Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4708 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Grazia Climaco, come da mandato in atti,
e
(c.f.: , rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'avv. Salvatore De Mitri, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 17/01/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 6/11/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in IA (LE) il 25/09/2003;
- che dalla loro unione sono nati i figli: , nato il [...], Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e , nato il Per_2
21/02/2008;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
1
a) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
b) la casa di residenza sita in IA (LE), alla Via Ugo Foscolo 113, di proprietà di rimarrà nella piena ed esclusiva Parte_2 disponibilità dello stesso;
c) il figlio maggiorenne , economicamente non Persona_1 autosufficiente vivrà con la madre che provvederà al suo sostentamento. Il padre provvederà a versare la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio;
d) il figlio minore vivrà col padre che provvederà al suo Per_2 sostentamento. La madre provvederà a versare la somma mensile di euro
200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio;
e) entrambi i genitori inoltre contribuiranno nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese mediche e scolastiche dei figli, nonché a tutte le eventuali spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie, secondo il
Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce;
f) ciascuno dei coniugi conserverà la proprietà e la disponibilità esclusiva degli immobili di sua proprietà, qui di seguito specificatamente indicati:
[...]
– a) immobile Controparte_1 in IA, Via Roma n. 52 piano I, in catasto foglio 3 numero 478 sub
2 e 480 sub 3 cat. A/4 Classe £ cons. 3,0 vani rendita euro 106,91; b) immobile in IA (LE) alla via Roma n. 50, foglio 3 numero 481 sub
1 cat. C/1 classe 3, cons., 40 mq rendita 522,65; c) immobile in IA alla Via Roma n. 48 Piano I, Foglio 3 cat. A/3 classe 2 cons. 2,5 van., rendita 89,09; d) immobile in IA (LE) Foglio 3 numero 478 sub 3 cat. C/1 classe 3 cons. 30 mq rendita 391,99;
- - a) Foglio 9 particella Controparte_2
110 – uliveto classe 02 are 10,60 – reddito dominicale 2,74 euro – agrario 3,01; b) Foglio 13 particella 496 uliveto classe 44 29,94 reddito dominicale 2,94 – agrario 3,09; c) Foglio 13 particella 498 uliveto classe
44 00,17 reddito dominicale 0,02 – agrario 0,02;
2 Parte_2
- – a) immobile in Controparte_1
IA (Le) via Quattro Novembre n. 73, in catasto foglio 8 numero
210 categoria C/2 classe 2 cons. 117 mq. Rendita euro 163,15; b) immobile in IA (Le) via Ugo Foscolo n. 113 Piano I, in catasto foglio 3 numero 257 sub 4 categoria A/3 classe 3 cons. 7,0 vani rendita euro 292,83;
- – A) Foglio 5 Controparte_2 particella 266 seminativo are 45,30 reddito dominicale suro 28,07 – agrario 16,38; b) Foglio 5 particella n. 407 seminativo are 01,20 reddito dominicale euro 0,59 – agrario 0,40;
g) i ricorrenti rinunciano reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni pretesa economica, provvedendo ciascuno al proprio mantenimento e si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
h) i ricorrenti, fermi restando gli accordi economico – assistenziali di cui al presente atto, si impegnano, reciprocamente, ove intendessero spostare la loro residenza o il loro domicilio fuori dalla provincia di Lecce o all'estero, di darne preventiva comunicazione all'altro, a mezzo raccomandata a.r., due mesi prima del trasferimento al fine di consentire di concordare la modifica del presente accordo per ciò che concerne il rapporto con il minore e, in mancanza, di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente, impegnandosi a non attuare il trasferimento fino all'emissione del conseguente provvedimento giudiziale.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
3 Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. Infatti, la mancata previsione espressa di un calendario per l'esercizio del diritto di visita con il genitore non collocatario giustificata dall'età del figlio, che può concordare direttamente con la madre i tempi di frequentazione.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
[...]
e con l'intervento del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio in IA Parte_2
(Le), il 25/09/2003 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n.
13, parte II, serie B, anno 2003), alle condizioni di cui in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/02/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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