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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/01/2024, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 399/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 399/2022 promossa da
, C.F. e P.Iva con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore , Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto d'appello, dall'avv. Rosario
Novaco (CF: presso il cui studio, in Salerno alla via Alfonso Balzico nr. C.F._1
26, è elettivamente domiciliata;
PEC: .salerno.it; Email_1 CP_1
APPELLANTE
contro
, C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
19.09.1982 e residente in [...]; rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Mauro De Angelis (C.F. , presso il cui studio, sito in EN (NA) alla C.F._3 via Luigi De Maio nr. 14, è elettivamente domiciliato, PEC: Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di EN n. 1992/2021 depositata in data 29.11.2021. CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. in via preliminare, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, in riforma della sentenza n. 1992/2021, dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado per tutti i motivi dedotti nella narrativa del presente atto;
2. nel merito, in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto precede, in riforma della sentenza n. 1992/2021, dichiararsi non perfezionata, alla data di proposizione della domanda, la fattispecie estintiva del credito portato dalla cartella di pagamento opposta per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto;
- con vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio”;
PER : Controparte_2
“che l'On.le Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata adito voglia rigettare l'appello proposto dai preposti dell' per i motivi di cui in Parte_3 premessa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione a favore dello scrivente procuratore dell'appellato , già antistatario nel giudizio di primo grado, nonché Controparte_2 nel presente giudizio di appello.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Controparte_2 al Giudice di Pace di EN, l' , impugnando l'estratto di ruolo Parte_1
n. 3716/2015 dal quale aveva appreso l'esistenza della cartella esattoriale n. 071 2015 0059220346
000 dell'importo complessivo di € 109,48, emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate dal per infrazioni al codice della strada Controparte_3 risalenti all'anno 2012. A sostegno dell'opposizione, ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il termine di cinque anni di cui all'art. 28 Legge n. 689/1981. Eccepiva, altresì, la mancanza di regolare notifica della cartella esattoriale.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del ruolo nr. 3716/2015 nonché della successiva cartella di pagamento nonché di accertare l'intervenuta estinzione, per prescrizione, del diritto di credito di cui alla cartella esattoriale n. 071 2015 0059220346 000 e, per l'effetto, annullare tale cartella, con vittoria di spese competenze del giudizio con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo: l'inammissibilità della Parte_1 opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 7 del D.Lgs, n. 150/2011, di
30 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale n. 071 2015 0059220346 000, regolarmente avvenuta in data 10.06.2015; l'inammissibilità dell'opposizione, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo esattoriale nonché la carenza di interesse ad agire;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, attesa la regolare notifica della cartella, idonea ad interrompere il termine prescrizionale, comunque decennale, del credito vantato dall' CP_4 Chiedeva quindi in via preliminare dichiararsi l'improcedibilità ed inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese e competenze di lite.
1.2 Con sentenza n. 1992/2021 depositata in data 29.11.2021, il Giudice di Pace di EN, ritenuta l'opposizione ammissibile e maturato il termine di prescrizione quinquennale del credito azionato, dichiarava la nullità della cartella esattoriale n. 071 2015 0059220346 000, condannando l' alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente. CP_4
2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1 citazione notificato in data 24.01.2022, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile l'opposizione, attesa la non autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo;
(ii) l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento;
(iii) l'omessa valutazione del giudice di prime cure dell'avvenuta sospensione (per il periodo dal
08.03.2020 al 31.08.2021) del termine prescrizionale ai sensi del D.L. n. 18/2020 (cosiddetto
Decreto Cura Italia).
Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'impugnata sentenza, di volersi dichiarare inammissibile l'opposizione proposta in primo grado e, in subordine, dichiararsi non perfezionata la fattispecie estintiva del credito, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
3. Con comparsa depositata in data 13.05.2022, si costituiva in giudizio il quale, Controparte_2 eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della difesa e della rappresentanza dell'odierna appellante per il tramite di avvocato del libero foro. Eccepiva, altresì, l'erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c. attesa l'omessa specifica indicazione dei motivi di gravame nonché dell'art. 348 bis c.p.c. Eccepiva, inoltre, la tardività dell'appello, attesa la notificazione dello stesso ben oltre il termine di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. e ribadiva, infine, l'autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo e l'avvenuto decorso del termine di prescrizione del credito. Chiedeva, pertanto, il rigetto del proposto appello con vittoria di spese da liquidarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
5. Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, in data 11.04.2023, la causa veniva assegnata al giudice scrivente che, all'udienza del 20/06/2023, la tratteneva in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎ 6. L'appello proposto da contro la sentenza n. 1992/2021 del Giudice di Pace di EN è CP_4 fondato per le ragioni che seguono.
