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, il Comune di pur regolarmente evocato CP_1 in giudizio, rimaneva contumace.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. per la discussione e decisione all'udienza del 10.10.2025.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., ratione temporis applicabile.
***
Innanzitutto, occorre dichiarare la contumacia del che, Controparte_1 nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, non ha inteso partecipare attivamente al processo.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Deve, in primo luogo, evidenziarsi che la pretesa creditoria trae fondamento dal disposto dell'art. 3 della legge n. 56/1987, secondo cui i comuni ove ha sede la pagina 3 di 6 sezione circoscrizionale per l'impiego sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento della medesima, ricevendo dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle indicate sezioni una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.
Più segnatamente, l'art. 3 cit. prevede che “I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.”
È, dunque, previsto un obbligo di contribuzione ex lege agli oneri finanziari sostenuti dai comuni che forniscono i locali necessari per il funzionamento del
Centro per l'Impiego da parte dei comuni che fanno parte dell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali: il Comune gestore stipula il contratto di locazione, impegnandosi a versare il canone, che può poi ripetere pro quota dagli altri comuni.
Il quantum di contribuzione di ciascun comune può essere determinato in base ad accordi di programma tra gli enti pubblici che usufruiscono dei servizi resi dal centro per l'impiego, secondo criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.
Nel caso di specie, deve ritenersi documentato che il è stato Parte_1 designato quale sede della sezione circoscrizionale per l'impiego, come emerge dal
Decreto emanato dal Ministero del Lavoro in data 21.12.1987, che ha istituito l'ente quale sede di sezione circoscrizionale (cfr. all. n. 3 della produzione di parte attrice).
Risulta inoltre documentata sia la stipulazione del contratto di locazione, la cui decorrenza iniziale veniva rettificata e fissata all'01.06.1989 con successiva delibera n. 1756 del 29.08.1989 (cfr. all.ti nn. 4 e 5 della produzione di parte
pagina 4 di 6 attrice), sia la sua successiva rimodulazione, avvenuta in data 13.07.2009 (cfr. all. n. 6 della produzione di parte attrice).
Il ha inoltre prodotto due determinazioni dirigenziali, la n. Parte_1
6327 e la n. 6330 del 11 dicembre 2008 (cfr. all.ti 7 e 8 del fascicolo di parte attrice), contenenti i prospetti di ripartizione delle quote relative al rimborso delle spese per la locazione dell'immobile sede della Sezione Circoscrizionale per l'impiego per gli anni dal 1998 al 2007.
La fruizione da parte del del servizio reso dal Controparte_1 [...]
deve ritenersi provata in base alla circostanza che il Parte_3 ricade nell'ambito territoriale del predetto Centro per l'Impiego, come si Pt_1 desume dalla documentazione prodotta dal nonché alla Parte_1 luce dei pagamenti che l' convenuto ha eseguito per gli anni 2008, 2009 e CP_3
2010 (cfr. all. 15).
Inoltre, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, risulta non essere mai stata contestata l'effettiva fruizione dei locali adibiti a Centro per l'impiego per il periodo per il quale parte attrice ha domandato il rimborso.
Parte attrice ha dato dunque prova dell'esistenza dell'obbligo di pagamento in capo al convenuto e, con la produzione delle due determine dirigenziali Pt_1 nn. 6327 e 6330 del 11 dicembre 2008, dell'esatta quantificazione del suo credito: in particolare, dalle predette determine si evince che il parametro individuato per quantificare le quote per le spese di locazione è quello del numero di iscritti per ciascun Comune che hanno usufruito del servizio.
Risulta per tabulas che il , è tenuto a pagare: per l'anno Controparte_1
1999, € 1.561,63; per il 2000, € 1.962,87; per il 2001, € 2.161,74; per il 2002, €
2.435,46; per il 2003, € 2.662,79; per il 2004, € 2.848,07; per il 2005, €
2.840,13; per il 2006, € 2.934,52; per il 2007, € 2.839,34; per un importo complessivo pari ad € 22.246,58.
A fronte dell'obbligo legislativo e della fruizione dei locali, il Controparte_1
, pur essendo a ciò onerato, non ha provato alcun fatto modificativo o
[...] estintivo della pretesa, rimanendo contumace.
Ne deriva che la domanda attorea va integralmente accolta e, per l'effetto, il pagina 5 di 6 va, quindi, condannato, a titolo di rimborso ex art. 3 L. Controparte_1
n. 56/1987, al pagamento in favore del della complessiva Parte_1 somma di € 22.246,58.
