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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1462/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Pietro Enea, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1462/2022 R.G
PROMOSSA DA
, (C.F.: nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentato e difeso giusta procura resa nel giudizio di primo grado dall'avv. Buccheri Antonio Emanuele presso il cui studio sito in Gela alla via Bentivegna
n. 7 è elettivamente domiciliato;
parte appellante
CONTRO
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
corrente in Ferno (VA) Terminal 1 terzo piano sud sn frazione Aeroporto Malpensa;
parte appellata – contumace
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace. Compensazione economica e risarcimento dei danni da ritardo nel trasporto aereo
Conclusioni delle parti: Parte appellante come da atto di citazione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti di causa
– con atto di citazione regolarmente notificato – ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 306/2022 (depositata in data 15 maggio 2022) del Giudice di Pace di Gela, con la quale è stata rigettata la domanda di condanna proposta nei confronti dell'odierna appellata al pagamento della somma di euro 450,00 a titolo di compensazione pecuniaria in ragione dei danni patrimoniali e non sofferti a causa della ritardata partenza del volo W6 8196 con destinazione Catania e partenza da
1 Pisa programmato per la data del 19 settembre 2021 ore 14.55, successivamente riprogrammato per la stessa data alle ore 18.03.
Ha esposto, in particolare, che il giudice di primo grado avrebbe errato nel rigettare la domanda di parte attrice sul presupposto che dalla documentazione in atti risulta che la Compagnia aveva avvisato l'attore che il volo avrebbe portato un ritardo indicando l'ora di partenza alle 18.03, dimostrando in tal modo di essere stato a conoscenza del ritardo e che quindi non avrebbe subito alcun disagio poiché preventivamente informato.
Allegava che la normativa europea sul tema stabilisce che al passeggero venga corrisposto da parte della compagnia aerea per il semplice fatto del ritardo un indennizzo monetario in misura stabilita in base alla lunghezza della tratta e, quindi, nel caso che ci occupa nella misura di euro 250,00 prevista per le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km (art. 7 del regolamento UE n. 261/2004).
La compagnia aerea appellata, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento integrale delle domande risarcitorie proposte, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Articolava, dunque, le seguenti conclusioni: “voglia l'on.le Tribunale di Gela, in riforma della sentenza impugnata contrariis reiectis previe le declaratorie del caso: nel merito condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, pari ad euro 450,00 ovvero secondo quell'altra somma maggiore o minore ma in ogni caso nei limiti del contributo unificato versato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto sino al soddisfo;
con vittoria di spese, competenze e onorai dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte appellante ha precisato le conclusioni all'udienza del 27 novembre 2024, all'esito della quale la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. Merito
L'unico motivo di appello va disatteso poiché infondato.
In via generale, la giurisprudenza di legittimità ha già da tempo ritenuto che il Regolamento CE n.
261/2004 istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. A seconda dei casi, al passeggero
è riconosciuto il diritto al rimborso del costo del biglietto o all'imbarco su un volo alternativo, alla c.d. assistenza (pasti, alloggi e ulteriori servizi minori) e ad una compensazione pecuniaria di importo crescente in proporzione alla gravità del ritardo. Con particolare riferimento a quest'ultima ipotesi, la
2 normativa comunitaria identifica diverse ipotesi di gravità del ritardo, commisurate alla lunghezza della tratta.
Quindi, dal punto vista oggettivo, il Regolamento introduce una tipizzazione legale della soglia oltre la quale l'inesatto adempimento (ritardo) del vettore diviene “grave” e genera obblighi risarcitori e compensativi.
