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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/07/2025, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 404/2025 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Franca Tonello, con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in
Noale (VE), via U. Bregolini n. 4, in forza di procura alle liti allegata al ricorso in appello;
APPELLANTE
CONTRO
1 (c.f. , rappresentato e difeso in Controparte_1 C.F._2 giudizio dall'avv.to Riccardo Pavan, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Venezia, via Filiasi n. 46/2, in forza di procura in atti;
APPELLATO
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 453/2025 pubblicata in data 28 gennaio 2025 e notificata il successivo 4 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Preliminarmente, si chiede che la Corte adita, atteso l'ammontare delle spese di giudizio liquidate a carico della signora , considerato che le stesse vanno Pt_1 comunque a pregiudicare il già precario equilibrio economico di parte appellante che può far conto solo dei suoi redditi, non avendo risparmi cui attingere e dovendo con essi provvedere alle spese correnti, compreso il canone di locazione, voglia, ai sensi dell'art. 283 cpc, sospendere l'esecuzione della sentenza relativamente al capo che condanna l'odierna appellante a rifondere le spese di giudizio di primo grado. Nel merito, in accoglimento dei motivi d'appello, riformarsi la sentenza appellata nei capi in cui ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile proposta dalla signora , ed ha condannato a rifondere le spese di Parte_1 Parte_1 lite a parte ricorrente in primo grado, e conseguentemente onerarsi CP_1
a corrispondere a , a titolo di contributo al mantenimento
[...] Parte_1 della stessa, tenuto conto della durata del matrimonio, della differenza reddituale tra la signora ed il signor del contributo offerto dalla signora Pt_1 CP_1 [...]
alla famiglia durante la convivenza matrimoniale, nonché del suo apporto al Pt_1 patrimonio dell'ex coniuge, la somma di euro 200,00.= mensili o altra somma ritenuta equa. Il tutto da versarsi a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi in via anticipata entro il cinque di ogni mese, soggetto a rivalutazione ISTAT a decorrere
2 dalla domanda. Riformarsi la sentenza anche in punto spese, da porsi a carico del ricorrente in primo grado, per entrambi i gradi di giudizio, o in subordine da compensarsi. In via istruttoria, si ripropongono le istanze di prova orale già formulate in primo grado con memoria ex art. 183 comma 6 cpc e non ammesse e riproposte in sede di precisazione delle conclusioni”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“In via preliminare, si domanda che il Giudice disponga la discussione orale ex art. 248 bis cpc. Ci si oppone alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza del Tribunale di Venezia in quanto l'impugnazione è manifestamente infondata e dall'esecuzione della sentenza non deriva alcun pregiudizio grave ed irreparabile ex art. 283 cpc. In via principale, rigettare tutte le domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente confermare la sentenza n. 453/2025, pubblicata in data 28.1.2025 dal Tribunale di Venezia. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui questo
Giudice ritenesse fondata la pretesa della signora , ordinare alla stessa Parte_1 il pagamento in favore del figlio economicamente non autosufficiente, del Per_1 mantenimento di euro 200,00.= o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia e compensare tale cifra con quanto eventualmente dovuto all'ex coniuge, oltre agli interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. n. 321/2002 dalla scadenza al saldo effettivo. In via istruttoria, si ripropongono tutte le istanze istruttorie rigettate e non ammesse in primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16 febbraio 2022, nato il [...], Controparte_1 adiva il Tribunale di Venezia onde ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 30 aprile 1994 con , nata il 2 giugno Parte_1
3 1974, precisando che dall'unione erano nati, rispettivamente in data 11 luglio 1997 ed il 12 aprile 2005, i figli e e che i coniugi si erano consensualmente Per_2 Per_1 separati alle condizioni omologate con decreto del Tribunale di Venezia del 25 settembre 2019 con cui era previsto che il padre si facesse integrale carico del mantenimento dei figli, allora economicamente non autosufficienti, rinunciando la moglie all'assegno di mantenimento, nonostante la disparità dei redditi tra le parti, e nonostante la stessa fosse onerata del pagamento di canone di locazione, essendo stata assegnata la causa famigliare a essendo la stessa in sua Controparte_1 proprietà ed essendo i figli conviventi con il medesimo.
Il ricorrente, affermando che dall'epoca della separazione nulla era sostanzialmente mutato e che il figlio era ancora minorenne e studente, mentre Per_1 il figlio , divenuto maggiorenne, non aveva stabilità economica, concludeva Per_2 affinché fosse dichiarata la cessazione del vincolo matrimoniale alle condizioni già previste in sede di separazione, nulla essendo dovuto alla controparte a titolo di assegno divorzile.
, costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio, mentre affermava non essere corrispondete al vero la circostanza che controparte si occupasse in via esclusiva del mantenimento dei figli, posto che il maggiorenne aveva trovato impiego, con sua conseguente autosufficienza economica, mentre il minore era accudito direttamente da ella, ogni qual volta il medesimo la raggiungeva presso la sua abitazione.
Quanto alla situazione economia e patrimoniale delle parti, la resistente precisava che, in sede di separazione, aveva rinunciato a qualsivoglia assegno a fronte dell'impegno del marito di accollarsi tutte le spese relative al mantenimento dei figli, così “compensando” quanto ad ella dovuto con quanto la stessa avrebbe dovuto contribuire al mantenimento dei figli, collocati in via prevalente presso il padre. La convenuta evidenziava che il marito lavorava come operaio presso la San
Benedetto con uno stipendio medio mensile di circa euro 2.500,00.=, essendo anche
4 proprietario esclusivo della casa familiare, nonché non essendo ormai più tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne, mentre ella, pur cercando senza esito migliore occupazione, lavorava come operaia presso certa Green Fruit srl con contratto stagionale a tempo determinato, ritraendo un reddito pari a circa euro 1.200,00.= mensili, per le otto mensilità di impiego, disponendo per i rimanenti mesi del contributo di disoccupazione pari allo 80 % della retribuzione rammentata, nonché dovendo sostenere un canone di locazione di euro 400,00.= mensili e le altre spese domestiche.
Considerata la disparità reddituale delle parti così come rappresentata, nonché la durata della convivenza matrimoniale, ed il fatto di essersi dedicata alla famiglia, riversandovi ogni reddito e risparmio, anche contribuendo a saldare le rate di mutuo per l'acquisto della casa intestata al marito, concludeva affinché le Parte_1 fosse riconosciuto un assegno mensile rivalutabile pari ad euro 200,00.=.
Confermate le condizioni di separazione consensuale con ordinanza presidenziale del 24 ottobre 2022, era emessa in data 7 marzo 2023 la sentenza sul vincolo matrimoniale. Con la sentenza definitiva oggetto dell'odierno gravame, il
Tribunale di Venezia, rigettate le prove orali richieste dalle parti ed ordinato alle stesse di produrre i rispettivi documenti economico - reddituali aggiornati, assegnava la casa coniugale a per ivi vivere con il figlio divenuto Controparte_1 Per_1 anch'egli maggiorenne nel corso del giudizio, ma non ancora economicamente autosufficiente;
disponeva che lo stesso ricorrente si facesse integralmente carico del mantenimento del medesimo;
rigettava la domanda avanzata da onde Parte_1 ottenere l'assegno divorzile;
condannava quest'ultima alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il primo Giudice, per quel che interessa la presente sede di appello, dopo avere rammentato i principi giurisprudenziali relativi al riconoscimento dell'assegno divorzile, avente funzione, oltre che assistenziale, anche compensativa, affermava che lavorava come operaio a tempo Controparte_1
5 indeterminato, percependo una retribuzione media netta di circa euro 1.800,00.= -
1.900,00.= mensili, essendo anche proprietario esclusivo dell'ex casa coniugale, mentre era stata assunta a tempo indeterminato presso un Parte_1 supermercato, percependo una retribuzione netta mensile di circa euro 1.300,00.= -
1.500,00.= euro, dovendo sostenere le spese per le sue utenze e l'importo mensile di euro 400,00.= per il canone di locazione.
