Trib. Caltanissetta, sentenza 13/06/2025, n. 301
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Sentenza 13 giugno 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Caltanissetta dal Giudice del lavoro Francesco Bongioanni, riguarda una controversia tra una dipendente pubblica e l'Amministrazione scolastica. La ricorrente ha richiesto il riconoscimento di un assegno ad personam per colmare una differenza retributiva di € 179,21 lordi, sostenendo di avere diritto a mantenere il trattamento economico e l'anzianità di servizio maturati presso l'amministrazione di provenienza, in virtù di specifiche disposizioni normative. L'Amministrazione, al contrario, ha contestato la fondatezza delle pretese, argomentando che la ricorrente aveva subito una nuova assunzione tramite concorso, pertanto non poteva beneficiare delle disposizioni relative ai passaggi di carriera.

Il Giudice ha respinto il ricorso, evidenziando che l'assunzione della ricorrente non costituiva un passaggio di carriera, ma una nuova assunzione, e che le norme invocate dalla ricorrente non erano applicabili al suo caso. In particolare, ha sottolineato l'abrogazione delle disposizioni che garantivano la conservazione del trattamento economico in caso di passaggio tra amministrazioni, affermando che la mobilità volontaria non garantisce il mantenimento del livello retributivo. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa delle norme vigenti, evidenziando la distinzione tra mobilità e concorso pubblico, e ha comportato la compensazione parziale delle spese legali, riconoscendo la complessità della questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Caltanissetta, sentenza 13/06/2025, n. 301
    Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
    Numero : 301
    Data del deposito : 13 giugno 2025

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