Articolo 1 della Legge 2 febbraio 2006, n. 41
Articolo 2
Versione
17 febbraio 2006
Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. II Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999.
Entrata in vigore il 17 febbraio 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente