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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/06/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 7187/2022 promossa da:
- - ass. avv. PACCHIANA PARRAVICINI Parte_1 C.F._1
(parte ricorrente) contro
- - ass. Controparte_1 P.IVA_1 dottor (parte convenuta) Per_1 all'udienza del 25/6/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA premesso che:
1. Con ricorso depositato in data 11/11/2022 e rubricato al n. 7187/2022 Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 1778/2022, prot. 75245 del
4.10.2022, notificatagli il 12.10.2022, con la quale l di Controparte_1
, in ragione della sua carica della , gli ha ingiunto di pagare la CP_1 CP_2 somma complessiva di € 100.039,50 per la violazione delle seguenti disposizioni:
“
1. Somministrazione illecita – REGIME INTERTEMPORALE – Art. 18, comma 1, D.lgs.
n. 276/03 modificato dal D.Lgs. n. 251/2004 e dall'art. 1 comma 1 D.Lgs. n. 8/2016 –… poiché la società cooperativa ha somministrato, pur non essendo a ciò CP_2 autorizzata, nel periodo dal 1/5/2014 al 29/2/2016 le prestazioni lavorative fornite dai lavoratori indicati nella tabella 1 allegata al verbale conclusivo in favore della P_
[...]
“2. Somministrazione illecita – REGIME ORDINARIO – Art. 18, comma 1, D.lgs. n.
276/03 modificato dal D.Lgs. n. 251/2004 e dall'art. 1 comma 1 D.Lgs. n. 8/2016 –… poiché la società cooperativa ha somministrato, pur non essendo a ciò CP_2 autorizzata, nel periodo dal 1/3/2016 al 31/12/2017 le prestazioni lavorative fornite dai lavoratori indicati nella tabella 2 allegata al verbale conclusivo in favore della P_
.
[...] L'ordinanza ingiunzione opposta consegue al verbale unico di accertamento e notificazione n. TO00001/2019-027-01 del 4.4.2019, emesso a seguito del verbale unico n. 2018000333/DDL del 14.1.2019 con il quale sono state contestate al ricorrente l'illecita somministrazione di manodopera da in favore di CP_2 [...]
e poi di (di qui in poi, per brevità, ) e Controparte_4 Controparte_5 CP_4 poi altre violazioni non oggetto del presente giudizio, muovendo dal presupposto, ritenuto dalla parte ricorrente del tutto errato, secondo cui la cooperativa CP_2 avrebbe fatto parte di un unico gruppo societario nell'ambito del quale “l'impresa che ha effettivamente goduto della prestazione lavorativa dei soci lavoratori è colei che ha curato i rapporti diretti con le committenti, progressivamente denominata P_
EGLS Ag. Lavoro e EGLS spa”.
Secondo il ricorrente le contestazioni mosse dall' sarebbero infondate, CP_1 considerato che
- La , sin dall'avvio della propria attività, è stata società consorziata di società CP_2 consortili per azioni e, in particolare, dapprima alla Controparte_6
e, successivamente, alla Controparte_7
- in quanto società consortili, sia sia Controparte_6 [...] acquisivano commesse che poi destinavano alle società Controparte_8 consorziate, anche in forza di specifici accordi quadro;
- a seguito della trasformazione in società per azioni di , tra e il P_ CP_2 P_ rapporto contrattuale è continuato in virtù di contratto di rete sottoscritto il 13.2.2017;
- La ha costantemente fatturato ad e ad Egls spa il corrispettivo per lo CP_2 P_ svolgimento dell'attività affidata, né né Egls spa si sono mai intromesse e/o P_ ingerite nell'attività svolta da , la quale costantemente, ed in particolare CP_2 durante il periodo in contestazione, è stata gestita in modo del tutto autonomo dalla propria direzione ed è sempre stata dotata di propri mezzi, di una propria struttura e di una propria organizzazione: essa ha sempre avuto proprie sedi legali e uffici amministrativi, il ricorrente nella sua qualità di presidente ha sempre costantemente diretto in modo effettivo l'attività aziendale, avvalendosi anche del capo impianto, ruolo rivestito dalla sig.ra la società ha sempre provveduto a: rapportarsi con la Persona_2 committenza principale, impartire le istruzioni al personale, stabilire la turnazione dei propri soci-lavoratori; concedere ferie e permessi ai propri soci-lavoratori; vigilare sul personale, elaborare contestazioni disciplinari, registrare presenze e assenze, emettere listini paga, effettuare denunce contributive;
dotare il personale di badge, far svolgere allo stesso la formazione sulla sicurezza;
far rediger la documentazione sulla sicurezza.
