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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 19/03/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 464/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. e P. IVA ) Parte_2 P.IVA_1 con l'Avv. Messulam e l'Avv. Polello, elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo in Padova, via Tommaseo n. 17/32
- RICORRENTI -
contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_2 con il Funzionario responsabile del Processo Legale, dr.ssa Galise, elettivamente domiciliato presso la sede di Via Comizi Agrari n. 2 CP_1
- RESISTENTE - Oggetto: Opposizione a ordinanza-ingiunzione. All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato in data 12 luglio 2024, in Parte_1 proprio e quale legale rappresentante della ha convenuto in Parte_2 giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – l'
[...]
, proponendo Controparte_2 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 110/2024 – prot. n. 11453 e 11454 del 31.5.2024, notificata il 15.6.2024, e rassegnando le seguenti conclusioni:
“IN VIA CAUTELARE:
- Sospendere, per tutti i motivi esposti, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza - ingiunzione Nr. 110/24 - Prot. n. 11453 e 11454 del 31.05.2024 per l'importo di € 1.721.97, notificata a mezzo posta in data 15.06.2024, con decreto emesso inaudita altera parte, ovvero, in via subordinata, previa fissazione dell'udienza di discussione sull'istanza cautelare. IN VIA PRELIMINARE DI RITO: - Per le ragioni illustrate, si chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 420, comma 9, e dell'art. 106 c.p.c., la chiamata in causa della Sig.ra
[...]
residente in [...], affinchè, nel caso di soccombenza, Pt_3
, tenga indenne il Sig. e la società in persona del Parte_1 Parte_2 suo legale rappresentante pro t di pagamen ato del Lavoro di Mantova e Cremona con riferimento all'ingiunzione Nr. 110/24 - Prot. n. 11453 e 11454 del 31.05.2024 per l'importo di € 1.721.97, notificata a mezzo posta in data 15.06.2024. NEL MERITO: In via principale:
- Previa fissazione di un'udienza di comparizione delle parti, accogliere, per tutti i motivi esposti, il presente ricorso;
- Per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'ordinanza ingiunzione Nr. 110/24 - Prot. n. 11453 e 11454 del 31.05.2024 per l'importo di € 1.721.97, notificata a mezzo posta in data 15.06.2024.
- Conseguentemente, revocare e ordinare l'archiviazione dell'ordinanza ingiunzione Nr. 110/24 - Prot. n. 11453 e 11454 del 31.05.2024 per l'importo di € 1.721.97, notificata a mezzo posta in data 15.06.2024;
- Per l'effetto, accertarsi e dichiararsi non dovuta la somma di cui all'ordinanza di ingiunzione Nr. 110/24 - Prot. n. 11453 e 11454 del 31.05.2024 per l'importo di € 1.721.97, notificata a mezzo posta in data 15.06.2024. In via subordinata nei confronti del terzo chiamato in garanzia:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande avanzate e previa estensione del contraddittorio nei confronti del Sig.ra dichiararsi tenuta la Parte_3 medesima a tenere indenne e manlevare il Sig. ocietà Parte_1 Parte_2 in persona del suo legale rappresentante pro t e condanna irrogata nei loro confronti, a qualsivoglia titolo in relazione alle pretese di pagamento dell con riferimento all'ordinanza ingiunzione Controparte_1 Nr. .05.2024 per l'importo di € 1.721.97, notificata a mezzo posta in data 15.06.2024”. Con vittoria delle spese di lite. Si è costituito ritualmente in giudizio l' Controparte_2
, contestando la fondatezza in fatto e in
[...] diritto delle avverse deduzioni e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare, revocare la provvisoria sospensione dell'ordinanza-ingiunzione n. 110/2024, non sussistendo i gravi motivi posti a fondamento dell'istanza; Sempre in via preliminare e nel merito, rigettare l'avverso ricorso e ogni domanda proposta da parte ricorrente, perché infondate in fatto e diritto per i motivi tutti esposti e confermare l'ordinanza-ingiunzione n. 110/2024 dell'importo complessivo di €. 1.721,97, con vittoria di spese;
in caso di denegata soccombenza del resistente, si chiede la compensazione delle spese in ragione dell'attività istituzionale cui sono preposti gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, quali organi di controllo territoriale merito di lavoro, nonché dell'orientamento della Cassazione in materia (I sez. civ. 22/4/05 n. 8540, 5405/04, 17692, 12744, 11774 e 5386 del 2002, 5174/02)”. Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 13 febbraio 2025 il
Tribunale ha invitato i procuratori alla discussione e, all'esito, ha deciso come da
2 dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio.
Con il presente giudizio, i ricorrenti hanno opposto l'ordinanza ingiunzione n.
