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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2956/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giorgio Latti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2956/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cercola, Via Parte_1 C.F._1
Rubinacci n. 2, presso lo studio dell'Avv. Immacolata Ilardi, che lo rappresenta e difende,
APPELLANTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Controparte_1 C.F._2
Campidano n. 36, presso lo studio dell'Avv. Chiara Monni, che lo rappresenta e difende,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore:
“Dichiarare la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di
giudizio”.
Nell'interesse del convenuto:
“Dichiarare cessata la materia del contendere, con la condanna dell'appellante al pagamento delle
spese di lite”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 04/05/2022 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 424/2022 emessa dal Giudice di Pace di Cagliari (R.G. 3212/2021, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 268/2021), che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo condannandolo al pagamento in favore di della somma di € 1.430,00, oltre spese generali, IVA e Controparte_1
CPA come per legge a titolo di spese di giudizio.
A sostegno dell'appello, ha dedotto che: Parte_1
- nel mese di luglio 2020, mentre era Vice Questore di Polizia in servizio presso la Questura di
Napoli con le funzioni di dirigente del Commissariato Sezionale di Bagnoli, è venuto a conoscenza di essere indagato nel procedimento penale presso la Procura della Repubblica di
Napoli RGNR 30880/19;
- in una telefonata avvenuta nel mese di maggio 2019, è stato registrato da una terza persona,
estranea all'interlocutore diretto, che successivamente ha divulgato il contenuto della registrazione;
- al fine di verificare la genuinità della registrazione, il ha affidato l'incarico al perito Pt_1
fonico nato a [...] il [...], titolare dello studio il quale Controparte_1 CP_1 si è reso disponibile a verificare i due files e a redigere una perizia fonica asseverata dinanzi ad un Tribunale, da produrre in giudizio, per un corrispettivo di € 1.800,00 circa;
- dopo pochi giorni, lo studio NT ha comunicato al l'esito positivo della perizia, Pt_1
in quanto i due files hanno presentato cinque “tagli di banda”, a riprova della manipolazione effettuata dolosamente;
- il quindi, ha proposto a colui che credeva essere di essere Pt_1 Controparte_1
nominato proprio CTP nel procedimento penale, incarico immediatamente accettato;
- in data 22 settembre 2020 alle ore 18:00, presso la hall dell'Hotel Therminus in Napoli, Piazza
Garibaldi, il accompagnato dall'Avv. Mario d'Alessandro, ha incontrato per la Pt_1
prima volta accompagnato dal padre e da una sua collaboratrice, Controparte_1 Per_1
per la consegna della bozza e il pagamento in contanti dell'incarico espletato;
- in quella occasione il ha constatato di aver sempre parlato telefonicamente con il Pt_1
padre del perito fonico il quale in luogo del figlio ha assunto l'incarico Controparte_1
conferito;
- in ogni caso, il ha proceduto al pagamento della relazione tecnica redatta, Pt_1
consegnando a una busta gialla contenente la somma di € 2.000,00 in Controparte_2
contanti (somma maggiore di quella fatturata e richiesta perché comprensiva anche degli importi di marche da bollo occorrenti per l'asseverazione) e i NT gli hanno consegnato la bozza dell'elaborato peritale, assicurando che avrebbero inviato tramite raccomandata la perizia definitiva asseverata presso il Tribunale di Cagliari, allegando anche la fattura;
- dopo circa quindici giorni è stata recapitata all'indirizzo del la perizia asseverata e Pt_1
la fattura n. 11 del 06/10/2020 timbrata dallo studio riportante l'importo di € CP_1
