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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
*
Verbale di udienza con sentenza contestuale
- art. 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: N. R.G. 1755/2022 r.g. vertente fra:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. ANDREA DI Parte_1 C.F._1
GREGORIO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
Controparte_1
(cf: ), con il
[...] P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. STEFANO ROMEO;
(cf: , contumace;
Controparte_2 C.F._2
PARTI APPELLATE
*
Oggi 11/06/2025, alle ore 12,12 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere pagina 1 di 19
Per parte appellante, l'Avv. Di Gregorio Andrea
Per parte appellata, l'Avv. in sostituzione dell'Avv. Romeo Stefano Controparte_3
L'avv. Di Gregorio reitera anche in questa sede l'offerta che a suo tempo era stata fatta in via transattiva.
I difensori si riportano ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE
LA FUNZIONARIA
N. R.G. 1755/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA pagina 2 di 19 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1755/2022 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. ANDREA DI Parte_1 C.F._1
GREGORIO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
Controparte_1
(cf: ), con il
[...] P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. STEFANO ROMEO;
(cf: , contumace;
Controparte_2 C.F._2
PARTI APPELLATE
avverso la ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. repert. N. 4703/2022 emessa dal Tribunale di
Firenze e pubblicata il 28/07/2022.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in totale riforma della ordinanza del 28.07.2022 (rep. 4703/2022) resa dal Tribunale di Firenze nella causa RG 13441/2021:
- nel merito respingere la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
- in via istruttoria senza voler in alcun modo invertire l'onere probatorio che incombe in ogni caso su controparte, si insiste per l'ammissione di tutte le richieste istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado:
a) testimonianze del Prof. (psicanalista), del Dott. Persona_1 Testimone_1
(commercialista) e degli Avvocati Edo Biagini del Foro di Pistoia e Claudia Rigucci del Foro di Firenze, tutti domiciliati per le loro professioni in Firenze, sui seguenti capitoli:
pagina 3 di 19 1) D.C.V. che la sig.ra ha pagato le spese ordinarie e straordinarie relative Parte_1 alla casa coniugale, alla famiglia ed al mantenimento del figlio per l'intero periodo Per_2 della convivenza matrimoniale ed in particolare per il periodo che va dal 2007 al 2018.
2) D.C.V. che l'Ing. ha omesso di contribuire alle spese ordinarie e Controparte_2 straordinarie relative alla casa coniugale, alla famiglia ed al mantenimento del figlio Per_2 per l'intero periodo della convivenza matrimoniale ed in particolare per il periodo che va dal 2007 al 2018.
3) D.C.V. che durante il matrimonio il sig. ha accumulato un debito nei Controparte_2 confronti della moglie Parte_1
4) D.C.V. che il sig. , in occasione di consulti e di riunioni con professionisti Controparte_2 tenutesi negli anni tra il 2014 ed il 2018, ha più volte dichiarato di riconoscersi debitore della moglie per aver scaricato su quest'ultima il sostegno economico della vita Parte_1 familiare.
5) D.C.V. che, come risulta dai documenti che vi si mostrano, la crisi coniugale è stata formalizzata, a seguito di trattativa, con accordo di separazione dell'ottobre 2018 e che in tale contesto, i coniugi hanno regolato transattivamente anche la situazione debitoria del sig.
nei confronti della sig.ra Controparte_2 Parte_1
6) D.C.V. che la cessione della quota (1/2) della proprietà dell'immobile sito in Firenze, Via Grecchi n. 27, di cui all'atto pubblico del 7.11.2018, è stata posta in essere in esecuzione del patto transattivo contenuto nell'accordo di separazione dell'1.10.2018, con cui è stato saldato il debito maturato dal sig. nei confronti della sig.ra Controparte_2 Parte_1
b) C.T.U. contabile sugli estratti dei conti correnti bancari intestati alla sig.ra (docc. Pt_1
5 – 6 – 7) e sullo schema di analisi (doc. 8) depositati in atti, ovvero sulla ulteriore documentazione che il CTU riterrà opportuno acquisire, al fine di confermare l'apporto economico dato dalla sig.ra alla vita della famiglia negli stessi anni, Parte_1
l'assenza di versamenti del marito e la conseguente sussistenza del debito di Controparte_2 quest'ultimo verso la moglie.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione: nel merito, rigettare integralmente l'appello avversario in quanto completamente infondato in fatto ed in diritto per quanto dedotto, eccepito e comprovato in narrativa e, per l'effetto, confermare l'Ordinanza emessa il 28/07/2022 dal Tribunale di Firenze, in persona del Giudice Dott.ssa Pattonelli (Rep. 4703/2022 - R.g.n.13441/2021) e depositata in pari data.
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente grado di giudizio, oltre I.V.A., C.p.a. e rimborso forfettario del 15% per spese generali sui compensi”.
In via istruttoria: ci si oppone ai mezzi di prova articolati dall'appellante, in quanto manifestamente inammissibili, siccome del tutto inconferenti e irrilevanti ai fini del giudizio, per tutto quanto dedotto in narrativa.
pagina 4 di 19 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza decisoria del 28/07/2022, ha così deciso:
- revoca e dichiara inefficace, nei confronti di
[...]
l'atto pubblico di cessione di Controparte_4 immobile a rogito Notaio di Firenze del 07/11/18, Rep. 48561, Racc. 19998, Persona_3 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze in data 08/11/18 al n. 34586 Serie 1T, e trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare di Firenze in data
09/11/2018, al Reg. Gen. n. 46342, Reg. Part. n. 32524, avente ad oggetto la quota indivisa di un mezzo (1/2) del diritto di proprietà dell'abitazione di tipo popolare sita nel Comune di
Firenze, Via Grecchi n. 27, piano terreno, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze al F. 134, P.lla 92 sub. 6, graffato a Part. 406 e Part. 407, z.c. 3, Cat. A/4, Cl. 5, vani 5,5, R.C.
€ 610,71 a seguito di avvenuto classamento di denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni presentata all'A.T. di Firenze in data 06/11/2013 Prot. n.
259285, composta da quattro vani compresa la cucina, oltre servizi ed accessori, con annessi cantina al piano seminterrato e due resedi di circa mq. 100 (cento) complessivi;
- condanna i convenuti, sigg.ri e in solido tra loro, Controparte_2 Parte_1 alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 4.015,00, a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre a spese generali forfetarie;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione del presente provvedimento in margine all'atto di cessione, con esonero da ogni responsabilità.
1.1 Controparte_4
(di qui in poi anche solo ) aveva proposto domanda revocatoria
[...] CP_1 ordinaria nei confronti dell'atto dispositivo sopra descritto, deducendo che:
(-) era creditrice nei confronti di , ingegnere, per € 66.047,14, oltre Controparte_2 accessori e spese, in forza del decreto ingiuntivo esecutivo n. 2731/2016 del 28.9.2016 del
Tribunale di Firenze, irrevocabile per mancata opposizione;
(-) il credito trovava titolo nel mancato pagamento dell'Ing. dei contributi CP_2 previdenziali dovuti per gli anni dal 2007 al 2011 e 2013 (€ 43.439,71), con i conseguenti interessi e sanzioni (€ 22.607,47);
pagina 5 di 19 (-) , prima di agire, aveva inviato plurimi solleciti di pagamento, fra i quali, una CP_1 intimazione spedita con raccomandata a/r del 15.2.2011, era stata ritirata da Parte_1 moglie del debitore;
(-) il precetto notificato il 17.5.2021 portava, per effetto di ulteriori accessori del credito, la somma di € 84.049,06;
(-) aveva a quel punto constatato che il 7.11.2018 il debitore aveva ceduto alla CP_1 moglie, in esecuzione di un accordo di separazione, la sua quota di un mezzo della proprietà dell'abitazione di tipo popolare sita nel Comune di Firenze, Via Grecchi n. 27, piano terreno, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze al F. 134, P.lla 92 sub. 6, graffato a Part. 406 e Part. 407, z.c. 3, Cat. A/4, Cl. 5, vani 5,5, R.C. € 610,71 (a seguito di avvenuto classamento di denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni presentata all'A.T. di
Firenze in data 06/11/2013 Prot. n. 259285), composta da quattro vani compresa la cucina, oltre servizi ed accessori, con annessi cantina al piano seminterrato e due resedi di circa mq.
100 (cento) complessivi.
Ricorrevano dunque tutti i requisiti per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
1.2 era restato contumace. Controparte_2
1.3 Si era invece costituita, per resistere, Parte_1
Aveva dedotto di essersi spostata il 29.12.1994, in regime di separazione dei beni, col
, assieme al quale avevano adottato il figlio , nato in [...] il CP_2 Persona_4
24.11.2002.
Nondimeno, , anche a causa dei problemi economici legati alla sua attività, si era CP_2 disinteressato ben presto della famiglia, alle cui esigenze economiche aveva in sostanza provveduto lei sola (comparsa di costituzione di primo grado, pag. 3: «[…] la situazione familiare è andata progressivamente deteriorandosi, a causa del comportamento poco commendevole del sig. , il quale – probabilmente anche in ragione di Controparte_2 problematiche economiche relative alla propria attività – si è gravemente disinteressato delle necessità del proprio nucleo familiare, costringendo quindi la sig.ra a Parte_1 preoccuparsi personalmente e soprattutto di sostenere con il proprio reddito tutte le spese ordinarie e straordinarie relative alla casa, alla famiglia ed al mantenimento di Per_2
[…]»).
Dopo lunghe trattative iniziate nel 2014, il 1.10.2018 i coniugi, nell'ambito di un pagina 6 di 19 procedimento per negoziazione assistita, avevano stipulato un accordo (ritualmente autorizzato dal P.M. in data 23.10.2018), il cui contenuto economico riguardava anche la posizione debitoria del verso la per le somme anticipate per la famiglia (vi si dava atto che CP_2 Pt_1 la moglie… si è fatta pressoché integralmente carico, almeno negli ultimi dieci anni, con i propri redditi personali e con i propri risparmi, di ogni spesa di conduzione della casa e di gestione ordinaria e straordinaria della vita familiare, provvedendo inoltre anche ad esborsi destinati a sopperire a necessità del marito stesso).
Era dunque stato pattuito: “– anche in via di definizione conciliativa e transattiva dei profili economici… – a trasferire con ogni garanzia di legge alla moglie, che accetta e si obbliga a sua volta ad acquistare, a titolo di datio in solutum estintiva di ogni pregressa obbligazione restitutoria del marito, la quota indivisa di un mezzo della piena proprietà dell'immobile abitativo posto in Firenze, Via Grecchi”.
Il rogito del 7.11.2018 aveva costituito attuazione dell'accordo.
Con esso, a ben vedere, la non aveva fatto altro che soddisfare – peraltro in via di Pt_1 mera transazione – la propria indiscutibile posizione creditoria verso il marito.
In particolare (comparsa di costituzione di primo grado, pagg. 6-7):
Pertanto, la sig.ra ha legittimamente agito a tutela del proprio credito, Pt_1 risolvendo la vertenza in essere con il sig. mediante il sopracitato accordo stragiudiziale CP_2 che ha portato alla intestazione della restante quota (1/2) del proprio appartamento.
Diversamente opinando ed operando si determinerebbe una paradossale lesione della par condicio creditorum, favorendo un singolo creditore a scapito della massa creditoria.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di revoca dell'efficacia del sopracitato atto di cessione della quota (1/2) del citato immobile, si creerebbe una ingiusta preferenza e quindi un illegittimo vantaggio in favore della sola . CP_1
Alla luce di tutto quanto sopra indicato risulta evidente come l'asserito pregiudizio lamentato da non solo non sia stato voluto e posto in essere dai coniugi, né era CP_1 da questi conosciuto ovvero conoscibile.
In mancanza quindi della sussistenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo, posti a base dell'azione revocatoria ordinaria, l'atto pubblico del 7.11.2018 è da consideri pienamente valido ed efficace.
pagina 7 di 19 In via istruttoria, aveva chiesto il passaggio al rito ordinario, articolato prove orali e chiesto c.t.u. contabile.
1.4 Il Tribunale ha definito il processo col rito sommario, reputando sufficiente l'istruttoria documentale.
1.4.a L'esistenza del credito è stata considerata non contestata e, comunque, documentata dal decreto ingiuntivo irrevocabile.
1.4.b L'eventus damni è stato individuato nel peggioramento che aveva subito il patrimonio del a fini di garanzia del credito. CP_2
1.4.c Il Tribunale, poi, ha configurato, nella difesa opposta dalla una eccezione Pt_1 ex art. 2901 co. 3^ c.c. e l'ha respinta, non reputando sufficientemente provata (per inidoneità dei documenti e per inammissibilità dei capitoli di prova orale) la esistenza di un credito (della moglie verso il marito), che potesse giustificare una transazione.
Ha negato che l'accordo di separazione fosse una transazione, non essendovi una reciproca rinuncia a contrapposti diritti.
1.4.d La scientia damni era palese, ben sapendo sia il debitore, sia la terza chiamata, i debiti del primo.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, e CP_1
(di seguito anche appellati), proponendo gravame avverso la suddetta Controparte_2 sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 702 ter, terzo comma e 183 c.p.c. con riferimento al mutamento di rito ed ai consolidati principi normativi concernenti i requisiti di ammissibilità e rilevanza per l'assunzione dei mezzi istruttori”
L'appellante, in primo luogo, si duole, sotto questo titolo, del mancato mutamento del rito e, comunque, della mancata ammissione delle prove orali e della c.t.u. contabile.
I testimoni – due avvocati, un commercialista e uno psicanalista – avrebbero potuto illustrare il difficile periodo della convivenza matrimoniale e confermare il ruolo determinante, anche sul piano economico, della e la c.t.u. avrebbe convalidato i conteggi depositati Pt_1 dalla convenuta per dimostrare i suoi apporti economici alla famiglia.
pagina 8 di 19 2.2 “2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1965 c.c. e della L. 10.11.2014 n. 162 e
s.m.i. con riferimento alla natura transattiva dell'accordo di separazione, mediante negoziazione assistita. Mancato inquadramento della fattispecie”.
L'appellante contesta, poi, che il Tribunale abbia disconosciuto la natura transattiva dell'accordo matrimoniale.
I crediti della erano stati ampiamente provati dagli estratti conto e dai documenti Pt_1 analoghi, che attestavano, nel periodo 2014/2018 spese per circa 80mila euro e prelievi bancomat per circa 120mila euro, così che la moglie «[…] ha sostenuto spese pari ad almeno
(80.000+120.000/2=) 140.000,00 [n.d.r.: sic] Euro di proprie risorse personali, maturando quindi nei confronti del marito un ingente credito, poi transatto con l'accordo di negoziazione assistita dell'1-22.10.2018, mediante la cessione della quota (1/2) dell'immobile, di cui all'atto pubblico del 7.11.2018 […]» (appello, pag. 13).
Il valore transattivo dell'accordo era poi stato espressamente dichiarato dai contraenti in seno all'accordo stesso.
2.3 “3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., con riferimento all'elemento soggettivo: mancanza della “scientia damni” dell'odierna appellante”
Al Tribunale, che aveva dato rilievo, per affermare l'elemento soggettivo, al rapporto di coniugio e alla ricezione da parte della di uno dei solleciti di pagamento, l'appellante Pt_1 contesta una distorta interpretazione della giurisprudenza di legittimità, con applicazione di principî enucleati per casi diversi dal presente.
In realtà, il rapporto coniugale era del tutto inidoneo a dimostrare la conoscenza del debito del , anche tenuto conto che la relazione fra i due coniugi era stata così sofferta per molti CP_2 anni.
Né aveva rilievo che nell'accordo del 1.10.2018 si fosse dato atto che “da alcuni anni, anche
a causa di problematiche economiche relative all'attività economica del marito, il rapporto tra coniugi sta attraversando una grave crisi”.
Il sollecito di pagamento che si sosteneva da lei ricevuto, infine, non era stato aperto, per rispetto della riservatezza del marito.
2.4 L'ultimo motivo sollecita, quale effetto dell'auspicato accoglimento dei mezzi di merito, la revisione del regime delle spese.
pagina 9 di 19 Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, mentre , pur regolarmente Controparte_2 citato, non si è costituito e viene dunque dichiarato contumace, , nel costituirsi CP_1 in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per genericità, e ha comunque contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. con istanza depositata il 23.10.2024, ha chiesto l'anticipazione dell'udienza, Pt_1 manifestando l'intenzione di effettuare una offerta in banco iudicis, considerando che, a suo avviso, «[…] il credito che vanterebbe attualmente - e che è il solo oggetto del CP_1 presente giudizio di revocatoria - ammonterebbe complessivamente [somma voci da 1) a 5) sopra indicate] ad Euro 105.486,51 ed a questo dovrebbero aggiungersi solo gli interessi moratori, maggiorati di 4,5 punti, sull'importo capitale di Euro 43.439,71, indicato nel d.i.
Tribunale di Firenze n. 1073/2016, a decorrere dal 20.04.2024 e fino all'effettivo pagamento
[…]» (ivi, pag. 4).
Il Presidente ha anticipato l'udienza, dando termine a per prendere posizione. CP_1
, con nota depositata il 18.11.2024, non ha accettato l'offerta di € 105.486,51, CP_1 poiché il credito dell'ente verso il era invece, a suo avviso, di € 166.207,51, così CP_2 determinato (ivi, pag. 5):
i. Euro 92.416,69 quale debito oggetto del Decreto Ingiuntivo n. 1073/2016 (R.G. n.
2731/2016) del 28/09/2016 del Tribunale di Firenze, attualizzato alla data del 14.11.2024
(giusta attestazione di pari data - All. 3), dovuti a titolo di contributi per gli anni CP_1 dal 2007 al 2011 e 2013 (per l'ammontare di € 43.439,71) e a titolo di sanzioni e interessi per gli anni dal 2007 al 2013 (per l'ammontare di € 48.976,98);
ii. Euro 9.783,01 a titolo di spese legali (a lordo di spese generali ed accessori di legge) liquidate nel Decreto Ingiuntivo n. 1073/2016 (e di cui all'atto di precetto notificato in data 13
e 21/09/2022 ex art. 140 cpc) e nell'impugnata ordinanza ex art. 702 ter cpc del 28/07/2022
pagina 10 di 19 (Repert. n. 4703/2022- R.g.n. 13441/2021) del Tribunale Civile di Firenze;
iii. Euro 46.578,73 dovuti a titolo di contributi soggettivo, integrativo e di maternità per gli anni dal 2014 al 2019 (per l'ammontare di Euro 24.480,14) e a titolo di sanzioni e interessi per le medesime annualità (per l'ammontare di Euro 22.049,18), oltre ad Euro 49,41 per oneri di recupero, giusta attestazione di credito del 14.11.2024 (All. 4)1; CP_1
iv. Euro 17.429,08 dovuti a titolo di conguaglio contributivo per l'anno 2012 e di contributi minimi per l'anno 2020 (per l'ammontare di Euro 8.850,66) e a titolo di sanzioni e interessi per gli anni 2012, 2013 e 2020 (per l'ammontare di Euro 8.578,42), giusta attestazione di credito del 14.11.2024 (All. 4); CP_1
Ha dedotto anche ulteriori crediti sino a un ammontare di € 172.276,55.
La Corte ha pertanto fissato l'odierna udienza per la discussione orale, con termine per memorie conclusionali, depositate dalle parti.
La causa viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroestesa porzione di verbale.
***
L'appello è ammissibile, ma infondato.
5. L'offerta della (supra, § 4), è stata reiterata dall'appellante, pro bono pacis, Pt_1 nella comparsa conclusionale (§ 5 di pag. 22), nonché in udienza.
Essa, tuttavia, non ha riflessi sul processo.
In particolare, poiché essa non è stata accettata, né, comunque, risulta essere stato effettuato un pagamento o un'offerta reale formale della se del caso da valere quale Pt_1 adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), il credito a tutela del quale l'azione revocatoria è stata esercitata, ossia quello portato dal decreto ingiuntivo n. 2731/2016, non è stato estinto.
Pertanto, persistono l'interesse di a ottenere il provvedimento revocatorio e CP_1 quello della di coltivare l'impugnazione. Pt_1
pagina 11 di 19 Non a torto la rimarca che l'unico credito a tutela del quale ha intrapreso Pt_1 CP_1 questo giudizio è quello portato dal decreto ingiuntivo n. 2731/2016 e non anche gli altri dedotti con le citate note depositate il 18.11.2024 (supra, § 4); ma questa osservazione non esclude che il credito per il quale si procede è, attualmente, esistente.
6. Nel merito, l'appello è ammissibile, ma infondato.
6.1 I primi due motivi sono fra sé intimamente connessi e meritano esame congiunto.
Essi non sono fondati.
6.1.a Va premesso che le questioni sollevate con questa parte di impugnazione parrebbero attenere all'eccezione dell'art. 2901 co. 3^ c.c., che il Tribunale ha ritenuto di rilevare nella comparsa di costituzione della con un'opera di interpretazione non condivisibile, posto Pt_1 che il tema del carattere transattivo era stato addotto dalla non per eccepire di avere Pt_1 pagato un debito scaduto (del che non v'è traccia nel suo atto costitutivo in prime cure), ma solo per sostenere che l'accordo matrimoniale, in quanto inteso a definire i rapporti patrimoniali fra i coniugi, era del tutto legittimo e per ciò solo non assoggettabile a revocatoria;
e che, ove l'atto di disposizione che ne costituiva attuazione, fosse stato revocato, si sarebbe verificata «[…] una paradossale lesione della par condicio creditorum, favorendo un singolo creditore a scapito della massa creditoria […]» (ivi, pag. 6).
6.1.a.i Poiché la qualificazione data dal Tribunale non ne ha condizionato la decisione di merito, può la Corte, in difetto di giudicato interno, revisionarla e modificarla (Cass. sez. 2^ civ. ord. 19.12.2019 n. 34026 rv 656328-01).
Essa è una eccezione in mera disponibilità di parte (Cass. sez. 3^ civ. 13.8.2015 n. 16793;
Cass. sez. 3^ civ. ord. 12.7.2023 n. 19963) e, dunque, richiede, come per tutte le eccezioni di tale tipo, che la parte manifesti in modo inequivocabile la volontà di avvalersene.
Nel presente caso, come si è visto, la comparsa di costituzione della adduceva la Pt_1 natura transattiva dell'accordo di separazione a fini del tutto diversi da quelli di cui all'art. 2901 co. 3^ c.c. e, quindi, non poteva e non può essere valutata a quei fini.
6.1.a.ii Solo per completezza, si osserva brevemente che:
pagina 12 di 19 6.1.a.ii.1 Neppure con l'appello la tratta dell'art. 2901 co. 3^ c.c., sicché, ammesso Pt_1
e non concesso che l'eccezione fosse stata sollevata in prime cure, non è stata riproposta in appello.
6.1.a.ii.2 Secondo l'ottica adottata dal Tribunale, in astratto, il , alienando CP_2
l'immobile alla avrebbe estinto un debito scaduto, quello che la moglie sosteneva di Pt_1 vantare verso il marito a titolo di restituzione di somme anticipate nell'interesse della famiglia.
A prescindere dalla motivazione addotta dal Tribunale per smentire, in concreto, questa eccezione, occorre rammentare che «L'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava
l'unico modo per poter saldare il debito.» (Cass. sez. 3^ civ. ord. 16.11.2023 n. 31941 rv 669581-
01).
La non ha mai neppure allegato che per il marito l'alienazione della sua quota di Pt_1 proprietà sull'immobile costituisse l'unico modo per poter saldare il debito; men che meno ne ha fornito prova.
Ella ha sì ripetutamente fatto riferimento ai problemi economico finanziarî del marito, resi evidenti anche da questa stessa vicenda processuale;
ma non ha gettato alcuna luce sulla situazione patrimoniale complessiva di , così che non è certo possibile concludere che la CP_2 via scelta fra i coniugi costituisse proprio l'unico modo per regolare le loro pendenze.
Ne segue che, in ogni caso, così correggendo la motivazione data dal Tribunale, il rigetto dell'eccezione ex art. 2901 co. 3^ c.c. dovrebbe essere confermato;
seguendo una linea argomentativa che, all'evidenza, i primi due motivi di appello in alcun modo toccano;
e restando assolutamente irrilevanti a questi fini le prove reiterate, nessuna delle quali verte sul punto qui dirimente.
6.1.b Si esaminano adesso le questioni sollevate dalla per quello che, almeno ad Pt_1 avviso del collegio, era la giusta impostazione originale data dalla sua difesa, mantenuta in appello, ossia che la transazione era servita ai coniugi (non tanto per permettere al marito debitore di pagare un debito scaduto verso la moglie terza acquirente, ma) per definire l'assetto definitivo dei rapporti fra di loro;
con l'ulteriore conseguenza che, ad avviso dell'appellante, se si desse ingresso alla revocatoria, la creditrice verrebbe svantaggiata rispetto alla Pt_1 creditrice con «[…] una paradossale lesione della par condicio creditorum, CP_1 pagina 13 di 19 favorendo un singolo creditore a scapito della massa creditoria […]» (comparsa di costituzione di primo grado, pag. 6).
Questa linea difensiva non può essere recepita, pur se per ragioni diverse da quelle addotte in prime cure.
6.1.b.i Già il primo giudice ha rammentato, senza contestazioni, che la giurisprudenza di legittimità è nel senso che un atto come quello di cui si tratta è assoggettabile a revocatoria.
A tal fine, il giudice è tenuto a valutare non solo l'atto dispositivo, ma anche l'accordo del quale esso costituisce attuazione. Infatti: «L'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, nell'ambito della quale la cognizione del giudice si estende anche al contenuto obbligatorio di tali accordi, benché sia stato impugnato il solo contratto di cessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto con il quale il marito, in adempimento degli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata, aveva ceduto gratuitamente alla moglie la proprietà della metà indivisa di un immobile).»
(Cass. sez. 3^ civ.
6.11.2024 n. 28558 rv 672651-01; Cass. sez. 3^ civ. ord. 12.7.2023 n. 19899 rv 668143-01).
6.1.b.ii Si può senz'altro concedere all'appellante che, proprio alla luce delle pattuizioni di separazione e valorizzandone il tenore nel senso voluto dalla difesa il conseguente Pt_1 atto di trasferimento è da considerarsi a titolo oneroso e non gratuito.
Con esso, in effetti, i coniugi definirono i loro reciproci rapporti in modo tale che, con valenza anche transattiva, ripristinò il patrimonio della moglie che, soprattutto nel corso CP_2 degli anni dal 2014 al 2018, si era fatta in sostanza carico delle necessità familiari anche per conto del coniuge.