Il ricorrente ha contestato anche l'esattezza del calcolo della sanzione, sostenendo che essa sia stata erroneamente raddoppiata e sia stata determinata nella misura massima prevista dalla legge senza alcuna specifica ragione e senza l'applicazione del principio del “cumulo” di cui agli artt. 8 e 8 bis L. 689/81, e, sotto il profilo formale, il ricorrente ha dedotto
- la “nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e infondatezza dell'ordinanza ingiunzione opposta e degli atti presupposti per assoluta indeterminatezza delle pretese azionate, delle ragioni da cui esse derivano nonché delle modalità con cui sono stati compiuti i presunti accertamenti e in ogni caso per difetto di motivazione e lesione del diritto di difesa anche ai sensi dell'art. 18 l. 689/81 e dell'art. 3 l. 241/90”. L'Ente procedente non ha neppure preso in esame gli scritti difensivi presentati dagli odierni ingiunti, laddove, invece, l'ordinanza ingiunzione dovrebbe motivare il loro mancato accoglimento.
- la “nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e infondatezza dell'ordinanza ingiunzione opposta e degli atti presupposti per violazione dell'art. 14 l. 689/81”, non essendo stato rispettato il termine di novanta giorni dall'accertamento per la notifica degli estremi della violazione.
L' si è costituito spiegando le seguenti difese: CP_1
- l'obbligo di motivazione può esser assolto anche per relationem, mediante il richiamo alle violazioni addebitate nel verbale unico di accertamento e notificazione;
l'art. 14, L. n.
689/1981, a differenza dell'art. 18 della medesima legge in materia di ordinanza ingiunzione, dispone che l'atto di notificazione di illecito amministrativo deve indicare “gli estremi della violazione” e tale disposizione è stata applicata nel caso di specie, dato l'atto richiama il verbale, nel quale sono stati compiutamente indicati: il fatto storico accertato che ha dato origine alle sanzioni amministrative, le norme precettive violate e le norme sanzionatorie applicate, nonché le fonti di prova delle contestazioni mosse al ricorrente;
- l'art. 14 L. n. 689/1981 dispone che: “gli estremi della violazione debbono essere notificati … nel termine di 90 giorni dall'accertamento”: l'attività di accertamento non si esaurisce, quindi, nel momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità amministrativa competente, ma coincide con l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva del tempo necessario a compiere le indagini volte a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione medesima e ad acquisire la piena conoscenza della condotta illecita e a valutare i dati acquisiti agli effetti della corretta formulazione della contestazione e della congrua determinazione della pena pecuniaria. Tale termine non può, pertanto, sicuramente decorrere dalla data dell'accesso ispettivo dell'Amministrazione resistente avvenuto in data 26.9.2018, in quanto in tale data gli ispettori hanno solamente iniziato e non concluso gli accertamenti attraverso la mera percezione materiale dei fatti. L'accertamento è poi proseguito con la richiesta della documentazione necessaria per il completamento delle indagini e si è concluso, una volta esaminata tutta la documentazione a disposizione, in data 4.4.2019, con la redazione del verbale unico di accertamento e notificazione n. TO00001/2019.027-01, notificato in data 26.4.2019, entro il termine di legge di 90 giorni, previsto dall'art. 14 L.