6.1 In via preliminare, si rappresenta che, la questione rilevata dal , relativa alla validità del CP_2 mandato difensivo rilasciato dall'appellante in favore dell'avvocato del libero foro, Mauro CP_4
De Angelis, può dirsi superata.
Sul punto, si evidenzia infatti che, con il cd. decreto crescita (d.l. n. 34/2019), convertito con modificazioni in legge lo scorso 29 giugno, sono state introdotte importanti novità in materia di rappresentanza in giudizio dell' a mezzo di avvocati del Parte_1 libero foro e sul conferimento ai medesimi dello ius postulandi. In particolare, l'art. 4 novies del d.l.
n. 43/2019, aggiunto in sede di conversione con L. 58/2019, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 1, co. 8, del D.L. n. 193/2016 (in base al quale «l'Ente (l
[...]
è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Parte_4
Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura di Stato, di cui al R.D. 1611/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso Ente può altresì avvalersi […] di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.L. 50/2016, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. […] Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992»), che a sua volta si raccorda con l'art. 43, co. 4, R.D. n.
1611/1933 (a mente del quales: «salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura di Stato, devono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza»).
Il suddetto art. 4 novies del d.l. n. 43/2019, ha chiarito, con validità ex tunc, che la delibera motivata per non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale.
Laddove, invece, i giudizi – come in esame – riguardino materie ad essa non attribuite, l'
[...]
può stare in giudizio mediante propri dipendenti, avuto riguardo della Parte_1 relativa capacità operativa, ovvero mediante avvocati del libero foro, da selezionarsi nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016, senza che sia necessaria alcuna delibera che conferisca loro lo ius postulandi richiesto dall'ordinamento per la valida instaurazione del rapporto processuale. La ratio della norma in rassegna è chiaramente ispirata dall'intento di sanare le pronunce di nullità mediante le quali si era affermato che l' , Parte_1 in qualità di ente pubblico, dovesse prioritariamente avvalersi dell'Avvocatura di Stato, potendo ricorrere a difensori esterni solo in casi eccezionali e previa adozione di apposita motivata delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza (Cass. civ. 1992/2019, Cass civ.
28684/2018).
Per effetto di detta modifica, dunque, è stata operata una sanatoria di tutti i vizi relativi ai giudizi pendenti, con conseguente superamento della questione relativa alla sussistenza dello ius postulandi in capo al procuratore costituito dell' nel presente giudizio. Parte_1
6.2 Sempre in via preliminare, l'appello promosso da va ritenuto ammissibile anche con CP_4 riguardo all'violazione dell'art. 342 c.p.c., eccepita dal . CP_2
Secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass., ordinanza 30/05/2018, n. 13535; Cass., SS.UU., 16/11/2017, n. 27199).
Nel caso che occupa, l'atto di appello depositato dall' risulta pienamente conforme al CP_4 paradigma delineato dal legislatore, atteso che lo stesso contiene espressamente i motivi di appello e le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice, poste a fondamento delle conclusioni rassegnate. La relativa eccezione va quindi disattesa.
6.3 Ritenuta l'impugnazione conforme ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c., occorre vagliare l'eccezione di tardività dell'appello, avanzata dal , che risulta infondata. CP_2
Si rileva, infatti, che la sentenza in esame è stata validamente notificata, ai fini del passaggio in giudicato, in data 16/12/2021 a mezzo PEC, ad opera del procuratore della parte vittoriosa, al procuratore costituito in primo grado per l'odierno appellante, avv. Rosario Novaco (come emerge dalla relata di notifica telematica prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall'odierno appellato, cfr. “Ricevute notifica sentenza n. 1092-21 GDP SORRENTO”), nel pieno rispetto delle prescrizioni del combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c., secondo cui la sentenza va notificata al procuratore costituito.
