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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/10/2025, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 275/2025 R.G. contenzioso, vertente
TRA
rappresentato e difeso da sé medesimo Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.1.2025 l'avv. ha proposto opposizione avverso al Pt_1
decreto del 17.12.2024 con cui il Tribunale di Lecce – sez. I penale aveva rigettato l'istanza di liquidazione da lui avanzata in relazione all'attività prestata quale difensore d'ufficio di nel procedimento penale n. RGNR 3462/2022, una volta acquisita Controparte_2
contezza dell'esito negativo del pignoramento azionato presso il domicilio del debitore, detenuto presso la Casa Circondariale di Lecce;
ha precisato, a sostegno dell'illegittimità del rigetto, di non avere dissimulato lo stato di detenzione dell'imputato, avendogli notificato ricorso ed atto di precetto presso la Casa Circondariale di Potenza e ha evidenziato, altresì, di avere richiesto il certificato di residenza per completare la procedura esecutiva tramite pignoramento mobiliare presso la residenza del debitore;
ha, pertanto, chiarito che, al momento dell'accesso presso la residenza del debitore, l'Ufficiale giudiziario avesse redatto verbale di pignoramento negativo in ragione della materiale impossibilità di fare ingresso in loco;
infine, ha documentato di avere promosso pignoramento presso terzi, conclusosi con esito negativo per insussistenza di crediti e/o beni di pertinenza del debitore esecutato, come da nota inoltrata dalla . CP_3
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il non ha provveduto alla Controparte_1
costituzione in giudizio;
pertanto, all'udienza del 21.5.2025, Il Tribunale ha rimesso la causa in decisione.
La domanda avanzata da parte ricorrente merita accoglimento.
Ed invero, il rigetto dell'istanza di liquidazione contestato in questa sede risulta fondato sul rilievo che non vi fossero condizioni ostative al recupero delle somme a carico dell'esecutato, atteso che nel verbale di pignoramento mobiliare veniva unicamente dato atto dell'assenza del medesimo, che il ricorrente sapeva fosse collocato in carcere.
In considerazione della documentazione in atti, tuttavia, risulta provato che l'odierno istante abbia costituito in mora il debitore;
abbia ottenuto il provvedimento di condanna al pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta, oltre che delle spese di lite, con sentenza n. 4144/2024 pubblicata in data 17.9.2024 emessa dal GdP di Lecce ed abbia notificato al debitore la detta sentenza, munita di formula esecutiva, nonché successivo precetto datato 16.10.2024; risulta provato, altresì, che il ricorrente abbia promosso un vano tentativo di pignoramento presso terzi, conclusosi esito negativo per insussistenza di crediti e/o beni di pertinenza dell'esecutato, come da dichiarazione resa in data 11.11.24 da CP_4
quindi abbia dato corso ad un tentativo di pignoramento mobiliare, anch'esso
[...] infruttuosamente conclusosi, per non avere l'Ufficiale giudiziario rinvenuto l'esecutato presso l'indirizzo di residenza documentato;
in proposito, deve rilevarsi come l'assenza del debitore, ai sensi dell'art. 513 c.p.c., non precluda l'apposizione del vincolo pignoratizio sui beni presenti nell'immobile che risulti qualificabile come abitazione del medesimo, sicchè la dizione contenuta nel verbale suddetto appare plausibilmente diretta ad indicare che l'ufficiale giudiziario non abbia reperito neppure alcun elemento che consentisse di apprezzare un collegamento sostanziale tra l'esecutato ed il luogo di formale residenza- ad esempio, la presenza di congiunti di costui - tale collegamento sarebbe stato necessario al fine di evidenziare la presumibile proprietà in capo al medesimo di eventuali beni ivi rinvenuti;
per mero tuziorismo, si noti come l'imputato fosse qualificato impossidente già nella CNR del 24.2.22 in atti.
Deve, quindi, apprezzarsi l'assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 116 D.P.R.
115/2002, a mente del quale il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'RA senza aver dimostrato di avere esperito inutili tentativi per il recupero del proprio credito professionale.
