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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/04/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE – II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
dott. Aldo De Luca Giudice rel.
dott. Leonardo Papaleo Giudice
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 2469/2024 V.G., avente ad oggetto: esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, nata il [...] a [...] (avv. Maria Manna, giusta procura in atti) Persona_1
Parte ricorrente
E
, nato il [...] a [...] (avv. Francesco Fusco, giusta Controparte_1
procura in atti)
Parte resistente
NONCHÉ
con l'intervento del PM in sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28/1/2025, che richiamano quelle già formulate in atti. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 18/11/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Le parti istanti hanno dedotto di avere una relazione more uxorio dalla quale è nato
(27/1/2019) e che quest'ultimo presenta una condizione di disabilità che necessita di Per_2
p. 1/3 cure continuative con piani terapeutici aggiornati e di visite costanti, per sottoporsi alle quali sono richieste continue autorizzazioni che necessitano della firma di entrambi i genitori.
Hanno, altresì, specificato, in merito alla gestione familiare, che si prende Persona_1
cura quotidianamente del piccolo , mentre quale unico genitore Per_2 Controparte_1
impiegato in attività lavorativa, provvede al sostentamento della famiglia e, a causa di tali impegni, è impossibilitato a firmare prontamente i documenti sanitari di volta in volta richiesti. Su tali premesse, stante la necessità di garantire in modo tempestivo le necessarie autorizzazioni per far fronte alle specifiche esigenze conseguenti alla particolare condizione di salute del minore, gli istanti hanno chiesto di autorizzare a poter firmare Persona_1
autonomamente i documenti necessari alla gestione delle relative pratiche burocratiche.
2. Tanto premesso, non vi è ostacolo all'accoglimento della richiesta congiuntamente proposta, proposta nel solo interesse del figlio minore. Sul punto, si osserva che, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, le previsioni di cui agli artt. 337 ter e 337 quater c.c., sistematicamente osservate, consentono la possibilità di disporre/confermare l'affidamento condiviso del minore attribuendo però solo ad uno dei genitori l'assunzione in via esclusiva delle decisioni di maggiore interesse, ad esempio in materia medico-sanitaria, a fronte dell'impossibilità dell'altro genitore di concorrere all'assunzione di tali decisioni in modo tempestivo, ciò, ad esempio, per impedimento lavorativo. Per tal via si mira alla tutela dell'interesse del minore a conservare i rapporti con entrambi i genitori in un contesto familiare caratterizzato da una significativa urgenza nell'adozione di provvedimenti indifferibili ed a fronte dell'impedimento dell'altro genitore a partecipare all'assunzione di tali decisioni per ragioni che non attengono alla sua inidoneità genitoriale, bensì per motivi oggettivi, quali, come già detto, una occupazione lavorativa che necessita di costanti spostamenti. Opinare diversamente significherebbe da un lato differire l'adozione di decisioni d'urgenza per il minore con possibilità che lo stesso subisca un pregiudizio, magari irreparabile, dall'altro lato condizionare l'altro genitore nello svolgimento di una prestazione lavorativa gli consenta di concorrere in modo adeguato al mantenimento del minore stesso. Il
tutto, d'altronde, in una situazione di crisi occupazionale generalizzata che, soprattutto al centro sud, impone spostamenti anche significativi per trovare occupazione lavorativa.
3. Nel caso di specie, è evidente che la delicata condizione di salute in cui riversa , Per_2
affetto da disturbo dello spettro autistico (cfr. documentazione sanitaria pubblica in atti),
p. 2/3 richiede una costante sottoposizione a specifici piani terapeutici, cui consegue il necessario disbrigo delle relative pratiche burocratiche. La tempestività delle relative autorizzazioni è
certamente compromessa dall'impiego lavorativo di che, così come Controparte_1
dichiarato dalle stesse parti istanti, lo porta ad essere spesso non presente all'occorrenza per prestare le relative autorizzazioni, anche di natura scolastica.
4. Tutto quanto innanzi premesso, in accoglimento della domanda congiuntamente proposta, è disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con attribuzione a delle decisioni afferenti alle questioni terapeutiche e Persona_1
scolastiche.
5. Spese di lite compensate in ragione della natura congiunta della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, Persona_1 Controparte_1
istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dispone l'affidamento congiunto ad entrami i genitori del minore con Per_2
attribuzione esclusiva a delle decisioni afferenti alle questioni Persona_1
terapeutiche e scolastiche.
- spese di lite compensate.