110/24 - Prot. n. 11453 e 11454 del 31.05.2024, emessa dall'
[...]
e notificata in Controparte_2 data 15 giugno 2024, con cui è stato chiesto il pagamento di € 1.721.97 a titolo di sanzioni da distacco irregolare, asseritamente celante una somministrazione illecita.
A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno premesso che, con Verbale unico di accertamento e notificazione n. CR00000/2020-365-01 del 21.12.2020, notificato il 13.1.2020, l' aveva contestato loro la violazione dell'art. 30, co. CP_2
1, e dell'art. 18, co. 5bis, del D.Lgs. 276/2003, ritenendo non genuino il distacco presso la ditta “NI e Galli SN” dei lavoratori e Parte_4 Parte_5 [...]
, pattuito con contratto del 15.3.2019 e comunicato all'amministrazione in Per_1 data 18.3.2019.
Sennonché, la società, che aveva per oggetto attività edilizia in genere ed era stata costituita il 2 marzo 2018 dall'odierno ricorrente e dal fratello AV, sarebbe di fatto divenuta inattiva già a marzo 2019, avendo eseguito solo pochi lavori localizzati nel comune di Venezia, senza mai porre in essere altre operazioni, compreso il distacco: tanto emergerebbe, in particolare, dalla difformità delle fatture emesse per gli incarichi genuini rispetto a quelle considerate dall' , nonché dal rilievo che i CP_2 corrispettivi pattuiti con la distaccataria erano tutti confluiti in un conto corrente diverso da quello intestato alla società, oggi estinto.
Hanno affermato, inoltre, che la società sarebbe stata destinataria di altri atti di accertamento - anche di autorità estere - relativi all'instaurazione di rapporti di lavoro totalmente sconosciuti e mai intercorsi con l'odierna ricorrente e hanno sostenuto che ciò sarebbe avvenuto anche nel caso in esame, essendo ignoti sia i tre lavoratori in distacco che la presunta controparte “NI e Galli S.n.c.”.
Hanno esposto, ancora, che i tentativi di chiarimento effettuati dal difensore con i soggetti a vario titolo succedutisi nell'assistenza della non avevano Parte_2 dato riscontro, spingendo il ricorrente e il fratello a sporgere querela - e successiva
3 integrazione- per il reato di sostituzione di persona. Inoltre, anche il difensore della
“NI e Galli S.n.c.”, nel confronto stragiudiziale, aveva comunicato che la propria assistita aveva fruito, da marzo a maggio 2018, della prestazione di Parte_4
e (dunque, non del terzo lavoratore , avendo preso accordi Parte_5 Persona_1 solo con tale o qualificatasi come titolare di Persona_2 Parte_3 Parte_2
e beneficiaria dei relativi pagamenti.
Svolte tali premesse, hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, eccependo la propria totale estraneità alla vicenda oggetto di accertamento e disconoscendo e contestando la sottoscrizione del contratto di distacco, nonché i pagamenti e le comunicazioni inviate agli enti preposti, in quanto tutti riferibili a soggetto privo di potere rappresentativo della società e inconciliabili, anche da un punto di vista di fatto, con le modalità di conduzione dell'impresa adottate nel breve tempo di effettivo esercizio dell'attività. In ogni caso, hanno chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di quale unica responsabile della violazione Parte_3 contestata per avere procurato alla ditta NI i lavoratori in distacco, sottoscrivendo il contratto e incassando i relativi pagamenti dopo essersi illegittimamente presentata come titolare della Parte_2
*** * ***
2. Sull'estensione del contraddittorio.
Prima di procedere con l'esame nel merito del ricorso, appare opportuno precisare che nel presente giudizio non v'è spazio per l'estensione del contraddittorio – neppure ai fini della dedotta manleva o garanzia per il caso di soccombenza – nei confronti del terzo ritenuto responsabile delle violazioni, posto che, per pacifica giurisprudenza, “nella controversia instaurata con opposizione ad ordinanza ingiunzione è inammissibile la chiamata in causa di un terzo, giacché nel giudizio di opposizione ex artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 - avente ad oggetto soltanto l'accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'autore dell'illecito amministrativo o dell'obbligato in solido - non sono configurabili situazioni di comunanza di causa ovvero ipotesi di chiamata in garanzia per essere il "thema decidendum" limitato all'accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'autore dell'omissione contributiva o dell'obbligato in solido” (Cass. lav., n.
20725/2024; Cass. n. 8364/2014; Cass. n. 14179/1999).
4 Ogni accertamento, dunque, non può che essere limitato, nella presente sede, alla fondatezza e legittimità della pretesa nei confronti degli odierni ricorrenti ingiunti.
*** * ***
3. L'attività ispettiva.
L'odierna vicenda muove dalla notifica del Verbale unico di accertamento e notificazione n. CR00000/2020-365-01 del 21.12.2020, perfezionatasi il 13 gennaio
2020, con cui è stata contestata ai ricorrenti la violazione degli artt. 30, co. 1, e 18, co.