1.874,00 in luogo del maggior importo ricevuto;
- il 13/10/2020 i NT hanno inviato al una email dichiarando di rinunciare Pt_1
all'incarico di CTP, in quanto il CTU incaricato per il procedimento penale 30880/19 non era di loro gradimento;
- tale comunicazione ha generato sconcerto e forti dubbi sulla genuinità della relazione peritale di parte già depositata nel procedimento penale e sulla genuinità della competenza e serietà
del perito incaricato CP_1
- dubbi che sono stati confermati a seguito del deposito della CTU redatta dall'ing. Per_2
incaricato dal PM di Napoli titolare del procedimento penale a carico del che ha Pt_1
attestato che i due files fonici non hanno subito alcuna manipolazione;
- dal 18 dicembre 2020, il ha ricevuto da per conto del figlio, Pt_1 Controparte_2
numerosi messaggi sollecitanti un ulteriore pagamento di € 1.874,00 relativo all'elaborato peritale già pagato, giungendo alla minaccia di ricorrere al Ministero dell'Interno perché
avviasse un procedimento disciplinare a carico del Vice Questore Pt_1
- il giorno 09/01/2021 è stata recapitata al dall'Avv. Chiara Monni la formale richiesta Pt_1
di pagamento della somma di € 1.299,00 a saldo di un presunto anticipo di soli € 575,00 già
percepito da Controparte_1
- a seguito delle illegittime e moleste richieste dei NT, il ha presentato formale Pt_1
denuncia-querela per truffa nei confronti di e del padre , nonché Controparte_1 Per_1
esposto alla CCIA di Cagliari – Ruolo Esperti e Periti dove risulta iscritto Controparte_1
ma entrambi i procedimenti sono stati archiviati;
- in particolare, il procedimento penale sorto a seguito della denuncia del nei confronti Pt_1
dei NT è stato archiviato in quanto l'assoluzione del è stata determinata da Pt_1
circostanze diverse dalla perizia del file fonico a monte del quale era stato aperto il procedimento penale in suo danno, mentre l'esposto alla CCIAA di Cagliari è stato archiviato per incompetenza della Camera di Commercio adita;
- il 24/02/2021 ha notificato ad il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 Parte_1
268/2021 per il pagamento della somma di € 1.299,00 oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito fino al saldo, oltre spese legali liquidate in € 350,00 oltre accessori di legge e spese forfetarie nella misura del 15%; - avverso il decreto ingiuntivo n. 268/21 il ha proposto opposizione eccependone Pt_1
l'infondatezza per i seguenti motivi di diritto:
1) in via preliminare e pregiudiziale, incompetenza per territorio del Giudice di Pace di
Cagliari in favore del Giudice di Pace di Napoli ai sensi dell'art. 1182, co. 3, c.p.c.;
2) infondatezza nel merito della pretesa azionata con il procedimento monitorio in quanto la prestazione resa dal era stata interamente pagata il giorno 22/09/2020 in Napoli CP_1
presso l'Hotel Terminus con il versamento della somma di € 2.000,00;
- il ha domandato in via riconvenzionale la condanna di alla Pt_1 Controparte_1
restituzione della somma di € 2.000,00 versata per il pagamento dell'elaborato peritale abnorme rispetto a quanto è risultato dalla relazione peritale depositata dal CTU incaricato dal Tribunale di Napoli nel procedimento penale n. 30880/19;
- con sentenza n. 424/2022 il Giudice di Pace di Cagliari, ritenendo infondata l'opposizione, ha rigettato la stessa confermando il decreto ingiuntivo e ha condannato il al Pt_1
pagamento, in favore del delle spese del giudizio liquidate in € 1.430,00 oltre spese CP_1
generali, IVA e CPA come per legge.
- In punto di diritto, la motivazione della sentenza sarebbe errata in ordine alla preliminare eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Cagliari, perché:
- la questione oggetto del giudizio riguarda un'obbligazione pecuniaria, quindi il forum
destinatae solutionis può essere facoltativamente individuato (combinato disposto artt.
