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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 12630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12630 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Sezione XVII, in persona del GOP Maria Gabriella Zimpo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5518, Ruolo Generale dell'anno
2022, vertente, trattenuta in decisione con ordinanza del 23/05/2025, vertente
TRA
“ in persona del Parte_1 titolare e legale rappresentante pro tempore Sig. , Parte_1 nato a [...], il [...], cod. fisc. , con sede in Roma, C.F._1
Via Tiburtina n. 624, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio D'Addario ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Galla Placidia n. 15, giusta procura su separato foglio prodotto in atti;
ATTRICE
E
P.IV , con sede in Fonte Nuova (Rm), via RO P.IVA_1
Orsa Maggiore n.37, in persona del legale rappresentante Signora
[...]
, elettivamente domiciliata in Guidonia (Rm), via Lazio n.21/B, presso CP_2 lo studio dell'Avvocato Germana Tognazzi, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: Contratto di appalto. Risoluzione contrattuale. Risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pag. 1 a 7 MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L.
18\6\09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo
5\03, che, seppur abrogato dalla L. 69\09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle domande, si rinvia all'atto di citazione alle comparse di costituzione e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
La parte attrice a sostegno della propria domanda allegava: di aver sottoscritto con la nelle date 10 dicembre 2020 il preventivo di spesa n. RO
013/2020 per la fornitura ed esecuzione di lavori di ristrutturazione per la sicurezza dei locali di vendita ubicati in Roma, alla via Tiburtina, n. 624, tra cui la
«Fornitura in opera di Vetrina e parete blindata dim. 30,7 Mq. realizzata in acciaio e vetro (Vetilo 19/21) per la facciata esterna;
di aver subito in data 27.05.2021 un furto eseguito da ignoti mediante lo sfondamento della vetrina con una mazza;
che nell'occasione apprendeva che il vetro installato fosse 18 anziché 19/21 come concordato in contratto;
che a seguito del furto interveniva sui luoghi la Polizia di
Stato e sporgeva denuncia del furto subito, mediante indicazione dei gioielli rubati;
che a fronte del disinteresse della società fornitrice si rivolgeva ad altra società, la che provvedeva a sostituire il vetro danneggiato Parte_2
Pag. 2 a 7 con uno realmente antisfondamento/antimazza 20/21 per una spesa di € 2.135,00, ed alla sostituzione degli altri vetri, ancorché non danneggiati ma non idonei allo scopo, con una spesa di € 5.368,00; che chiedeva alla il RO risarcimento dei danni subiti senza alcun esito.
In ragione delle richiamate deduzione introduceva il giudizio de quo, chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa, In via principale: 1) accertare e dichiarare la risoluzione parziale del contratto di appalto inter partes;
2) condannare, per l'effetto, la convenuta al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni patrimoniali subiti che si quantificano in € 19.940,00 (diciannovemilanovecentoquaranta/00), ovvero a quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi al tasso legale dal 10.12.2020 alla presente domanda ed al tasso di cui al D.Lgs. n.
231/2002 dalla presente domanda all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 1284, 4 comma, c.c.”.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante Signora RO
, impugnando e contestando ogni avversaria deduzione, in CP_2 CP_2 quanto infondata e concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere: - Accertata l'assoluta infondatezza di quanto dedotto da parte attrice, respingere integralmente le domande, tutte, dalla stessa formulate;
- Condannare la Parte_1
al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, da distrarsi in
[...] favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario.”
La causa era istruita mediante produzione documentale;
mediante espletamento di ctu e svolgimento di prova orale.
A seguito di udienza svolta con trattazione scritta, con ordinanza del 23.05.2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di eventuali repliche (ulteriori 20 giorni).
La domanda attrice è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente deve osservarsi che in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, a norma dell'art. 2697 c.c. il creditore che agisca per la
Pag. 3 a 7 risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del
30/10/2001).
Ciò posto, si osserva che non vi è contestazione sull'an. Invero la fonte contrattuale intercorsa tra le parti va ricondotta al preventivo del 10 dicembre
202020 dalle stesse parti richiamato in atti e non contestato (Cfr. doc. 1 allegato da parte attrice), anche in ragione del fatto che la libertà di forma quanto al contratto, quale fonte di obbligazioni, non impone alcuna forma particolare per il conferimento dell'incarico alla ditta convenuta.
Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti dalla parte istante e dalle risultanze probatorie, è emersa la fondatezza della domanda di risoluzione parziale del contratto inter partes ex art. 1458 c.c., quanto alla fornitura e posa in opera dei vetri richiest, cosiddetti antisfondamento/antimazza, per l'inadempimento riconducibile alla società convenuta, che in esecuzione dell'obbligazione assunta contrattualmente, ha montato vetri di una tipologia diversa da quella pattuita e descritti nel preventivo n. 013/2020 in esame, ovvero vetri 18 in luogo di 19/21,
(Cfr. doc. 1 allegato da parte attrice).
Parimenti risulta provato documentalmente dalla parte attrice che in esecuzione di un evento criminoso realizzato da ignoti, i vetri installati sono stati sfondati con colpi di mazza, e che a tale avvenimento, accertato dalle forze dell'ordine intervenute, è seguita denuncia presso il Commissariato di Polizia di Stato
“Sant'Ippolito” (Cfr. docc. da 2 a 9 allegati da parte attrice).
Si osserva che tali fatti non sono stati in alcun modo contestati da parte convenuta.
