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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4830/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA ON Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. , Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Pistacchi, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis 49 e 51 c.p.c. depositato in data 9.4.2025, le parti hanno chiesto di separarsi e divorziare alle seguenti condizioni: “1. i coniugi continueranno
a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. 2.
Ciascun coniuge continuerà a provvedere al proprio mantenimento alle condizioni di cui all'atto
introduttivo”.
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti.
La causa va rimessa in istruttoria sulla domanda divorzile – allo stato – non procedibile.
Spese alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 27.6.1987 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.
00667, P II, Serie A02, dell'anno 1987);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
SPESE alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7.11.2025
Il Giudice La Presidente
TA ON TA IE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA ON Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. , Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Pistacchi, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis 49 e 51 c.p.c. depositato in data 9.4.2025, le parti hanno chiesto di separarsi e divorziare alle seguenti condizioni: “1. i coniugi continueranno
a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. 2.
Ciascun coniuge continuerà a provvedere al proprio mantenimento alle condizioni di cui all'atto
introduttivo”.
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti.
La causa va rimessa in istruttoria sulla domanda divorzile – allo stato – non procedibile.
Spese alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 27.6.1987 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.
00667, P II, Serie A02, dell'anno 1987);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
SPESE alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7.11.2025
Il Giudice La Presidente
TA ON TA IE