1182, co. 3, c.c. e 20 c.p.c.) nel luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio;
- il Giudice di Pace ha riconosciuto la propria competenza sulla base della mail del
14/09/2020, con la quale sono state fornite disposizioni in ordine all'incontro da verificarsi in data 21/09/2020 e le modalità di pagamento di una somma indicata unilateralmente dal prestatore d'opera, tuttavia la suddetta mail non ha valore di accordo negoziale firmato dalle parti e, quindi, non conferisce all'obbligazione pecuniaria quel carattere di liquidità e quella portabilità che incardina la competenza territoriale nel foro del creditore;
- tra le parti non è mai intercorso alcun titolo convenzionale scritto e firmato dalle stesse,
per cui il prezzo della prestazione, cristallizzato nella fattura e relativo alla sola redazione della perizia e non anche al più ampio mandato conferito, provenendo dalla sola parte creditrice, ha reso l'obbligazione pecuniaria illiquida;
- inoltre, la motivazione sarebbe errata in ordine all'infondatezza assoluta della pretesa di in quanto la prestazione è stata interamente saldata in contanti in data Controparte_1
22/09/2020:
- a sostegno dell'avvenuto pagamento è la circostanza che solo a seguito del saldo della prestazione resa il ha consegnato a mezzo raccomandata la relazione tecnica CP_1
giurata e la relativa fattura timbrata, che costituisce quietanza dell'avvenuto pagamento dell'intero importo ivi indicato;
- la richiesta del pagamento della ulteriore somma di € 1.299,00 non è supportata da alcuna logica causale;
- la motivazione sarebbe carente in ordine alle eccezioni di nullità del decreto ingiuntivo opposto ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.:
- il decreto ingiuntivo è nullo e/o inammissibile perché emesso su fattura mancante del preventivo visto dell'organismo di riferimento cui risulta iscritto Controparte_1
ovvero la Camera di Commercio di Cagliari/Oristano;
- il decreto ingiuntivo è nullo e/o inammissibile perché privo di prova scritta, in quanto rilasciato su fattura priva del necessario ulteriore requisito dell'estratto autentico del libro
IVA come previsto dall'art. 634, co. 2, c.p.c.;
- la sentenza impugnata produrrebbe un gravissimo ed irreparabile danno nei confronti del in quanto andrebbe ad incidere in maniera considerevole sul suo reddito familiare. Pt_1
Si è costituito in giudizio sostenendo che: Controparte_1 - in ordine alla competenza, il Giudice di primo grado ha correttamente applicato il combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c.;
- il Giudice di Pace ha correttamente qualificato come liquida l'obbligazione pecuniaria fatta valere col decreto ingiuntivo;
- durante l'incontro presso l'Hotel Terminus di Napoli è avvenuta la consegna della bozza della perizia ed il pagamento dell'acconto;
- il ha conferito al NT l'incarico di redigere la perizia alle condizioni proposte e Pt_1
ha assunto l'obbligazione di corrispondergli l'importo complessivo di € 1.874,00;
- l'appellante non ha fornito la prova della dazione della somma di € 2.000,00;
- in ogni caso, le eccezioni formulate dal sono infondate, in quanto tra le parti è Pt_1
intercorso un accordo, dimostrato dalla mail del 14/09/2020, in ordine all'importo dovuto e alle modalità di corresponsione;
- il non ha mai contestato la fattura n. 11 del 6.10.2020 e neppure l'importo di € Pt_1
1.874,00 richiesto dal NT a titolo di compenso professionale;
- la domanda riconvenzionale proposta dal è infondata perché alcuna prova è stata Pt_1
fornita in ordine all'asserita abnormità della perizia resa dal rispetto all'elaborato CP_1
peritale reso da altro professionista.
Nel corso del giudizio l'appellante, in data 31/08/2024, ha provveduto al pagamento della somma di
€ 4.436,00 precettata da in data 16/08/2024, relativa alle somme di cui al decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto ed alle somme di cui alla sentenza impugnata con il presente giudizio,
comprensive di interessi maturati.
Le parti non hanno raggiunto un accordo in ordine alle spese processuali.
***
A seguito dell'intervenuto pagamento di quanto richiesto dal creditore, su istanza conforme delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il pagamento della somma pretesa, in difetto di ulteriori elementi, induce a ritenere che l'appellante abbia dato causa a alla controversia e, per l'effetto, le spese processuali debbano essere poste a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Parte_1 CP_1
che liquida nella misura di € 2.464,45
[...]