Su tale somma decorrono gli interessi legali dal momento della messa in mora fino al soddisfo, mentre, trattandosi di debito di valuta, non può riconoscersi la rivalutazione monetaria.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante l'accoglimento della domanda, sono poste a carico del
[...]
e, considerate la natura, il valore (€ 22.246,58) e la complessità CP_1 delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 2.540,00
a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., oltre rimborso spese vive pari ad € 545,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
2) ACCOGLIE la domanda attorea;
3) CONDANNA il al pagamento in favore di Controparte_1 parte attrice, della somma di € 22.246,58, oltre interessi come in parte motiva;
4) CONDANNA il al pagamento, in favore del Controparte_1 delle spese di lite, liquidate che in complessivi € Parte_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., oltre rimborso spese vive pari ad € 545,00.
Così deciso in Catanzaro, lì 7.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al N.R.G. 4178/2024 avente ad oggetto: rimborso somme ex art. 3 Legge n. 56/1987
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli Avvocati Anna Maria Paladino e Saverio Molica ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale, sita in
, Via Jannoni n. 68 Parte_1
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE –
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in Parte_1 giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, l' Controparte_2
, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 22.246,58, o di
[...] quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale quota parte dei canoni maturati per la locazione dell'immobile pagina 1 di 6 destinato a sede circoscrizionale del Centro Provinciale per l'Impiego, sito in
, Viale Brutium. Parte_1
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto: che in ottemperanza a quanto previsto dalla L. n. 56/1987, recante “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”, con decreto del 21.12.1987, il Ministero del lavoro aveva designato il Comune di quale sede della sezione circoscrizionale per Parte_1
l'impiego; che in data 23.10.1989, giuste delibere n. 948 del 18.05.1989 e n.
1756 del 29.08.1989 della Giunta comunale, era stato stipulato contratto di locazione regolarmente registrato al Rep. n. 892, rimodulato con contratto n. 210 del 13.07.2009, avente ad oggetto i locali siti in Catanzaro Sala, Viale Brutium, di proprietà del sig. , al fine di destinarli a sede del Centro Provinciale Parte_2 per l'Impiego; che in forza di quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 56/1987 i comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate partecipano agli oneri finanziari necessari per la gestione ed il mantenimento della sezione circoscrizionale, secondo criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni;
che l'Amministrazione comunale di
, rientrante nell'ambito territoriale della sezione circoscrizionale, CP_1 aveva provveduto al pagamento delle quote relative agli anni 2008, 2009 e 2010, omettendo di corrispondere la propria quota parte dei suddetti oneri relativa al periodo 1999/2007, per un importo complessivo di € 22.246,58, nonostante le diverse diffide di pagamento inoltrate dal che in data Parte_1
12.02.2024, a seguito di invito alla stipula di un accordo di negoziazione assistita, il , al fine di valutare la sussistenza dei Controparte_1 presupposti per una definizione bonaria della vertenza, aveva chiesto al
[...]
una copia degli atti interruttivi della prescrizione;
che, dopo aver Parte_1 ricevuto tale documentazione, il convenuto aveva comunicato che era in Pt_1 fase istruttoria il procedimento per riconoscere il debito fuori bilancio di €
22.246,58, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal
27.12.2008, e che il pagamento sarebbe stato effettuato appena riconosciuto il debito fuori bilancio, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione
2024/2026; che il Comune di non aveva fatto pervenire alcuna CP_1
pagina 2 di 6 comunicazione né provveduto al pagamento del dovuto.
Per tali ragioni, il agiva in giudizio, rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale, contrariis rejectis, così provvedere: 1)
Accertare, riconoscere e dichiarare che il , in persona del Controparte_1
Sindaco l.r.p.t., è tenuto a corrispondere al in persona del Parte_1
Sindaco l.r.p.t., la somma di € 22.246,58, ovvero quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo, a titolo di rimborso della somma versata dal per il pagamento del canone di locazione dei locali destinati Parte_1 al funzionamento della sezione circoscrizionale per l'impiego in relazione agli anni
1999- 2007; 2) Per l'effetto condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco l.r.p.t., a corrispondere al in persona del Sindaco Parte_1
l.r.p.t., la somma di € 22.246,58 a titolo di quota di partecipazione dell'onere finanziario sostenuto per il periodo 1999/2007, ovvero quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
3) Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, il Comune di pur regolarmente evocato CP_1 in giudizio, rimaneva contumace.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. per la discussione e decisione all'udienza del 10.10.2025.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., ratione temporis applicabile.
***
Innanzitutto, occorre dichiarare la contumacia del che, Controparte_1 nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, non ha inteso partecipare attivamente al processo.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Deve, in primo luogo, evidenziarsi che la pretesa creditoria trae fondamento dal disposto dell'art. 3 della legge n. 56/1987, secondo cui i comuni ove ha sede la pagina 3 di 6 sezione circoscrizionale per l'impiego sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento della medesima, ricevendo dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle indicate sezioni una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.