5bis, del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dall'art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 8/2016, “per avere distaccato personale alla ditta NI e Galli SN nelle persone dei lavoratori Sigg. Pt_4
e in assenza dei requisiti di cui all'art. 30 D.Lgs. 276/2003”.
[...] Parte_5 Persona_1
In particolare, da tale atto si evince che, a seguito della richiesta d'intervento effettuata in data 1 luglio 2020 da per presunte omissioni contributive, gli Parte_4
Ispettori del lavoro avevano intrapreso un'attività di accertamento sulla regolarità dei rapporti di lavoro instaurati dalla se, da un lato, né l'accesso presso la Parte_2 sede legale di Trigolo, Via Roma n. 83, né le indagini svolte tramite SUAP avevano fatto emergere elementi riferibili alla società, dall'altro la consultazione delle comunicazioni obbligatorie aveva confermato l'assunzione, in data 15.3.2019, dei dipendenti (fino al 30.5.2019), (fino al 30.5.2019) e Parte_4 Per_3 Persona_1
(fino al 4.4.2019), tutti con inquadramento nel I livello e mansioni di manovalanza generica e tutti in distacco presso la ditta “NI e Galli” a far data dal 18.3.2019.
Poiché la richiesta di documentazione trasmessa alla PEC aziendale era rimasta inevasa, peraltro, gli Ispettori avevano effettuato accertamenti anche presso la distaccataria, reperendo copia del contratto stipulato tra le società in data 15.3.2019, la comunicazione dell'operazione al centro per l'impiego e i fogli presenza relativi alle ore di lavoro prestate dai tre dipendenti, nonché le fatture emesse dalla
[...] da marzo a maggio 2019, con copia dei relativi bonifici. Pt_2
Quindi, ritenendo insussistente e, comunque, non provato l'interesse al distacco, avevano ravvisato la realizzazione di una somministrazione non autorizzata di personale, formando l'ordinanza impugnata con il presente ricorso.
*** * ***
4. La fondatezza della pretesa sanzionatoria.
5 Ai fini del corretto esame della domanda, appare preliminarmente doveroso ribadire che, nel caso di specie, i ricorrenti non contestano l'affermazione dell'illiceità del distacco dei tre dipendenti inviati presso la “Galli e NI S.n.c.”, ma negano in radice, e come unico motivo di doglianza, che tale operazione sia mai stata posto in essere dalla o dai suoi esponenti, deducendo di essere stati vittime di Parte_2 una sostituzione di persona a opera di tale Parte_3
Tanto precisato, ritiene il Tribunale che, alla luce della documentazione prodotta, il ricorso sia meritevole di accoglimento, essendo emersi plurimi elementi, tra loro concordanti, che inducono a ritenere fondata la tesi attorea.
Procedendo con ordine, preme rilevare, in primo luogo, che il contratto di distacco – recante la cancellazione del nominativo di , benché anch'egli Persona_1 fosse stato effettivamente impiegato dalla ditta “NI e Galli S.n.c.”, secondo quanto riferito dalla socia agli Ispettori (doc. 16, fascicolo ITL) – reca, in Per_4 effetti, una firma che appare ictu oculi diversa e ben più articolata di quella dell'Amministratore e odierno ricorrente se confrontata Parte_1 con gli specimen presenti sulla querela e sulla relativa integrazione (doc. 14, ricorrente), oltre che sulla procura alle liti. La sottoscrizione, peraltro, è stata disconosciuta in ricorso e non è stata seguita da una tempestiva e rituale istanza di verificazione.
In secondo luogo, deve rilevarsi che lo stesso legale della distaccataria, nella corrispondenza intercorsa ante causam con i procuratori del ricorrente, aveva riferito che il contratto, sul quale era apposta la firma disconosciuta, era stato concluso a distanza, in una trattativa che aveva visto coinvolta sempre e solo tale Persona_2
(rectius, cfr. mail del 16.2.2021), qualificatasi come titolare della Parte_3 [...]
e datrice di lavoro dei tre distaccati. Tale circostanza, inoltre, era stata Pt_2 rappresentata già in sede di accesso ispettivo dalla socia la quale Controparte_3 aveva affermato di non avere “più avuto contatti con la anzi ho provato a Parte_2 contattarli in questi giorni ma nessuno mi ha risposto. Gestivo i contatti con la ditta Pt_2 attraverso la sig.ra che però non mi risponde più al telefono” (doc. 16, fascicolo ITL). Pt_3
Ebbene, alla luce di quanto prodotto in giudizio, deve rilevarsi che, effettivamente, non emerge alcun elemento che consenta di ricondurre tale soggetto – resosi irreperibile - alla compagine della società ricorrente, tanto più con poteri di rappresentanza, né il convenuto ha fornito idonei spunti di prova sul punto.