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.689,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 253,35
Cassa Avvocati ( 4% ) € 77,69
Totale imponibile € 2.020,04
IVA 22% su Imponibile € 444,41
COMPENSO € 2.464,45
Cagliari, 10/01/2025
Il Giudice
Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giorgio Latti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2956/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cercola, Via Parte_1 C.F._1
Rubinacci n. 2, presso lo studio dell'Avv. Immacolata Ilardi, che lo rappresenta e difende,
APPELLANTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Controparte_1 C.F._2
Campidano n. 36, presso lo studio dell'Avv. Chiara Monni, che lo rappresenta e difende,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore:
“Dichiarare la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di
giudizio”.
Nell'interesse del convenuto:
“Dichiarare cessata la materia del contendere, con la condanna dell'appellante al pagamento delle
spese di lite”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 04/05/2022 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 424/2022 emessa dal Giudice di Pace di Cagliari (R.G. 3212/2021, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 268/2021), che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo condannandolo al pagamento in favore di della somma di € 1.430,00, oltre spese generali, IVA e Controparte_1
CPA come per legge a titolo di spese di giudizio.
A sostegno dell'appello, ha dedotto che: Parte_1
- nel mese di luglio 2020, mentre era Vice Questore di Polizia in servizio presso la Questura di
Napoli con le funzioni di dirigente del Commissariato Sezionale di Bagnoli, è venuto a conoscenza di essere indagato nel procedimento penale presso la Procura della Repubblica di
Napoli RGNR 30880/19;
- in una telefonata avvenuta nel mese di maggio 2019, è stato registrato da una terza persona,
estranea all'interlocutore diretto, che successivamente ha divulgato il contenuto della registrazione;
- al fine di verificare la genuinità della registrazione, il ha affidato l'incarico al perito Pt_1
fonico nato a [...] il [...], titolare dello studio il quale Controparte_1 CP_1 si è reso disponibile a verificare i due files e a redigere una perizia fonica asseverata dinanzi ad un Tribunale, da produrre in giudizio, per un corrispettivo di € 1.800,00 circa;
- dopo pochi giorni, lo studio NT ha comunicato al l'esito positivo della perizia, Pt_1
in quanto i due files hanno presentato cinque “tagli di banda”, a riprova della manipolazione effettuata dolosamente;
- il quindi, ha proposto a colui che credeva essere di essere Pt_1 Controparte_1
nominato proprio CTP nel procedimento penale, incarico immediatamente accettato;
- in data 22 settembre 2020 alle ore 18:00, presso la hall dell'Hotel Therminus in Napoli, Piazza
Garibaldi, il accompagnato dall'Avv. Mario d'Alessandro, ha incontrato per la Pt_1
prima volta accompagnato dal padre e da una sua collaboratrice, Controparte_1 Per_1
per la consegna della bozza e il pagamento in contanti dell'incarico espletato;
- in quella occasione il ha constatato di aver sempre parlato telefonicamente con il Pt_1
padre del perito fonico il quale in luogo del figlio ha assunto l'incarico Controparte_1
conferito;
- in ogni caso, il ha proceduto al pagamento della relazione tecnica redatta, Pt_1
consegnando a una busta gialla contenente la somma di € 2.000,00 in Controparte_2
contanti (somma maggiore di quella fatturata e richiesta perché comprensiva anche degli importi di marche da bollo occorrenti per l'asseverazione) e i NT gli hanno consegnato la bozza dell'elaborato peritale, assicurando che avrebbero inviato tramite raccomandata la perizia definitiva asseverata presso il Tribunale di Cagliari, allegando anche la fattura;
- dopo circa quindici giorni è stata recapitata all'indirizzo del la perizia asseverata e Pt_1