In ambito più specifico, la Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato che i passeggeri di voli ritardati di un tempo pari o superiore a tre ore possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati e, pertanto, anch'essi possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 del Regolamento (Corte di Giustizia 19 novembre 2009, C-402-07 (Omissis), (Omissis) e (Omissis) contro (Omissis) e C-432-07 (Omissis) e (Omissis)
contro
; Corte di Giustizia Grande CP_2
Sezione, 26 febbraio 2013, C-11-11 contro (Omissis) e (Omissis), con riferimento al volo CP_2
con una o più coincidenze;
Corte di Giustizia 23 ottobre 2012, C-581-10, (Omissis)
[...]
e C-629-10 British AirwaysEasyiet e International Air Transport Association-Civil CP_3
Aviation Authority); difatti, in caso di cancellazione del volo, l'art. 5, comma 3, del Regolamento citato prevede che il vettore non è tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria se ha tempestivamente avvertito il passeggero della cancellazione ovvero se dimostra che la stessa è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (v. in tema di onere della prova in caso di ritardo aereo, Cassazione, 23-01-
2018, n. 1584).
In questo quadro, la responsabilità del vettore è elisa solamente dal caso fortuito o dalla forza maggiore, cui si aggiunge però l'ipotesi del congruo preavviso che consenta al passeggero di organizzarsi diversamente, così minimizzando le conseguenze del disagio.
Quanto al termine entro cui deve essere dato il preavviso, perché possa sortire effetti liberatori, l'art. 5, comma 1, lett. c) (ììì) del regolamento stabilisce che spetta la compensazione, a meno che i passeggeri interessati siano stati informati della cancellazione del volo “meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario previsto”.
Declinando i suddetti principi al caso di specie e tenuto conto della ratio del Regolamento CE n.
261/2004, non può che concludersi nel senso che la circostanza che l'odierno appellante, essendo stato preventivamente avvisato del ritardo del volo avrebbe potuto non presentarsi all'imbarco del volo all'orario originariamente previsto e questo vale ad escludere il suo diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del regolamento medesimo.
3 Nel caso di specie, peraltro, dal documento n. 8 prodotto da parte appellante nel giudizio di primo grado emerge come la comunicazione relativa al ritardo del volo di cui è causa sia stata trasmessa dalla compagnia appellata, tuttavia da detto documento non si rileva la data di trasmissione della predetta documentazione non consentendo allo scrivente giudice di valutare la congruità del preavviso al fine di consentire ai passeggeri di riprogrammare le proprie attività, potendo essi soltanto restare in attesa del nuovo orario di partenza.
È onere di chi agisce in giudizio (nel caso che ci occupa, onere dell'odierno appellante) dimostrare che ci sia stato un effettivo ritardo suscettibile di compensazione pecuniaria, ossia un ritardo pari o superiore alle tre ore e che non sia stato opportunamente comunicato almeno sette giorni prima della partenza in quanto elemento costitutivo della pretesa azionata.
Alla luce di quanto esposto deve, d'altronde, ritenersi irrilevante la circostanza che il passeggero abbia avuto conoscenza del ritardo del volo il giorno stesso della partenza, poiché – come dimostrato dalla documentazione prodotta in primo grado – la compagnia aveva inviato apposita comunicazione riguardo il suddetto ritardo e non sono stati offerti elementi idonei a dimostrare che il momento in cui l'odierna parte attrice sia dipeso da disfunzioni organizzative della convenuta compagnia (e non, come parimenti possibile, da una noncuranza dello stesso passeggero).
Per tutti i motivi sin qui esposti, ritiene il Tribunale che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo dei principi contenuti nel regolamento CE 261/2004 e che la sentenza di primo grado debba, conseguentemente, essere confermata.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Stante la contumacia di parte appellata le spese di lite devono rimanere definitivamente a carico della parte appellante.
Si dà atto, in considerazione del rigetto integrale del presente appello, che sussistono i presupposti per l'applicazione del dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott. Pietro Enea, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) RIGETTA l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 306/2022 (depositata in data 13 maggio 2022);
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento da parte dell'appellante di una somma pari al valore del Contributo
Unificato versato per l'appello, se dovuto.
4 Così deciso a Gela, il 17 marzo 2025
Il Giudice
Pietro Enea
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Pietro Enea, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1462/2022 R.G
PROMOSSA DA
, (C.F.: nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentato e difeso giusta procura resa nel giudizio di primo grado dall'avv. Buccheri Antonio Emanuele presso il cui studio sito in Gela alla via Bentivegna
n. 7 è elettivamente domiciliato;
parte appellante
CONTRO
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
corrente in Ferno (VA) Terminal 1 terzo piano sud sn frazione Aeroporto Malpensa;
parte appellata – contumace
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace. Compensazione economica e risarcimento dei danni da ritardo nel trasporto aereo
Conclusioni delle parti: Parte appellante come da atto di citazione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti di causa
– con atto di citazione regolarmente notificato – ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 306/2022 (depositata in data 15 maggio 2022) del Giudice di Pace di Gela, con la quale è stata rigettata la domanda di condanna proposta nei confronti dell'odierna appellata al pagamento della somma di euro 450,00 a titolo di compensazione pecuniaria in ragione dei danni patrimoniali e non sofferti a causa della ritardata partenza del volo W6 8196 con destinazione Catania e partenza da
1 Pisa programmato per la data del 19 settembre 2021 ore 14.55, successivamente riprogrammato per la stessa data alle ore 18.03.
Ha esposto, in particolare, che il giudice di primo grado avrebbe errato nel rigettare la domanda di parte attrice sul presupposto che dalla documentazione in atti risulta che la Compagnia aveva avvisato l'attore che il volo avrebbe portato un ritardo indicando l'ora di partenza alle 18.03, dimostrando in tal modo di essere stato a conoscenza del ritardo e che quindi non avrebbe subito alcun disagio poiché preventivamente informato.
Allegava che la normativa europea sul tema stabilisce che al passeggero venga corrisposto da parte della compagnia aerea per il semplice fatto del ritardo un indennizzo monetario in misura stabilita in base alla lunghezza della tratta e, quindi, nel caso che ci occupa nella misura di euro 250,00 prevista per le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km (art. 7 del regolamento UE n. 261/2004).
La compagnia aerea appellata, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento integrale delle domande risarcitorie proposte, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Articolava, dunque, le seguenti conclusioni: “voglia l'on.le Tribunale di Gela, in riforma della sentenza impugnata contrariis reiectis previe le declaratorie del caso: nel merito condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, pari ad euro 450,00 ovvero secondo quell'altra somma maggiore o minore ma in ogni caso nei limiti del contributo unificato versato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto sino al soddisfo;
con vittoria di spese, competenze e onorai dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte appellante ha precisato le conclusioni all'udienza del 27 novembre 2024, all'esito della quale la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. Merito
L'unico motivo di appello va disatteso poiché infondato.
In via generale, la giurisprudenza di legittimità ha già da tempo ritenuto che il Regolamento CE n.
261/2004 istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. A seconda dei casi, al passeggero
è riconosciuto il diritto al rimborso del costo del biglietto o all'imbarco su un volo alternativo, alla c.d. assistenza (pasti, alloggi e ulteriori servizi minori) e ad una compensazione pecuniaria di importo crescente in proporzione alla gravità del ritardo. Con particolare riferimento a quest'ultima ipotesi, la
2 normativa comunitaria identifica diverse ipotesi di gravità del ritardo, commisurate alla lunghezza della tratta.
Quindi, dal punto vista oggettivo, il Regolamento introduce una tipizzazione legale della soglia oltre la quale l'inesatto adempimento (ritardo) del vettore diviene “grave” e genera obblighi risarcitori e compensativi.
In ambito più specifico, la Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato che i passeggeri di voli ritardati di un tempo pari o superiore a tre ore possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati e, pertanto, anch'essi possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 del Regolamento (Corte di Giustizia 19 novembre 2009, C-402-07 (Omissis), (Omissis) e (Omissis) contro (Omissis) e C-432-07 (Omissis) e (Omissis)
contro
; Corte di Giustizia Grande CP_2
Sezione, 26 febbraio 2013, C-11-11 contro (Omissis) e (Omissis), con riferimento al volo CP_2
con una o più coincidenze;
Corte di Giustizia 23 ottobre 2012, C-581-10, (Omissis)
[...]
e C-629-10 British AirwaysEasyiet e International Air Transport Association-Civil CP_3
Aviation Authority); difatti, in caso di cancellazione del volo, l'art. 5, comma 3, del Regolamento citato prevede che il vettore non è tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria se ha tempestivamente avvertito il passeggero della cancellazione ovvero se dimostra che la stessa è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (v. in tema di onere della prova in caso di ritardo aereo, Cassazione, 23-01-
2018, n. 1584).
In questo quadro, la responsabilità del vettore è elisa solamente dal caso fortuito o dalla forza maggiore, cui si aggiunge però l'ipotesi del congruo preavviso che consenta al passeggero di organizzarsi diversamente, così minimizzando le conseguenze del disagio.
Quanto al termine entro cui deve essere dato il preavviso, perché possa sortire effetti liberatori, l'art. 5, comma 1, lett. c) (ììì) del regolamento stabilisce che spetta la compensazione, a meno che i passeggeri interessati siano stati informati della cancellazione del volo “meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario previsto”.
Declinando i suddetti principi al caso di specie e tenuto conto della ratio del Regolamento CE n.
261/2004, non può che concludersi nel senso che la circostanza che l'odierno appellante, essendo stato preventivamente avvisato del ritardo del volo avrebbe potuto non presentarsi all'imbarco del volo all'orario originariamente previsto e questo vale ad escludere il suo diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del regolamento medesimo.
3 Nel caso di specie, peraltro, dal documento n. 8 prodotto da parte appellante nel giudizio di primo grado emerge come la comunicazione relativa al ritardo del volo di cui è causa sia stata trasmessa dalla compagnia appellata, tuttavia da detto documento non si rileva la data di trasmissione della predetta documentazione non consentendo allo scrivente giudice di valutare la congruità del preavviso al fine di consentire ai passeggeri di riprogrammare le proprie attività, potendo essi soltanto restare in attesa del nuovo orario di partenza.
È onere di chi agisce in giudizio (nel caso che ci occupa, onere dell'odierno appellante) dimostrare che ci sia stato un effettivo ritardo suscettibile di compensazione pecuniaria, ossia un ritardo pari o superiore alle tre ore e che non sia stato opportunamente comunicato almeno sette giorni prima della partenza in quanto elemento costitutivo della pretesa azionata.
Alla luce di quanto esposto deve, d'altronde, ritenersi irrilevante la circostanza che il passeggero abbia avuto conoscenza del ritardo del volo il giorno stesso della partenza, poiché – come dimostrato dalla documentazione prodotta in primo grado – la compagnia aveva inviato apposita comunicazione riguardo il suddetto ritardo e non sono stati offerti elementi idonei a dimostrare che il momento in cui l'odierna parte attrice sia dipeso da disfunzioni organizzative della convenuta compagnia (e non, come parimenti possibile, da una noncuranza dello stesso passeggero).
Per tutti i motivi sin qui esposti, ritiene il Tribunale che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo dei principi contenuti nel regolamento CE 261/2004 e che la sentenza di primo grado debba, conseguentemente, essere confermata.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Stante la contumacia di parte appellata le spese di lite devono rimanere definitivamente a carico della parte appellante.
Si dà atto, in considerazione del rigetto integrale del presente appello, che sussistono i presupposti per l'applicazione del dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott. Pietro Enea, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) RIGETTA l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 306/2022 (depositata in data 13 maggio 2022);
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento da parte dell'appellante di una somma pari al valore del Contributo
Unificato versato per l'appello, se dovuto.
4 Così deciso a Gela, il 17 marzo 2025
Il Giudice
Pietro Enea
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