6 Nulla si ricava, infatti, dall'atto costitutivo (cfr. doc. 5, ricorrenti) né dalla visura storica (doc. 4, ricorrenti) prodotta dalla difesa attorea: quest'ultima, anzi, attesta che gli unici soci della erano i fratelli e e Parte_2 Pt_1 Persona_5 che il primo era anche l'Amministratore Unico della società; entrambi, poi, erano residenti in [...], ove si sarebbero svolti i pochi incarichi ricevuti e ove era presente anche l'unità locale1; inoltre, l'attività sarebbe stata resa con lavoro personale e, infatti, non emerge la presenza di addetti nel periodo.
Ancora, si deve evidenziare che le comunicazioni al centro per l'impiego, effettuate con la spendita del nome della società e del suo legale rappresentante, risultavano, in realtà, trasmesse dall'indirizzo , senza Email_1 indicazione del “codice fiscale soggetto attuatore” e senza alcun apparente riferimento tra il Con mittente e lo studio di consulenza della (cfr. fascicolo ). Parte_2
E, infatti, anche il consulente aveva riferito al procuratore di parte Per_6 ricorrente che “l'unico documento in nostro possesso e' l'iscrizione all'Inail, oltretutto non presentata da noi, ho verificato con il consulente del lavoro ma qui da noi non ha mai assunto nessuno. Ho verificato anche se ci sono fatture emesse o ricevute con la ditta NI e Galli snc, ma l'esito e' negativo anche perché nel 2019 non ha emesso nessuna fattura” (mail del Per_6
9.10.2020, doc. 21 ricorrenti, dall'indirizzo recante dominio @studiofiscalelavoro.it); tale comunicazione, benché resa in sede stragiudiziale, deve ritenersi genuina e attendibile, provenendo da un soggetto privo d'interessi in causa e non palesando ragionevoli elementi di dubbio, anche in considerazione dei plurimi riscontri esterni.
Del resto, si deve ancora osservare che i bonifici effettuati dalla “NI e Galli
S.n.c.” erano tutti indirizzati a un conto acceso presso la filiale di CP_5
via Verdi n. 1 (cfr. doc. 13, ricorrenti), non riconducibile alla CP_1 CP_6
CP_ S: né al suo legale rappresentante, e che le fatture emesse per i mesi di marzo,
[...] aprile e maggio 2019 avevano obiettivamente una veste grafica più complessa e difforme da quella adottata dai ricorrenti in relazione alle commesse genuine.
Per tutto quanto esposto, in definitiva, appare fondata la doglianza attorea secondo cui ogni attività contestata sarebbe stata posta in essere da un soggetto non legittimato ed estraneo alla compagine sociale, tramite una sostituzione di persona idonea a escludere ogni responsabilità dei ricorrenti per l'illecito contestato.
7 Non può, quindi, neppure essere utilmente invocato il principio della responsabilità da colpevole ignoranza dell'amministratore, posto che, come chiarito, nel caso di specie non si è in presenza di una violazione effettivamente ascrivibile alla società e posta in essere da un suo esponente o lavoratore, quanto, piuttosto, di una condotta realizzata esclusivamente da un soggetto totalmente estraneo alla compagine sociale, appropriandosi del nome della e della firma del suo legale Parte_2 rappresentante. Pertanto, è il principio della necessaria imputabilità e rimproverabilità soggettiva dell'illecito al presunto responsabile a imporre l'annullamento del provvedimento opposto, sussistendo plurimi indici sintomatici, tra loro concordanti, della estraneità della condotta alla sfera di governabilità del titolare.
*** * ***
Il ricorso, in definitiva, deve essere accolto, per essere il fatto contestato, pur accertato nella sua oggettiva sussistenza, non imputabile all'odierno ricorrente né ad altro soggetto riconducibile, in termini di oggettiva verosimiglianza, alla struttura societaria della Parte_2
*** * ***
5. Le spese di lite.
Ai fini della regolazione delle spese di lite, si ritiene che l'apparente riferibilità della condotta contestata alla società ingiunta, in uno con l'effettivo riscontro di un distacco illegittimo, costituiscano gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, dovendosi opportunamente considerare, a tal fine, che le circostanze contrarie valorizzate nel presente giudizio non erano state portate a conoscenza del convenuto nella fase amministrativa e, quindi, non avevano potuto essere valutate dall' fino all'instaurazione del CP_2 processo (cfr. doc. 11, ricorrente)
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, annulla l'impugnata ordinanza ingiunzione n. 110/24 del 31.05.2024, per l'importo di
€ 1.721.97, notificata dall' Controparte_2
8 in data 15.06.2024 a e alla Controparte_2 Parte_1
Parte_2
Compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 13 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Gli stessi ispettori, del resto, non avevano reperito alcuna traccia dell'impresa presso la sua sede.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. e P. IVA ) Parte_2 P.IVA_1 con l'Avv. Messulam e l'Avv. Polello, elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo in Padova, via Tommaseo n. 17/32
- RICORRENTI -
contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_2 con il Funzionario responsabile del Processo Legale, dr.ssa Galise, elettivamente domiciliato presso la sede di Via Comizi Agrari n. 2 CP_1
- RESISTENTE - Oggetto: Opposizione a ordinanza-ingiunzione. All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato in data 12 luglio 2024, in Parte_1 proprio e quale legale rappresentante della ha convenuto in Parte_2 giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – l'
[...]
