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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/03/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8482 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Carlo Venditti e Parte_1
Nicola de Marco, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via del Rione Sirignano;
ATTORE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Stefano Riello, presso CP_1
il quale elettivamente domicilia in Caserta alla via Leonetti n. 27.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione – premesso che ha citato Parte_1 CP_1
dinanzi al Giudice di Pace di Caserta Santoro Sergio, chiedendo di condannarlo alla restituzione della somma di € 4.566,36, sostenuta per l'eliminazione di opere intraprese da sulla Parte_1
sua proprietà, in attuazione di una scrittura privata tra le parti, senza un congruo preavviso ed in totale assenza delle dovute autorizzazioni edilizie ed urbanistiche, che si è costituito Parte_1
proponendo domanda riconvenzionale di accertamento della costituzione, tramite la scrittura privata del 7.11.2014, di due servitù, l'una in favore dell'immobile in Casagiove, alla Via Aldo Moro, in
N.C.E.U. al foglio 6, particella 939, subalterni da 4 a 12, di proprietà di , e a carico Parte_1 dell'immobile in Casagiove, alla Via Arcivescovo Pontillo, in N.C.E.U. al foglio 6, particella 5372, di proprietà di , l'altra in favore dell'immobile in Casagiove, alla Via Arcivescovo CP_1
1 Pontillo, in N.C.E.U. al foglio 6, particella 5362, di proprietà di , e a carico sempre Parte_1 dell'immobile in Casagiove, alla Via Arcivescovo Pontillo, in N.C.E.U. al foglio 6, particella 5372, di proprietà di , conseguentemente condannando a consentire a CP_1 CP_1
la realizzazione a sue spese delle opere descritte nella medesima scrittura privata del Parte_1
7.11.2014 e necessarie ai fini dell'esercizio delle medesime servitù, o in subordine di accertare la costituzione tramite la scrittura privata del 7.11.2014 di due diritti personali di uso in favore di
, nonché di condannare al risarcimento dei danni per la eliminazione Parte_1 CP_1
di una condotta idrica che dalla proprietà di serviva quella del fratello , e che, CP_1 Pt_1
stante la domanda riconvenzionale di con ordinanza del 30.7.2021, depositata il Parte_1
2.8.2021 e comunicata l'11.8.2021, il Giudice di Pace di Caserta ha dichiarato la propria incompetenza – ha citato in giudizio , ribadendo le domande già proposte nella CP_1
comparsa di costituzione dinanzi al Giudice di Pace.
In particolare, l'attore ha dedotto che con la scrittura privata del 7.11.2014 sono state costituite due distinte servitù: la prima, avente ad oggetto la realizzazione, sulla particella 5372 di CP_1
di scala interrata per accesso al garage sottostante il Banco di Napoli, insistente sulla particella 939 di;
la seconda, avente ad oggetto la realizzazione del “tunnel” che avrebbe Parte_1
consentito a di transitare dalla propria particella 939 alla particella 5372 di Parte_1 CP_1
, al fine di entrare nel giardino identificato come particella 5362 di .
[...] Parte_1
Ha, quindi, dedotto che nonostante la costituzione di dette servitù quando il fratello CP_1
ha iniziato i lavori ha impedito a quest'ultimo di proseguirli e dopo il ripristino dei luoghi Pt_1
avvenuto nel 2017 ha permanentemente impedito a la realizzazione delle opere Parte_1 necessarie all'attuazione delle medesime servitù.
Si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto della domanda proposta dall'attore, in CP_1
quanto infondata in fatto ed in diritto, ed ha proposto la medesima domanda formulata dinanzi al
Giudice di Pace.
In particolare, ha eccepito che la scrittura privata del 7.11.14 non costituisce un CP_1
contratto definitivo, che comunque è nulla per mancata registrazione e che, in ogni caso, con la stessa non è stata costituito un diritto di servitù.
La causa meramente documentale, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione all'udienza del 16.12.2024, con la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Partendo dalla valutazione della fondatezza della domanda attorea, va osservato quanto segue.
2 Ai fini della definizione della presente controversia risulta determinante la qualificazione ed interpretazione della scrittura privata del 7.11.2014 sottoscritta dalle parti e prodotta in atti.
Ebbene, sussistono una serie di elementi che propendono per escludere che con la detta scrittura le parti abbiano inteso costituire un diritto reale di servitù: la rilevanza nella detta scrittura delle persone dei contraenti più che dei fondi di loro proprietà, la mancanza di una indicazione specifica dei fondi rispettivamente dominante e servente, la previsione di una ipotesi di recesso, la forma dell'atto.