689/81;
- al momento della redazione dell'ordinanza ingiunzione, agli atti non era presente alcuna memoria difensiva ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/1981 ma solo un ricorso ex art. 17 D.lgs. 124/2004, pertanto non vi era obbligo di audizione del ricorrente e l'omesso esame della memoria difensiva non comporta la nullità delle ordinanze ingiunzione impugnate;
- anche qualora la motivazione del provvedimento fosse carente sotto il profilo della valutazione delle difese dell'interessato, ciò non può per ciò solo essere causa di annullamento giurisdizionale dell'atto gravato l disposto dell'art. 21 octies della legge n.
241/1990;
- il verbale di accertamento redatto dagli organi di vigilanza della DPL di fa piena CP_1 prova in ordine ai fatti attestati dai medesimi funzionari in qualità di pubblici ufficiali;
- il Gruppo Elpe, ha avuto origine negli anni '90, con la nascita di una società denominata “ ad azionista unico;
nel 2004 è stata Controparte_9 avviata, in parallelo, la “ (consortile), Controparte_6 siglabile “ , attiva nel settore degli appalti per l'esternalizzazione dei Controparte_3 servizi di logistica conto terzi;
nel maggio del 2013, con fusione inversa, la “ P_
è stata incorporata nella “ diventando
[...] CP_10 Controparte_11
, nel marzo del 2016, la è
[...] Controparte_11 stata scissa in “ ; tutte le Controparte_12 società, pregresse ed attuali, hanno avuto e hanno sede legale in , Via Cristoforo CP_1
Colombo n. 1, presso lo studio tributario nonché sede Controparte_13 operativa in , via Giolitti n. 14 (e poi dal 2017 in via Tollegno n. 16), così come la CP_1 capogruppo, da cui oggi dipendono amministrativamente le attuali
[...]
e la E.G.L.S. S.p.A; Parte_2
- dal 2006, risultano avviate cinque società cooperative che fino al 2016 sono state direttamente consorziate alla “ / “ Controparte_14 [...]
con quote societarie pari allo 0,88% Controparte_15 cadauna, di cui solo tre, ad oggi, risultano associate, sempre con quote pari allo 0,88%, alla nuova “E.G.L.S. S.p.a.”; le cinque cooperative sono, in ordine cronologico e di avviamento: , Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18
. Esse possono essere considerate come un Controparte_19 Controparte_20 unico Gruppo societario in quanto, l'intera compagine societaria è organizzata e gestita in particolare da due soggetti/persone fisiche e precisamente i coniugi Persona_3
e , i quali formalmente risultano essere rispettivamente il Presidente Persona_4 del C.d.A. e consigliere della “ Controparte_12
, nonché presidente del C.d.A. e amministratore delegato della “
[...] CP_4 [...]