, proponendo Controparte_2 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 110/2024 – prot. n. 11453 e 11454 del 31.5.2024, notificata il 15.6.2024, e rassegnando le seguenti conclusioni:
“IN VIA CAUTELARE:
- Sospendere, per tutti i motivi esposti, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza - ingiunzione Nr. 110/24 - Prot. n. 11453 e 11454 del 31.05.2024 per l'importo di € 1.721.97, notificata a mezzo posta in data 15.06.2024, con decreto emesso inaudita altera parte, ovvero, in via subordinata, previa fissazione dell'udienza di discussione sull'istanza cautelare. IN VIA PRELIMINARE DI RITO: - Per le ragioni illustrate, si chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 420, comma 9, e dell'art. 106 c.p.c., la chiamata in causa della Sig.ra
[...]
residente in [...], affinchè, nel caso di soccombenza, Pt_3
, tenga indenne il Sig. e la società in persona del Parte_1 Parte_2 suo legale rappresentante pro t di pagamen ato del Lavoro di Mantova e Cremona con riferimento all'ingiunzione Nr. 110/24 - Prot. n. 11453 e 11454 del 31.05.2024 per l'importo di € 1.721.97, notificata a mezzo posta in data 15.06.2024. NEL MERITO: In via principale:
- Previa fissazione di un'udienza di comparizione delle parti, accogliere, per tutti i motivi esposti, il presente ricorso;
- Per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'ordinanza ingiunzione Nr. 110/24 - Prot. n. 11453 e 11454 del 31.05.2024 per l'importo di € 1.721.97, notificata a mezzo posta in data 15.06.2024.
- Conseguentemente, revocare e ordinare l'archiviazione dell'ordinanza ingiunzione Nr. 110/24 - Prot. n. 11453 e 11454 del 31.05.2024 per l'importo di € 1.721.97, notificata a mezzo posta in data 15.06.2024;
- Per l'effetto, accertarsi e dichiararsi non dovuta la somma di cui all'ordinanza di ingiunzione Nr. 110/24 - Prot. n. 11453 e 11454 del 31.05.2024 per l'importo di € 1.721.97, notificata a mezzo posta in data 15.06.2024. In via subordinata nei confronti del terzo chiamato in garanzia:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande avanzate e previa estensione del contraddittorio nei confronti del Sig.ra dichiararsi tenuta la Parte_3 medesima a tenere indenne e manlevare il Sig. ocietà Parte_1 Parte_2 in persona del suo legale rappresentante pro t e condanna irrogata nei loro confronti, a qualsivoglia titolo in relazione alle pretese di pagamento dell con riferimento all'ordinanza ingiunzione Controparte_1 Nr. .05.2024 per l'importo di € 1.721.97, notificata a mezzo posta in data 15.06.2024”. Con vittoria delle spese di lite. Si è costituito ritualmente in giudizio l' Controparte_2
, contestando la fondatezza in fatto e in
[...] diritto delle avverse deduzioni e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare, revocare la provvisoria sospensione dell'ordinanza-ingiunzione n. 110/2024, non sussistendo i gravi motivi posti a fondamento dell'istanza; Sempre in via preliminare e nel merito, rigettare l'avverso ricorso e ogni domanda proposta da parte ricorrente, perché infondate in fatto e diritto per i motivi tutti esposti e confermare l'ordinanza-ingiunzione n. 110/2024 dell'importo complessivo di €. 1.721,97, con vittoria di spese;
in caso di denegata soccombenza del resistente, si chiede la compensazione delle spese in ragione dell'attività istituzionale cui sono preposti gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, quali organi di controllo territoriale merito di lavoro, nonché dell'orientamento della Cassazione in materia (I sez. civ. 22/4/05 n. 8540, 5405/04, 17692, 12744, 11774 e 5386 del 2002, 5174/02)”. Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 13 febbraio 2025 il
Tribunale ha invitato i procuratori alla discussione e, all'esito, ha deciso come da
2 dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio.
Con il presente giudizio, i ricorrenti hanno opposto l'ordinanza ingiunzione n.