Sulla scorta di dette risultanze, il primo Giudice evidenziava che la convenuta non versava in condizioni di bisogno, potendo con il suo reddito sostenersi adeguatamente in modo dignitoso, mancando così i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione assistenziale. Nel contempo, il Tribunale evidenziava anche la carenza dei presupposti per riconoscere l'assegno in funzione compensativa e perequativa, non ricorrendo una rilevante sperequazione economica tra le parti e neppure la prova di avere rinunciato a prospettive di reddito e lavoro per dedicarsi alla famiglia ed al marito, così contribuendo alla formazione del patrimonio del medesimo, avendo ella sempre lavorato nel corso del rapporto di coniugio. Sotto quest'ultimo profilo, il primo Giudice evidenziava che l'allegazione secondo cui aveva contributo a saldare le rate di mutuo dell'immobile acquistato in Parte_1 proprietà esclusiva da controparte, non era circostanza idonea da sola a giustificare l'assegno richiesto, non emergendo che, in ragione di dette contribuzioni, la convenuta avesse rinunciato a redditi propri, con ciò verificandosi un significativo squilibrio economico tra le parti. Inoltre, il Tribunale precisava che l'eventuale credito per la restituzione delle somme impiegate per l'acquisto dell'immobile in proprietà esclusiva dell'ex marito non poteva avvenire mediante il riconoscimento dell'assegno di divorzio, non avendo esso finalità recuperatorie.
ha interposto tempestivo appello con ricorso depositato il 3 Parte_1 marzo 2025, censurando il capo della sentenza del Tribunale in punto mancato riconoscimento dell'assegno di divorzio, articolando in argomento quattro motivi di impugnazione, nonché censurando il capo della sentenza in punto disciplina delle
6 spese di lite, articolando in punto il quinto ed ultimo motivo di gravame, così concludendo nel merito per il riconosciuto in suo favore dell'assegno in questione per l'importo mensile rivalutabile di euro 200,00.=.
Con il primo motivo di appello, l'impugnante ha lamentato che il Tribunale di
Venezia avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti del riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione assistenziale, omettendo di considerare quanto realmente emerso dall'istruttoria. In particolare, ha evidenziato che Parte_1 sulla scorta della documentazione prodotta dalla stessa controparte in primo grado, i redditi dell'ex marito si sarebbero dovuti considerare ben maggiori rispetto a quelli ritenuti in sentenza, ammontando essi ad euro 2.026,00.= netti mensili, ove considerate le sue dichiarazioni fiscali, ovvero ammontando a circa euro 2.360,00.= mensili, considerando le buste paga del 2024, dovendosi aggiungere premi di produzione e tredicesima mensilità, oltre che la proprietà della ex casa coniugale. Di converso, a detta dell'appellante, i propri redditi sarebbero ben inferiori e pari ad euro 1.300,00.= mensili netti, stipendio raggiunto solo da ultimo a seguito dell'assunzione come dipendente a tempo indeterminato nel corso del 2023, essendo in precedenza i propri introiti ben inferiori, posto il suo impiego stagionale, nonché dovendosi tenere in considerazione gli esborsi sostenuti per il proprio alloggio ed utenze, così dovendo considerare che in futuro non le sarebbe garantito un trattamento previdenziale dignitoso e neppure potendosi affermare, come fatto dal primo Giudice, che le differenze di posizione economica delle parti non sarebbero rilevanti, differendo di sole poche centinaia di euro.
Con il secondo motivo di gravame, ha lamentato che il Tribunale Parte_1 di Venezia avrebbe scorrettamente omesso di considerare, sempre in tema di sperequazione reddituale ed economica tra gli ex coniugi, le risultanze dei conti correnti intestati alle parti, emergendo da essi che disporrebbe di Controparte_1 risparmi rilevanti, ammontanti alla data del 1° gennaio 2024 ad euro 41.859,41.= e ad euro 30.603,78.= alla data del 30 giugno 2024, a seguito di addebiti per incasso di
7 assegni circolari emessi dal medesimo, diversamente dall'appellante che disporrebbe di risparmi ben inferiori, ammontati ad euro 2.114,03.= alla data del 2 settembre
2024.
Con il terzo di appello, l'impugnante ha censurato la sentenza di prime cure in punto rigetto della sua domanda di assegno divorzile in funzione perequativa e compensativa, dovendosi affermare, per quanto già evidenziato, la netta sperequazione reddituale e patrimoniale tra le parti, oltre alla sussistenza di tutti gli ulteriori presupposti del diritto invocato ed erroneamente negati dal Tribunale di
Venezia. In tal senso, ha evidenziato che il primo Giudice non avrebbe Parte_1 considerato che ella, durante i ventiquattro anni di convivenza matrimoniale avrebbe sempre lavorato in via stagionale e a tempo parziale, al fine di occuparsi della famiglia e della casa, diversamente dall'ex marito, e ciò sulla scorta di un presumibile comune accordo tra i coniugi, così rinunciando a prospettive lavorative migliori e addirittura contribuendo al patrimonio di controparte, provvedendo a versare sul conto corrente cointestato i propri introiti, nonché contribuendo a pagare le rate del mutuo accesso per la realizzazione dell'abitazione familiare intestata al solo ex marito. In punto, l'appellante ha censurato la decisione del primo Giudice che scorrettamente avrebbe affermato che la restituzione delle somme da ella impiegate per un bene di proprietà esclusiva di non potrebbe avvenire Controparte_1 mediante il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Il quarto motivo di gravame ha censurato l'erronea ed omessa considerazione della raggiunta autonomia dei figli, asseritamente incidente sulla situazione economica delle parti e sullo squilibrio economico esistente tra le stesse. A fronte dalla accertata raggiunta autonomia del figlio maggiore , a detta di Per_2 [...]
, il Tribunale non avrebbe tratto la logica conseguenza di non ritenere più Pt_1 onerato del suo mantenimento esclusivo con conseguente Controparte_1 innegabile miglioramento delle sue condizioni economiche. In secondo luogo e sempre con le medesime conseguenze sulle disponibilità economiche dell'ex marito,
8 l'appellante ha lamentato che il primo Giudice avrebbe scorrettamente ritenuto controparte ancora tenuta al mantenimento del figlio più piccolo ma oramai maggiorenne che, completato il suo percorso di studi professionalizzante, Per_1 avrebbe avuto l'onere di ricercare impiego idoneo e non essere più mantenuto dai genitori.
