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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/03/2024, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
N. 3439/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 22/05/2023 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Giorgio Parte_1 C.F._1
Pagnoncelli, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Lucia Controparte_1 C.F._2
Bacchiega, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento di
, c.f. , con l'amministratore di sostegno avv. Jessica Controparte_2 C.F._3
Bozza, all'uopo autorizzata dal Giudice tutelare del Tribunale di Bergamo con decreto del 20 gennaio
2024, assistita e difesa dall'avv. Lucia Pozzi, come da procura in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA nonché con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per le parti: congiuntamente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 25 giugno 1975 in Parte_1 Controparte_1
Capriate San Gervasio.
Dalla loro unione è nata maggiorenne ma non economicamente autonoma. CP_2
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la cessazione degli effetti Pt_1
civili del matrimonio contratto col coniuge e la conferma delle condizioni della separazione.
Il signor regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status, ma ha CP_1
precisato le proprie domande in parziale opposizione alla moglie per il resto.
Nelle more del giudizio, la figlia della coppia, affetta da grave disabilità, è stata sottoposta alla misura dell'amministrazione di sostegno.
Pertanto, vertendo il presente giudizio sull'adozione dei provvedimenti a sua tutela, con ordinanza resa a verbale del 7 novembre 2023, ne è stata disposta la chiamata in causa.
Con memoria depositata il 24 gennaio 2024, si è costituita in giudizio per mezzo Controparte_2
dell'amministratore di sostegno, aderendo alle conclusioni di parte ricorrente.
All'udienza del 6 febbraio 2024, le parti hanno raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse e la causa è stata rinviata per l'acquisizione del parere del Giudice tutelare sulle condizioni pattuite.
Acquisito il parere positivo del Giudice tutelare, sono stati recepiti in via provvisoria ed urgenti gli accordi delle parti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente dinnanzi al Tribunale di Bergamo con verbale datato 13 ottobre 2022, omologato il 20 ottobre 2022, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto ben oltre il breve periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né la resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, considerato altresì il lungo periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e il persistente conflitto tra le parti si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Passando ai provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia sullo stato, si ritiene di poter decidere in conformità alle condizioni pattuite, le quali non risultano contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, bensì rispondono all'interesse della figlia, come valutato anche dal Giudice tutelare.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto Parte_1
e Albergati il 25 giugno 1975 in Capriate San Gervasio;
CP_1
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Capriate San Gervasio di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1975, n. 24, parte II, serie A;
provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti: la casa coniugale sita in Capriate San Gervasio in Via Roma n. 43 viene assegnata alla signora
affinché continui ad abitarla insieme alla figlia maggiorenne invalida e Parte_1 CP_2
non economicamente autonoma;
la madre si impegna a non frapporre ostacoli ad una libera frequentazione tra il padre e la figlia
i cui contatti saranno rimessi alla libera determinazione di questi;
CP_2
in parziale riforma delle condizioni di separazione, il signor si impegna a versare alla CP_1
figlia, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario indiretto della stessa, in via anticipata entro il primo giorno di ogni mese, l'importo di 400 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione
Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) Organizzazione_1
che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali
e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal;
d) farmaci Organizzazione_1
particolari; Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative
e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze. Org_
le parti si impegnano a rivolgersi all' per il pagamento diretto dell'assegno dovuto dal padre alla figlia nell'importo suddetto. dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 14 marzo 2024.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 22/05/2023 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Giorgio Parte_1 C.F._1
Pagnoncelli, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Lucia Controparte_1 C.F._2
Bacchiega, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento di
, c.f. , con l'amministratore di sostegno avv. Jessica Controparte_2 C.F._3
Bozza, all'uopo autorizzata dal Giudice tutelare del Tribunale di Bergamo con decreto del 20 gennaio
2024, assistita e difesa dall'avv. Lucia Pozzi, come da procura in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA nonché con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per le parti: congiuntamente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 25 giugno 1975 in Parte_1 Controparte_1
Capriate San Gervasio.
Dalla loro unione è nata maggiorenne ma non economicamente autonoma. CP_2
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la cessazione degli effetti Pt_1
civili del matrimonio contratto col coniuge e la conferma delle condizioni della separazione.
Il signor regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status, ma ha CP_1
precisato le proprie domande in parziale opposizione alla moglie per il resto.
Nelle more del giudizio, la figlia della coppia, affetta da grave disabilità, è stata sottoposta alla misura dell'amministrazione di sostegno.
Pertanto, vertendo il presente giudizio sull'adozione dei provvedimenti a sua tutela, con ordinanza resa a verbale del 7 novembre 2023, ne è stata disposta la chiamata in causa.
Con memoria depositata il 24 gennaio 2024, si è costituita in giudizio per mezzo Controparte_2
dell'amministratore di sostegno, aderendo alle conclusioni di parte ricorrente.
All'udienza del 6 febbraio 2024, le parti hanno raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse e la causa è stata rinviata per l'acquisizione del parere del Giudice tutelare sulle condizioni pattuite.
Acquisito il parere positivo del Giudice tutelare, sono stati recepiti in via provvisoria ed urgenti gli accordi delle parti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente dinnanzi al Tribunale di Bergamo con verbale datato 13 ottobre 2022, omologato il 20 ottobre 2022, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto ben oltre il breve periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né la resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, considerato altresì il lungo periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e il persistente conflitto tra le parti si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Passando ai provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia sullo stato, si ritiene di poter decidere in conformità alle condizioni pattuite, le quali non risultano contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, bensì rispondono all'interesse della figlia, come valutato anche dal Giudice tutelare.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto Parte_1
e Albergati il 25 giugno 1975 in Capriate San Gervasio;
CP_1
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Capriate San Gervasio di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1975, n. 24, parte II, serie A;
provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti: la casa coniugale sita in Capriate San Gervasio in Via Roma n. 43 viene assegnata alla signora
affinché continui ad abitarla insieme alla figlia maggiorenne invalida e Parte_1 CP_2
non economicamente autonoma;
la madre si impegna a non frapporre ostacoli ad una libera frequentazione tra il padre e la figlia
i cui contatti saranno rimessi alla libera determinazione di questi;
CP_2
in parziale riforma delle condizioni di separazione, il signor si impegna a versare alla CP_1
figlia, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario indiretto della stessa, in via anticipata entro il primo giorno di ogni mese, l'importo di 400 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione
Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) Organizzazione_1
che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali
e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal;
d) farmaci Organizzazione_1
particolari; Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative
e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze. Org_
le parti si impegnano a rivolgersi all' per il pagamento diretto dell'assegno dovuto dal padre alla figlia nell'importo suddetto. dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 14 marzo 2024.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo