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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 2/04/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 13013/2023 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 9.40 sono presenti l'avv. CAMMALLERI RAIMONDO in sostituzione dell'avv.
SPOTORNO CLAUDIA per parte ricorrente nonché l'avv. SPARACINO MARIA
GRAZIA in sostituzione dell'avv. SALVATORE CACIOPPO per l' per l' . CP_1 CP_1
L'avv. CAMMALLERI contesta le risultanze della CTU e ne chiede la rinnovazione o, quanto meno, il richiamo non ritenendo equa la valutazione conclusiva del consulente;
in subordine conclude come in atti rilevando che è stata già depositata l'istanza di liquidazione delle spese, essendo stata parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato.
L'avv. SPARACINO si oppone alla rinnovazione e/o al richiamo della consulenza, conclude come in atti e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.45
*********************
Successivamente, alle ore 17.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 13013/2023 R.G.L. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. SPOTORNO CLAUDIA ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Palermo, P.zza
Chopin n. 13, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del Controparte_2
Direttore Regionale per la Sicilia, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante
58/d, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo, giusta procura generale alle liti in notaio di Palermo. Persona_1
- resistente -
OGGETTO : RICONOSCIMENTO MALATTIA PROFESSIONALE
All'udienza del 2 aprile 2025 ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' . CP_1
❖ Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
❖ Provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso depositato in data 24.10.2023, il ricorrente come in epigrafe indicato,
dopo aver premesso:
- d'aver lavorato dal 1975 al 2016 come meccanico/saldatore alle dipendenze di note ditte dell'indotto Fincantieri appaltatrici dei servizi di pitturazione e coibentazione delle navi;
- d'essere stato esposto negli anni a polveri di amianto;
- d'aver contratto una “interstiziopatia o pneumoconiosi secondaria ad esposizione
(asbestosi o fibrosi da polveri metalliche”;
- d'aver presentato il 27.7.2022 regolare denuncia all' che chiudeva il CP_1
procedimento rigettando la domanda;
- d'aver proposto ricorso amministrativo il 21.11.2022 anch'esso rigettato con provvedimento definitivo del 13.12.2022; conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l' per ivi sentire accogliere le CP_1 seguenti domande: “accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto, già alla data della denuncia della malattia professionale o da quella che verrà ritenuta di giustizia,
interstiziopatia/pneumoconiosi secondaria ad esposizione ad amianto, IPA e Gas nitrosi, con deficit respiratorio del settore navalmeccanico, presenti nel cantiere
navale di Palermo ed a bordo delle navi ai tempi per cui è causa, secondo i dati
scientifici acquisiti e le risultanze documentali offerte nonché le prove dibattimentali offerte, da valutarsi anche in associazione con le patologia tutte dell'apparato polmonare e cardiocircolatorio, con un grado di inabilità pari o superiore al 6% (e pari a quel grado di danno biologico/punto di menomazione che verrà accertato anche
a mezzo di CTU medico legale), con conseguente diritto al relativo indennizzo o rendita.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , CP_1 contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto precisando che “[..], non risulta in alcun modo documentata l'esposizione a rischio professionale, non essendo, tra l'altro, l'odierno ricorrente in possesso di alcuna certificazione in tal senso e, pertanto, si contesta la sussistenza del relativo rischio. Si precisa sul punto, infatti, che
la domanda a suo tempo presentata dal è stata rigettata per essere stata, Parte_1
la stessa, presentata, oltre i termini di legge [..] solo la presenza di ispessimenti
pleurici fibro-ialini iniziali, bilaterali, con risparmio degli apici, dei seni costofrenici e
3 della pleura mediastinica, solo successivamente evolventi in placche pleuriche
calcifiche, è patognomonica della malattia. Considerando che, nel caso di specie, alla
TC Torace è presenta un (SINGOLO) lieve ispessimento della pleura costale, deve escludersi che lo stesso sia correlabile ad eventuale esposizione all'amianto visto peraltro la non bilateralità oltre che la sede (costale). Considerando, quindi, gli
accertamenti esibiti, alla luce della valutazione pneumologica di sede e tenuto conto di
quanto affermato dai dati di letteratura, devono confermarsi, pertanto, anche in questa sede, le valutazioni già formulate in sede amministrativa”.