Con il quinto ed ultimo motivo di impugnazione, ha contestato Parte_1
l'errata applicazione del principio di soccombenza quanto alla sua condanna al pagamento delle spese di lite, anche ove fosse da rigettare la richiesta di assegno divorzile. In particolare, l'appellante ha evidenziato che correttamente il Tribunale avrebbe dovuto provvedere alla compensazione delle spese medesime, vista la soccombenza reciproca, considerando, non solo il rigetto della domanda di assegno divorzile, ma anche che ella non aveva avanzato opposizione alcuna rispetto la domanda di scioglimento del vincolo e rispetto alla domanda di assegnazione della casa famigliare;
considerato che
doveva reputarsi soccombente anche l'ex marito essendo la sua domanda di affidamento dei figli inammissibile ed infondata, essendo l'uno maggiorenne a l'altro divenuto tale in corso di causa;
considerata la conferma del contributo nel mantenimento del figlio a carico esclusivo dell'appellato. Per_1
Trasmessi gli atti del giudizio al Procuratore Generale onde consentirne l'intervento, si è costituito nella presente sede di gravame, Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata, nonché facendo richiesta, in via subordinata, di onerare l'ex moglie del versamento dell'importo di euro 200,00.= mensili, oltre rivalutazione, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio Per_1 in modo da compensare con detto proprio credito quanto eventualmente dovuto a controparte a titolo di assegno di divorzio.
*****
9 1 – Preliminarmente, deve evidenziarsi che ha impugnato la sentenza Parte_1 del Tribunale di Venezia sia nella parte in cui è stata negata la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione assistenziale, sia nella parte in cui è stata rigettata la sua domanda di assegno in funzione perequativa e compensativa, dovendosi esaminare la fondatezza dei motivi di gravame sotto entrambi i profili. In punto vanno, quindi, considerarsi gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità che, a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2018
(Cass. Sez. Un. n. 18287/2018), ha dato interpretazione condivisibile dell'art. 5 comma 6 L.n. n. 898/1970 in tema di presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, superandosi così l'assunto secondo cui l'assenza di mezzi adeguati in capo al richiedente, ovvero la sua impossibilità oggettiva di procurarseli, costituisca il presupposto per il riconoscimento del diritto, rimanendo gli altri indicatori enunciati nella prima parte della norma in commento (le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno di essi alla conduzioni familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il loro reddito, anche in rapporto alla durata del matrimonio) elementi relativi alla valutazione della quantificazione dell'assegno. Secondo la citata pronuncia di legittimità, oramai insegnamento costante, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma
6 L.n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Così, il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di
10 ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Consegue che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi anche natura perequativo - compensativa che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi
(vedasi anche Cass. n. 5603/2020). Una volta accertato lo squilibrio economico – patrimoniale tra i coniugi in ragione dello scioglimento del vincolo matrimoniale, il coniuge in situazione di svantaggio avrà diritto di conseguire l'assegno di divorzio, non solo al fine di consentire al medesimo una autosufficienza economica (finalità assistenziale dell'assegno), ma anche al fine di compensarlo per il contributo fornito alla realizzazione della vita familiare (finalità perequativo - compensativa). In altre parole, l'accertamento dello squilibrio economico tra i coniugi costituisce la precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6 L.n.
898/1970 (Cass. n. 29920/2022), di modo che l'assegno di divorzio sarà riconosciuto, oltre che per rendere autosufficiente il coniuge svantaggiato, anche per compensarlo in termini perequativi del contributo fornito alla formazione del patrimonio della famiglia o dell'altro coniuge, dovendosi indagare se detto squilibrio economico, sussistente al momento del divorzio, sia stato determinato dalle scelte di vita concordate tra i coniugi per effetto delle quali il richiedente l'assegno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla famiglia, così contribuendo alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune
11 (Cass. n. 21234/2019), dovendosi tenere conto della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Va, poi, precisato che l'assegno di divorzio, a differenza dell'assegno di mantenimento dovuto in costanza di vincolo matrimoniale al coniuge separato, deve garantire alla parte svantaggiata una esistenza dignitosa e non il medesimo tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza matrimoniale, posto che con la cessazione del vincolo cessano anche gli obblighi di mantenimento tra coniugi.
2 – Ricapitolando, dunque, i presupposti in forza dei quali è possibile riconoscere l'assegno di divorzio a fini assistenziali, si evidenzia che deve sempre sussistere una rilevante sperequazione economica e patrimoniale tra le parti, quale presupposto per il riconoscimento del diritto, dovendosi trovare il coniuge svantaggiato in condizione di non disporre di mezzi adeguati e tali da garantirgli una esistenza dignitosa, essendo in una situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli. Diversamente,
l'assegno divorzile con finalità perequative e compensative, oltre alla precondizione della sperequazione economica tra i coniugi, presuppone che il coniuge svantaggiato si trovi in detta situazione deteriore in quanto, sulla scorta del progetto comune e concordato tra le parti relativo al menage famigliare, egli abbia rinunciato a prospettive di reddito e professionali per dedicarsi alla cura della famiglia, con ciò contribuendo alla realizzazione del patrimonio e della ricchezza famigliare o dell'altro coniuge che in tal modo abbia potuto realizzare appieno la sua attività lavorativa.
3 – Fatte queste debite premesse, appare dunque necessario considerare gli argomenti di gravame relativi alla censura mossa da circa Parte_1
l'affermazione del primo Giudice secondo cui le differenze di posizione economica delle parti non sarebbero rilevanti, differendo di sole poche centinaia di euro, così finendosi per negare la ricorrenza della accennata precondizione fattuale di sperequazione economica tra le parti, comune alla riconoscibilità dell'assegno con funzione assistenziale e dell'assegno con funzione perequativa. Dalla dichiarazione
12 fiscale dimessa in atti da per l'anno di imposta 2023, risulta che Controparte_1 il medesimo per il suo lavoro operaio ha ritratto un reddito imponibile di euro
32.647,00.=, mentre dalle buste paga relative alle mensilità tra gennaio ed agosto
2024, emerge che il medesimo ha ritratto un reddito netto medio mensile di euro
2.431,12.=. A ciò deve aggiungersi che l'odierno appellato dispone anche della proprietà esclusiva della ex casa coniugale che non risulta all'attualità gravata da mutuo, ormai estinto. Peraltro, correttamente l'impugnante ha lamentato che il
Tribunale avrebbe omesso di verificare le disponibilità patrimoniali di CP_1 come risultanti dell'esame degli astratti di conto corrente depositati in
[...] prime cure, emergendo da essi che quest'ultimo dispone comunque di risparmi con una giacenza media di conto piuttosto rilevante, ammontante alla data del 1° gennaio
2024 ad euro 41.859,41.=, ammontante ad euro 28.684,96.= al 31 marzo 2024, nonché ammontante ad euro 30.603,78.= al 30 giugno 2024. Infine, altrettanto correttamente censura la sentenza del Tribunale che non ha Parte_1 considerato la circostanza che ora l'appellante non è più tenuto, come in precedenza,
a contribuire al mantenimento quantomeno del figlio più grande , Per_2 pacificamente divenuto autonomo, con aumento delle proprie disponibilità economiche per relativo risparmio di spesa. Venendo a comparare i redditi e le disponibilità patrimoniali dell'appellante, dall'esame delle buste paga dimesse in CP_ primo grado, emerge che la stessa è stata assunta a tempo indeterminato presso a far data da settembre 2023, in precedenza svolgendo lavori a tempo parziale e a
[...] termine, percependo all'attualità una retribuzione netta mensile media di euro
1.769,54.= per undici mensilità, ovvero per il periodo da settembre 2023 al luglio
2024. Tuttavia, deve aggiungersi che deve sostenere la spesa mensile Parte_1 di euro 400,00.= a titolo di canone di locazione per l'immobile abitativo di cui ella dispone, come documentato in atti, spesa di alloggio che diversamente CP_1 non sopporta, oltre alla spesa annua di circa euro 650,00.= per
[...] finanziamento accesso presso Agos relativo all'acquisto della sua vettura, spesa
13 anch'essa documentata in atti. Peraltro, dall'esame degli estratti di conto corrente dell'appellata risultano risparmi per giacenze medie del tutto irrisori rispetto a quelli dell'appellato, emergendo un saldo attivo di euro 2.498,02.= al 1° settembre 2023 ed un saldo attivo di euro 2.114,03.= al successivo 10 settembre 2024. La comparazione dei redditi e delle disponibilità patrimoniali delle parti fa ritenere che sussiste una disparità economica delle parti piuttosto evidente che non si limita a poche centinaia di euro, con la conseguenza che l'appellante deve considerarsi coniuge in posizione deteriore e di svantaggio rilevante quale precondizione per il riconoscimento dell'assegno divorzile, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale di Venezia.