(P.IVA ), ma nella sostanza, gestiscono Controparte_7 P.IVA_2 direttamente le cooperative consorziate/associate;
- le cooperative condividono la sede operativa e amministrativa con le persone giuridiche e operano esclusivamente per le medesime (non hanno nessun altro cliente), peraltro con mezzi e attrezzature di proprietà/in uso di queste ultime (o in maggior numero delle committenti stesse); sono tutte organizzate, per quanto concerne i turni lavorativi, da un unico “ufficio operativo” e da un unico “ufficio amministrazione”, gestito da personale inquadrato nella s.r.l. “capogruppo”;
- il personale delle cooperative, alla base del contesto societario, nel tempo, è stato sottoposto a “massicce migrazioni tra una cooperativa e l'altra”, ma anche, in misura minore, tra cooperative e la s.p.a., nonché tra somministrati e soci lavoratori, “tanto da rendere plausibile l'ipotesi che, seppur formalmente distinte, tali imprese siano da considerarsi come un unico bacino”;
- tutte le imprese menzionate (s.p.a. e cooperative), sono gestite amministrativamente e fiscalmente da un'unica società, avente come presidente del C.d.A. e Controparte_21 quale amministratore delegato, rispettivamente, la sig.ra e il sig. Persona_4
; Persona_3
- dalle indagini e dalle annotazioni di p.g. redatte dai militari del Gruppo Guardia di
Finanza di , è emerso che non vi sarebbe alcuna distinzione tra le cooperative, “le CP_1 quali fungono da unico bacino dal quale attingere la forza lavoro da impiegare nei vari appalti, concordati con le committenti esclusivamente con la E.G.L.S. S.p.A., che poi subappalta solamente alle medesime, a riprova dell'unicità di impresa”;
- elemento comune dei soci lavoratori è quello di essere utilizzati per gli scopi imprenditoriali diretti delle società sovraordinate le cui attività sono interamente suddivise, indipendentemente dalle cooperative impiegate, in quattro specifici settori,
- nel periodo monitorato, si è assistito ad un elevatissimo numero di trasferimenti/distacco delle maestranze, anche con più passaggi, da una cooperativa all'altra, verosimilmente nel tentativo di riordinare e meglio regolare l'impiego dei soci lavoratori all'interno dei cantieri committenti, anche in base alle loro specializzazioni ed al tipo di contratto lavorativo sottoscritto,
- tutte le cooperative, quindi, secondo le risultanze d'indagine, avrebbero come presidenti/rappresentanti legali delle “teste di legno”, ovvero ex soci lavoratori, piuttosto giovani e senza alcuna esperienza manageriale, completamente asserviti alla dirigenza, ad eccezione de , CP_2
- “in conclusione, le attività ispettive hanno permesso di accertare l'insussistenza dello schema a base cooperativistica, in realtà celante un classico sistema di interposizione fittizia di manodopera e di illecita intermediazione”;
- il calcolo della sanzione è corretto in quanto l'art. 8 L. n. 689/1981 prevede il cumulo cosiddetto giuridico delle sanzioni per le sole ipotesi di concorso formale, omogeneo od eterogeneo, di violazioni, ossia nelle ipotesi di più violazioni commesse con un'unica azione od omissione;
non lo prevede invece nel caso di molteplici violazioni commesse con una pluralità di violazioni di condotte;
non può inoltre ritenersi applicabile l'art. 8, comma 2 della medesima legge, il quale si riferisce all'ipotesi dell'illecito continuato, che si verifica quando con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno, un soggetto commette più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.
2. Esperito l'interrogatorio libero delle parti, acquisito l'estratto del LUL della società
[...]
, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata discussa dalle parti all'odierna CP_2 udienza.
3. Va premesso che nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi (così, tra le altre, Cass. sez. 1, sentenza n. 5277 del 7/3/2007).
Ciò posto, tenuto conto della documentazione prodotta in atti, della quale l ha CP_1 invocato l'esaustiva efficacia probatoria, la contestazione mossa con l'ordinanza impugnata non appare fondata.
4. Dai verbali delle sommarie informazioni raccolte dagli ispettori emerge in modo univoco che nel periodo cui si riferisce l'ordinanza ingiunzione presso il cliente Pt_3
l'attività affidata in appalto (produzione, confezionamento e vendita di gallette di
[...] riso e snack alimentari) ad è stata svolta dalla società attraverso propri CP_4 CP_2 dipendenti (si vedano, tra le altre, le dichiarazioni dei dipendenti della società ricorrente
, ), ed è dunque del tutto irrilevante ricostruire cosa sia Pt_4 Per_5 Per_6 accaduto in precedenza, prima che l'esecuzione dell'appalto fosse affidata da a CP_4
, ed in particolare se prima presso lo stesso committente operassero altre CP_2 cooperative riconducibili al c.d. gruppo . CP_4
Parimenti, è del tutto irrilevante accertare quali fossero i rapporti tra e le altre CP_4 cooperative del gruppo, perché la contestazione oggetto dell'ordinanza ingiunzione impugnata nel presente giudizio si riferisce ai soli rapporti tra e . CP_4 CP_2
5. La dipendente ha riferito che presso lo stabilimento della ordini e direttive Tes_1 Pt_3 ai lavoratori addetti all'appalto venivano impartiti dalla signora la quale, come da Per_2
Co lei stessa dichiarato agli ispettori (v. doc. 8 ), non era una dipendente di ma CP_4 era una dipendente de , ed era la responsabile di tutta l'operatività dell'appalto CP_2
e si occupava anche dei turni e della gestione delle assenze.
Nessuno dei lavoratori ha riferito che presso lo stabilimento della svolgessero le Pt_3 loro stesse mansioni anche dipendenti di altre cooperative e neppure l , nelle CP_1 due comparse di risposta, ha saputo precisare chi fossero tali non meglio indicati dipendenti.
6. In tale contesto, appare irrilevante che , che all'epoca dei fatti – è pacifico in CP_4 causa – era diretta appaltatrice di , abbia da subito fornito le divise alla società Pt_3 [...]
, sua consorziata ed alla quale ha affidato l'esecuzione dei servizi presso il CP_2 committente, e pure che essa possa aver direttamente svolto alcuni colloqui pre assuntivi (circostanza che comunque non emerge dalle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, dato che i lavoratori escussi o hanno riferito di esser stati intervistati dalla signora o non hanno saputo precisare con chi avessero sostenuto il colloquio), Per_2 essendo emerso che ha comunque svolto i servizi oggetto dell'appalto tramite CP_2 la propria forza lavoro in piena autonomia, senza ingerenze esterne.
7. Dalle dichiarazioni assunte in sede ispettiva emerge anche il ruolo attivo svolto dal ricorrente presidente della società , il quale aveva costanti rapporti Pt_1 CP_2 con i dipendenti (v., tra le altre, dich. e ). Ed è del resto lo stesso Per_5 Per_7
ad affermare, nelle proprie comparse di risposta, che tutte le cooperative del CP_1 gruppo “secondo le risultanze d'indagine, avrebbero come presidenti/rappresentanti legali delle 'teste di legno', ovvero ex soci lavoratori, piuttosto giovani e senza alcuna esperienza manageriale, completamente asserviti alla dirigenza, ad eccezione de La
Prima” (la sottolineatura è di chi scrive).
8. Nella comparsa di risposta, peraltro, si legge anche che i dipendenti de CP_2 operavano “praticamente in esclusiva” presso la , circostanza, questa, che si pone Pt_3
Co in contrasto con quello che secondo l era il modus operandi di , che prevedeva CP_4 che il personale venisse sottoposto a “massicce migrazioni tra una cooperativa e l'altra”, ed anche, in misura minore, tra cooperative e la s.p.a..
9. In conclusione, dagli elementi offerti dalla stessa parte convenuta emerge che CP_4 ha acquisito l'appalto con la ed ha intrattenuto i rapporti commerciali con il cliente, Pt_3 svolgendo dunque il ruolo che è proprio della società consortile e, successivamente della capofila di rete (si vedano i contratti tra le due società, prodotti sub. doc. 13-16 bis ric , ma non ha eseguito direttamente i lavori affidati alla , da questa Pt_1 CP_2 invece effettivamente svolti, tramite il proprio personale e i propri mezzi (si vedano, in relazione a quest'ultimo profilo, le fatture di acquisto e i d.d.t. dei mezzi a noleggio prodotti sub doc. 29-31 ric).
