TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 13/06/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. 115/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12/06/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ai sensi dell'art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: (C.F. ) nata il Parte_1 C.F._1
18/06/1977 a San Cataldo (CL) e residente a Savignano sul Rubicone (FO) in Piazza Don Lorenzo Milani n. 31, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Onofrio Campione (C.F. ), con domicilio digitale eletto presso C.F._2 l'indirizzo PEC Email_1
- opponente -
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_1
p.t. (C.F. ) con sede legale a Roma, Viale Trastevere n. 70, rappresentati P.IVA_1
e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di TT (cod. fisc.
), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC istituzionale P.IVA_2
Email_2
- convenuto -
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 25/01/2021, la sig.ra Parte_1 ha agito in giudizio contro l'Amministrazione scolastica, esponendo:
- di essere stata assunta presso il con la qualifica di Controparte_2
Educatore (area C, posizione economica F1), in data 12/04/2010;
- che, in costanza di detto rapporto, ha percepito una retribuzione mensile di € 1857,65 lordi, oltre l'indennità di servizio penitenziario;
- che, in data 01/09/2018, è stata assunta alle dipendenze del <
[...]
con la qualifica di Sostegno ai minorati dell'Udito, giusto Controparte_3 contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 12.09.2018>>;
- che il trattamento retributivo corrisposto presso quest'ultima Amministrazione è pari ad € 1687,44, quindi inferiore a quello in precedenza goduto;
- che la differenza stipendiale ammonta ad € 179,21 lordi;
- di aver diritto a recuperare tale differenza tramite l'attribuzione di un assegno ad personam;
1 - di averne fatto richiesta tramite istanza presentata in data 04/10/2019 ma di non aver ricevuto risposta. Le circostanze in fatto sopra richiamate sono state accompagnate dalle seguenti considerazioni in diritto:
- il <diritto della ricorrente deriva dal principio generale secondo il quale il dipendente conserva il trattamento economico e l'anzianità goduti presso l'amministrazione di provenienza anche in quella cessionaria…>>;
- l'art. l'art. 1, c. 209 L. n. 107/2015 riconosce al personale scolastico la possibilità di ottenere la ricostruzione della carriera <nell'ambito della quale valgono pure i servizi prestati presso altre P.A>>;
- vanno considerati, inoltre, i commi 458 e 459 dell'art. 1 L 147/2013 secondo cui: <l'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità>> (458); <le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.>> (459);
- sarebbe contrario agli artt. 3 e 36 Cost introdurre una <distinzione tra pubblici dipendenti che conservino l'anzianità e la retribuzione allorché transitino da una P.A. ad un'altra per mobilità e quelli che perdano entrambe in quanto compiono tale transito attraverso il diverso (ma più meritocratico) strumento del concorso pubblico>>. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: <Si chiede pertanto che il G.L. accolga le domande di conservazione sia dell'anzianità che della retribuzione e ordini all'Amministrazione intimata, direttamente o tramite le competenti articolazioni territoriali, di ricostruire la carriera della ricorrente attribuendole l'anzianità di servizio del precedente rapporto di pubblico impiego e riconoscendole il diritto alla percezione della medesima retribuzione, ordinando il pagamento delle differenze retributive arretrate e l'integrazione della contribuzione se dovuta, anche previa C.T.U. che espressamente si chiede in caso sia ritenuta necessaria. Con vittoria di spese e di compensi>>. Il (ora , di Controparte_1 Controparte_1 Cont seguito ) si è costituito in giudizio in data 20/01/2022 e ha replicato alla prospettazione avversaria, osservando:
- le norme cui fa riferimento la ricorrente (l'art. 1, c. 209 L. n. 107/2015 e art. 1 commi 458 e 459 L 147/2013) sono inconferenti: l'art. 1 c. 209 L. n. 107/2015