110/24 - Prot. n. 11453 e 11454 del 31.05.2024, emessa dall'
[...]
e notificata in Controparte_2 data 15 giugno 2024, con cui è stato chiesto il pagamento di € 1.721.97 a titolo di sanzioni da distacco irregolare, asseritamente celante una somministrazione illecita.
A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno premesso che, con Verbale unico di accertamento e notificazione n. CR00000/2020-365-01 del 21.12.2020, notificato il 13.1.2020, l' aveva contestato loro la violazione dell'art. 30, co. CP_2
1, e dell'art. 18, co. 5bis, del D.Lgs. 276/2003, ritenendo non genuino il distacco presso la ditta “NI e Galli SN” dei lavoratori e Parte_4 Parte_5 [...]
, pattuito con contratto del 15.3.2019 e comunicato all'amministrazione in Per_1 data 18.3.2019.
Sennonché, la società, che aveva per oggetto attività edilizia in genere ed era stata costituita il 2 marzo 2018 dall'odierno ricorrente e dal fratello AV, sarebbe di fatto divenuta inattiva già a marzo 2019, avendo eseguito solo pochi lavori localizzati nel comune di Venezia, senza mai porre in essere altre operazioni, compreso il distacco: tanto emergerebbe, in particolare, dalla difformità delle fatture emesse per gli incarichi genuini rispetto a quelle considerate dall' , nonché dal rilievo che i CP_2 corrispettivi pattuiti con la distaccataria erano tutti confluiti in un conto corrente diverso da quello intestato alla società, oggi estinto.
Hanno affermato, inoltre, che la società sarebbe stata destinataria di altri atti di accertamento - anche di autorità estere - relativi all'instaurazione di rapporti di lavoro totalmente sconosciuti e mai intercorsi con l'odierna ricorrente e hanno sostenuto che ciò sarebbe avvenuto anche nel caso in esame, essendo ignoti sia i tre lavoratori in distacco che la presunta controparte “NI e Galli S.n.c.”.
Hanno esposto, ancora, che i tentativi di chiarimento effettuati dal difensore con i soggetti a vario titolo succedutisi nell'assistenza della non avevano Parte_2 dato riscontro, spingendo il ricorrente e il fratello a sporgere querela - e successiva
3 integrazione- per il reato di sostituzione di persona. Inoltre, anche il difensore della
“NI e Galli S.n.c.”, nel confronto stragiudiziale, aveva comunicato che la propria assistita aveva fruito, da marzo a maggio 2018, della prestazione di Parte_4
e (dunque, non del terzo lavoratore , avendo preso accordi Parte_5 Persona_1 solo con tale o qualificatasi come titolare di Persona_2 Parte_3 Parte_2
e beneficiaria dei relativi pagamenti.
Svolte tali premesse, hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, eccependo la propria totale estraneità alla vicenda oggetto di accertamento e disconoscendo e contestando la sottoscrizione del contratto di distacco, nonché i pagamenti e le comunicazioni inviate agli enti preposti, in quanto tutti riferibili a soggetto privo di potere rappresentativo della società e inconciliabili, anche da un punto di vista di fatto, con le modalità di conduzione dell'impresa adottate nel breve tempo di effettivo esercizio dell'attività. In ogni caso, hanno chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di quale unica responsabile della violazione Parte_3 contestata per avere procurato alla ditta NI i lavoratori in distacco, sottoscrivendo il contratto e incassando i relativi pagamenti dopo essersi illegittimamente presentata come titolare della Parte_2
*** * ***
2. Sull'estensione del contraddittorio.
Prima di procedere con l'esame nel merito del ricorso, appare opportuno precisare che nel presente giudizio non v'è spazio per l'estensione del contraddittorio – neppure ai fini della dedotta manleva o garanzia per il caso di soccombenza – nei confronti del terzo ritenuto responsabile delle violazioni, posto che, per pacifica giurisprudenza, “nella controversia instaurata con opposizione ad ordinanza ingiunzione è inammissibile la chiamata in causa di un terzo, giacché nel giudizio di opposizione ex artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 - avente ad oggetto soltanto l'accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'autore dell'illecito amministrativo o dell'obbligato in solido - non sono configurabili situazioni di comunanza di causa ovvero ipotesi di chiamata in garanzia per essere il "thema decidendum" limitato all'accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'autore dell'omissione contributiva o dell'obbligato in solido” (Cass. lav., n.
20725/2024; Cass. n. 8364/2014; Cass. n. 14179/1999).
4 Ogni accertamento, dunque, non può che essere limitato, nella presente sede, alla fondatezza e legittimità della pretesa nei confronti degli odierni ricorrenti ingiunti.
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3. L'attività ispettiva.
L'odierna vicenda muove dalla notifica del Verbale unico di accertamento e notificazione n. CR00000/2020-365-01 del 21.12.2020, perfezionatasi il 13 gennaio
2020, con cui è stata contestata ai ricorrenti la violazione degli artt. 30, co. 1, e 18, co.