4 – Tuttavia, detta condizione deteriore di non è tale da far ritenere Parte_1 fondata la domanda di assegno divorzile con finalità assistenziale. Per quanto già motivato, non è possibile ritenere che l'appellante non disponga di redditi ritraibili dalla sua attività di lavoro tali da garantirle un'esistenza dignitosa ed autonoma, pur considerando che l'autosufficienza economica non è bloccata alla soglia della pura sopravvivenza, né è eccedente il livello della normalità (Cass. n. 3015/2018). In effetti, considerando il reddito mensile netto da lavoro stabile di cui l'appellata gode ed anche considerando le spese di alloggio e per l'acquisto della vettura, oltre alle ordinarie spese di sostentamento e per utenze, deve concludersi che la stessa dispone di entrate che le garantiscono un livello di normale conduzione di vita personale.
5 – Diversamente deve opinarsi in riferimento alla domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio con finalità perequative a compensative, in punto dovendosi reputare fondato il gravame. Considerata, per quanto già motivato, la ricorrenza della precondizione della disparità rilevante di disponibilità economiche delle parti, si osserva che il Tribunale, nel negare la fondatezza della domanda di , Parte_1 non ha considerato compiutamente la ricorrenza dei presupposti del diritto azionato, ovvero che detta disparità economica, ovvero le maggiori disponibilità di CP_1 rispetto a quelle dell'appellata sono riconducibili ad un concordato menage
[...] familiare protrattosi durante la convivenza matrimoniale che ha visto l'ex moglie
14 rinunciare di fatto a prospettive di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato, con conseguente suo maggiore impegno in ambito familiare, dando modo all'appellato di impegnarsi maggiormente nella carriera lavorativa, con ciò contribuendo
[...]
alla costituzione della ricchezza familiare e della controparte. In atti non è Pt_1 contestato che l'appellata, in costanza di rapporto coniugale abbia lavorato in modo precario, ovvero con contratti a termine o con contratti a tempo parziale, avendo raggiunto stabilità lavorativa solo di recente, diversamente da Controparte_1
Argomentando dagli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
4328/2024 e Cass. n. 26520/2024), la prova a cui è onerato il richiedente l'assegno relativamente al concordato menage familiare può essere data senz'altro anche per presunzioni, ovvero dal fatto che la definizione dei ruoli all'interno della coppia è stata mantenuta nei fatti durante la prolungata convivenza matrimoniale, esprimendo così, in difetto di evidenze contrarie, un accordo tacito circa il fatto che
[...]
si impegnasse in attività di lavoro precarie, diversamente dal marito, così di Pt_1 fatto disponendo di maggior tempo per dedicarsi alla famiglia, alla cura della casa e dell'altro coniuge, maggiormente assorbito nella sua attività professionale. Detto manage famigliare ha senz'altro contribuito a determinare la deteriore attuale situazione economica dell'appellante che, non solo non dispone di abitazione in proprietà e di risparmi quali quelli della controparte, ma che in futuro ed in prospettiva non disporrà neppure di trattamento pensionistico equiparabile a quello dell'ex marito, il quale invece si è avvantaggiato di detta conduzione della vita coniugale incrementando il suo patrimonio personale con l'acquisto in proprietà esclusiva dell'ex casa famigliare e con i risparmi già evidenziati, oltre che maturare diritti pensionistici migliori, nonché ha anche visto avvantaggiarsi la famiglia, se non altro in ragione del risparmio della spesa che, altrimenti, si sarebbe dovuta sostenere da parte di entrambi i coniugi per la cura della casa e dei figli, ove l'ex moglie si fosse impegnata in attività lavorative a tempo pieno e indeterminato.
15 6 – Venendo a quantificare l'importo dell'assegno divorzile dovuto da CP_1
deve ritenersi congrua la richiesta di euro 200,00.= mensili, oltre
[...] rivalutazione annuale, avanzata in prime cure dall'appellante. Infatti, deve considerarsi la durata della convivenza matrimoniale, protrattasi dal 30 aprile 1994, data del matrimonio, fino al 2019, anno della separazione, nonché il contributo personale ed economico dato da , con conseguente rinuncia a maggiori Parte_1 prospettive reddituali che possono essere compensate con l'importo rammentato, tenuto conto del disparitario reddito delle parti. Sotto quest'ultimo profilo non può essere accolta la difesa dell'appellato secondo cui il suo obbligo di versamento dell'assegno divorzile dovrebbe essere “compensato”, con l'obbligo dell'ex moglie di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ancora convivente con Per_1 il padre, posto che in sede di separazione all'appellante non si era riconosciuto l'assegno di mantenimento in ragione dell'esclusivo accolto in capo a CP_1 del mantenimento dei figli. In effetti, la circostanza che l'appellato sia
[...] ancora tenuto secondo la sentenza del Tribunale di Venezia, in punto non appellata non essendo formalizzati motivi specifici di gravame, a farsi carico interamente del mantenimento di oramai ventenne, non è circostanza che possa esonerare dal Per_1 versamento dell'assegno di divorzio per il limitato importo rammentato, posto che le disponibilità economiche e patrimoniali dell'onerato sono tali da poter adeguatamente sostenere sia il mantenimento del figlio convivente, sia il pagamento dell'assegno divorzile. Inoltre, deve considerarsi che l'onere imposto a CP_1 di mantenere il figlio maggiorenne deve reputarsi del tutto temporaneo,
[...] posto che è tenuto a reperire occupazione per rendersi indipendente, Per_1 considerato che è pacifico in atti che il medesimo ha terminato gli studi nel 2023 ottenendo diploma professionalizzante in scuola per parrucchieri, ben potendo egli impiegarsi nel settore in questione, esonerando i genitori dagli obblighi imposti a loro carico.