<consente la sola valutazione del servizio di insegnamento prestato, a tempo determinato, prima dell'immissione in ruolo>>; i commi 458 e 459 dell'art. 1 L. 147/2013 <hanno abrogato il divieto di reformatio in peius del trattamento economico dei dipendenti pubblici destinatari di passaggi di carriera (nella stessa o in altra amministrazione), previsto dall'art. 202 del DPR n. 3 del 1957: a seguito di tale abrogazione non possono essere corrisposti assegni ad personam ai dipendenti che passano ad altra posizione il cui trattamento economico sia inferiore a quello percepito in precedenza>>;
2 - il comma 458 dell'art 1 cit., inoltre, si occupa di una ipotesi peculiare relativa al <dipendente pubblico a cui sia stato conferito un peculiare ruolo od incarico e che, all'atto della cessazione dell'incarico medesimo, in termini di anzianità non può subire alcun pregiudizio in conseguenza dell'incarico precedentemente espletato, e dunque deve essere destinatario di un trattamento economico pari a quello attribuito al collega di pari anzianità nel nuovo ruolo>>; si tratta di un'ipotesi che esula dalla fattispecie per cui è causa;
- la ricorrente, avendo beneficiato volontariamente dell'immissione in servizio da GAE, <è stata destinataria non già di un passaggio di carriera, ma di una nuova assunzione, a cui è seguita la stipula di un nuovo contratto di lavoro, previe dimissioni volontarie dal precedente rapporto di pubblico impiego…>>; si è al cospetto, quindi, di una successione tra distinti rapporti di lavoro, per cui il trattamento economico goduto nell'Amministrazione di provenienza non può assumere alcuna rilevanza [in tal senso Cass. 5677/2020]. Cont Il ha quindi concluso nei seguenti termini: <Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, istanza od eccezione, - Nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato in punto di fatto e di diritto;
- Con vittoria di spese>>.
La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali offerte dalle parti.
Il giudizio è stato così rinviato per discussione e decisione, in ultimo, all'udienza del 12/06/2021. Nell'odierna udienza, svoltasi tramite collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127-bis c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha discusso la causa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso, sopra trascritte.
2. La sig.ra ha instaurato il presente giudizio rivendicando il proprio Pt_1 diritto a beneficiare di un assegno ad personam per colmare la differenza (parti ad € 179,21 lordi) tra il trattamento stipendiale percepito quando era dipendente presso il Cont
e quello attualmente in godimento presso il . Controparte_2
I fatti che sorreggono tale pretesa sono pacifici e riscontrati dai documenti di causa. Possono essere così sintetizzati:
➢ la ricorrente, a far data dal 12/04/2010, ha lavorato presso il
[...]
con la qualifica di Educatore (area C, posizione Controparte_2 economica F1) [doc. 2 ric.];
➢ nell'ambito del suddetto rapporto, lo stipendio della sig.ra Pt_1 ammontava ad 1857,65 lordi mensili, oltre l'indennità di servizio penitenziario [doc. 7 ric.];
➢ a seguito di pubblico concorso, a partire dal 12/09/2018, la ricorrente è stata assunta nei ruoli dell'attuale MIM con la qualifica di <Sostegno ai minorati dell'Udito>> [doc. 3 ric.]
➢ il trattamento retributivo corrisposto presso quest'ultima Amministrazione è pari ad € 1687,44, quindi inferiore a quello in precedenza goduto [doc. 4, 5 e 8 ric.].
3. La domanda azionata è stata strutturata attorno a due norme:
• l'art. 1, c. 209 L. n. 107/2015;
• l'art. 1 c. 458 e 459 L 147/2013.
3 4. L'art. 1 c. 209 L. n. 107/2015 recita: <Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il
[...]
comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Controparte_5
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico>>.
La norma in parola non sembra conferente e rilevante;
la stessa si occupa di fissare la finestra temporale entro cui i docenti, una volta assunti a tempo indeterminato, possono presentare le domande di riconoscimento dell'anzianità maturata in regime di precariato ai fini della ricostruzione di carriera.
Come rilevato dal convenuto, si tratta di una norma che si coordina CP_2
e si innesta nel corpo della disciplina tesa a regolamentare la valutazione del servizio di insegnamento prestato, a tempo determinato, prima dell'immissione in ruolo. È noto che il T.U. scuola (d.lgs. 297/1994) autorizza, entro certi limiti, il riconoscimento dei servizi a termine prestati in qualità di docente al momento della assunzione in ruolo: in tale ambito normativo, manca qualsivoglia riferimento ai servizi prestati presso altre Amministrazioni statali.
