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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 318/2024 R.G. promossa
DA
), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. L. Azzaro
Appellante/appellata incidentale
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'avv. G. Di CP_1 C.F._1
Paola
Appellato/appellante incidentale
Controparte_2
( , in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti M. P.IVA_2
Galeano e P.L. Tomaselli
Appellato/appellante incidentale
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 860/2023 pubblicata il 7.11.2023, il giudice del lavoro del
Tribunale di Ragusa, in accoglimento dell'opposizione proposta da , CP_1 annullava l'intimazione di pagamento n. 297 2022 9003619123 e i sottesi avvisi di addebito n. 597 2011 2000496218 e n. 597 2016 0000889171. Condannava
[...]
al pagamento delle spese di lite e compensava le spese con Parte_1
riguardo all' CP_2
Rilevato che i suddetti avvisi di addebito erano stati notificati, rispettivamente, il
14.11.2011 e il 15.6.2016 e che, successivamente, anche in relazione agli stessi era stata notificata, in data 18.1.2016, intimazione di pagamento n. 297 2015 900
4152481, il tribunale riteneva che, alla data di notifica dell'intimazione opposta, e cioè il 7.9.2022, fosse maturato il termine di prescrizione quinquennale. Precisava che, tenuto conto della sospensione dei termini per l'attività di riscossione, detto termine era, infatti, spirato il 12.7.2022.
Avverso la citata sentenza proponeva appello , Parte_1
con ricorso depositato il 7.5.2024. Si costituiva l' in data 14.6.2024, proponendo CP_2
appello incidentale. Si costitutiva, nella medesima data, , il quale a propria CP_1
volta proponeva appello incidentale condizionato.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame censura la sentenza di primo grado Pt_2
per aver accolto l'eccezione di prescrizione.
Deduce che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che l'intimazione di pagamento opposta fosse stata notificata il 7.9.2022, sebbene la data da tenere in considerazione fosse quella “di notificazione ex art. 140 c.p.c. da parte del messo notificatore, ossia quella del 15/25.06.2022”.
Precisa che, peraltro, tra la notificazione della prima intimazione di pagamento, avvenuta nel 2015, e quella della seconda è intervenuta la sospensione dell'attività di riscossione dei tributi dall'8.3.2020 al 31.8.2021, come stabilito dal Decreto Sostegni, modificato dalla Legge n. 106/2021, per un totale di 542 giorni. 1.2. Con il secondo motivo di appello, impugna la sentenza per aver Pt_2
annullato l'intimazione di pagamento con riferimento all'avviso di addebito n. 597
2016 0000889171, non oggetto di giudizio.
Deduce che l'opposizione proposta da , infatti, riguardava l'avviso di CP_1
addebito n. 597 2011 2000496218000, correttamente indicato in sentenza, e l'avviso di addebito n. 597 2012 0000955761000, notificato, per compiuta giacenza il
13.8.2012.
1.3. Di conseguenza, chiede riformarsi anche il capo di sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite.
1.4. Con l'appello incidentale, l' sostiene la correttezza delle censure CP_2
avanzate dall'appellante principale. Lamenta, poi, l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020, che richiama l'art. 12 del d.lgs. n.
159/2015. Assume che, per effetto di detto richiamo, la prescrizione dell'atto già affidato all' doveva considerarsi differita al 31.12.2023. Controparte_3
1.5. In accoglimento del proprio appello incidentale, l' chiede condannarsi CP_2
l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
1.6. Con appello incidentale condizionato, impugna la sentenza di CP_1
primo grado per aver ritenuto che il decorso del termine di prescrizione fosse stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 297 2015 9004152481, sebbene non avesse dato prova che la stessa era riferibile agli avvisi di addebito Pt_2
oggetto di giudizio.
2. Va in primo luogo rilevato che ha proposto istanza di correzione di Pt_2
errore materiale della sentenza appellata nella parte in cui individua uno dei due avvisi di addebito impugnati con il n. 59720160000889171.
Tale istanza, che può essere proposta in qualsiasi forma (“Nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale,
l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l'istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza”. ZI civile sez. VI, 12/01/2022, n.683), va accolta, trattandosi di un evidente errore materiale. Infatti, nel corpo della sentenza il tribunale individua uno degli avvisi di addebito impugnati, che identifica con il n. 59720160000889171, come il documento 2 allegato alla memoria di costituzione, che in realtà, è l'avviso di addebito n. 59720120000955761, specificamente riportato nella intimazione di pagamento.
La sentenza va, dunque, corretta sostituendo all'avviso di addebito n.
59720160000889171, riportato sia nel corpo della sentenza che nel dispositivo,
l'avviso di addebito n. 59720120000955761.
3. Ciò posto, occorre esaminare la questione del difetto di legittimazione di Pt_2
questione rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno, che nell'ipotesi in esame non si è formato: “La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio” (ZI civile, sez. I, 17/02/2021, n.
4221).
Il collegio richiama l'orientamento della Corte di ZI consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce, comunque, effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412) ZI civile , sez. un.
08/03/2022 n. 7514 citata).
Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della ZI
(cfr ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781; ZI civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208 e di recente ZI civile sez. lav. 19/3/2024, n. 7372
“Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n.
7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni
Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti” (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812).
Il presente giudizio riguarda esclusivamente il merito della pretesa e, segnatamente, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
ne consegue il difetto di legittimazione passiva di e la conseguente inammissibilità dell'appello Pt_2
principale.
4. L'impugnazione proposta dall' in quanto appello incidentale tardivo, CP_2
perde efficacia, ai sensi dell'art. 334, comma 2 c.p.c., a seguito della inammissibilità dell'appello principale.
5. L'appello incidentale condizionato rimane assorbito.
6. Le spese del grado vanno compensate in ragione dell'epoca della pronuncia delle sezioni unite sopra richiamata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell' CP_2
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara inammissibile l'appello principale e inefficace l'appello indentale;
compensa le spese processuali del grado;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' dell'ulteriore importo CP_2
a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi