Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. 4859/24 V.G. proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Sara Gitto
da C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. Nicla Fittipaldi
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.1.25, depositate in data 3.1.25;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità:
“ 1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, celebrato in Roma il
06.09.2008, atto n. 00517, Parte 1 Serie 09 anno 2008, con richiesta di annotazione;
2. Affidare la figlia , ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, con collocazione della minore presso l'abitazione della madre che sarà
le vacanze natalizie saranno da concordare entro il 30 ottobre di ciascun anno per esigenze lavorative di entrambe le parti, dovendo escludere per il padre il 31 dicembre di ciascun anno e per la madre il 26 dicembre di ciascun anno;
in ragione di ciò, e salvo diverso accordo tra le parti, il padre terrà con sé la figlia, il 24 e 26 dicembre e il 1° gennaio di ciascun anno e la madre il 25 dicembre, il 31 dicembre e il 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, salvo diversi accordi tra le parti, trascorrerà con la madre il giorno di Per_1
Pasqua e con il padre il lunedì dell'Angelo, (dovendo escludere per la madre il lunedì dell'angelo per esigenze lavorative); nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, sempre considerando le esigenze lavorative di entrambe le parti;
salva sempre la possibilità di diversi accordi tra le parti che in ogni caso ciascuna dovrà comunicare all'altra con anticipo;
4. Porre a carico di , a titolo di concorso al mantenimento della Parte_1 figlia un assegno mensile di € 400,00 rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, detto importo sarà corrisposto alla Signora entro il 31 di ogni mese mediante bonifico bancario, Controparte_1
oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute, così come da protocollo del Tribunale di Roma;
5. La sig.ra tratterrà interamente l'importo erogato a titolo di assegno unico;
CP_1
6. Nessuno dei coniugi sarà obbligato a corrispondere all'altro un assegno per il mantenimento in quanto, entrambi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento”;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 6.9.2008 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00517 parte 1 serie 09 - anno 2008, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 13.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi