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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2774 /2025 R.R.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente relatore dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'affidamento della figlia minore nata fuori dal matrimonio, ex art. 473 bis 51 c.p.c., presentato congiuntamente in data 10.03.2025 da:
E , entrambi con il proc. e dom. Parte_1 Parte_2
avv. DENNETTA TERESA ricorrenti con l'intervento del P.M. in sede;
SENTENZA
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore nata il [...] fuori dal matrimonio Per_1
e riconosciuta da entrambi i genitori, presentato congiuntamente da
[...]
; Parte_3
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 08.04.2025;
-ritenuto che le condizioni di regolamentazione indicate dalle parti risultino conformi agli interessi della figlia minore,
P.Q.M.
il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, così provvede:
1. dispone che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori in modo Per_1
condiviso, con collocamento e residenza presso la madre;
1 2. dispone a carico del padre il pagamento della somma mensile di € 300,00 a titolo di compartecipazione nel mantenimento della figlia minore, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
3. dà atto che gli assegni unici verranno ripartiti al 50%, come per legge;
4. pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia minore, in ossequio a quanto disposto dal Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia protocollato presso la Segreteria del Tribunale. Prende atto che anticiperà la spesa straordinaria il genitore collocatario con rimborso dell'altro genitore entro il mese successivo a quello della spesa straordinaria;
5. dispone che il diritto di visita del padre sia concordato direttamente con la figlia ormai quindicenne, e secondo la frequentazione attualmente in corso Per_1
gestita direttamente tra figlia e padre;
6. dà atto che i genitori si impegnano fin d'ora a prestare il proprio consenso alle autorizzazioni necessarie per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia (passaporto). Per_1
7. Nulla per le spese.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 08.04.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
2
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente relatore dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'affidamento della figlia minore nata fuori dal matrimonio, ex art. 473 bis 51 c.p.c., presentato congiuntamente in data 10.03.2025 da:
E , entrambi con il proc. e dom. Parte_1 Parte_2
avv. DENNETTA TERESA ricorrenti con l'intervento del P.M. in sede;
SENTENZA
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore nata il [...] fuori dal matrimonio Per_1
e riconosciuta da entrambi i genitori, presentato congiuntamente da
[...]
; Parte_3
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 08.04.2025;
-ritenuto che le condizioni di regolamentazione indicate dalle parti risultino conformi agli interessi della figlia minore,
P.Q.M.
il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, così provvede:
1. dispone che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori in modo Per_1
condiviso, con collocamento e residenza presso la madre;
1 2. dispone a carico del padre il pagamento della somma mensile di € 300,00 a titolo di compartecipazione nel mantenimento della figlia minore, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
3. dà atto che gli assegni unici verranno ripartiti al 50%, come per legge;
4. pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia minore, in ossequio a quanto disposto dal Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia protocollato presso la Segreteria del Tribunale. Prende atto che anticiperà la spesa straordinaria il genitore collocatario con rimborso dell'altro genitore entro il mese successivo a quello della spesa straordinaria;
5. dispone che il diritto di visita del padre sia concordato direttamente con la figlia ormai quindicenne, e secondo la frequentazione attualmente in corso Per_1
gestita direttamente tra figlia e padre;
6. dà atto che i genitori si impegnano fin d'ora a prestare il proprio consenso alle autorizzazioni necessarie per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia (passaporto). Per_1
7. Nulla per le spese.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 08.04.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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