Benevento, 11 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE – II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
dott. Aldo De Luca Giudice rel.
dott. Leonardo Papaleo Giudice
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 2469/2024 V.G., avente ad oggetto: esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, nata il [...] a [...] (avv. Maria Manna, giusta procura in atti) Persona_1
Parte ricorrente
E
, nato il [...] a [...] (avv. Francesco Fusco, giusta Controparte_1
procura in atti)
Parte resistente
NONCHÉ
con l'intervento del PM in sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28/1/2025, che richiamano quelle già formulate in atti. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 18/11/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Le parti istanti hanno dedotto di avere una relazione more uxorio dalla quale è nato
(27/1/2019) e che quest'ultimo presenta una condizione di disabilità che necessita di Per_2
p. 1/3 cure continuative con piani terapeutici aggiornati e di visite costanti, per sottoporsi alle quali sono richieste continue autorizzazioni che necessitano della firma di entrambi i genitori.
Hanno, altresì, specificato, in merito alla gestione familiare, che si prende Persona_1
cura quotidianamente del piccolo , mentre quale unico genitore Per_2 Controparte_1
impiegato in attività lavorativa, provvede al sostentamento della famiglia e, a causa di tali impegni, è impossibilitato a firmare prontamente i documenti sanitari di volta in volta richiesti. Su tali premesse, stante la necessità di garantire in modo tempestivo le necessarie autorizzazioni per far fronte alle specifiche esigenze conseguenti alla particolare condizione di salute del minore, gli istanti hanno chiesto di autorizzare a poter firmare Persona_1
autonomamente i documenti necessari alla gestione delle relative pratiche burocratiche.
2. Tanto premesso, non vi è ostacolo all'accoglimento della richiesta congiuntamente proposta, proposta nel solo interesse del figlio minore. Sul punto, si osserva che, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, le previsioni di cui agli artt. 337 ter e 337 quater c.c., sistematicamente osservate, consentono la possibilità di disporre/confermare l'affidamento condiviso del minore attribuendo però solo ad uno dei genitori l'assunzione in via esclusiva delle decisioni di maggiore interesse, ad esempio in materia medico-sanitaria, a fronte dell'impossibilità dell'altro genitore di concorrere all'assunzione di tali decisioni in modo tempestivo, ciò, ad esempio, per impedimento lavorativo. Per tal via si mira alla tutela dell'interesse del minore a conservare i rapporti con entrambi i genitori in un contesto familiare caratterizzato da una significativa urgenza nell'adozione di provvedimenti indifferibili ed a fronte dell'impedimento dell'altro genitore a partecipare all'assunzione di tali decisioni per ragioni che non attengono alla sua inidoneità genitoriale, bensì per motivi oggettivi, quali, come già detto, una occupazione lavorativa che necessita di costanti spostamenti. Opinare diversamente significherebbe da un lato differire l'adozione di decisioni d'urgenza per il minore con possibilità che lo stesso subisca un pregiudizio, magari irreparabile, dall'altro lato condizionare l'altro genitore nello svolgimento di una prestazione lavorativa gli consenta di concorrere in modo adeguato al mantenimento del minore stesso. Il
tutto, d'altronde, in una situazione di crisi occupazionale generalizzata che, soprattutto al centro sud, impone spostamenti anche significativi per trovare occupazione lavorativa.
3. Nel caso di specie, è evidente che la delicata condizione di salute in cui riversa , Per_2
affetto da disturbo dello spettro autistico (cfr. documentazione sanitaria pubblica in atti),
p. 2/3 richiede una costante sottoposizione a specifici piani terapeutici, cui consegue il necessario disbrigo delle relative pratiche burocratiche. La tempestività delle relative autorizzazioni è
certamente compromessa dall'impiego lavorativo di che, così come Controparte_1
dichiarato dalle stesse parti istanti, lo porta ad essere spesso non presente all'occorrenza per prestare le relative autorizzazioni, anche di natura scolastica.
4. Tutto quanto innanzi premesso, in accoglimento della domanda congiuntamente proposta, è disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con attribuzione a delle decisioni afferenti alle questioni terapeutiche e Persona_1
scolastiche.
5. Spese di lite compensate in ragione della natura congiunta della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, Persona_1 Controparte_1
istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dispone l'affidamento congiunto ad entrami i genitori del minore con Per_2
attribuzione esclusiva a delle decisioni afferenti alle questioni Persona_1
terapeutiche e scolastiche.
- spese di lite compensate.
Benevento, 11 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3