Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/01/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8055/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese
- Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo
- Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8055 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023,
avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente tra Parte 1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti FILIPPELLI
GIANCARLO e LOFFREDO CARMEN presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
e
Controparte_1 , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to CATTOLICO
INCALDANA DANIELA presso cui è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
nonché
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 14.01.2024 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2023, parte ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione
dalla cui unione è nato, il 21.04.2016, il figlio Per_1.
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologazione del 02.12.2021, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza,
perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dei patti di separazione.
Si costituiva in data 02.02.2024 parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva l'affido esclusivo del minore poiché la stessa si occupava in via esclusiva del minore senza alcuna collaborazione da parte del sig. Pt_1 che per questioni di lavoro trascorreva l'intera settimana fuori residenza;
quanto all'assegno di mantenimento chiedeva confermarsi i patti di
CP_1 e del minore separazione o in subordine disporre a titolo di mantenimento della sig.ra
Per 1 la somma di €. 1.200,00 (€. 300,00, quale mantenimento della sig.ra CP_1 , €. 300,00 quale mantenimento del minore Per_1, €. 350,00 quale canone di locazione ed €. 350,00 quale somma a copertura delle utenze della casa coniugale) di cui €. 600,00 a titolo di mantenimento della sig.ra
CP_1 ed €. 600,00 a titolo di mantenimento del minore Per 1.
All'udienza di prima comparizione del 12.04.2024 il G.I., esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e ascoltate le parti, confermava la disciplina della separazione e disponeva dei percorsi di mediazione e percorsi di rafforzamento delle capacità genitoriali;
riservava all'esito dei percorsi l'esame delle richieste istruttorie e fissava udienza in data 14.01.2025.
In data 19.12.2024 i Servizi Sociali del Comune di GO depositavano la relazione sul percorso di osservazione e valutazione delle capacità genitoriali e rappresentavano che il percorso si era concluso positivamente.
Con istanza del 2.01.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano trattarsi la causa fissata per l'udienza del 14.01.2025 in modalità cartolare.
Con decreto del 7.01.2025 il g.i., letta l'istanza, autorizzava la trattazione dell'udienza in modalità
cartolare.
All'udienza cartolare del 14.01.2025 il giudice, lette le note, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio. Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa, ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti:
1) i coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto;
2) stante il rinvenimento dell'attività lavorativa da parte della sig.ra OL
IL, pur se a tempo determinato, nulla è dovuto a titolo di mantenimento da parte del sig. NT OM e ciò già a decorrere dal mese di dicembre 2024;
3) il figlio minore OL è collocato unitamente alla madre in NI, via G. Vincenzo
Gravina n. 14, int. 1 (presso casa di amici), indirizzo temporaneo in attesa che la sig.ra OL prenderà in locazione un appartamento presso cui si sistemerà in modo definitivo con il minore provvedendo successivamente a comunicare il nuovo indirizzo al sig. NT;
4) quanto all'affidamento, stante l'attuale collocazione in NI del minore e la difficoltà di ottenere la firma dei documenti e/o modulistica di volta in volta necessari da parte del sig. NT, residente, a circa 600 km di distanza (Sessa
Aurunca, in Provincia di Caserta), le parti stabiliscono quanto segue:
-il minore OL è affidato in via esclusiva alla madre per le questioni scolastiche amministrative e sportive, ad eccezione per le questioni di carattere medico - sanitario.
Nello specifico, la sig.ra OL IL, stante l'affidamento esclusivo di cui sopra, provvederà a firmare in via esclusiva la modulistica di volta in volta necessaria in ambito scolastico (a titolo esemplificativo: iscrizione a scuola, uscite didattiche e autorizzazioni varie), sportivo (iscrizione a corsi sportivi) ed amministrativo (disbrigo di pratiche presso i vari uffici, tra cui quelli comunali), con il solo onere di avvisare comunque il sig. NT OM;
5) quanto al diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore. compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro e con le esigenze scolastiche del figlio e salvo in ogni caso diversi accordi tra i genitori, come appresso indicato
-a week end alterni dal sabato dall'uscita dalla scuola o, nel caso in cui non ci sia scuola, dalle ore 10.30 fino alle 20.00 di domenica durante il periodo scolastico.e fino alle ore 22.30 durante il periodo non scolastico con la precisazione che un week end sarà la sig.ra OL a scendere a GO (con costi a carico di quest'ultima) e l'altro week end sarà il sig. NT a salire a NI (con costi a carico di quest'ultimo);
vacanze natalizie: il minore trascorrerà il periodo delle festività con ciascuno dei genitori ad anni alterni come segue: il giorno di Natale con un genitore e il gioma di Capodanno con l'altro mentre gli altri giorni di festività saranno equamente divisi previo accordo tra le parti e sempre rispettando il principio dell'alternanza e la volontà del minore, il tutto da concordarsi entro il 31 Ottobre di ogni anno,
vacanze pasquali: il minore trascorrerà il periodo delle festività con ciascuno dei genitori ad anni alterni come segue: la domenica delle Palme con un genitore e il giorno di Pasqua con l'altro, previo accordo tra le parti e sempre rispettando il principio dell'alternanza e la volontà del minore;
- vacanze estive: dopo la chiusura delle scuole e durante le vacanze estive, il minore trascorrerà 15 gg. anche non consecutivi con il padre e 15 gg. anche non consecutivi con la madre, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Per le vacanze estive entrambi i coniugi si impegnano a comunicare il luogo in cui il minore trascorrerà le vacanze e/o eventuali spostamenti.
Per il compleanno del minore, i genitori si impegnano a presenziare.
6) Il sig. NT OM corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento del figlio minore OL, la somma mensile di €. 550,00 (cinquecentocinquanta, 00), da rivalutarsi annualmente con riferimento alle variazioni indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istat, già a decorrere dall'anno
2025. Detti versamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il 28 di ogni mese tramite bonifico e/o ricarica poste pay in favore della madre. 7) L'assegno unico, a decorrere dall'anno 2025, sarà percepito dagli ex coniugi nella misura del 50%, come per legge ed ognuno provvederà a farne richiesta presso gli uffici competenti;
8) Le eventuali spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il minore, previamente concordate ove possibile e documentate, saranno ripartite tra i coniugi al 50%;
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti,
ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del
•
matrimonio contratto dalle parti in GO il 15.09.2014 da Parte 1 nato a Formia (LT) IL 14.10.1989 e nata a [...] il [...] alle Controparte_1 condizioni di cui sopra;
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria
•
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GO (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile atto n. 51, parte II, serie A, reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2014);
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio Dott.ssa Rossella Di Palo