16 7 – In conclusione, il gravame deve essere accolto, con riforma della sentenza di prime cure e riconoscimento in favore di dell'assegno di divorzio per Parte_1
l'importo mensile rivalutabile secondo gli indici ISTAT di euro 200,00.= a decorrere dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato CP_1
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Venezia n. 453/2025, pubblicata il 28 gennaio 2025, così provvede:
1. dispone che l'appellato versi entro il giorno cinque di ogni Controparte_1 mese all'appellante l'importo annualmente rivalutabile secondo gli Parte_1 indici ISTAT di euro 200,00.= a decorrere dalla data della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. condanna l'appalto a pagare in favore dell'appellante Controparte_1 [...]
le spese di lite che si liquidano, quanto al primo grado di giudizio, in euro Pt_1
3.809,00.= per compensi professionali ed in euro 147,00.= per esborsi ed euro
3.473,00.= per compensi professionali, quanto al presente grado di appello, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
3. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 1 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 404/2025 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Franca Tonello, con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in
Noale (VE), via U. Bregolini n. 4, in forza di procura alle liti allegata al ricorso in appello;
APPELLANTE
CONTRO
1 (c.f. , rappresentato e difeso in Controparte_1 C.F._2 giudizio dall'avv.to Riccardo Pavan, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Venezia, via Filiasi n. 46/2, in forza di procura in atti;
APPELLATO
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 453/2025 pubblicata in data 28 gennaio 2025 e notificata il successivo 4 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Preliminarmente, si chiede che la Corte adita, atteso l'ammontare delle spese di giudizio liquidate a carico della signora , considerato che le stesse vanno Pt_1 comunque a pregiudicare il già precario equilibrio economico di parte appellante che può far conto solo dei suoi redditi, non avendo risparmi cui attingere e dovendo con essi provvedere alle spese correnti, compreso il canone di locazione, voglia, ai sensi dell'art. 283 cpc, sospendere l'esecuzione della sentenza relativamente al capo che condanna l'odierna appellante a rifondere le spese di giudizio di primo grado. Nel merito, in accoglimento dei motivi d'appello, riformarsi la sentenza appellata nei capi in cui ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile proposta dalla signora , ed ha condannato a rifondere le spese di Parte_1 Parte_1 lite a parte ricorrente in primo grado, e conseguentemente onerarsi CP_1
a corrispondere a , a titolo di contributo al mantenimento
[...] Parte_1 della stessa, tenuto conto della durata del matrimonio, della differenza reddituale tra la signora ed il signor del contributo offerto dalla signora Pt_1 CP_1 [...]
alla famiglia durante la convivenza matrimoniale, nonché del suo apporto al Pt_1 patrimonio dell'ex coniuge, la somma di euro 200,00.= mensili o altra somma ritenuta equa. Il tutto da versarsi a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi in via anticipata entro il cinque di ogni mese, soggetto a rivalutazione ISTAT a decorrere
2 dalla domanda. Riformarsi la sentenza anche in punto spese, da porsi a carico del ricorrente in primo grado, per entrambi i gradi di giudizio, o in subordine da compensarsi. In via istruttoria, si ripropongono le istanze di prova orale già formulate in primo grado con memoria ex art. 183 comma 6 cpc e non ammesse e riproposte in sede di precisazione delle conclusioni”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“In via preliminare, si domanda che il Giudice disponga la discussione orale ex art. 248 bis cpc. Ci si oppone alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza del Tribunale di Venezia in quanto l'impugnazione è manifestamente infondata e dall'esecuzione della sentenza non deriva alcun pregiudizio grave ed irreparabile ex art. 283 cpc. In via principale, rigettare tutte le domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente confermare la sentenza n. 453/2025, pubblicata in data 28.1.2025 dal Tribunale di Venezia. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui questo
Giudice ritenesse fondata la pretesa della signora , ordinare alla stessa Parte_1 il pagamento in favore del figlio economicamente non autosufficiente, del Per_1 mantenimento di euro 200,00.= o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia e compensare tale cifra con quanto eventualmente dovuto all'ex coniuge, oltre agli interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. n. 321/2002 dalla scadenza al saldo effettivo. In via istruttoria, si ripropongono tutte le istanze istruttorie rigettate e non ammesse in primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16 febbraio 2022, nato il [...], Controparte_1 adiva il Tribunale di Venezia onde ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 30 aprile 1994 con , nata il 2 giugno Parte_1
3 1974, precisando che dall'unione erano nati, rispettivamente in data 11 luglio 1997 ed il 12 aprile 2005, i figli e e che i coniugi si erano consensualmente Per_2 Per_1 separati alle condizioni omologate con decreto del Tribunale di Venezia del 25 settembre 2019 con cui era previsto che il padre si facesse integrale carico del mantenimento dei figli, allora economicamente non autosufficienti, rinunciando la moglie all'assegno di mantenimento, nonostante la disparità dei redditi tra le parti, e nonostante la stessa fosse onerata del pagamento di canone di locazione, essendo stata assegnata la causa famigliare a essendo la stessa in sua Controparte_1 proprietà ed essendo i figli conviventi con il medesimo.
Il ricorrente, affermando che dall'epoca della separazione nulla era sostanzialmente mutato e che il figlio era ancora minorenne e studente, mentre Per_1 il figlio , divenuto maggiorenne, non aveva stabilità economica, concludeva Per_2 affinché fosse dichiarata la cessazione del vincolo matrimoniale alle condizioni già previste in sede di separazione, nulla essendo dovuto alla controparte a titolo di assegno divorzile.
, costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio, mentre affermava non essere corrispondete al vero la circostanza che controparte si occupasse in via esclusiva del mantenimento dei figli, posto che il maggiorenne aveva trovato impiego, con sua conseguente autosufficienza economica, mentre il minore era accudito direttamente da ella, ogni qual volta il medesimo la raggiungeva presso la sua abitazione.
Quanto alla situazione economia e patrimoniale delle parti, la resistente precisava che, in sede di separazione, aveva rinunciato a qualsivoglia assegno a fronte dell'impegno del marito di accollarsi tutte le spese relative al mantenimento dei figli, così “compensando” quanto ad ella dovuto con quanto la stessa avrebbe dovuto contribuire al mantenimento dei figli, collocati in via prevalente presso il padre. La convenuta evidenziava che il marito lavorava come operaio presso la San
Benedetto con uno stipendio medio mensile di circa euro 2.500,00.=, essendo anche
4 proprietario esclusivo della casa familiare, nonché non essendo ormai più tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne, mentre ella, pur cercando senza esito migliore occupazione, lavorava come operaia presso certa Green Fruit srl con contratto stagionale a tempo determinato, ritraendo un reddito pari a circa euro 1.200,00.= mensili, per le otto mensilità di impiego, disponendo per i rimanenti mesi del contributo di disoccupazione pari allo 80 % della retribuzione rammentata, nonché dovendo sostenere un canone di locazione di euro 400,00.= mensili e le altre spese domestiche.
Considerata la disparità reddituale delle parti così come rappresentata, nonché la durata della convivenza matrimoniale, ed il fatto di essersi dedicata alla famiglia, riversandovi ogni reddito e risparmio, anche contribuendo a saldare le rate di mutuo per l'acquisto della casa intestata al marito, concludeva affinché le Parte_1 fosse riconosciuto un assegno mensile rivalutabile pari ad euro 200,00.=.
Confermate le condizioni di separazione consensuale con ordinanza presidenziale del 24 ottobre 2022, era emessa in data 7 marzo 2023 la sentenza sul vincolo matrimoniale. Con la sentenza definitiva oggetto dell'odierno gravame, il
Tribunale di Venezia, rigettate le prove orali richieste dalle parti ed ordinato alle stesse di produrre i rispettivi documenti economico - reddituali aggiornati, assegnava la casa coniugale a per ivi vivere con il figlio divenuto Controparte_1 Per_1 anch'egli maggiorenne nel corso del giudizio, ma non ancora economicamente autosufficiente;
disponeva che lo stesso ricorrente si facesse integralmente carico del mantenimento del medesimo;
rigettava la domanda avanzata da onde Parte_1 ottenere l'assegno divorzile;
condannava quest'ultima alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il primo Giudice, per quel che interessa la presente sede di appello, dopo avere rammentato i principi giurisprudenziali relativi al riconoscimento dell'assegno divorzile, avente funzione, oltre che assistenziale, anche compensativa, affermava che lavorava come operaio a tempo Controparte_1
5 indeterminato, percependo una retribuzione media netta di circa euro 1.800,00.= -
1.900,00.= mensili, essendo anche proprietario esclusivo dell'ex casa coniugale, mentre era stata assunta a tempo indeterminato presso un Parte_1 supermercato, percependo una retribuzione netta mensile di circa euro 1.300,00.= -
1.500,00.= euro, dovendo sostenere le spese per le sue utenze e l'importo mensile di euro 400,00.= per il canone di locazione.