5bis, del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dall'art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 8/2016, “per avere distaccato personale alla ditta NI e Galli SN nelle persone dei lavoratori Sigg. Pt_4
e in assenza dei requisiti di cui all'art. 30 D.Lgs. 276/2003”.
[...] Parte_5 Persona_1
In particolare, da tale atto si evince che, a seguito della richiesta d'intervento effettuata in data 1 luglio 2020 da per presunte omissioni contributive, gli Parte_4
Ispettori del lavoro avevano intrapreso un'attività di accertamento sulla regolarità dei rapporti di lavoro instaurati dalla se, da un lato, né l'accesso presso la Parte_2 sede legale di Trigolo, Via Roma n. 83, né le indagini svolte tramite SUAP avevano fatto emergere elementi riferibili alla società, dall'altro la consultazione delle comunicazioni obbligatorie aveva confermato l'assunzione, in data 15.3.2019, dei dipendenti (fino al 30.5.2019), (fino al 30.5.2019) e Parte_4 Per_3 Persona_1
(fino al 4.4.2019), tutti con inquadramento nel I livello e mansioni di manovalanza generica e tutti in distacco presso la ditta “NI e Galli” a far data dal 18.3.2019.
Poiché la richiesta di documentazione trasmessa alla PEC aziendale era rimasta inevasa, peraltro, gli Ispettori avevano effettuato accertamenti anche presso la distaccataria, reperendo copia del contratto stipulato tra le società in data 15.3.2019, la comunicazione dell'operazione al centro per l'impiego e i fogli presenza relativi alle ore di lavoro prestate dai tre dipendenti, nonché le fatture emesse dalla
[...] da marzo a maggio 2019, con copia dei relativi bonifici. Pt_2
Quindi, ritenendo insussistente e, comunque, non provato l'interesse al distacco, avevano ravvisato la realizzazione di una somministrazione non autorizzata di personale, formando l'ordinanza impugnata con il presente ricorso.
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4. La fondatezza della pretesa sanzionatoria.
5 Ai fini del corretto esame della domanda, appare preliminarmente doveroso ribadire che, nel caso di specie, i ricorrenti non contestano l'affermazione dell'illiceità del distacco dei tre dipendenti inviati presso la “Galli e NI S.n.c.”, ma negano in radice, e come unico motivo di doglianza, che tale operazione sia mai stata posto in essere dalla o dai suoi esponenti, deducendo di essere stati vittime di Parte_2 una sostituzione di persona a opera di tale Parte_3
Tanto precisato, ritiene il Tribunale che, alla luce della documentazione prodotta, il ricorso sia meritevole di accoglimento, essendo emersi plurimi elementi, tra loro concordanti, che inducono a ritenere fondata la tesi attorea.
Procedendo con ordine, preme rilevare, in primo luogo, che il contratto di distacco – recante la cancellazione del nominativo di , benché anch'egli Persona_1 fosse stato effettivamente impiegato dalla ditta “NI e Galli S.n.c.”, secondo quanto riferito dalla socia agli Ispettori (doc. 16, fascicolo ITL) – reca, in Per_4 effetti, una firma che appare ictu oculi diversa e ben più articolata di quella dell'Amministratore e odierno ricorrente se confrontata Parte_1 con gli specimen presenti sulla querela e sulla relativa integrazione (doc. 14, ricorrente), oltre che sulla procura alle liti. La sottoscrizione, peraltro, è stata disconosciuta in ricorso e non è stata seguita da una tempestiva e rituale istanza di verificazione.
In secondo luogo, deve rilevarsi che lo stesso legale della distaccataria, nella corrispondenza intercorsa ante causam con i procuratori del ricorrente, aveva riferito che il contratto, sul quale era apposta la firma disconosciuta, era stato concluso a distanza, in una trattativa che aveva visto coinvolta sempre e solo tale Persona_2
(rectius, cfr. mail del 16.2.2021), qualificatasi come titolare della Parte_3 [...]
e datrice di lavoro dei tre distaccati. Tale circostanza, inoltre, era stata Pt_2 rappresentata già in sede di accesso ispettivo dalla socia la quale Controparte_3 aveva affermato di non avere “più avuto contatti con la anzi ho provato a Parte_2 contattarli in questi giorni ma nessuno mi ha risposto. Gestivo i contatti con la ditta Pt_2 attraverso la sig.ra che però non mi risponde più al telefono” (doc. 16, fascicolo ITL). Pt_3
Ebbene, alla luce di quanto prodotto in giudizio, deve rilevarsi che, effettivamente, non emerge alcun elemento che consenta di ricondurre tale soggetto – resosi irreperibile - alla compagine della società ricorrente, tanto più con poteri di rappresentanza, né il convenuto ha fornito idonei spunti di prova sul punto.