5. L'art. 1 commi 458 e 459 L. 147/2013 va trattato, invece, richiamando in premessa le disposizioni su cui ha inciso, ossia l'art. 202 DPR 3/1957 e l'art. 3, commi 57 e 58 L. 537/1993. L'art. 202 DPR 3/1957 (Assegno personale nei passaggi di carriera) stabiliva:
<Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica>>.
L'art. 202 citato era una norma di carattere generale sul trattamento economico del dipendente pubblico in caso di <passaggio di carriera>>: era prevista la conservazione del trattamento economico (più favorevole) in godimento nella precedente posizione mediante corresponsione di assegno ad personam (pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e il nuovo stipendio), pensionabile e riassorbibile. La norma vietata, dunque, la reformatio in pejus del trattamento economico in caso di passaggio di carriera: il mutamento di carriera non doveva in alcun modo risolversi in una regressione nel trattamento economico.
La disposizione era chiaramente ispirata alla volontà di favorire processi di mobilità all'interno della stessa amministrazione o tra amministrazioni diverse;
in sua assenza, la mobilità sarebbe stata disincentivante, per la prospettiva di transitare in altro ruolo ed ivi subire un decremento retributivo [Cass. 30071/2019]. La disciplina dei passaggi di carriera era completata dall'art. 3 L. 537/1993 che, al comma 57, specificava: <Nei casi di passaggi di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile,
4 pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione>> e al comma 58 proseguiva
<L'assegno pensionabile di cui al comma 57 non è cumulabile con indennità fisse
e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente>>.
Successivamente, è entrato in vigore l'art. 1, comma 458, L. 147/2013 che ha così disposto: <L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità>>; il comma 459 ha poi statuito che <le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 5, comma 10 ter del D.L 6 Luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n.135>>.
5.1. La norma di interesse è il comma 458 [il comma 459 reca soltanto una appendice esecutiva del comma 458].
Il comma 458 si compone di due norme.
La prima abroga espressamente l'art. 202 DPR 03/1957, unitamente all'art. 3, commi 57 e 58 L. n. 537/1993, le quali, come si è detto, completavano la disciplina dei c.d. passaggi di carriera. Ora l'assunzione della ricorrente presso il MIM è avvenuta nel settembre 2018, ossia in epoca successiva all'abrogazione. Poiché il comma 458 è la norma abrogatrice, appare arduo identificare nella stessa il disposto che giustificherebbe l'attribuzione alla sig.ra di un assegno Pt_1 ad personam previsto, in realtà, dalla norma abrogata.
Di nessun ausilio, poi, è la seconda norma fissata nel comma 458.
La seconda norma, infatti, prende una considerazione una fattispecie eterogenea rispetto a quello oggetto di causa;
essa fissa la regola per la quale alla cessazione dell'incarico ricoperto (o del diverso ruolo assunto) al dipendente pubblico che rientri (nei ruoli) nell'amministrazione di provenienza spetta un trattamento pari a quello del collega con pari anzianità. Il legislatore, con la norma contenuta nella seconda parte del comma 458, ha fissato una regola unitaria per quella particolare vicenda del rapporto di pubblico impiego rappresentata dal rientro nei ruoli di provenienza in seguito alla cessazione dell'incarico (o del ruolo) al quale il dipendente sia stato eletto o nominato;
si è disposto che il trattamento dovuto sarà equivalente a quello attribuito al collega di pari anzianità.
6. Tornando alla previsione dell'abrogato art. 202 DPR 03/1957, tale norma si riferiva soltanto al caso di passaggio di carriera tra diverse amministrazioni statali, mentre nel caso di specie l'avvicendamento dei rapporti di lavoro della sig.ra Pt_1
è avvenuto sulla base di una sequenza articolata nelle dimissioni della stessa dal e nella nuova assunzione, a seguito di concorso, presso il Controparte_2 Cont
. Va tenuto presente che secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, <Il passaggio di un dipendente pubblico da un comparto all'altro, a seguito di concorso pubblico, non è equiparabile, ai fini della conservazione
5 dell'anzianità di servizio, al trasferimento interno all'amministrazione, dal momento che, mentre quest'ultimo è disposto per soddisfare esigenze dell'amministrazione, nel primo caso il passaggio consegue alla libera decisione del dipendente di sottoporsi al concorso in posizione di parità con gli altri concorrenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato il riconoscimento della pregressa anzianità di servizio a una docente di scuola media, transitata nei ruoli del
Conservatorio in forza di pubblico concorso)>> [Cass. ord. n. 5677/2020 (Rv. 657176 - 01)].