Sulla scorta di dette risultanze, il primo Giudice evidenziava che la convenuta non versava in condizioni di bisogno, potendo con il suo reddito sostenersi adeguatamente in modo dignitoso, mancando così i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione assistenziale. Nel contempo, il Tribunale evidenziava anche la carenza dei presupposti per riconoscere l'assegno in funzione compensativa e perequativa, non ricorrendo una rilevante sperequazione economica tra le parti e neppure la prova di avere rinunciato a prospettive di reddito e lavoro per dedicarsi alla famiglia ed al marito, così contribuendo alla formazione del patrimonio del medesimo, avendo ella sempre lavorato nel corso del rapporto di coniugio. Sotto quest'ultimo profilo, il primo Giudice evidenziava che l'allegazione secondo cui aveva contributo a saldare le rate di mutuo dell'immobile acquistato in Parte_1 proprietà esclusiva da controparte, non era circostanza idonea da sola a giustificare l'assegno richiesto, non emergendo che, in ragione di dette contribuzioni, la convenuta avesse rinunciato a redditi propri, con ciò verificandosi un significativo squilibrio economico tra le parti. Inoltre, il Tribunale precisava che l'eventuale credito per la restituzione delle somme impiegate per l'acquisto dell'immobile in proprietà esclusiva dell'ex marito non poteva avvenire mediante il riconoscimento dell'assegno di divorzio, non avendo esso finalità recuperatorie.
ha interposto tempestivo appello con ricorso depositato il 3 Parte_1 marzo 2025, censurando il capo della sentenza del Tribunale in punto mancato riconoscimento dell'assegno di divorzio, articolando in argomento quattro motivi di impugnazione, nonché censurando il capo della sentenza in punto disciplina delle
6 spese di lite, articolando in punto il quinto ed ultimo motivo di gravame, così concludendo nel merito per il riconosciuto in suo favore dell'assegno in questione per l'importo mensile rivalutabile di euro 200,00.=.
Con il primo motivo di appello, l'impugnante ha lamentato che il Tribunale di
Venezia avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti del riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione assistenziale, omettendo di considerare quanto realmente emerso dall'istruttoria. In particolare, ha evidenziato che Parte_1 sulla scorta della documentazione prodotta dalla stessa controparte in primo grado, i redditi dell'ex marito si sarebbero dovuti considerare ben maggiori rispetto a quelli ritenuti in sentenza, ammontando essi ad euro 2.026,00.= netti mensili, ove considerate le sue dichiarazioni fiscali, ovvero ammontando a circa euro 2.360,00.= mensili, considerando le buste paga del 2024, dovendosi aggiungere premi di produzione e tredicesima mensilità, oltre che la proprietà della ex casa coniugale. Di converso, a detta dell'appellante, i propri redditi sarebbero ben inferiori e pari ad euro 1.300,00.= mensili netti, stipendio raggiunto solo da ultimo a seguito dell'assunzione come dipendente a tempo indeterminato nel corso del 2023, essendo in precedenza i propri introiti ben inferiori, posto il suo impiego stagionale, nonché dovendosi tenere in considerazione gli esborsi sostenuti per il proprio alloggio ed utenze, così dovendo considerare che in futuro non le sarebbe garantito un trattamento previdenziale dignitoso e neppure potendosi affermare, come fatto dal primo Giudice, che le differenze di posizione economica delle parti non sarebbero rilevanti, differendo di sole poche centinaia di euro.
Con il secondo motivo di gravame, ha lamentato che il Tribunale Parte_1 di Venezia avrebbe scorrettamente omesso di considerare, sempre in tema di sperequazione reddituale ed economica tra gli ex coniugi, le risultanze dei conti correnti intestati alle parti, emergendo da essi che disporrebbe di Controparte_1 risparmi rilevanti, ammontanti alla data del 1° gennaio 2024 ad euro 41.859,41.= e ad euro 30.603,78.= alla data del 30 giugno 2024, a seguito di addebiti per incasso di
7 assegni circolari emessi dal medesimo, diversamente dall'appellante che disporrebbe di risparmi ben inferiori, ammontati ad euro 2.114,03.= alla data del 2 settembre
2024.
Con il terzo di appello, l'impugnante ha censurato la sentenza di prime cure in punto rigetto della sua domanda di assegno divorzile in funzione perequativa e compensativa, dovendosi affermare, per quanto già evidenziato, la netta sperequazione reddituale e patrimoniale tra le parti, oltre alla sussistenza di tutti gli ulteriori presupposti del diritto invocato ed erroneamente negati dal Tribunale di
Venezia. In tal senso, ha evidenziato che il primo Giudice non avrebbe Parte_1 considerato che ella, durante i ventiquattro anni di convivenza matrimoniale avrebbe sempre lavorato in via stagionale e a tempo parziale, al fine di occuparsi della famiglia e della casa, diversamente dall'ex marito, e ciò sulla scorta di un presumibile comune accordo tra i coniugi, così rinunciando a prospettive lavorative migliori e addirittura contribuendo al patrimonio di controparte, provvedendo a versare sul conto corrente cointestato i propri introiti, nonché contribuendo a pagare le rate del mutuo accesso per la realizzazione dell'abitazione familiare intestata al solo ex marito. In punto, l'appellante ha censurato la decisione del primo Giudice che scorrettamente avrebbe affermato che la restituzione delle somme da ella impiegate per un bene di proprietà esclusiva di non potrebbe avvenire Controparte_1 mediante il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Il quarto motivo di gravame ha censurato l'erronea ed omessa considerazione della raggiunta autonomia dei figli, asseritamente incidente sulla situazione economica delle parti e sullo squilibrio economico esistente tra le stesse. A fronte dalla accertata raggiunta autonomia del figlio maggiore , a detta di Per_2 [...]
, il Tribunale non avrebbe tratto la logica conseguenza di non ritenere più Pt_1 onerato del suo mantenimento esclusivo con conseguente Controparte_1 innegabile miglioramento delle sue condizioni economiche. In secondo luogo e sempre con le medesime conseguenze sulle disponibilità economiche dell'ex marito,
8 l'appellante ha lamentato che il primo Giudice avrebbe scorrettamente ritenuto controparte ancora tenuta al mantenimento del figlio più piccolo ma oramai maggiorenne che, completato il suo percorso di studi professionalizzante, Per_1 avrebbe avuto l'onere di ricercare impiego idoneo e non essere più mantenuto dai genitori.
Con il quinto ed ultimo motivo di impugnazione, ha contestato Parte_1
l'errata applicazione del principio di soccombenza quanto alla sua condanna al pagamento delle spese di lite, anche ove fosse da rigettare la richiesta di assegno divorzile. In particolare, l'appellante ha evidenziato che correttamente il Tribunale avrebbe dovuto provvedere alla compensazione delle spese medesime, vista la soccombenza reciproca, considerando, non solo il rigetto della domanda di assegno divorzile, ma anche che ella non aveva avanzato opposizione alcuna rispetto la domanda di scioglimento del vincolo e rispetto alla domanda di assegnazione della casa famigliare;
considerato che
doveva reputarsi soccombente anche l'ex marito essendo la sua domanda di affidamento dei figli inammissibile ed infondata, essendo l'uno maggiorenne a l'altro divenuto tale in corso di causa;
considerata la conferma del contributo nel mantenimento del figlio a carico esclusivo dell'appellato. Per_1
Trasmessi gli atti del giudizio al Procuratore Generale onde consentirne l'intervento, si è costituito nella presente sede di gravame, Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata, nonché facendo richiesta, in via subordinata, di onerare l'ex moglie del versamento dell'importo di euro 200,00.= mensili, oltre rivalutazione, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio Per_1 in modo da compensare con detto proprio credito quanto eventualmente dovuto a controparte a titolo di assegno di divorzio.
*****
9 1 – Preliminarmente, deve evidenziarsi che ha impugnato la sentenza Parte_1 del Tribunale di Venezia sia nella parte in cui è stata negata la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione assistenziale, sia nella parte in cui è stata rigettata la sua domanda di assegno in funzione perequativa e compensativa, dovendosi esaminare la fondatezza dei motivi di gravame sotto entrambi i profili. In punto vanno, quindi, considerarsi gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità che, a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2018
(Cass. Sez. Un. n. 18287/2018), ha dato interpretazione condivisibile dell'art. 5 comma 6 L.n. n. 898/1970 in tema di presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, superandosi così l'assunto secondo cui l'assenza di mezzi adeguati in capo al richiedente, ovvero la sua impossibilità oggettiva di procurarseli, costituisca il presupposto per il riconoscimento del diritto, rimanendo gli altri indicatori enunciati nella prima parte della norma in commento (le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno di essi alla conduzioni familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il loro reddito, anche in rapporto alla durata del matrimonio) elementi relativi alla valutazione della quantificazione dell'assegno. Secondo la citata pronuncia di legittimità, oramai insegnamento costante, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma
6 L.n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Così, il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di
10 ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Consegue che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi anche natura perequativo - compensativa che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi
(vedasi anche Cass. n. 5603/2020). Una volta accertato lo squilibrio economico – patrimoniale tra i coniugi in ragione dello scioglimento del vincolo matrimoniale, il coniuge in situazione di svantaggio avrà diritto di conseguire l'assegno di divorzio, non solo al fine di consentire al medesimo una autosufficienza economica (finalità assistenziale dell'assegno), ma anche al fine di compensarlo per il contributo fornito alla realizzazione della vita familiare (finalità perequativo - compensativa). In altre parole, l'accertamento dello squilibrio economico tra i coniugi costituisce la precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6 L.n.
898/1970 (Cass. n. 29920/2022), di modo che l'assegno di divorzio sarà riconosciuto, oltre che per rendere autosufficiente il coniuge svantaggiato, anche per compensarlo in termini perequativi del contributo fornito alla formazione del patrimonio della famiglia o dell'altro coniuge, dovendosi indagare se detto squilibrio economico, sussistente al momento del divorzio, sia stato determinato dalle scelte di vita concordate tra i coniugi per effetto delle quali il richiedente l'assegno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla famiglia, così contribuendo alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune
11 (Cass. n. 21234/2019), dovendosi tenere conto della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Va, poi, precisato che l'assegno di divorzio, a differenza dell'assegno di mantenimento dovuto in costanza di vincolo matrimoniale al coniuge separato, deve garantire alla parte svantaggiata una esistenza dignitosa e non il medesimo tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza matrimoniale, posto che con la cessazione del vincolo cessano anche gli obblighi di mantenimento tra coniugi.
2 – Ricapitolando, dunque, i presupposti in forza dei quali è possibile riconoscere l'assegno di divorzio a fini assistenziali, si evidenzia che deve sempre sussistere una rilevante sperequazione economica e patrimoniale tra le parti, quale presupposto per il riconoscimento del diritto, dovendosi trovare il coniuge svantaggiato in condizione di non disporre di mezzi adeguati e tali da garantirgli una esistenza dignitosa, essendo in una situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli. Diversamente,
l'assegno divorzile con finalità perequative e compensative, oltre alla precondizione della sperequazione economica tra i coniugi, presuppone che il coniuge svantaggiato si trovi in detta situazione deteriore in quanto, sulla scorta del progetto comune e concordato tra le parti relativo al menage famigliare, egli abbia rinunciato a prospettive di reddito e professionali per dedicarsi alla cura della famiglia, con ciò contribuendo alla realizzazione del patrimonio e della ricchezza famigliare o dell'altro coniuge che in tal modo abbia potuto realizzare appieno la sua attività lavorativa.
3 – Fatte queste debite premesse, appare dunque necessario considerare gli argomenti di gravame relativi alla censura mossa da circa Parte_1
l'affermazione del primo Giudice secondo cui le differenze di posizione economica delle parti non sarebbero rilevanti, differendo di sole poche centinaia di euro, così finendosi per negare la ricorrenza della accennata precondizione fattuale di sperequazione economica tra le parti, comune alla riconoscibilità dell'assegno con funzione assistenziale e dell'assegno con funzione perequativa. Dalla dichiarazione
12 fiscale dimessa in atti da per l'anno di imposta 2023, risulta che Controparte_1 il medesimo per il suo lavoro operaio ha ritratto un reddito imponibile di euro
32.647,00.=, mentre dalle buste paga relative alle mensilità tra gennaio ed agosto
2024, emerge che il medesimo ha ritratto un reddito netto medio mensile di euro
2.431,12.=. A ciò deve aggiungersi che l'odierno appellato dispone anche della proprietà esclusiva della ex casa coniugale che non risulta all'attualità gravata da mutuo, ormai estinto. Peraltro, correttamente l'impugnante ha lamentato che il
Tribunale avrebbe omesso di verificare le disponibilità patrimoniali di CP_1 come risultanti dell'esame degli astratti di conto corrente depositati in
[...] prime cure, emergendo da essi che quest'ultimo dispone comunque di risparmi con una giacenza media di conto piuttosto rilevante, ammontante alla data del 1° gennaio
2024 ad euro 41.859,41.=, ammontante ad euro 28.684,96.= al 31 marzo 2024, nonché ammontante ad euro 30.603,78.= al 30 giugno 2024. Infine, altrettanto correttamente censura la sentenza del Tribunale che non ha Parte_1 considerato la circostanza che ora l'appellante non è più tenuto, come in precedenza,
a contribuire al mantenimento quantomeno del figlio più grande , Per_2 pacificamente divenuto autonomo, con aumento delle proprie disponibilità economiche per relativo risparmio di spesa. Venendo a comparare i redditi e le disponibilità patrimoniali dell'appellante, dall'esame delle buste paga dimesse in CP_ primo grado, emerge che la stessa è stata assunta a tempo indeterminato presso a far data da settembre 2023, in precedenza svolgendo lavori a tempo parziale e a
[...] termine, percependo all'attualità una retribuzione netta mensile media di euro
1.769,54.= per undici mensilità, ovvero per il periodo da settembre 2023 al luglio
2024. Tuttavia, deve aggiungersi che deve sostenere la spesa mensile Parte_1 di euro 400,00.= a titolo di canone di locazione per l'immobile abitativo di cui ella dispone, come documentato in atti, spesa di alloggio che diversamente CP_1 non sopporta, oltre alla spesa annua di circa euro 650,00.= per
[...] finanziamento accesso presso Agos relativo all'acquisto della sua vettura, spesa
13 anch'essa documentata in atti. Peraltro, dall'esame degli estratti di conto corrente dell'appellata risultano risparmi per giacenze medie del tutto irrisori rispetto a quelli dell'appellato, emergendo un saldo attivo di euro 2.498,02.= al 1° settembre 2023 ed un saldo attivo di euro 2.114,03.= al successivo 10 settembre 2024. La comparazione dei redditi e delle disponibilità patrimoniali delle parti fa ritenere che sussiste una disparità economica delle parti piuttosto evidente che non si limita a poche centinaia di euro, con la conseguenza che l'appellante deve considerarsi coniuge in posizione deteriore e di svantaggio rilevante quale precondizione per il riconoscimento dell'assegno divorzile, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale di Venezia.