La notifica dell'atto d'appello, avvenuta in data 17/01/2022, è pertanto da ritenersi tempestiva in quanto il termine “breve” di trenta giorni di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., decortente dalla notifica della sentenza, sadeva in data 15/01/2022 che, tuttavia, era un sabato per cui, ai sensi dell'art. 155, co. V, c.p.c., veniva prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 17/01/2022, data in cui è quindi tempestivamente avvenuta la notifica dell'atto d'appello. L'eccezione è quindi infondata e, come tale, va rigettata.
7. Passando al merito del gravame occorre precisare quanto segue.
Venendo dunque all'esame del motivo d'impugnazione attinente al difetto di interesse ad agire, si rileva che l'azione esperita dall'odierno appellato in primo grado va qualificata – come evidenziato da parte appellante – in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre-esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione, successiva alla notifica della cartella di pagamento notificata in data 10.06.2015. E' infatti, irrilevante, ai fini del presente giudizio valutare se in atti risulti la prova della regolarità di tali notifiche in quanto l'opposizione presentata al giudice di pace è stata formulata avverso l'estratto di ruolo esattoriale con causa iscritta al ruolo in data 09/06/2021, ovvero ben oltre i termini utili stabiliti dalla Legge per impugnare validamente gli atti sopra indicati, volti al recupero del credito da parte dell' CP_4
Ciò imponeva al giudice di prime cure di verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame sul punto) da un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c.
in primis, riepilogare il quadro interpretativo di riferimento in cui si è andata ad innestare la CP_5 citata pronuncia della S.C. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica
- era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui
a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
7.1 Applicando i menzionati principi di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto, l'azione promossa in primo grado dal va qualificata quale CP_2 accertamento negativo del credito, essendo stato opposto un estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella esattoriale ad esso sottesa a distanza di molti anni dalla sua presunta notifica – non può che concludersi, quindi, per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado ai sensi del novellato art. 12, co. 4 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non avendo l'opponente dimostrato, o quantomeno allegato (in assenza di contestazioni sul punto), un concreto svantaggio ricompreso nell'elenco tassativo di cui alla citata norma. Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, potendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
7. Poiché la causa è stata decisa sulla base di questioni oggetto di mutamenti giurisprudenziali (ci si riferisce alla questione relativa all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di EN n.
1992/2021 depositata 29.11.2021, dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da;
Controparte_2
2. compensa integralmente le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 20/01/2024.
Il Giudice
Anita Carughi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 399/2022 promossa da
, C.F. e P.Iva con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore , Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto d'appello, dall'avv. Rosario
Novaco (CF: presso il cui studio, in Salerno alla via Alfonso Balzico nr. C.F._1
26, è elettivamente domiciliata;
PEC: .salerno.it; Email_1 CP_1
APPELLANTE
contro
, C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
19.09.1982 e residente in [...]; rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Mauro De Angelis (C.F. , presso il cui studio, sito in EN (NA) alla C.F._3 via Luigi De Maio nr. 14, è elettivamente domiciliato, PEC: Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di EN n. 1992/2021 depositata in data 29.11.2021. CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. in via preliminare, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, in riforma della sentenza n. 1992/2021, dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado per tutti i motivi dedotti nella narrativa del presente atto;
2. nel merito, in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto precede, in riforma della sentenza n. 1992/2021, dichiararsi non perfezionata, alla data di proposizione della domanda, la fattispecie estintiva del credito portato dalla cartella di pagamento opposta per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto;
- con vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio”;
PER : Controparte_2
“che l'On.le Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata adito voglia rigettare l'appello proposto dai preposti dell' per i motivi di cui in Parte_3 premessa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione a favore dello scrivente procuratore dell'appellato , già antistatario nel giudizio di primo grado, nonché Controparte_2 nel presente giudizio di appello.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Controparte_2 al Giudice di Pace di EN, l' , impugnando l'estratto di ruolo Parte_1
n. 3716/2015 dal quale aveva appreso l'esistenza della cartella esattoriale n. 071 2015 0059220346
000 dell'importo complessivo di € 109,48, emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate dal per infrazioni al codice della strada Controparte_3 risalenti all'anno 2012. A sostegno dell'opposizione, ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il termine di cinque anni di cui all'art. 28 Legge n. 689/1981. Eccepiva, altresì, la mancanza di regolare notifica della cartella esattoriale.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del ruolo nr. 3716/2015 nonché della successiva cartella di pagamento nonché di accertare l'intervenuta estinzione, per prescrizione, del diritto di credito di cui alla cartella esattoriale n. 071 2015 0059220346 000 e, per l'effetto, annullare tale cartella, con vittoria di spese competenze del giudizio con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo: l'inammissibilità della Parte_1 opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 7 del D.Lgs, n. 150/2011, di
30 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale n. 071 2015 0059220346 000, regolarmente avvenuta in data 10.06.2015; l'inammissibilità dell'opposizione, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo esattoriale nonché la carenza di interesse ad agire;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, attesa la regolare notifica della cartella, idonea ad interrompere il termine prescrizionale, comunque decennale, del credito vantato dall' CP_4 Chiedeva quindi in via preliminare dichiararsi l'improcedibilità ed inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese e competenze di lite.
