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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/04/2024, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 22/4/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13465/2023 R.G. Previdenza
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. to Daniele Angelo Guarino, con il quale elettivamente domicilia,
come in atti;
ricorrente
E
CP 1 in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell CP 2
resistente
MOTIVI della DECISIONE
6/11/2023 eCon ricorso depositato in Cancelleria in data
regolarmente notificato l'epigrafata parte ricorrente adiva il giudice lavoro chiedendo di condannarsi 1 CP 1 al pagamento dei rateidel dell'indennità di accompagnamento, maturati in suo favore, secondo l'accertamento del presupposto sanitario compiuto nel giudizio ex art.
445 bis cpc del Tribunale di Napoli Nord, oltre interessi legali e con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. L CP 1 si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia
contendere per essere intervenuto nelle more il pagamento in via del amministrativa.
All'odierna udienza cartolare, parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiararsi la cessazione della materia del contendere all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa con e,
deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Effettivamente, dalla documentazione versata in atti risulta che
1 CP 1 ha provveduto al pagamento dei ratei richiesti in questa sede nel mese di febbraio 2024, successivamente alla proposizione del ricorso.
E ciò a fronte della notifica del decreto di omologa e del modello
AP70 effettuata in data 27/6/2023 (cfr. documentazione in atti). Poiché è incontroversa tra le parti la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto il riconoscimento del diritto in via stragiudiziale e rilevato che, pacificamente, detto riconoscimento
veniva posto in essere dopo l'instaurazione del giudizio, pur essendosi parte ricorrente tempestivamente attivata per la presentazione all CP 1 del titolo necessario per provvedere al pagamento, va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere e va, quindi, delibato
esclusivamente con riguardo alle spese di lite. Esse seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro,
definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione,
eccezione, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
1)
condanna parte resistente al pagamento delle spese di 2)
lite che liquida in complessivi € 1.500, per competenze, oltre IVA
e CPA e spese al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Aversa, 23/4/2024
IL GIUDICE (Dott.ssa Ida Ponticelli)
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 22/4/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13465/2023 R.G. Previdenza
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. to Daniele Angelo Guarino, con il quale elettivamente domicilia,
come in atti;
ricorrente
E
CP 1 in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell CP 2
resistente
MOTIVI della DECISIONE
6/11/2023 eCon ricorso depositato in Cancelleria in data
regolarmente notificato l'epigrafata parte ricorrente adiva il giudice lavoro chiedendo di condannarsi 1 CP 1 al pagamento dei rateidel dell'indennità di accompagnamento, maturati in suo favore, secondo l'accertamento del presupposto sanitario compiuto nel giudizio ex art.
445 bis cpc del Tribunale di Napoli Nord, oltre interessi legali e con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. L CP 1 si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia
contendere per essere intervenuto nelle more il pagamento in via del amministrativa.
All'odierna udienza cartolare, parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiararsi la cessazione della materia del contendere all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa con e,
deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Effettivamente, dalla documentazione versata in atti risulta che
1 CP 1 ha provveduto al pagamento dei ratei richiesti in questa sede nel mese di febbraio 2024, successivamente alla proposizione del ricorso.
E ciò a fronte della notifica del decreto di omologa e del modello
AP70 effettuata in data 27/6/2023 (cfr. documentazione in atti). Poiché è incontroversa tra le parti la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto il riconoscimento del diritto in via stragiudiziale e rilevato che, pacificamente, detto riconoscimento
veniva posto in essere dopo l'instaurazione del giudizio, pur essendosi parte ricorrente tempestivamente attivata per la presentazione all CP 1 del titolo necessario per provvedere al pagamento, va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere e va, quindi, delibato
esclusivamente con riguardo alle spese di lite. Esse seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro,
definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione,
eccezione, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
1)
condanna parte resistente al pagamento delle spese di 2)
lite che liquida in complessivi € 1.500, per competenze, oltre IVA
e CPA e spese al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Aversa, 23/4/2024
IL GIUDICE (Dott.ssa Ida Ponticelli)