4 – Tuttavia, detta condizione deteriore di non è tale da far ritenere Parte_1 fondata la domanda di assegno divorzile con finalità assistenziale. Per quanto già motivato, non è possibile ritenere che l'appellante non disponga di redditi ritraibili dalla sua attività di lavoro tali da garantirle un'esistenza dignitosa ed autonoma, pur considerando che l'autosufficienza economica non è bloccata alla soglia della pura sopravvivenza, né è eccedente il livello della normalità (Cass. n. 3015/2018). In effetti, considerando il reddito mensile netto da lavoro stabile di cui l'appellata gode ed anche considerando le spese di alloggio e per l'acquisto della vettura, oltre alle ordinarie spese di sostentamento e per utenze, deve concludersi che la stessa dispone di entrate che le garantiscono un livello di normale conduzione di vita personale.
5 – Diversamente deve opinarsi in riferimento alla domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio con finalità perequative a compensative, in punto dovendosi reputare fondato il gravame. Considerata, per quanto già motivato, la ricorrenza della precondizione della disparità rilevante di disponibilità economiche delle parti, si osserva che il Tribunale, nel negare la fondatezza della domanda di , Parte_1 non ha considerato compiutamente la ricorrenza dei presupposti del diritto azionato, ovvero che detta disparità economica, ovvero le maggiori disponibilità di CP_1 rispetto a quelle dell'appellata sono riconducibili ad un concordato menage
[...] familiare protrattosi durante la convivenza matrimoniale che ha visto l'ex moglie
14 rinunciare di fatto a prospettive di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato, con conseguente suo maggiore impegno in ambito familiare, dando modo all'appellato di impegnarsi maggiormente nella carriera lavorativa, con ciò contribuendo
[...]
alla costituzione della ricchezza familiare e della controparte. In atti non è Pt_1 contestato che l'appellata, in costanza di rapporto coniugale abbia lavorato in modo precario, ovvero con contratti a termine o con contratti a tempo parziale, avendo raggiunto stabilità lavorativa solo di recente, diversamente da Controparte_1
Argomentando dagli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
4328/2024 e Cass. n. 26520/2024), la prova a cui è onerato il richiedente l'assegno relativamente al concordato menage familiare può essere data senz'altro anche per presunzioni, ovvero dal fatto che la definizione dei ruoli all'interno della coppia è stata mantenuta nei fatti durante la prolungata convivenza matrimoniale, esprimendo così, in difetto di evidenze contrarie, un accordo tacito circa il fatto che
[...]
si impegnasse in attività di lavoro precarie, diversamente dal marito, così di Pt_1 fatto disponendo di maggior tempo per dedicarsi alla famiglia, alla cura della casa e dell'altro coniuge, maggiormente assorbito nella sua attività professionale. Detto manage famigliare ha senz'altro contribuito a determinare la deteriore attuale situazione economica dell'appellante che, non solo non dispone di abitazione in proprietà e di risparmi quali quelli della controparte, ma che in futuro ed in prospettiva non disporrà neppure di trattamento pensionistico equiparabile a quello dell'ex marito, il quale invece si è avvantaggiato di detta conduzione della vita coniugale incrementando il suo patrimonio personale con l'acquisto in proprietà esclusiva dell'ex casa famigliare e con i risparmi già evidenziati, oltre che maturare diritti pensionistici migliori, nonché ha anche visto avvantaggiarsi la famiglia, se non altro in ragione del risparmio della spesa che, altrimenti, si sarebbe dovuta sostenere da parte di entrambi i coniugi per la cura della casa e dei figli, ove l'ex moglie si fosse impegnata in attività lavorative a tempo pieno e indeterminato.
15 6 – Venendo a quantificare l'importo dell'assegno divorzile dovuto da CP_1
deve ritenersi congrua la richiesta di euro 200,00.= mensili, oltre
[...] rivalutazione annuale, avanzata in prime cure dall'appellante. Infatti, deve considerarsi la durata della convivenza matrimoniale, protrattasi dal 30 aprile 1994, data del matrimonio, fino al 2019, anno della separazione, nonché il contributo personale ed economico dato da , con conseguente rinuncia a maggiori Parte_1 prospettive reddituali che possono essere compensate con l'importo rammentato, tenuto conto del disparitario reddito delle parti. Sotto quest'ultimo profilo non può essere accolta la difesa dell'appellato secondo cui il suo obbligo di versamento dell'assegno divorzile dovrebbe essere “compensato”, con l'obbligo dell'ex moglie di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ancora convivente con Per_1 il padre, posto che in sede di separazione all'appellante non si era riconosciuto l'assegno di mantenimento in ragione dell'esclusivo accolto in capo a CP_1 del mantenimento dei figli. In effetti, la circostanza che l'appellato sia
[...] ancora tenuto secondo la sentenza del Tribunale di Venezia, in punto non appellata non essendo formalizzati motivi specifici di gravame, a farsi carico interamente del mantenimento di oramai ventenne, non è circostanza che possa esonerare dal Per_1 versamento dell'assegno di divorzio per il limitato importo rammentato, posto che le disponibilità economiche e patrimoniali dell'onerato sono tali da poter adeguatamente sostenere sia il mantenimento del figlio convivente, sia il pagamento dell'assegno divorzile. Inoltre, deve considerarsi che l'onere imposto a CP_1 di mantenere il figlio maggiorenne deve reputarsi del tutto temporaneo,
[...] posto che è tenuto a reperire occupazione per rendersi indipendente, Per_1 considerato che è pacifico in atti che il medesimo ha terminato gli studi nel 2023 ottenendo diploma professionalizzante in scuola per parrucchieri, ben potendo egli impiegarsi nel settore in questione, esonerando i genitori dagli obblighi imposti a loro carico.
16 7 – In conclusione, il gravame deve essere accolto, con riforma della sentenza di prime cure e riconoscimento in favore di dell'assegno di divorzio per Parte_1
l'importo mensile rivalutabile secondo gli indici ISTAT di euro 200,00.= a decorrere dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato CP_1
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Venezia n. 453/2025, pubblicata il 28 gennaio 2025, così provvede:
1. dispone che l'appellato versi entro il giorno cinque di ogni Controparte_1 mese all'appellante l'importo annualmente rivalutabile secondo gli Parte_1 indici ISTAT di euro 200,00.= a decorrere dalla data della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. condanna l'appalto a pagare in favore dell'appellante Controparte_1 [...]
le spese di lite che si liquidano, quanto al primo grado di giudizio, in euro Pt_1
3.809,00.= per compensi professionali ed in euro 147,00.= per esborsi ed euro
3.473,00.= per compensi professionali, quanto al presente grado di appello, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
3. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 1 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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