A tal fine, in effetti, le prove documentali già offerte sono sufficienti, senza necessità delle prove orali, men che meno della c.t.u. contabile;
e le diverse osservazioni del Tribunale hanno il limite, almeno ad avviso del collegio, di non tenere nel debito conto le inequivocabili dichiarazioni contenute nell'accordo di separazione, dove espressamente si dava atto della situazione (vds punto 8 della convenzione), ossia del credito maturato dalla moglie verso il marito e della funzione solutoria che il trasferimento immobiliare, che ivi egli si impegnava a stipulare, avrebbe avuto.
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6.1.b.iii Tuttavia, il riconoscimento del valore transattivo della stipulazione matrimoniale e, dunque, del carattere oneroso dell'atto di disposizione, non ha – escluso il tema dell'art. 2901 co. 3^ c.c., del quale s'è già trattato a parte – alcun'altra conseguenza se non quella di rendere necessario, ai fini della revocatoria, la scientia damni in capo al terzo acquirente.
Il Tribunale ha accertato, incontestato, l'anteriorità del credito di (che aveva CP_1 causa in mancati pagamenti di contributi previdenziali risalenti addirittura al 2007) rispetto all'atto dispositivo (e alla pattuizione di separazione) del 2018.
Ne segue che, mentre se l'atto fosse considerato a titolo gratuito, l'elemento soggettivo in capo al terzo sarebbe irrilevante;
la conseguenza di qualificarlo a titolo oneroso è che occorre la prova della scientia damni anche in capo alla non anche – come ingiustificatamente Pt_1 adduce la difesa appellante – che l'atto in sé sfugga al rimedio revocatorio.
6.1.c I motivi di appello, dunque, non fanno conseguire alcun vantaggio alla Pt_1
Pur riconosciuta, infatti, la natura transattiva della pattuizione matrimoniale, non per questo si ha, come pare presupporre l'appellante, il rigetto della azione revocatoria;
ma si ha solo che occorre verificare in capo alla la scientia damni, accertamento, peraltro, che il Pt_1
Tribunale ha già puntualmente eseguito (il relativo motivo di appello sarà esaminato in seguito: infra, § 6.2).
6.1.d Resta da aggiungere, per completezza che:
6.1.d.i tutte le prove reiterate sono assorbite, perché esse sono intese ad avvalorare l'esistenza del credito della e, dunque, la natura transattiva e solutoria della Pt_1 disposizione patrimoniale: natura che, però, si è qui riconosciuta a prescindere dalle ulteriori prove;
6.1.d.ii la doglianza in merito al mutamento del rito da sommario a ordinario è anch'essa da considerarsi assorbita: infatti, premesso che non potrebbe la parte ottenere, per tal via, un annullamento della sentenza di primo grado con regressione della causa, e premesso, dunque, che la Corte sarebbe in ogni caso onerata di pronunciarsi nel merito, si constata che con l'atto di appello e la reiterazione delle prove non ammesse la ha inequivocabilmente svolto Pt_1 tutte le attività assertive e probatorie che, a suo avviso, il rito sommario avrebbe compresso;
6.1.d.iii la dedotta violazione della par condicio creditorum è, ad avviso del collegio, del tutto fuori bersaglio: è semmai la pronunciata revocatoria che ripristina - impedendo a un solo creditore (ossia la di essere preferita a un altro ( ), il quale, fra l'altro, vanta il Pt_1 CP_1
pagina 15 di 19 credito più risalente - la pari e proporzionale possibilità di aggredire un cespite immobiliare del debitore.
6.2 Il terzo motivo, concernente l'elemento soggettivo, è manifestamente infondato.
6.2.a In primo luogo, l'appellante travisa l'esatto concetto del requisito della scientia damni, che consiste nella mera consapevolezza che l'atto dispositivo arreca al ceto creditorio –
e non necessariamente al creditore poi attore ex art. 2901 c.c. – uno svantaggio, anche solo potenziale (Cass. sez. 3^ civ. ord. 15.10.2021 n. 28423 rv 662502-01: «Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.»; in precedenza, conforme: Cass. sez. 1^ civ.
5.7.2013 n. 16825).
6.2.b In punto di valutazione dei fatti, l'appellante sminuisce poi elementi addirittura eclatanti a suo carico.
Se c'è una persona che senz'altro conosceva la grave, perdurante e risalente condizione di crisi economico finanziaria del , questa era la visto che proprio lei ha sostenuto CP_2 Pt_1 di aver dovuto provvedere alla famiglia da sola, sopperendo all'inerzia del marito.
Nel 2018, quando i patti di separazione sono stati raggiunti e quando l'atto dispositivo è stato posto in essere, la sapeva che il marito era un soggetto in costante crisi finanziaria, Pt_1 tanto che, ancora in appello, si deduce che negli ultimi quattro anni ella aveva maturato un credito restitutorio ingente.
