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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/12/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Claudia De Santi presidente e relatore dott.ssa Ida Cuffaro giudice dott.ssa Eugenia Di Bella giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 dicembre 2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1431 del 2021 R.G., pendente tra
AVV. ; Parte_1
-parte reclamante- contro rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Fuscà; Controparte_1
-parte reclamata-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, in data 1 ottobre 2024, il collegio, in virtù dell'istanza di ricusazione proposta dalla parte reclamante, ha disposto la sospensione del procedimento a norma dell'art. 52, ultimo comma, c.p.c.
Con provvedimento del 12 dicembre 2024, comunicato in data 13 dicembre
2024, il Tribunale, in composizione collegiale, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza.
1 Successivamente, nessuna delle parti ha riassunto il giudizio nel termine prescritto dalla legge.
In data 22 luglio 2025, la difesa del ha chiesto l'estinzione Controparte_1
del presente procedimento per mancata riassunzione della causa nel termine di legge.
Sollecitato il contraddittorio con la fissazione dell'udienza, la parte reclamante ha chiesto il differimento dell'udienza dell'1 ottobre 2025 per legittimo impedimento del difensore. Pertanto, è stata fissata l'udienza del 3 dicembre 2025.
Ritiene il collegio che la mancata riassunzione determini l'estinzione automatica del procedimento ex art. 307 c.p.c., precludendo ogni altra attività.
Infatti, ai sensi dell'art. 307 c.p.c.: “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.
L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Con la precisazione che, a fronte di una causa di estinzione verificatasi, del rinvio già concesso e dell'assenza di documentate esigenze, non ricorrono i presupposti per differire il presente procedimento - iscritto nell'anno 2021 - ad altra udienza.
Infine, quanto alle spese di lite, nulla deve disporsi atteso che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.: “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
Inoltre, non ricorrono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 che così dispone: “quando l'impugnazione, anche 2 incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione” (cfr. Cass. Civ. n. 25485 del 2018: “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude
l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1431 del 2021 R.G., così provvede:
-dichiara l'estinzione del processo;
-nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il presidente dott.ssa Claudia De Santi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Claudia De Santi presidente e relatore dott.ssa Ida Cuffaro giudice dott.ssa Eugenia Di Bella giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 dicembre 2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1431 del 2021 R.G., pendente tra
AVV. ; Parte_1
-parte reclamante- contro rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Fuscà; Controparte_1
-parte reclamata-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, in data 1 ottobre 2024, il collegio, in virtù dell'istanza di ricusazione proposta dalla parte reclamante, ha disposto la sospensione del procedimento a norma dell'art. 52, ultimo comma, c.p.c.
Con provvedimento del 12 dicembre 2024, comunicato in data 13 dicembre
2024, il Tribunale, in composizione collegiale, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza.
1 Successivamente, nessuna delle parti ha riassunto il giudizio nel termine prescritto dalla legge.
In data 22 luglio 2025, la difesa del ha chiesto l'estinzione Controparte_1
del presente procedimento per mancata riassunzione della causa nel termine di legge.
Sollecitato il contraddittorio con la fissazione dell'udienza, la parte reclamante ha chiesto il differimento dell'udienza dell'1 ottobre 2025 per legittimo impedimento del difensore. Pertanto, è stata fissata l'udienza del 3 dicembre 2025.
Ritiene il collegio che la mancata riassunzione determini l'estinzione automatica del procedimento ex art. 307 c.p.c., precludendo ogni altra attività.
Infatti, ai sensi dell'art. 307 c.p.c.: “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.
L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Con la precisazione che, a fronte di una causa di estinzione verificatasi, del rinvio già concesso e dell'assenza di documentate esigenze, non ricorrono i presupposti per differire il presente procedimento - iscritto nell'anno 2021 - ad altra udienza.
Infine, quanto alle spese di lite, nulla deve disporsi atteso che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.: “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
Inoltre, non ricorrono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 che così dispone: “quando l'impugnazione, anche 2 incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione” (cfr. Cass. Civ. n. 25485 del 2018: “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude
l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1431 del 2021 R.G., così provvede:
-dichiara l'estinzione del processo;
-nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il presidente dott.ssa Claudia De Santi
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