Più segnatamente, l'art. 3 cit. prevede che “I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.”
È, dunque, previsto un obbligo di contribuzione ex lege agli oneri finanziari sostenuti dai comuni che forniscono i locali necessari per il funzionamento del
Centro per l'Impiego da parte dei comuni che fanno parte dell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali: il Comune gestore stipula il contratto di locazione, impegnandosi a versare il canone, che può poi ripetere pro quota dagli altri comuni.
Il quantum di contribuzione di ciascun comune può essere determinato in base ad accordi di programma tra gli enti pubblici che usufruiscono dei servizi resi dal centro per l'impiego, secondo criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.
Nel caso di specie, deve ritenersi documentato che il è stato Parte_1 designato quale sede della sezione circoscrizionale per l'impiego, come emerge dal
Decreto emanato dal Ministero del Lavoro in data 21.12.1987, che ha istituito l'ente quale sede di sezione circoscrizionale (cfr. all. n. 3 della produzione di parte attrice).
Risulta inoltre documentata sia la stipulazione del contratto di locazione, la cui decorrenza iniziale veniva rettificata e fissata all'01.06.1989 con successiva delibera n. 1756 del 29.08.1989 (cfr. all.ti nn. 4 e 5 della produzione di parte
pagina 4 di 6 attrice), sia la sua successiva rimodulazione, avvenuta in data 13.07.2009 (cfr. all. n. 6 della produzione di parte attrice).
Il ha inoltre prodotto due determinazioni dirigenziali, la n. Parte_1
6327 e la n. 6330 del 11 dicembre 2008 (cfr. all.ti 7 e 8 del fascicolo di parte attrice), contenenti i prospetti di ripartizione delle quote relative al rimborso delle spese per la locazione dell'immobile sede della Sezione Circoscrizionale per l'impiego per gli anni dal 1998 al 2007.
La fruizione da parte del del servizio reso dal Controparte_1 [...]
deve ritenersi provata in base alla circostanza che il Parte_3 ricade nell'ambito territoriale del predetto Centro per l'Impiego, come si Pt_1 desume dalla documentazione prodotta dal nonché alla Parte_1 luce dei pagamenti che l' convenuto ha eseguito per gli anni 2008, 2009 e CP_3
2010 (cfr. all. 15).
Inoltre, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, risulta non essere mai stata contestata l'effettiva fruizione dei locali adibiti a Centro per l'impiego per il periodo per il quale parte attrice ha domandato il rimborso.
Parte attrice ha dato dunque prova dell'esistenza dell'obbligo di pagamento in capo al convenuto e, con la produzione delle due determine dirigenziali Pt_1 nn. 6327 e 6330 del 11 dicembre 2008, dell'esatta quantificazione del suo credito: in particolare, dalle predette determine si evince che il parametro individuato per quantificare le quote per le spese di locazione è quello del numero di iscritti per ciascun Comune che hanno usufruito del servizio.
Risulta per tabulas che il , è tenuto a pagare: per l'anno Controparte_1
1999, € 1.561,63; per il 2000, € 1.962,87; per il 2001, € 2.161,74; per il 2002, €
2.435,46; per il 2003, € 2.662,79; per il 2004, € 2.848,07; per il 2005, €
2.840,13; per il 2006, € 2.934,52; per il 2007, € 2.839,34; per un importo complessivo pari ad € 22.246,58.
A fronte dell'obbligo legislativo e della fruizione dei locali, il Controparte_1
, pur essendo a ciò onerato, non ha provato alcun fatto modificativo o
[...] estintivo della pretesa, rimanendo contumace.
Ne deriva che la domanda attorea va integralmente accolta e, per l'effetto, il pagina 5 di 6 va, quindi, condannato, a titolo di rimborso ex art. 3 L. Controparte_1
n. 56/1987, al pagamento in favore del della complessiva Parte_1 somma di € 22.246,58.
Su tale somma decorrono gli interessi legali dal momento della messa in mora fino al soddisfo, mentre, trattandosi di debito di valuta, non può riconoscersi la rivalutazione monetaria.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante l'accoglimento della domanda, sono poste a carico del
[...]
e, considerate la natura, il valore (€ 22.246,58) e la complessità CP_1 delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 2.540,00
a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., oltre rimborso spese vive pari ad € 545,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
2) ACCOGLIE la domanda attorea;
3) CONDANNA il al pagamento in favore di Controparte_1 parte attrice, della somma di € 22.246,58, oltre interessi come in parte motiva;
4) CONDANNA il al pagamento, in favore del Controparte_1 delle spese di lite, liquidate che in complessivi € Parte_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., oltre rimborso spese vive pari ad € 545,00.
Così deciso in Catanzaro, lì 7.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 6 di 6