Articolo 3 della Legge 9 agosto 1954, n. 654
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 settembre 1954
Art. 3.
Le pensioni dirette hanno decorrenza dalla data dell'evento; quelle indirette dal giorno successivo alla morte del civile.
Entrata in vigore il 2 settembre 1954
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