È evidente che il superamento di una procedura concorsuale di reclutamento non è suscettibile di integrare la nozione di “trasferimento”. La successione dei rapporti di lavoro che ha interessato la ricorrente, quindi, non pare riconducibile al perimetro applicativo né dell'art. 30 né dell'art. 31 Dlgs. 165/2001.
Il Dlgs. 165/2001 regola soltanto la mobilità volontaria per cessione di contratto (art. 30) o quella ex lege per trasferimento di attività (art. 31) e non riconosce diritti a casi, come quello di specie, in cui tutto accada sulla base di dimissioni volontarie del lavoratore da un certo ente ed assunzione da parte di altro ente.
Nel caso di dimissioni e successiva assunzione, infatti, il passaggio avviene con soluzione di continuità e in dipendenza della sola volontà del prestatore. Pertanto, anche a voler menzionate l'ormai abrogato art. 202 DPR 03/1957, per la realizzazione della fattispecie ivi contemplata non sembra sufficiente il mero determinarsi di una dinamica che coinvolge essenzialmente solo la volontà del lavoratore, in forza della quale si verifica una consecuzione tra dimissioni e nuova assunzione [cfr. in tal senso, Cass. ord. 31123/2021].
Le conclusioni sopra tratteggiate non sono conculcate dal richiamo operato dalla difesa attorea alla pronuncia della Suprema Corte n. 31476/2021 [vedi note autorizzate del 28/10/2023]
La suddetta pronuncia non è mutuabile nel caso odierno;
ciò traspare dalla ricostruzione proposta in punto di fatto, ove si evidenza che la vicenda controversa era incentrata sul trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato conseguente al trasferimento di attività tra i diversi livelli di governo.
7. Non si pongono nemmeno potenziali problematiche di tenuta del quadro costituzione per l'invocata (dalla difesa attorea) diversità di regime tra mobilità e concorso pubblico circa la conservazione del trattamento retributivo. Al riguardo, giova rammentare che l'art. 30 c. 2-quinquies Dlgs 165/2001 stabilisce che <Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione>>. L'impostazione esegetica racchiusa nella disposizione legislativa è stata ribadita dal Dipartimento della funzione pubblica con il parere n. 0027149 – P –
21/4/2021 prodotto dalla difesa ministeriale sub doc. 3). In tale atto consuntivo si sottolinea che <Nel caso di mobilità volontaria non è garantito il mantenimento del livello retributivo in godimento presso l'amministrazione di provenienza. La determinazione del trattamento economico spettante al dipendente in mobilità volontaria si deve riferire agli emolumenti propri del trattamento economico fondamentale ed accessorio del comparto di contrattazione dell'amministrazione di destinazione del dipendente previsti per la categoria e fascia economica di
6 inquadramento, restando esclusa la possibilità del riconoscimento, ancorchè a titolo di assegno ad personam riassorbibile, di importi derivanti da emolumenti propri del comparto di provenienza>>.
8. Le superiori coordinate esegetiche determinano la reiezione integrale del ricorso.
9. Occorre ora procedere alla regolamentazione delle spese di lite. Stante la peculiarità della controversia, l'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici e la natura coeva della giurisprudenza di legittimità citata in motivazione rispetto alla genesi della lite, appare equo compensare per due/terzi gli esborsi di causa. La frazione residua delle spese segue la soccombenza e viene liquidata applicando i coefficienti tariffari minimi delle cause di lavoro comprese nello scaglione tra € 26001 ed € 52000 [l'art. 5, c. 6 DM 55/2014 dispone che <Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00…>>], con esclusione della fase istruttoria/trattazione.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
i) respinge il ricorso;
ii) compensa per due/terzi le spese di lite;
iii) condanna parte ricorrente a rifondere al convenuto la frazione CP_2 residua delle spese, frazione liquidata nell'importo complessivo di € 1200, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
TT, 12/06/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12/06/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ai sensi dell'art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: (C.F. ) nata il Parte_1 C.F._1
18/06/1977 a San Cataldo (CL) e residente a Savignano sul Rubicone (FO) in Piazza Don Lorenzo Milani n. 31, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Onofrio Campione (C.F. ), con domicilio digitale eletto presso C.F._2 l'indirizzo PEC Email_1
- opponente -
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_1
p.t. (C.F. ) con sede legale a Roma, Viale Trastevere n. 70, rappresentati P.IVA_1
e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di TT (cod. fisc.
), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC istituzionale P.IVA_2
Email_2
- convenuto -
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 25/01/2021, la sig.ra Parte_1 ha agito in giudizio contro l'Amministrazione scolastica, esponendo:
- di essere stata assunta presso il con la qualifica di Controparte_2
Educatore (area C, posizione economica F1), in data 12/04/2010;
- che, in costanza di detto rapporto, ha percepito una retribuzione mensile di € 1857,65 lordi, oltre l'indennità di servizio penitenziario;
- che, in data 01/09/2018, è stata assunta alle dipendenze del <
[...]
con la qualifica di Sostegno ai minorati dell'Udito, giusto Controparte_3 contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 12.09.2018>>;
- che il trattamento retributivo corrisposto presso quest'ultima Amministrazione è pari ad € 1687,44, quindi inferiore a quello in precedenza goduto;
- che la differenza stipendiale ammonta ad € 179,21 lordi;
- di aver diritto a recuperare tale differenza tramite l'attribuzione di un assegno ad personam;
1 - di averne fatto richiesta tramite istanza presentata in data 04/10/2019 ma di non aver ricevuto risposta. Le circostanze in fatto sopra richiamate sono state accompagnate dalle seguenti considerazioni in diritto:
- il <diritto della ricorrente deriva dal principio generale secondo il quale il dipendente conserva il trattamento economico e l'anzianità goduti presso l'amministrazione di provenienza anche in quella cessionaria…>>;
- l'art. l'art. 1, c. 209 L. n. 107/2015 riconosce al personale scolastico la possibilità di ottenere la ricostruzione della carriera <nell'ambito della quale valgono pure i servizi prestati presso altre P.A>>;
- vanno considerati, inoltre, i commi 458 e 459 dell'art. 1 L 147/2013 secondo cui: <l'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità>> (458); <le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.>> (459);
- sarebbe contrario agli artt. 3 e 36 Cost introdurre una <distinzione tra pubblici dipendenti che conservino l'anzianità e la retribuzione allorché transitino da una P.A. ad un'altra per mobilità e quelli che perdano entrambe in quanto compiono tale transito attraverso il diverso (ma più meritocratico) strumento del concorso pubblico>>. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: <Si chiede pertanto che il G.L. accolga le domande di conservazione sia dell'anzianità che della retribuzione e ordini all'Amministrazione intimata, direttamente o tramite le competenti articolazioni territoriali, di ricostruire la carriera della ricorrente attribuendole l'anzianità di servizio del precedente rapporto di pubblico impiego e riconoscendole il diritto alla percezione della medesima retribuzione, ordinando il pagamento delle differenze retributive arretrate e l'integrazione della contribuzione se dovuta, anche previa C.T.U. che espressamente si chiede in caso sia ritenuta necessaria. Con vittoria di spese e di compensi>>. Il (ora , di Controparte_1 Controparte_1 Cont seguito ) si è costituito in giudizio in data 20/01/2022 e ha replicato alla prospettazione avversaria, osservando:
- le norme cui fa riferimento la ricorrente (l'art. 1, c. 209 L. n. 107/2015 e art. 1 commi 458 e 459 L 147/2013) sono inconferenti: l'art. 1 c. 209 L. n. 107/2015
<consente la sola valutazione del servizio di insegnamento prestato, a tempo determinato, prima dell'immissione in ruolo>>; i commi 458 e 459 dell'art. 1 L. 147/2013 <hanno abrogato il divieto di reformatio in peius del trattamento economico dei dipendenti pubblici destinatari di passaggi di carriera (nella stessa o in altra amministrazione), previsto dall'art. 202 del DPR n. 3 del 1957: a seguito di tale abrogazione non possono essere corrisposti assegni ad personam ai dipendenti che passano ad altra posizione il cui trattamento economico sia inferiore a quello percepito in precedenza>>;
2 - il comma 458 dell'art 1 cit., inoltre, si occupa di una ipotesi peculiare relativa al <dipendente pubblico a cui sia stato conferito un peculiare ruolo od incarico e che, all'atto della cessazione dell'incarico medesimo, in termini di anzianità non può subire alcun pregiudizio in conseguenza dell'incarico precedentemente espletato, e dunque deve essere destinatario di un trattamento economico pari a quello attribuito al collega di pari anzianità nel nuovo ruolo>>; si tratta di un'ipotesi che esula dalla fattispecie per cui è causa;
- la ricorrente, avendo beneficiato volontariamente dell'immissione in servizio da GAE, <è stata destinataria non già di un passaggio di carriera, ma di una nuova assunzione, a cui è seguita la stipula di un nuovo contratto di lavoro, previe dimissioni volontarie dal precedente rapporto di pubblico impiego…>>; si è al cospetto, quindi, di una successione tra distinti rapporti di lavoro, per cui il trattamento economico goduto nell'Amministrazione di provenienza non può assumere alcuna rilevanza [in tal senso Cass. 5677/2020]. Cont Il ha quindi concluso nei seguenti termini: <Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, istanza od eccezione, - Nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato in punto di fatto e di diritto;
- Con vittoria di spese>>.
La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali offerte dalle parti.
Il giudizio è stato così rinviato per discussione e decisione, in ultimo, all'udienza del 12/06/2021. Nell'odierna udienza, svoltasi tramite collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127-bis c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha discusso la causa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso, sopra trascritte.
2. La sig.ra ha instaurato il presente giudizio rivendicando il proprio Pt_1 diritto a beneficiare di un assegno ad personam per colmare la differenza (parti ad € 179,21 lordi) tra il trattamento stipendiale percepito quando era dipendente presso il Cont
e quello attualmente in godimento presso il . Controparte_2
I fatti che sorreggono tale pretesa sono pacifici e riscontrati dai documenti di causa. Possono essere così sintetizzati:
➢ la ricorrente, a far data dal 12/04/2010, ha lavorato presso il
[...]
con la qualifica di Educatore (area C, posizione Controparte_2 economica F1) [doc. 2 ric.];
➢ nell'ambito del suddetto rapporto, lo stipendio della sig.ra Pt_1 ammontava ad 1857,65 lordi mensili, oltre l'indennità di servizio penitenziario [doc. 7 ric.];
➢ a seguito di pubblico concorso, a partire dal 12/09/2018, la ricorrente è stata assunta nei ruoli dell'attuale MIM con la qualifica di <Sostegno ai minorati dell'Udito>> [doc. 3 ric.]
➢ il trattamento retributivo corrisposto presso quest'ultima Amministrazione è pari ad € 1687,44, quindi inferiore a quello in precedenza goduto [doc. 4, 5 e 8 ric.].
3. La domanda azionata è stata strutturata attorno a due norme:
• l'art. 1, c. 209 L. n. 107/2015;
• l'art. 1 c. 458 e 459 L 147/2013.
3 4. L'art. 1 c. 209 L. n. 107/2015 recita: <Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il
[...]
comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Controparte_5
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico>>.
La norma in parola non sembra conferente e rilevante;
la stessa si occupa di fissare la finestra temporale entro cui i docenti, una volta assunti a tempo indeterminato, possono presentare le domande di riconoscimento dell'anzianità maturata in regime di precariato ai fini della ricostruzione di carriera.
Come rilevato dal convenuto, si tratta di una norma che si coordina CP_2
e si innesta nel corpo della disciplina tesa a regolamentare la valutazione del servizio di insegnamento prestato, a tempo determinato, prima dell'immissione in ruolo. È noto che il T.U. scuola (d.lgs. 297/1994) autorizza, entro certi limiti, il riconoscimento dei servizi a termine prestati in qualità di docente al momento della assunzione in ruolo: in tale ambito normativo, manca qualsivoglia riferimento ai servizi prestati presso altre Amministrazioni statali.