1.2 Con sentenza n. 1992/2021 depositata in data 29.11.2021, il Giudice di Pace di EN, ritenuta l'opposizione ammissibile e maturato il termine di prescrizione quinquennale del credito azionato, dichiarava la nullità della cartella esattoriale n. 071 2015 0059220346 000, condannando l' alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente. CP_4
2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1 citazione notificato in data 24.01.2022, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile l'opposizione, attesa la non autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo;
(ii) l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento;
(iii) l'omessa valutazione del giudice di prime cure dell'avvenuta sospensione (per il periodo dal
08.03.2020 al 31.08.2021) del termine prescrizionale ai sensi del D.L. n. 18/2020 (cosiddetto
Decreto Cura Italia).
Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'impugnata sentenza, di volersi dichiarare inammissibile l'opposizione proposta in primo grado e, in subordine, dichiararsi non perfezionata la fattispecie estintiva del credito, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
3. Con comparsa depositata in data 13.05.2022, si costituiva in giudizio il quale, Controparte_2 eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della difesa e della rappresentanza dell'odierna appellante per il tramite di avvocato del libero foro. Eccepiva, altresì, l'erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c. attesa l'omessa specifica indicazione dei motivi di gravame nonché dell'art. 348 bis c.p.c. Eccepiva, inoltre, la tardività dell'appello, attesa la notificazione dello stesso ben oltre il termine di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. e ribadiva, infine, l'autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo e l'avvenuto decorso del termine di prescrizione del credito. Chiedeva, pertanto, il rigetto del proposto appello con vittoria di spese da liquidarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
5. Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, in data 11.04.2023, la causa veniva assegnata al giudice scrivente che, all'udienza del 20/06/2023, la tratteneva in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎ 6. L'appello proposto da contro la sentenza n. 1992/2021 del Giudice di Pace di EN è CP_4 fondato per le ragioni che seguono.
6.1 In via preliminare, si rappresenta che, la questione rilevata dal , relativa alla validità del CP_2 mandato difensivo rilasciato dall'appellante in favore dell'avvocato del libero foro, Mauro CP_4
De Angelis, può dirsi superata.
Sul punto, si evidenzia infatti che, con il cd. decreto crescita (d.l. n. 34/2019), convertito con modificazioni in legge lo scorso 29 giugno, sono state introdotte importanti novità in materia di rappresentanza in giudizio dell' a mezzo di avvocati del Parte_1 libero foro e sul conferimento ai medesimi dello ius postulandi. In particolare, l'art. 4 novies del d.l.
n. 43/2019, aggiunto in sede di conversione con L. 58/2019, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 1, co. 8, del D.L. n. 193/2016 (in base al quale «l'Ente (l
[...]
è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Parte_4
Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura di Stato, di cui al R.D. 1611/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso Ente può altresì avvalersi […] di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.L. 50/2016, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. […] Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992»), che a sua volta si raccorda con l'art. 43, co. 4, R.D. n.
1611/1933 (a mente del quales: «salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura di Stato, devono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza»).
Il suddetto art. 4 novies del d.l. n. 43/2019, ha chiarito, con validità ex tunc, che la delibera motivata per non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale.
Laddove, invece, i giudizi – come in esame – riguardino materie ad essa non attribuite, l'
[...]
può stare in giudizio mediante propri dipendenti, avuto riguardo della Parte_1 relativa capacità operativa, ovvero mediante avvocati del libero foro, da selezionarsi nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016, senza che sia necessaria alcuna delibera che conferisca loro lo ius postulandi richiesto dall'ordinamento per la valida instaurazione del rapporto processuale. La ratio della norma in rassegna è chiaramente ispirata dall'intento di sanare le pronunce di nullità mediante le quali si era affermato che l' , Parte_1 in qualità di ente pubblico, dovesse prioritariamente avvalersi dell'Avvocatura di Stato, potendo ricorrere a difensori esterni solo in casi eccezionali e previa adozione di apposita motivata delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza (Cass. civ. 1992/2019, Cass civ.
