Articolo 2 della Legge 1 febbraio 1989, n. 36
Articolo 1Articolo 3
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23 febbraio 1989
Art. 2. 1. Rimangono ferme le competenze dell'Aeronautica militare in materia di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di tutti i mezzi della difesa aerea nell'area di interesse nazionale, ivi compresi gli aerei imbarcati quando chiamati a concorrere alla difesa del territorio.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1989
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