La difformità di fornitura dei vetri installati è stata accertata dal Ctu nominato in corso di causa, al cui elaborato ci si riporta e da considerarsi parte integrante della presente sentenza. In particolare, l'Ausiliare a seguito dell'esame dei frammenti dei vetri sfondati, con valutazione esente da errori metodologici o di calcolo e in maniera pienamente coerente con le risultanze istruttorie, ha accertato e così
Pag. 4 a 7 concluso: “Il vetro montato dalla è un Vetro 18/19 RO caratterizzato da tre strati di vetro da 6 millimetri e due strati di PVB classificazione: 6 / 0,38 / 6 / 0,38 /6 - P2A (anti vandalismo/anticaduta) UNI EN
356, resistente a prova con caduta peso fino a 3000 mm - 3 impatti. Il costo del vetro montato è di circa 200,00 €/mq e quindi per un costo complessivo di €/mq
200,00 * 19 metri quadri = 3800,00 € compreso iva per le sole vetrine montate. Il vetro che avrebbe dovuto montare la era Vetro 19/21 formato da CP_1 due lastre da 8 mm con interposti 12 fogli di PVB 8/4,56/8 - Risponde a: P6B
(antieffrazione) UNI EN 356” (cfr. pag. 18 della Ctu depositata il 5\2\2024).
Dalle verifiche svolte in ambito peritale è chiaramente emerso che il vetro effettivamente montato dalla società convenuta è riconducibile al tipo
“antivandalismo/anticaduta”, con caratteristiche deteriori rispetto a quelle richieste dall” ”, definite “antieffrazione” che Parte_1 avrebbero avuto una resistenza superiore all'attacco manuale ripetuto.
Tale circostanza compiutamente e definitivamente accertata dall'Ausiliare del
Giudice, veniva, altresì, testimoniata dal signor , quale titolare Testimone_1 dell'omonima ditta, incaricata dalla parte attrice della sostituzione del vetro sfondato, il quale escusso all'udienza del 25.05.2023 dichiarava: “…. fui contatto dal signor il giorno stesso in cui avvenne il furto”, nonchè “E' vero e Parte_3 preciso che durante il sopralluogo occorso il 28.05.2021, o accertato che il vetro che era stato sfondato aveva assemblamento 18/19 e per tale sua caratteristica era un vetro blindato, ma tuttavia non era “antimazza”; io ho proceduto alla sostituzione del vetro danneggiato con un altro con assemblamento 19/21 che oltre ad essere blindato è anche “antimazza” (Cfr. verbale di udienza del
25.05.2023).
Dunque, appare confermato il nesso di causalità tra inadempimento della società convenuta nell'aver installato i vetri inidonei all'uso pattuito e difformi da quelli richiesti e l'evento delittuoso del furto realizzato dopo lo sfondamento degli stessi;
per cui, applicando i principi generali in materia di inadempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, appare evidente, stante quanto sopra osservato, che ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi dell'inadempimento di non scarsa importanza riferibile alla parte convenuta .
Pag. 5 a 7 Tutto ciò considerato, quanto al quantum debeatur, ovvero alla quantificazione del danno subito, si osserva che lo stesso va ricondotto al costo di sostituzione dei vetri sfondati e inidonei, per quanto ritenuto anche conforme dal ctu, pari ad euro
7.503,00 (Cfr. docc. 12 e 13 allegati da parte attrice) ed il valore dei gioielli rubati pari ad euro 12.437,00, come documentato dall'istante e confermato dalla teste,
, la quale, escussa all'udienza del 25.05.2023, ha dichiarato “E' Testimone_2 vero, confermo di aver aiutato mio marito ad allestire la vetrina la mattina del
27.05.2021, come siamo soliti fare ogni prima dell'apertura del negozio”;
…“Riconosco le foto di cui al documento che mi mostra (Doc. 4) e raffigurano gli oggetti che erano nella vetrina e che sono stati rubati;
l'elenco degli oggetti è stato predisposto da me e mio marito quando abbiamo sporto denuncia del furto, indicando gli oggetti rubarti” (Cfr. docc. Da 4 a 10 allegati da parte attrice e verbale del 25.05.2023).
Per converso si rileva che la parte convenuta nulla ha provato, limitandosi a svolgere la propria difesa riportando generiche deduzioni non supportate da alcun elemento probatorio.
Ebbene, dalla valutazione unitaria e globale del comportamento delle parti è innegabile che si è verificata una oggettiva ed irrimediabile lesione dell'equilibrio contrattuale, stante la diversità del vetro posato in opera rispetto a quello previsto nel contratto intercorso tra le parti. Pertanto, tenuto conto dell'interesse del committente al regolare adempimento della fornitura di vetri antisfondamento/antimazza commissionata ( 19/21) va dichiarata la Pt_4 risoluzione parziale del contratto intercorso tra le parti del 10.12.2020 per inadempimento.
Accertato l'inadempimento di parte convenuta e dichiarata la risoluzione parziale del contratto, la stessa va condannata al risarcimento del danno subito pari ad euro
19.940,00 (euro 7.503,00 per la sostituzione dei vetri + euro 12.437,00 valore dei gioielli rubati), oltre gli interessi di legge.
Per quanto attiene al dies a quo per il calcolo degli interessi, si deve far riferimento alla lettera di messa in mora del 30.05.2021 (cfr. doc. 11 allegato da parte attrice).
Pag. 6 a 7 Le superiori osservazioni sono da intendersi assorbenti di ogni ulteriore questione posta dalle parti.
Le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico della parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione XVII, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione parziale del contratto n. 013/2020 del 10.12.2020 intercorso tra le parti in causa;
- condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice la somma di euro 19.940,00, oltre interessi legali dalla messa in mora (30\05\2021) al saldo effettivo;
- condanna altresì la parte convenuta al pagamento delle spese di ctu, come liquidate con separato decreto;
- condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, Cp ed IV come per legge.
Roma, 15 settembre 2025
Il Giudice
Maria Gabriella Zimpo
Pag. 7 a 7