Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949:
a) Convenzione relativa, al trattamento dei prigionieri di guerra;
b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;
c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare;
d) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949:
a) Convenzione relativa, al trattamento dei prigionieri di guerra;
b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;
c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare;
d) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.