Quanto a tale ultimo aspetto, va ricordato che la servitù a titolo gratuito costituisce una donazione e, quindi, va costituita per atto pubblico a pena di nullità.
Né a diversa conclusione può giungersi unicamente valorizzando l'espressione servitù utilizzata nella missiva del 10.5.2016 inviata da a . CP_1 Parte_1
Ciò detto, a prescindere dalla qualificazione della scrittura in questione come comodato o come contratto atipico di diritto personale di godimento, comunque va accolta l'eccezione di nullità per difetto di registrazione formulata da . CP_1
Invero, la legge 311 del 2004 all'art. 1, comma 346, prescrive l'obbligo di registrazione a pena di nullità per i contratti di locazione e che comunque costituiscono diritti relativi di godimento.
Occorre sul punto anche osservare che, per giurisprudenza ormai consolidata, va riconosciuto effetto sanante alla registrazione tardiva del contratto di costituzione di un diritto personale di godimento di un immobile e tale effetto sanante ha efficacia retroattiva, con stabilizzazione definitiva degli effetti del contratto, ma nel caso di specie alcuna registrazione neanche tardiva è intervenuta.
Tra l'altro occorre aggiungere che il contratto di comodato è un contratto reale che si perfeziona, quindi, con la consegna della cosa, non avvenuta nel caso di specie.
Pertanto, la domanda proposta da fondata sulla scrittura privata del 7.11.2014 va Parte_1
rigettata.
Fondata, invece, risulta la domanda di risarcimento del danno per l'illegittima eliminazione della condotta idrica.
Invero, alcuna contestazione viene mossa da circa la esistenza di tale condotta e CP_1
circa la sua eliminazione.
Tale eliminazione è illegittima in quanto, come sostenuto da , può ritenersi costituita, Parte_1
in relazione alla condotta idrica in questione, una servitù per destinazione del padre di famiglia.
Ai sensi dell'art. 1062 c.c. la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso
3 proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.
Perché si abbia una servitù per destinazione del padre di famiglia è necessario che i due fondi siano oggettivamente subordinati o al servizio l'uno all'altro; inoltre, tale circostanza deve permanere quando venga meno la titolarità di essi facente capo allo stesso proprietario.
Vi devono poi essere opere visibili e permanenti che palesino il rapporto di asservimento e devono mancare disposizioni sulla servitù.
Le dette condizioni sussistono nel caso di specie con riguardo alla condotta idrica del fondo di proprietà di servente anche quello di proprietà di . CP_1 Parte_1
D'altronde, come correttamente sostenuto dalla difesa di , la pretesa Parte_1 dell'installazione di sotto contatori sarebbe stata certamente legittima, in quanto non avrebbe implicato interventi, avrebbe escluso esborsi e avrebbe consentito la ripartizione dei consumi, mentre la condotta di di eliminazione della condotta idrica in questione risulta CP_1
illegittimità, per quanto detto.
Il danno subito per effetto della eliminazione della condotta idrica in questione va quantificato nella somma sostenuta da per il conseguimento altrove della derivazione d'acqua, pari ad Parte_1
€ 4.026,00, come documentato in atti.
Altri eventuali danni, invece, non risultano né dedotti né tantomeno provati.
Passando ora alla valutazione della fondatezza della domanda proposta da , va CP_1
osservato che, risultando infondata la domanda proposta da in relazione alla scrittura Parte_1
privata del 7.11.2014, alcuna opera avrebbe potuto realizzare quest'ultimo sul fondo del fratello.
Pertanto, legittima è stata l'eliminazione da parte di delle opere realizzate da CP_1
sulla sua proprietà, tra l'altro senza alcuna preventiva comunicazione al Comune di Parte_1
Casagiove.
Tuttavia, non ha dimostrato di aver pagato la somma richiesta pari ad € 4.566,36, CP_1
avendo unicamente prodotto una fattura per € 2.572,98 della Giofar Costruzioni s.r.l., senza dimostrazione del relativo pagamento, ed un mero calcolo del compenso professionale dovuto per €
1.993,37.
Pertanto, la domanda proposta da va rigettata. CP_1
Le spese di lite, in considerazione della parziale soccombenza reciproca, della particolarità della controversia e dei rapporti intercorrenti tra le parti, vengono interamente compensate.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda di fondata sulla scrittura privata del 7.11.2014; Parte_1
b) condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
4.026,00, quale danno per la eliminazione della condotta idrica, oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
c) rigetta la domanda proposta da;
CP_1
d) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 20.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8482 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Carlo Venditti e Parte_1
Nicola de Marco, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via del Rione Sirignano;
ATTORE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Stefano Riello, presso CP_1
il quale elettivamente domicilia in Caserta alla via Leonetti n. 27.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione – premesso che ha citato Parte_1 CP_1
dinanzi al Giudice di Pace di Caserta Santoro Sergio, chiedendo di condannarlo alla restituzione della somma di € 4.566,36, sostenuta per l'eliminazione di opere intraprese da sulla Parte_1
sua proprietà, in attuazione di una scrittura privata tra le parti, senza un congruo preavviso ed in totale assenza delle dovute autorizzazioni edilizie ed urbanistiche, che si è costituito Parte_1
proponendo domanda riconvenzionale di accertamento della costituzione, tramite la scrittura privata del 7.11.2014, di due servitù, l'una in favore dell'immobile in Casagiove, alla Via Aldo Moro, in
N.C.E.U. al foglio 6, particella 939, subalterni da 4 a 12, di proprietà di , e a carico Parte_1 dell'immobile in Casagiove, alla Via Arcivescovo Pontillo, in N.C.E.U. al foglio 6, particella 5372, di proprietà di , l'altra in favore dell'immobile in Casagiove, alla Via Arcivescovo CP_1
1 Pontillo, in N.C.E.U. al foglio 6, particella 5362, di proprietà di , e a carico sempre Parte_1 dell'immobile in Casagiove, alla Via Arcivescovo Pontillo, in N.C.E.U. al foglio 6, particella 5372, di proprietà di , conseguentemente condannando a consentire a CP_1 CP_1
la realizzazione a sue spese delle opere descritte nella medesima scrittura privata del Parte_1
7.11.2014 e necessarie ai fini dell'esercizio delle medesime servitù, o in subordine di accertare la costituzione tramite la scrittura privata del 7.11.2014 di due diritti personali di uso in favore di
, nonché di condannare al risarcimento dei danni per la eliminazione Parte_1 CP_1
di una condotta idrica che dalla proprietà di serviva quella del fratello , e che, CP_1 Pt_1
stante la domanda riconvenzionale di con ordinanza del 30.7.2021, depositata il Parte_1
2.8.2021 e comunicata l'11.8.2021, il Giudice di Pace di Caserta ha dichiarato la propria incompetenza – ha citato in giudizio , ribadendo le domande già proposte nella CP_1
comparsa di costituzione dinanzi al Giudice di Pace.
In particolare, l'attore ha dedotto che con la scrittura privata del 7.11.2014 sono state costituite due distinte servitù: la prima, avente ad oggetto la realizzazione, sulla particella 5372 di CP_1
di scala interrata per accesso al garage sottostante il Banco di Napoli, insistente sulla particella 939 di;
la seconda, avente ad oggetto la realizzazione del “tunnel” che avrebbe Parte_1
consentito a di transitare dalla propria particella 939 alla particella 5372 di Parte_1 CP_1
, al fine di entrare nel giardino identificato come particella 5362 di .
[...] Parte_1
Ha, quindi, dedotto che nonostante la costituzione di dette servitù quando il fratello CP_1
ha iniziato i lavori ha impedito a quest'ultimo di proseguirli e dopo il ripristino dei luoghi Pt_1
avvenuto nel 2017 ha permanentemente impedito a la realizzazione delle opere Parte_1 necessarie all'attuazione delle medesime servitù.
Si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto della domanda proposta dall'attore, in CP_1
quanto infondata in fatto ed in diritto, ed ha proposto la medesima domanda formulata dinanzi al
Giudice di Pace.
In particolare, ha eccepito che la scrittura privata del 7.11.14 non costituisce un CP_1
contratto definitivo, che comunque è nulla per mancata registrazione e che, in ogni caso, con la stessa non è stata costituito un diritto di servitù.
La causa meramente documentale, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione all'udienza del 16.12.2024, con la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Partendo dalla valutazione della fondatezza della domanda attorea, va osservato quanto segue.
2 Ai fini della definizione della presente controversia risulta determinante la qualificazione ed interpretazione della scrittura privata del 7.11.2014 sottoscritta dalle parti e prodotta in atti.
Ebbene, sussistono una serie di elementi che propendono per escludere che con la detta scrittura le parti abbiano inteso costituire un diritto reale di servitù: la rilevanza nella detta scrittura delle persone dei contraenti più che dei fondi di loro proprietà, la mancanza di una indicazione specifica dei fondi rispettivamente dominante e servente, la previsione di una ipotesi di recesso, la forma dell'atto.
Quanto a tale ultimo aspetto, va ricordato che la servitù a titolo gratuito costituisce una donazione e, quindi, va costituita per atto pubblico a pena di nullità.
Né a diversa conclusione può giungersi unicamente valorizzando l'espressione servitù utilizzata nella missiva del 10.5.2016 inviata da a . CP_1 Parte_1
Ciò detto, a prescindere dalla qualificazione della scrittura in questione come comodato o come contratto atipico di diritto personale di godimento, comunque va accolta l'eccezione di nullità per difetto di registrazione formulata da . CP_1
Invero, la legge 311 del 2004 all'art. 1, comma 346, prescrive l'obbligo di registrazione a pena di nullità per i contratti di locazione e che comunque costituiscono diritti relativi di godimento.
Occorre sul punto anche osservare che, per giurisprudenza ormai consolidata, va riconosciuto effetto sanante alla registrazione tardiva del contratto di costituzione di un diritto personale di godimento di un immobile e tale effetto sanante ha efficacia retroattiva, con stabilizzazione definitiva degli effetti del contratto, ma nel caso di specie alcuna registrazione neanche tardiva è intervenuta.
Tra l'altro occorre aggiungere che il contratto di comodato è un contratto reale che si perfeziona, quindi, con la consegna della cosa, non avvenuta nel caso di specie.
Pertanto, la domanda proposta da fondata sulla scrittura privata del 7.11.2014 va Parte_1
rigettata.
Fondata, invece, risulta la domanda di risarcimento del danno per l'illegittima eliminazione della condotta idrica.
Invero, alcuna contestazione viene mossa da circa la esistenza di tale condotta e CP_1
circa la sua eliminazione.
Tale eliminazione è illegittima in quanto, come sostenuto da , può ritenersi costituita, Parte_1
in relazione alla condotta idrica in questione, una servitù per destinazione del padre di famiglia.
Ai sensi dell'art. 1062 c.c. la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso
3 proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.
Perché si abbia una servitù per destinazione del padre di famiglia è necessario che i due fondi siano oggettivamente subordinati o al servizio l'uno all'altro; inoltre, tale circostanza deve permanere quando venga meno la titolarità di essi facente capo allo stesso proprietario.
Vi devono poi essere opere visibili e permanenti che palesino il rapporto di asservimento e devono mancare disposizioni sulla servitù.
Le dette condizioni sussistono nel caso di specie con riguardo alla condotta idrica del fondo di proprietà di servente anche quello di proprietà di . CP_1 Parte_1
D'altronde, come correttamente sostenuto dalla difesa di , la pretesa Parte_1 dell'installazione di sotto contatori sarebbe stata certamente legittima, in quanto non avrebbe implicato interventi, avrebbe escluso esborsi e avrebbe consentito la ripartizione dei consumi, mentre la condotta di di eliminazione della condotta idrica in questione risulta CP_1
illegittimità, per quanto detto.
Il danno subito per effetto della eliminazione della condotta idrica in questione va quantificato nella somma sostenuta da per il conseguimento altrove della derivazione d'acqua, pari ad Parte_1
€ 4.026,00, come documentato in atti.
Altri eventuali danni, invece, non risultano né dedotti né tantomeno provati.
Passando ora alla valutazione della fondatezza della domanda proposta da , va CP_1
osservato che, risultando infondata la domanda proposta da in relazione alla scrittura Parte_1
privata del 7.11.2014, alcuna opera avrebbe potuto realizzare quest'ultimo sul fondo del fratello.
Pertanto, legittima è stata l'eliminazione da parte di delle opere realizzate da CP_1
sulla sua proprietà, tra l'altro senza alcuna preventiva comunicazione al Comune di Parte_1
Casagiove.
Tuttavia, non ha dimostrato di aver pagato la somma richiesta pari ad € 4.566,36, CP_1
avendo unicamente prodotto una fattura per € 2.572,98 della Giofar Costruzioni s.r.l., senza dimostrazione del relativo pagamento, ed un mero calcolo del compenso professionale dovuto per €
1.993,37.
Pertanto, la domanda proposta da va rigettata. CP_1
Le spese di lite, in considerazione della parziale soccombenza reciproca, della particolarità della controversia e dei rapporti intercorrenti tra le parti, vengono interamente compensate.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda di fondata sulla scrittura privata del 7.11.2014; Parte_1
b) condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
4.026,00, quale danno per la eliminazione della condotta idrica, oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
c) rigetta la domanda proposta da;
CP_1
d) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 20.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
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