Espletata attività istruttoria, sia con l'assunzione di prova per testi sia con l'espletamento di c.t.u. medico- legale affidata al la dott.ssa , Persona_2 all'odierna udienza, la causa viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il CTU incaricato dopo avere esaminato l'intera documentazione medica versata in atti, ha rilevato che “[..] la pneumoconiosi da esposizione ad amianto [..] indica un gruppo di minerali di natura fibrosa (anfiboli o serpentini) caratterizzati dalla loro straordinaria resistenza alla trazione, da una scarsa conduzione del calore e
dalla marcata resistenza rispetto agli attacchi chimici. I rischi per la salute dovuti all'uso dell'amianto derivano dal possibile rilascio di fibre microscopiche dai materiali che lo contengono nell'ambiente. Tali fibre si trovano in generale conglomerate in matrici di varia natura all'interno di Materiali Contenenti Amianto
(MCA) caratterizzati da differenti gradi di friabilità. [..] La diagnosi di certezza di
asbestosi è basata su una accurata descrizione istologica del quadro e sulla ricerca e quantificazione dei corpuscoli dell'asbesto su adeguati campioni di tessuto polmonare.
Per la diagnosi di asbestosi alla presenza di tali anomalie deve associarsi il riscontro di corpuscoli dell'asbesto su sezioni istologiche standard. In genere il grado di severità dell'asbestosi correla con i quantitativi di fibre e corpuscoli di asbesto nel polmone o con le stime di esposizione professionale cumulativa (Rom 1987, Green 1997). La
dimostrazione istologica rappresenta certamente lo strumento diagnostico più sensibile. [..] Sulla scorta di quanto sopra rappresentato la indagine radiografica
(Diffuso ispessimento delle pareti bronchiali. Lieve ispessimento della pleura costale in
corrispondenza del segmento mediale del LM. Piccole bande di condensazione sub
4 pleuriche a livello dei segmenti mediale del LM e lingulare inferiore, di significato
fibrotico/atelettasico; nel segmento mediale basale del LI destro coesistono alcuni tralci densi di verosimile significato fibrocicatriziale, associati a piccole bronchiettasie da trazione) non permette in modo univoco di effettuare “diagnosi di” asbestosi”.
Infatti, una delle principali difficoltà che si riscontra nel procedere alla diagnosi di
asbestosi risiede nel fatto che si tratta di una patologia dal punto di vista clinico, della
diagnosi per immagini e di quella istologica, indistinguibile da interstiziopatie di altra natura. Nel caso in specie il quadro clinico strumentale rilevato, non soddisfacendo i criteri espressi nel corso dell'elaborato, non permette di formulare con elevata probabilità la diagnosi di asbestosi”.
Il CTU, pertanto, completava il proprio elaborato ritenendo che “la patologia polmonare (interstiziopatia) denunciata dal signor meccanico/saldatore Parte_1 presso l'indotto della Fincantieri non è compatibile con criterio di elevata probabilità con la diagnosi di asbestosi”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. - avverso le quali le parti non hanno formulato osservazioni tecniche - vanno condivise perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali, sicché non si ritiene di procedere al richiamo del CTU (e tanto meno alla rinnovazione), come richiesto da parte ricorrente.
In termini conclusivi dunque, il ricorso va respinto.
Per ciò che concerne le spese, la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore;
mentre stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello stato, si provvede come da separato decreto di pagamento.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese della CP_1
consulenza tecnica già liquidate.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 2 aprile 2025
Il Giudice O.
Claudia Gentile
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