In particolare, secondo giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, ai fini di cui all'art. 116
D.P.R. 115/2002 “il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio” ( cfr. Cass. civ. sent. n. 1814/23) ed ancora “ il meccanismo di cui al D.P.R. n. 115 del
2002, art. 116, non postula la non abbienza dell'imputato né presume la sua insolvibilità (e quindi il non recupero del credito), ma consiste in una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito” (cfr. Cass. pen. n. 46741/2007).
Pertanto, in adesione a siffatto orientamento giurisprudenziale e tenuto conto dell'attività di recupero del credito posta in essere, la domanda formulata dal ricorrente è meritevole di accoglimento: al ricorrente, pertanto, devono essere liquidati:
- Quanto al procedimento penale, in ragione del titolo di reato – 635 c.p.c.-, della consistenza dell'attività processuale svolta e della ridotta complessità della questione, sulla scorta dei parametri minimi relativi ai giudizi innanzi al Tribunale monocratico ex DM 55/14, € 1.200,00;
- Quanto al procedimento innanzi al giudice di Pace, € 700,00 per compensi ivi liquidati, oltre accessori;
- Quanto alla fase esecutiva, in ossequio ai parametri di cui al DM 55/14 in ragione del valore della pretesa creditoria ed alla consistenza delle attività svolte rispetto ad ogni esecuzione:
€ 70,00 per il precetto, € per 270,00 per la procedura espropriativa presso terzi ed €
160,00 per quella presso il debitore, oltre accessori;
Le spese di lite del presente procedimento, ancorate alla limitata portata giuridica delle questioni trattate ed alla consistenza economica della vicenda, seguono la soccombenza del dicastero.
P.T.M
- accoglie l'opposizione e per l'effetto, integralmente riformando l'opposto decreto del
Tribunale di Lecce – sez. I penale del 17.12.2024 e depositato in data 19.12.2024, liquida all'avv. l'onorario di € 2.400,00 per compensi, da maggiorarsi di rsf al 15%, Parte_1
iva e cpa;
- condanna il al pagamento, in favore dell'avv. , Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 500,00 per compensi, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa,
Lecce, 16.10.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca Caputo
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 275/2025 R.G. contenzioso, vertente
TRA
rappresentato e difeso da sé medesimo Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.1.2025 l'avv. ha proposto opposizione avverso al Pt_1
decreto del 17.12.2024 con cui il Tribunale di Lecce – sez. I penale aveva rigettato l'istanza di liquidazione da lui avanzata in relazione all'attività prestata quale difensore d'ufficio di nel procedimento penale n. RGNR 3462/2022, una volta acquisita Controparte_2
contezza dell'esito negativo del pignoramento azionato presso il domicilio del debitore, detenuto presso la Casa Circondariale di Lecce;
ha precisato, a sostegno dell'illegittimità del rigetto, di non avere dissimulato lo stato di detenzione dell'imputato, avendogli notificato ricorso ed atto di precetto presso la Casa Circondariale di Potenza e ha evidenziato, altresì, di avere richiesto il certificato di residenza per completare la procedura esecutiva tramite pignoramento mobiliare presso la residenza del debitore;
ha, pertanto, chiarito che, al momento dell'accesso presso la residenza del debitore, l'Ufficiale giudiziario avesse redatto verbale di pignoramento negativo in ragione della materiale impossibilità di fare ingresso in loco;
infine, ha documentato di avere promosso pignoramento presso terzi, conclusosi con esito negativo per insussistenza di crediti e/o beni di pertinenza del debitore esecutato, come da nota inoltrata dalla . CP_3
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il non ha provveduto alla Controparte_1
costituzione in giudizio;
pertanto, all'udienza del 21.5.2025, Il Tribunale ha rimesso la causa in decisione.
La domanda avanzata da parte ricorrente merita accoglimento.
Ed invero, il rigetto dell'istanza di liquidazione contestato in questa sede risulta fondato sul rilievo che non vi fossero condizioni ostative al recupero delle somme a carico dell'esecutato, atteso che nel verbale di pignoramento mobiliare veniva unicamente dato atto dell'assenza del medesimo, che il ricorrente sapeva fosse collocato in carcere.