E, nel costituirsi in prime cure, la ha esplicitamente ammesso di conoscere che i Pt_1 problemi del marito riguardavano la sua professione (brano già trascritto al § 1.3: , il quale CP_2
– probabilmente anche in ragione di problematiche economiche relative alla propria attività
– si è gravemente disinteressato delle necessità del proprio nucleo familiare).
Non è dunque una presunzione desumibile da rapporto di coniugio a dare la prova dell'elemento soggettivo, ma è una prova storica documentale (oltre che la stessa impostazione difensiva in causa), data dallo stesso tenore dei patti di separazione, ove la riconosceva Pt_1 di ben sapere la gravità della situazione economica del marito da anni.
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6.2.c L'appello, poi, a stento si cura di confutare il primo giudice, laddove, recependo una allegazione, documentata, di , ha posto l'accento sulla «[…] documentata ricezione CP_1 personale di uno dei solleciti, pervenuti in costanza della convivenza matrimoniale presso
l'indirizzo della casa familiare, provenienti dall'odierno creditore istante (cfr. avviso di ricevimento del 01/03/11 sub doc. 7 ricorso); […]» (ordinanza, pag. 9).
La Ditifeci, dapprima, qualifica questo elemento di prova come se fosse una presunzione
(appello, pag. 8), indi torna a menzionarlo, ma in concreto lo elude (ivi, pag. 15), e solo da ultimo esprime una critica: «[…] Alcuna rilevanza ai fini della consapevolezza della situazione debitoria del marito può poi avere la circostanza secondo la quale la signora avrebbe ritirato un sollecito di pagamento (e non un atto giudiziale!) in busta chiusa: infatti, certamente la moglie non ha aperto la corrispondenza del marito, per ovvi motivi di riservatezza anche in considerazione della crisi matrimoniale in corso. […]» (ivi, pag. 17).
Si deve allora osservare:
6.2.c.i il documento n. 7 di è un sollecito di pagamento del 15.2.2011, CP_1 contenente l'estratto previdenziale del;
sollecito spedito per lettera raccomandata che, CP_2 come risulta dall'avviso di ricevimento accluso, fu ricevuto dalla che lo firmò Pt_1
(sottoscrizione mai disconosciuta);
6.2.c.ii la ricezione di un sollecito di pagamento da parte della non è un elemento Pt_1 presuntivo della sua conoscenza del debito di verso , ma una prova storica di CP_2 CP_1 per sé sola idonea a dimostrare l'elemento soggettivo, anche oltre il concetto di danno potenziale che si è premesso;
6.2.c.iii la difesa svolta in appello, ossia di non avere aperto la busta per rispetto della riservatezza del marito, non solo è tardiva – perché il fatto storico della ricezione e lettura della lettera era stato allegato e documentato con precisione da nel ricorso introduttivo, CP_1 senza che la convenuta, nel costituirsi, lo contestasse, facendolo divenire un fatto non contestato, né più contestabile – ma va recisamente rifiutata, perché, secondo l'id quod plerumque accidit, è ovvio (e, comunque, assai più verosimile) che, nel 2011, quando il rapporto era ancora di piena convivenza, qualsiasi moglie, a fortiori una che, come la conosceva Pt_1
i problemi finanziari del marito e il loro riflesso sul ménage familiare, avrebbe aperto la comunicazione, perché aveva un interesse proprio a farlo, sicuramente preponderante sull'esigenza di non turbare la riservatezza del coniuge.
pagina 17 di 19 6.3 L'ultimo motivo è assorbito, poiché esso si limita a sollecitare un diverso regolamento delle spese processuali quale effetto dell'accoglimento dei mezzi di merito, così che, respinti quelli, nessun potere ha la Corte di modificare la decisione sui costi di causa.
7. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono poste a carico della
Pt_1
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi per le fasi 1 e 2, dimezzati invece per le fasi 3 e 4, per tenere contro, rispettivamente, della modesta attività di trattazione in concreto svolta e del minor impegno indotto dalla discussione orale.
Il valore di causa è pari a quello del credito in difesa del quale l'azione revocatoria è stata esperita (scaglione sino a 260mila euro).
Pertanto: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 ed € 2.551,50 fase 4, in tutto € 9.602,50, oltre accessori di legge.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
e di avverso la ordinanza
[...] Controparte_2 decisoria ex art. 702 ter c.p.c. repert. n. 4703/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 28/07/2022;
2. condanna a rimborsare a Parte_1 [...]
Controparte_1 le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi €
[...]
9.602,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, non-ché oltre cap e iva secondo legge;
pagina 18 di 19 3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 11 giugno 2025.
Il Presidente est.
Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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