5. L'art. 1 commi 458 e 459 L. 147/2013 va trattato, invece, richiamando in premessa le disposizioni su cui ha inciso, ossia l'art. 202 DPR 3/1957 e l'art. 3, commi 57 e 58 L. 537/1993. L'art. 202 DPR 3/1957 (Assegno personale nei passaggi di carriera) stabiliva:
<Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica>>.
L'art. 202 citato era una norma di carattere generale sul trattamento economico del dipendente pubblico in caso di <passaggio di carriera>>: era prevista la conservazione del trattamento economico (più favorevole) in godimento nella precedente posizione mediante corresponsione di assegno ad personam (pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e il nuovo stipendio), pensionabile e riassorbibile. La norma vietata, dunque, la reformatio in pejus del trattamento economico in caso di passaggio di carriera: il mutamento di carriera non doveva in alcun modo risolversi in una regressione nel trattamento economico.
La disposizione era chiaramente ispirata alla volontà di favorire processi di mobilità all'interno della stessa amministrazione o tra amministrazioni diverse;
in sua assenza, la mobilità sarebbe stata disincentivante, per la prospettiva di transitare in altro ruolo ed ivi subire un decremento retributivo [Cass. 30071/2019]. La disciplina dei passaggi di carriera era completata dall'art. 3 L. 537/1993 che, al comma 57, specificava: <Nei casi di passaggi di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile,
4 pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione>> e al comma 58 proseguiva
<L'assegno pensionabile di cui al comma 57 non è cumulabile con indennità fisse
e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente>>.
Successivamente, è entrato in vigore l'art. 1, comma 458, L. 147/2013 che ha così disposto: <L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità>>; il comma 459 ha poi statuito che <le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 5, comma 10 ter del D.L 6 Luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n.135>>.
5.1. La norma di interesse è il comma 458 [il comma 459 reca soltanto una appendice esecutiva del comma 458].
Il comma 458 si compone di due norme.
La prima abroga espressamente l'art. 202 DPR 03/1957, unitamente all'art. 3, commi 57 e 58 L. n. 537/1993, le quali, come si è detto, completavano la disciplina dei c.d. passaggi di carriera. Ora l'assunzione della ricorrente presso il MIM è avvenuta nel settembre 2018, ossia in epoca successiva all'abrogazione. Poiché il comma 458 è la norma abrogatrice, appare arduo identificare nella stessa il disposto che giustificherebbe l'attribuzione alla sig.ra di un assegno Pt_1 ad personam previsto, in realtà, dalla norma abrogata.
Di nessun ausilio, poi, è la seconda norma fissata nel comma 458.
La seconda norma, infatti, prende una considerazione una fattispecie eterogenea rispetto a quello oggetto di causa;
essa fissa la regola per la quale alla cessazione dell'incarico ricoperto (o del diverso ruolo assunto) al dipendente pubblico che rientri (nei ruoli) nell'amministrazione di provenienza spetta un trattamento pari a quello del collega con pari anzianità. Il legislatore, con la norma contenuta nella seconda parte del comma 458, ha fissato una regola unitaria per quella particolare vicenda del rapporto di pubblico impiego rappresentata dal rientro nei ruoli di provenienza in seguito alla cessazione dell'incarico (o del ruolo) al quale il dipendente sia stato eletto o nominato;
si è disposto che il trattamento dovuto sarà equivalente a quello attribuito al collega di pari anzianità.
6. Tornando alla previsione dell'abrogato art. 202 DPR 03/1957, tale norma si riferiva soltanto al caso di passaggio di carriera tra diverse amministrazioni statali, mentre nel caso di specie l'avvicendamento dei rapporti di lavoro della sig.ra Pt_1
è avvenuto sulla base di una sequenza articolata nelle dimissioni della stessa dal e nella nuova assunzione, a seguito di concorso, presso il Controparte_2 Cont
. Va tenuto presente che secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, <Il passaggio di un dipendente pubblico da un comparto all'altro, a seguito di concorso pubblico, non è equiparabile, ai fini della conservazione
5 dell'anzianità di servizio, al trasferimento interno all'amministrazione, dal momento che, mentre quest'ultimo è disposto per soddisfare esigenze dell'amministrazione, nel primo caso il passaggio consegue alla libera decisione del dipendente di sottoporsi al concorso in posizione di parità con gli altri concorrenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato il riconoscimento della pregressa anzianità di servizio a una docente di scuola media, transitata nei ruoli del
Conservatorio in forza di pubblico concorso)>> [Cass. ord. n. 5677/2020 (Rv. 657176 - 01)].