28684/2018).
Per effetto di detta modifica, dunque, è stata operata una sanatoria di tutti i vizi relativi ai giudizi pendenti, con conseguente superamento della questione relativa alla sussistenza dello ius postulandi in capo al procuratore costituito dell' nel presente giudizio. Parte_1
6.2 Sempre in via preliminare, l'appello promosso da va ritenuto ammissibile anche con CP_4 riguardo all'violazione dell'art. 342 c.p.c., eccepita dal . CP_2
Secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass., ordinanza 30/05/2018, n. 13535; Cass., SS.UU., 16/11/2017, n. 27199).
Nel caso che occupa, l'atto di appello depositato dall' risulta pienamente conforme al CP_4 paradigma delineato dal legislatore, atteso che lo stesso contiene espressamente i motivi di appello e le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice, poste a fondamento delle conclusioni rassegnate. La relativa eccezione va quindi disattesa.
6.3 Ritenuta l'impugnazione conforme ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c., occorre vagliare l'eccezione di tardività dell'appello, avanzata dal , che risulta infondata. CP_2
Si rileva, infatti, che la sentenza in esame è stata validamente notificata, ai fini del passaggio in giudicato, in data 16/12/2021 a mezzo PEC, ad opera del procuratore della parte vittoriosa, al procuratore costituito in primo grado per l'odierno appellante, avv. Rosario Novaco (come emerge dalla relata di notifica telematica prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall'odierno appellato, cfr. “Ricevute notifica sentenza n. 1092-21 GDP SORRENTO”), nel pieno rispetto delle prescrizioni del combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c., secondo cui la sentenza va notificata al procuratore costituito.
La notifica dell'atto d'appello, avvenuta in data 17/01/2022, è pertanto da ritenersi tempestiva in quanto il termine “breve” di trenta giorni di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., decortente dalla notifica della sentenza, sadeva in data 15/01/2022 che, tuttavia, era un sabato per cui, ai sensi dell'art. 155, co. V, c.p.c., veniva prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 17/01/2022, data in cui è quindi tempestivamente avvenuta la notifica dell'atto d'appello. L'eccezione è quindi infondata e, come tale, va rigettata.
7. Passando al merito del gravame occorre precisare quanto segue.
Venendo dunque all'esame del motivo d'impugnazione attinente al difetto di interesse ad agire, si rileva che l'azione esperita dall'odierno appellato in primo grado va qualificata – come evidenziato da parte appellante – in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre-esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione, successiva alla notifica della cartella di pagamento notificata in data 10.06.2015. E' infatti, irrilevante, ai fini del presente giudizio valutare se in atti risulti la prova della regolarità di tali notifiche in quanto l'opposizione presentata al giudice di pace è stata formulata avverso l'estratto di ruolo esattoriale con causa iscritta al ruolo in data 09/06/2021, ovvero ben oltre i termini utili stabiliti dalla Legge per impugnare validamente gli atti sopra indicati, volti al recupero del credito da parte dell' CP_4
Ciò imponeva al giudice di prime cure di verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame sul punto) da un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c.
in primis, riepilogare il quadro interpretativo di riferimento in cui si è andata ad innestare la CP_5 citata pronuncia della S.C. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica
- era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui
a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
7.1 Applicando i menzionati principi di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto, l'azione promossa in primo grado dal va qualificata quale CP_2 accertamento negativo del credito, essendo stato opposto un estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella esattoriale ad esso sottesa a distanza di molti anni dalla sua presunta notifica – non può che concludersi, quindi, per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado ai sensi del novellato art. 12, co. 4 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non avendo l'opponente dimostrato, o quantomeno allegato (in assenza di contestazioni sul punto), un concreto svantaggio ricompreso nell'elenco tassativo di cui alla citata norma. Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, potendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
7. Poiché la causa è stata decisa sulla base di questioni oggetto di mutamenti giurisprudenziali (ci si riferisce alla questione relativa all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di EN n.
1992/2021 depositata 29.11.2021, dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da;
Controparte_2
2. compensa integralmente le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 20/01/2024.
Il Giudice
Anita Carughi