la fattura n. 11 del 06/10/2020 timbrata dallo studio riportante l'importo di € CP_1
1.874,00 in luogo del maggior importo ricevuto;
- il 13/10/2020 i NT hanno inviato al una email dichiarando di rinunciare Pt_1
all'incarico di CTP, in quanto il CTU incaricato per il procedimento penale 30880/19 non era di loro gradimento;
- tale comunicazione ha generato sconcerto e forti dubbi sulla genuinità della relazione peritale di parte già depositata nel procedimento penale e sulla genuinità della competenza e serietà
del perito incaricato CP_1
- dubbi che sono stati confermati a seguito del deposito della CTU redatta dall'ing. Per_2
incaricato dal PM di Napoli titolare del procedimento penale a carico del che ha Pt_1
attestato che i due files fonici non hanno subito alcuna manipolazione;
- dal 18 dicembre 2020, il ha ricevuto da per conto del figlio, Pt_1 Controparte_2
numerosi messaggi sollecitanti un ulteriore pagamento di € 1.874,00 relativo all'elaborato peritale già pagato, giungendo alla minaccia di ricorrere al Ministero dell'Interno perché
avviasse un procedimento disciplinare a carico del Vice Questore Pt_1
- il giorno 09/01/2021 è stata recapitata al dall'Avv. Chiara Monni la formale richiesta Pt_1
di pagamento della somma di € 1.299,00 a saldo di un presunto anticipo di soli € 575,00 già
percepito da Controparte_1
- a seguito delle illegittime e moleste richieste dei NT, il ha presentato formale Pt_1
denuncia-querela per truffa nei confronti di e del padre , nonché Controparte_1 Per_1
esposto alla CCIA di Cagliari – Ruolo Esperti e Periti dove risulta iscritto Controparte_1
ma entrambi i procedimenti sono stati archiviati;
- in particolare, il procedimento penale sorto a seguito della denuncia del nei confronti Pt_1
dei NT è stato archiviato in quanto l'assoluzione del è stata determinata da Pt_1
circostanze diverse dalla perizia del file fonico a monte del quale era stato aperto il procedimento penale in suo danno, mentre l'esposto alla CCIAA di Cagliari è stato archiviato per incompetenza della Camera di Commercio adita;
- il 24/02/2021 ha notificato ad il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 Parte_1
268/2021 per il pagamento della somma di € 1.299,00 oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito fino al saldo, oltre spese legali liquidate in € 350,00 oltre accessori di legge e spese forfetarie nella misura del 15%; - avverso il decreto ingiuntivo n. 268/21 il ha proposto opposizione eccependone Pt_1
l'infondatezza per i seguenti motivi di diritto:
1) in via preliminare e pregiudiziale, incompetenza per territorio del Giudice di Pace di
Cagliari in favore del Giudice di Pace di Napoli ai sensi dell'art. 1182, co. 3, c.p.c.;
2) infondatezza nel merito della pretesa azionata con il procedimento monitorio in quanto la prestazione resa dal era stata interamente pagata il giorno 22/09/2020 in Napoli CP_1
presso l'Hotel Terminus con il versamento della somma di € 2.000,00;
- il ha domandato in via riconvenzionale la condanna di alla Pt_1 Controparte_1
restituzione della somma di € 2.000,00 versata per il pagamento dell'elaborato peritale abnorme rispetto a quanto è risultato dalla relazione peritale depositata dal CTU incaricato dal Tribunale di Napoli nel procedimento penale n. 30880/19;
- con sentenza n. 424/2022 il Giudice di Pace di Cagliari, ritenendo infondata l'opposizione, ha rigettato la stessa confermando il decreto ingiuntivo e ha condannato il al Pt_1
pagamento, in favore del delle spese del giudizio liquidate in € 1.430,00 oltre spese CP_1
generali, IVA e CPA come per legge.
- In punto di diritto, la motivazione della sentenza sarebbe errata in ordine alla preliminare eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Cagliari, perché:
- la questione oggetto del giudizio riguarda un'obbligazione pecuniaria, quindi il forum
destinatae solutionis può essere facoltativamente individuato (combinato disposto artt.