6 Nulla si ricava, infatti, dall'atto costitutivo (cfr. doc. 5, ricorrenti) né dalla visura storica (doc. 4, ricorrenti) prodotta dalla difesa attorea: quest'ultima, anzi, attesta che gli unici soci della erano i fratelli e e Parte_2 Pt_1 Persona_5 che il primo era anche l'Amministratore Unico della società; entrambi, poi, erano residenti in [...], ove si sarebbero svolti i pochi incarichi ricevuti e ove era presente anche l'unità locale1; inoltre, l'attività sarebbe stata resa con lavoro personale e, infatti, non emerge la presenza di addetti nel periodo.
Ancora, si deve evidenziare che le comunicazioni al centro per l'impiego, effettuate con la spendita del nome della società e del suo legale rappresentante, risultavano, in realtà, trasmesse dall'indirizzo , senza Email_1 indicazione del “codice fiscale soggetto attuatore” e senza alcun apparente riferimento tra il Con mittente e lo studio di consulenza della (cfr. fascicolo ). Parte_2
E, infatti, anche il consulente aveva riferito al procuratore di parte Per_6 ricorrente che “l'unico documento in nostro possesso e' l'iscrizione all'Inail, oltretutto non presentata da noi, ho verificato con il consulente del lavoro ma qui da noi non ha mai assunto nessuno. Ho verificato anche se ci sono fatture emesse o ricevute con la ditta NI e Galli snc, ma l'esito e' negativo anche perché nel 2019 non ha emesso nessuna fattura” (mail del Per_6
9.10.2020, doc. 21 ricorrenti, dall'indirizzo recante dominio @studiofiscalelavoro.it); tale comunicazione, benché resa in sede stragiudiziale, deve ritenersi genuina e attendibile, provenendo da un soggetto privo d'interessi in causa e non palesando ragionevoli elementi di dubbio, anche in considerazione dei plurimi riscontri esterni.
Del resto, si deve ancora osservare che i bonifici effettuati dalla “NI e Galli
S.n.c.” erano tutti indirizzati a un conto acceso presso la filiale di CP_5
via Verdi n. 1 (cfr. doc. 13, ricorrenti), non riconducibile alla CP_1 CP_6
CP_ S: né al suo legale rappresentante, e che le fatture emesse per i mesi di marzo,
[...] aprile e maggio 2019 avevano obiettivamente una veste grafica più complessa e difforme da quella adottata dai ricorrenti in relazione alle commesse genuine.
Per tutto quanto esposto, in definitiva, appare fondata la doglianza attorea secondo cui ogni attività contestata sarebbe stata posta in essere da un soggetto non legittimato ed estraneo alla compagine sociale, tramite una sostituzione di persona idonea a escludere ogni responsabilità dei ricorrenti per l'illecito contestato.
7 Non può, quindi, neppure essere utilmente invocato il principio della responsabilità da colpevole ignoranza dell'amministratore, posto che, come chiarito, nel caso di specie non si è in presenza di una violazione effettivamente ascrivibile alla società e posta in essere da un suo esponente o lavoratore, quanto, piuttosto, di una condotta realizzata esclusivamente da un soggetto totalmente estraneo alla compagine sociale, appropriandosi del nome della e della firma del suo legale Parte_2 rappresentante. Pertanto, è il principio della necessaria imputabilità e rimproverabilità soggettiva dell'illecito al presunto responsabile a imporre l'annullamento del provvedimento opposto, sussistendo plurimi indici sintomatici, tra loro concordanti, della estraneità della condotta alla sfera di governabilità del titolare.
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Il ricorso, in definitiva, deve essere accolto, per essere il fatto contestato, pur accertato nella sua oggettiva sussistenza, non imputabile all'odierno ricorrente né ad altro soggetto riconducibile, in termini di oggettiva verosimiglianza, alla struttura societaria della Parte_2
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5. Le spese di lite.
Ai fini della regolazione delle spese di lite, si ritiene che l'apparente riferibilità della condotta contestata alla società ingiunta, in uno con l'effettivo riscontro di un distacco illegittimo, costituiscano gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, dovendosi opportunamente considerare, a tal fine, che le circostanze contrarie valorizzate nel presente giudizio non erano state portate a conoscenza del convenuto nella fase amministrativa e, quindi, non avevano potuto essere valutate dall' fino all'instaurazione del CP_2 processo (cfr. doc. 11, ricorrente)
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, annulla l'impugnata ordinanza ingiunzione n. 110/24 del 31.05.2024, per l'importo di
€ 1.721.97, notificata dall' Controparte_2
8 in data 15.06.2024 a e alla Controparte_2 Parte_1
Parte_2
Compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 13 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Gli stessi ispettori, del resto, non avevano reperito alcuna traccia dell'impresa presso la sua sede.