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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9315 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 16/12/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3087/2025 R.G.
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. TUNDO Parte_1 C.F._1 ANTONIO presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA CP_1 elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10.02.25, parte ricorrente agiva nei confronti dell' al fine di CP_1 ottenere l'accertamento dell'intervenuta prescrizione delle pretese contributive pari ad € 997,95, relative all'avviso di accertamento n. 241907761117 del 14 gennaio 2025, concernente il rapporto di lavoro n. 9901008058, riferito ai contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro domestico intercorso con il sig. con vittoria di spese e compensi da Persona_1 attribuirsi al procuratore antistatario. Si costituiva tempestivamente l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e CP_1 in diritto;
con vittoria di spese. La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti. Dagli atti emerge che la notifica di avviso di accertamento 241907761117 del 25 novembre 2019 CP_ sarebbe avvenuta con AR 63033056445-9, che l' assume valida a fini interruttivi della CP_ prescrizione, per compiuta giacenza. Onerato di produrre la relativa certificazione, l' non vi ha provveduto neppure a seguito di richiesta del giudicante. Ne consegue che per tale ragione non si reputa raggiunta la prova dell'avvenuto effetto interruttivo in virtù dell'atto in questione. Invero, i termini per il pagamento dei contributi oggetto di causa erano: 10.10.2015 e 10.4.2016. Pur considerata la normativa Covid che ha sospeso il decorso della prescrizione, deve ritenersi che alla data di notifica dell'avviso di accertamento ivi opposto si sia maturata la prescrizione estintiva circa la pretesa asseritamente vantata dall' , con accoglimento della domanda come in CP_2 dispositivo. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento opposto, dichiarando CP_ che nulla è dovuto dal ricorrente all' a titolo di contributi per i periodi e in relazione al rapporto di lavoro domestico n. 9901008058; CP_
- Condanna l' al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidandole in €. 321,00, oltre €. 43,00 per esborsi, ed oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge. Così deciso in Napoli, il 16.12.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Roberta Manzon
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 16/12/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3087/2025 R.G.
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. TUNDO Parte_1 C.F._1 ANTONIO presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA CP_1 elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10.02.25, parte ricorrente agiva nei confronti dell' al fine di CP_1 ottenere l'accertamento dell'intervenuta prescrizione delle pretese contributive pari ad € 997,95, relative all'avviso di accertamento n. 241907761117 del 14 gennaio 2025, concernente il rapporto di lavoro n. 9901008058, riferito ai contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro domestico intercorso con il sig. con vittoria di spese e compensi da Persona_1 attribuirsi al procuratore antistatario. Si costituiva tempestivamente l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e CP_1 in diritto;
con vittoria di spese. La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti. Dagli atti emerge che la notifica di avviso di accertamento 241907761117 del 25 novembre 2019 CP_ sarebbe avvenuta con AR 63033056445-9, che l' assume valida a fini interruttivi della CP_ prescrizione, per compiuta giacenza. Onerato di produrre la relativa certificazione, l' non vi ha provveduto neppure a seguito di richiesta del giudicante. Ne consegue che per tale ragione non si reputa raggiunta la prova dell'avvenuto effetto interruttivo in virtù dell'atto in questione. Invero, i termini per il pagamento dei contributi oggetto di causa erano: 10.10.2015 e 10.4.2016. Pur considerata la normativa Covid che ha sospeso il decorso della prescrizione, deve ritenersi che alla data di notifica dell'avviso di accertamento ivi opposto si sia maturata la prescrizione estintiva circa la pretesa asseritamente vantata dall' , con accoglimento della domanda come in CP_2 dispositivo. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento opposto, dichiarando CP_ che nulla è dovuto dal ricorrente all' a titolo di contributi per i periodi e in relazione al rapporto di lavoro domestico n. 9901008058; CP_
- Condanna l' al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidandole in €. 321,00, oltre €. 43,00 per esborsi, ed oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge. Così deciso in Napoli, il 16.12.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Roberta Manzon