In considerazione della documentazione in atti, tuttavia, risulta provato che l'odierno istante abbia costituito in mora il debitore;
abbia ottenuto il provvedimento di condanna al pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta, oltre che delle spese di lite, con sentenza n. 4144/2024 pubblicata in data 17.9.2024 emessa dal GdP di Lecce ed abbia notificato al debitore la detta sentenza, munita di formula esecutiva, nonché successivo precetto datato 16.10.2024; risulta provato, altresì, che il ricorrente abbia promosso un vano tentativo di pignoramento presso terzi, conclusosi esito negativo per insussistenza di crediti e/o beni di pertinenza dell'esecutato, come da dichiarazione resa in data 11.11.24 da CP_4
quindi abbia dato corso ad un tentativo di pignoramento mobiliare, anch'esso
[...] infruttuosamente conclusosi, per non avere l'Ufficiale giudiziario rinvenuto l'esecutato presso l'indirizzo di residenza documentato;
in proposito, deve rilevarsi come l'assenza del debitore, ai sensi dell'art. 513 c.p.c., non precluda l'apposizione del vincolo pignoratizio sui beni presenti nell'immobile che risulti qualificabile come abitazione del medesimo, sicchè la dizione contenuta nel verbale suddetto appare plausibilmente diretta ad indicare che l'ufficiale giudiziario non abbia reperito neppure alcun elemento che consentisse di apprezzare un collegamento sostanziale tra l'esecutato ed il luogo di formale residenza- ad esempio, la presenza di congiunti di costui - tale collegamento sarebbe stato necessario al fine di evidenziare la presumibile proprietà in capo al medesimo di eventuali beni ivi rinvenuti;
per mero tuziorismo, si noti come l'imputato fosse qualificato impossidente già nella CNR del 24.2.22 in atti.
Deve, quindi, apprezzarsi l'assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 116 D.P.R.
115/2002, a mente del quale il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'RA senza aver dimostrato di avere esperito inutili tentativi per il recupero del proprio credito professionale.
In particolare, secondo giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, ai fini di cui all'art. 116
D.P.R. 115/2002 “il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio” ( cfr. Cass. civ. sent. n. 1814/23) ed ancora “ il meccanismo di cui al D.P.R. n. 115 del
2002, art. 116, non postula la non abbienza dell'imputato né presume la sua insolvibilità (e quindi il non recupero del credito), ma consiste in una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito” (cfr. Cass. pen. n. 46741/2007).
Pertanto, in adesione a siffatto orientamento giurisprudenziale e tenuto conto dell'attività di recupero del credito posta in essere, la domanda formulata dal ricorrente è meritevole di accoglimento: al ricorrente, pertanto, devono essere liquidati:
- Quanto al procedimento penale, in ragione del titolo di reato – 635 c.p.c.-, della consistenza dell'attività processuale svolta e della ridotta complessità della questione, sulla scorta dei parametri minimi relativi ai giudizi innanzi al Tribunale monocratico ex DM 55/14, € 1.200,00;
- Quanto al procedimento innanzi al giudice di Pace, € 700,00 per compensi ivi liquidati, oltre accessori;
- Quanto alla fase esecutiva, in ossequio ai parametri di cui al DM 55/14 in ragione del valore della pretesa creditoria ed alla consistenza delle attività svolte rispetto ad ogni esecuzione:
€ 70,00 per il precetto, € per 270,00 per la procedura espropriativa presso terzi ed €
160,00 per quella presso il debitore, oltre accessori;
Le spese di lite del presente procedimento, ancorate alla limitata portata giuridica delle questioni trattate ed alla consistenza economica della vicenda, seguono la soccombenza del dicastero.
P.T.M
- accoglie l'opposizione e per l'effetto, integralmente riformando l'opposto decreto del
Tribunale di Lecce – sez. I penale del 17.12.2024 e depositato in data 19.12.2024, liquida all'avv. l'onorario di € 2.400,00 per compensi, da maggiorarsi di rsf al 15%, Parte_1
iva e cpa;
- condanna il al pagamento, in favore dell'avv. , Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 500,00 per compensi, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa,
Lecce, 16.10.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca Caputo