È evidente che il superamento di una procedura concorsuale di reclutamento non è suscettibile di integrare la nozione di “trasferimento”. La successione dei rapporti di lavoro che ha interessato la ricorrente, quindi, non pare riconducibile al perimetro applicativo né dell'art. 30 né dell'art. 31 Dlgs. 165/2001.
Il Dlgs. 165/2001 regola soltanto la mobilità volontaria per cessione di contratto (art. 30) o quella ex lege per trasferimento di attività (art. 31) e non riconosce diritti a casi, come quello di specie, in cui tutto accada sulla base di dimissioni volontarie del lavoratore da un certo ente ed assunzione da parte di altro ente.
Nel caso di dimissioni e successiva assunzione, infatti, il passaggio avviene con soluzione di continuità e in dipendenza della sola volontà del prestatore. Pertanto, anche a voler menzionate l'ormai abrogato art. 202 DPR 03/1957, per la realizzazione della fattispecie ivi contemplata non sembra sufficiente il mero determinarsi di una dinamica che coinvolge essenzialmente solo la volontà del lavoratore, in forza della quale si verifica una consecuzione tra dimissioni e nuova assunzione [cfr. in tal senso, Cass. ord. 31123/2021].
Le conclusioni sopra tratteggiate non sono conculcate dal richiamo operato dalla difesa attorea alla pronuncia della Suprema Corte n. 31476/2021 [vedi note autorizzate del 28/10/2023]
La suddetta pronuncia non è mutuabile nel caso odierno;
ciò traspare dalla ricostruzione proposta in punto di fatto, ove si evidenza che la vicenda controversa era incentrata sul trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato conseguente al trasferimento di attività tra i diversi livelli di governo.
7. Non si pongono nemmeno potenziali problematiche di tenuta del quadro costituzione per l'invocata (dalla difesa attorea) diversità di regime tra mobilità e concorso pubblico circa la conservazione del trattamento retributivo. Al riguardo, giova rammentare che l'art. 30 c. 2-quinquies Dlgs 165/2001 stabilisce che <Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione>>. L'impostazione esegetica racchiusa nella disposizione legislativa è stata ribadita dal Dipartimento della funzione pubblica con il parere n. 0027149 – P –
21/4/2021 prodotto dalla difesa ministeriale sub doc. 3). In tale atto consuntivo si sottolinea che <Nel caso di mobilità volontaria non è garantito il mantenimento del livello retributivo in godimento presso l'amministrazione di provenienza. La determinazione del trattamento economico spettante al dipendente in mobilità volontaria si deve riferire agli emolumenti propri del trattamento economico fondamentale ed accessorio del comparto di contrattazione dell'amministrazione di destinazione del dipendente previsti per la categoria e fascia economica di
6 inquadramento, restando esclusa la possibilità del riconoscimento, ancorchè a titolo di assegno ad personam riassorbibile, di importi derivanti da emolumenti propri del comparto di provenienza>>.
8. Le superiori coordinate esegetiche determinano la reiezione integrale del ricorso.
9. Occorre ora procedere alla regolamentazione delle spese di lite. Stante la peculiarità della controversia, l'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici e la natura coeva della giurisprudenza di legittimità citata in motivazione rispetto alla genesi della lite, appare equo compensare per due/terzi gli esborsi di causa. La frazione residua delle spese segue la soccombenza e viene liquidata applicando i coefficienti tariffari minimi delle cause di lavoro comprese nello scaglione tra € 26001 ed € 52000 [l'art. 5, c. 6 DM 55/2014 dispone che <Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00…>>], con esclusione della fase istruttoria/trattazione.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
i) respinge il ricorso;
ii) compensa per due/terzi le spese di lite;
iii) condanna parte ricorrente a rifondere al convenuto la frazione CP_2 residua delle spese, frazione liquidata nell'importo complessivo di € 1200, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
TT, 12/06/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
7