Il quadro istruttorio non può essere utilmente integrato in quanto i capi della prova per testi articolati dall' si riferiscono a circostanze per lo più inidonee a dimostrare CP_1
l'asserita somministrazione di lavoratori da ad nel periodo di causa (“
1. CP_2 CP_4
Vero che tutti gli indumenti di lavoro e protettivi le vengono forniti dalla società ”; CP_4
“Vero che tutti gli indumenti di lavoro portano il logo ”, “Vero che per l'assunzione CP_4 in La Prima ha mandato il curriculum alla società ”; “Vero che per tutti i rapporti CP_4 con la contatta il sig. , “Vero che prima di lavorare per la soc. coop. La CP_4 Pt_1
Prima era dipendente di altre cooperative facenti parte del gruppo ”, “Vero che ha CP_4 lavorato sempre presso la cambiando diverse cooperative facenti parte del Pt_3 gruppo ”). Quanto al capo che dovrebbe essere sottoposto al teste (“Vero CP_4 Tes_2 che presso il luogo di lavoro si rapporta unicamente con colleghi della ”) si osserva CP_4 che tale testimone (v. doc. 14 ) ha sì dichiarato agli ispettori di essersi sempre CP_1
“rapportato” con la , ma poi ha precisato trattarsi dei signori e (i CP_4 Pt_1 Per_2 quali, come si è visto, erano, rispettivamente, presidente e dipendente de ) e di CP_2 altri lavoratori che all'epoca erano dipendenti della società ricorrente (v. stralcio LUL prodotto dalla parte ricorrente in data 28.11.2024).
10. Sulla base degli elementi offerti dall' appare dunque infondata la CP_1 contestazione di somministrazione illecita mossa nei confronti de e non è CP_2 quindi necessario ammettere le prove richieste dal ricorrente al fine di dimostrare l'autonomia operativa di tale cooperativa: non essendo emerso che quest'ultima fornisse i propri dipendenti ad , può escludersi che si versi nell'ipotesi di somministrazione CP_4 illecita per la quale è stata elevata la sanzione (in forza del richiamo dell'art. 18 d.lgs.
276/2003 all'art. 4, comma 1 e 4, dello stesso decreto).
11. Si osserva, infine, che anche qualora si volesse aderire alla tesi dell , e CP_1 dunque ritenere provato che reclutasse i dipendenti poi assunti da e ne CP_4 CP_2 fornisse altri alla sua consorziata in caso di carenza di personale presso l'appalto , Pt_3 neppure tali circostanze sarebbero idonee ad integrare gli estremi della violazione contestata, che, come si ripete, è la somministrazione di personale da parte de
[...]
, in assenza di autorizzazione, in favore della , e non il contrario, o l'utilizzo CP_2 CP_4 promiscuo da parte di di dipendenti di altre società. CP_4
12. Ne consegue l'illegittimità delle determinazioni assunte con i provvedimenti impugnati, che devono essere annullati, come previsto dall'art. 6, comma 12, d.lgs.
150/2011, restando assorbite tutte le altre doglianze formulate nei ricorsi introduttivi del giudizio. Co 13. Quanto alle spese di lite, contrariamente a quanto sostenuto dall non possono ravvisarsi ragioni per derogare al principio generale della soccombenza, posto che dal doc. 4 ric risulta che il ricorrente, dopo l'emissione del verbale di accertamento e notificazione del 4.4.2019, ha inviato all' scritti difensivi e documentazione CP_1 utile a ricostruire i rapporti tra le due società, invocando espressamente il disposto dell'art. 18 l. 689/1981 che gli consentiva tale facoltà, così consentendo all'Amministrazione di riesaminare le proprie determinazioni prima dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 1778/2022, prot. 75245 del 4.10.2022 e dichiara che nulla deve pagare il ricorrente in forza di tale provvedimento;
dichiara tenuto e condanna l a rimborsare al ricorrente le spese di Controparte_1 lite, liquidate in complessivi € 12.228, oltre aumento del 30% ex art. 4 comma 1 bis d.m.
55/2014, I.V.A., C.P.A., spese forfetarie in misura del 15% e contributo unificato.
Torino 25.6.2025 la giudice
Roberta PASTORE