1182, co. 3, c.c. e 20 c.p.c.) nel luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio;
- il Giudice di Pace ha riconosciuto la propria competenza sulla base della mail del
14/09/2020, con la quale sono state fornite disposizioni in ordine all'incontro da verificarsi in data 21/09/2020 e le modalità di pagamento di una somma indicata unilateralmente dal prestatore d'opera, tuttavia la suddetta mail non ha valore di accordo negoziale firmato dalle parti e, quindi, non conferisce all'obbligazione pecuniaria quel carattere di liquidità e quella portabilità che incardina la competenza territoriale nel foro del creditore;
- tra le parti non è mai intercorso alcun titolo convenzionale scritto e firmato dalle stesse,
per cui il prezzo della prestazione, cristallizzato nella fattura e relativo alla sola redazione della perizia e non anche al più ampio mandato conferito, provenendo dalla sola parte creditrice, ha reso l'obbligazione pecuniaria illiquida;
- inoltre, la motivazione sarebbe errata in ordine all'infondatezza assoluta della pretesa di in quanto la prestazione è stata interamente saldata in contanti in data Controparte_1
22/09/2020:
- a sostegno dell'avvenuto pagamento è la circostanza che solo a seguito del saldo della prestazione resa il ha consegnato a mezzo raccomandata la relazione tecnica CP_1
giurata e la relativa fattura timbrata, che costituisce quietanza dell'avvenuto pagamento dell'intero importo ivi indicato;
- la richiesta del pagamento della ulteriore somma di € 1.299,00 non è supportata da alcuna logica causale;
- la motivazione sarebbe carente in ordine alle eccezioni di nullità del decreto ingiuntivo opposto ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.:
- il decreto ingiuntivo è nullo e/o inammissibile perché emesso su fattura mancante del preventivo visto dell'organismo di riferimento cui risulta iscritto Controparte_1
ovvero la Camera di Commercio di Cagliari/Oristano;
- il decreto ingiuntivo è nullo e/o inammissibile perché privo di prova scritta, in quanto rilasciato su fattura priva del necessario ulteriore requisito dell'estratto autentico del libro
IVA come previsto dall'art. 634, co. 2, c.p.c.;
- la sentenza impugnata produrrebbe un gravissimo ed irreparabile danno nei confronti del in quanto andrebbe ad incidere in maniera considerevole sul suo reddito familiare. Pt_1
Si è costituito in giudizio sostenendo che: Controparte_1 - in ordine alla competenza, il Giudice di primo grado ha correttamente applicato il combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c.;
- il Giudice di Pace ha correttamente qualificato come liquida l'obbligazione pecuniaria fatta valere col decreto ingiuntivo;
- durante l'incontro presso l'Hotel Terminus di Napoli è avvenuta la consegna della bozza della perizia ed il pagamento dell'acconto;
- il ha conferito al NT l'incarico di redigere la perizia alle condizioni proposte e Pt_1
ha assunto l'obbligazione di corrispondergli l'importo complessivo di € 1.874,00;
- l'appellante non ha fornito la prova della dazione della somma di € 2.000,00;
- in ogni caso, le eccezioni formulate dal sono infondate, in quanto tra le parti è Pt_1
intercorso un accordo, dimostrato dalla mail del 14/09/2020, in ordine all'importo dovuto e alle modalità di corresponsione;
- il non ha mai contestato la fattura n. 11 del 6.10.2020 e neppure l'importo di € Pt_1
1.874,00 richiesto dal NT a titolo di compenso professionale;
- la domanda riconvenzionale proposta dal è infondata perché alcuna prova è stata Pt_1
fornita in ordine all'asserita abnormità della perizia resa dal rispetto all'elaborato CP_1
peritale reso da altro professionista.
Nel corso del giudizio l'appellante, in data 31/08/2024, ha provveduto al pagamento della somma di
€ 4.436,00 precettata da in data 16/08/2024, relativa alle somme di cui al decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto ed alle somme di cui alla sentenza impugnata con il presente giudizio,
comprensive di interessi maturati.
Le parti non hanno raggiunto un accordo in ordine alle spese processuali.
***
A seguito dell'intervenuto pagamento di quanto richiesto dal creditore, su istanza conforme delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il pagamento della somma pretesa, in difetto di ulteriori elementi, induce a ritenere che l'appellante abbia dato causa a alla controversia e, per l'effetto, le spese processuali debbano essere poste a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Parte_1 CP_1
che liquida nella misura di € 2.464,45
[...]
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.689,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 253,35
Cassa Avvocati ( 4% ) € 77,69
Totale imponibile € 2.020,04
IVA 22% su Imponibile € 444,41
COMPENSO € 2.464,45
Cagliari, 10/01/2025
Il Giudice
Giorgio Latti