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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6379/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- RT NZ Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- NO AL Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6379/2025, vertente:
tra
, Parte_1 nata il [...] a [...]
e
Parte_2 nato l'[...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Fulvia Anatra
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore (classe 2019). Per_1
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe hanno chiesto regolamentarsi le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore - nata l'11 luglio Per_1
2019 a Roma - formulando le seguenti conclusioni congiunte, come confermate dalle note di trattazione scritta rese in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025:
A) La piccola continuerà a vivere con la madre nella casa Per_1 in via dei Crispolti n° 150, a Roma ivi mantenendovi la residenza anagrafica e verrà affidata ad entrambi i genitori, secondo il regime della legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso;
B) Ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé la figlia minore;
C) Il padre potrà tenere e vedere la figlia ogni volta che lo vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre, e comunque ogni settimana con le seguenti modalità:
• Il sig. ccompagnerà tutte le mattine a scuola la figlia Pt_2
(ore 7,30/8,00) e la madre la andrà a prendere all'uscita; Per_1
• Il sig. – svolgendo attività lavorativa presso l e Pt_2 CP_1 lavorando su turni – terrà la figlia durante la settimana e nei week end, secondo il seguente calendario:
D) La minore trascorrerà le vacanze di Natale (23-29/12; 30/12- 06/01) alternativamente con ciascun genitore, così come per la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
2 E) Durante le vacanze estive il padre e la madre avranno con sé
per 1 settimana ciascuno ad agosto, con scelta dei giorni Per_1 da concordare tra i genitori entro la fine di maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore, se non trascorsa insieme, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
F) Il padre verserà alla madre per il mantenimento della minore la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta) mensili, a mezzo bonifico bancario sul c/c della sig.ra entro il 27 di ogni Pt_1 mese, somma soggetta a rivalutazione in base agli indici ISTAT come per legge;
l'assegno familiare, ad oggi di euro 231, lo percepirà integralmente la madre.
Entrambi i genitori sosterranno, inoltre, ciascuno il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Roma, da considerarsi parte integrante del presente accordo. Per le spese straordinarie non obbligatorie e subordinate al consenso e da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dall'altro, dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e comunque entro e non oltre un termine massimo di dieci giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore che non ha provveduto in anticipo alla spesa straordinaria dovrà corrispondere a colui che ha anticipato la spesa, quanto dovuto pro quota entro 15 giorni dalla richiesta, dietro esibizione della prova documentale della spesa sostenuta.
G) la sig.ra ed il sig. prenderanno di comune Pt_1 Pt_2 accordo, secondo il regime della legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso, le decisioni straordinarie inerenti l'istruzione di , la frequentazione di scuole, attività ricreative Per_1
e sport.
I) Entrambi i genitori concordano sul rilascio del passaporto in favore di e sulle possibilità di ciascun genitore di portare il Per_1 minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanza salvo il necessario preventivo consenso dell'altro genitore.”
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con
3 l'interesse della figlia ancora minorenne, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato e alle note di trattazione scritta rese in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese della lite compensate.
Roma, 29 novembre 2025
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice relatore
NO AL
Il Presidente
RT NZ
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- RT NZ Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- NO AL Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6379/2025, vertente:
tra
, Parte_1 nata il [...] a [...]
e
Parte_2 nato l'[...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Fulvia Anatra
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore (classe 2019). Per_1
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe hanno chiesto regolamentarsi le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore - nata l'11 luglio Per_1
2019 a Roma - formulando le seguenti conclusioni congiunte, come confermate dalle note di trattazione scritta rese in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025:
A) La piccola continuerà a vivere con la madre nella casa Per_1 in via dei Crispolti n° 150, a Roma ivi mantenendovi la residenza anagrafica e verrà affidata ad entrambi i genitori, secondo il regime della legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso;
B) Ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé la figlia minore;
C) Il padre potrà tenere e vedere la figlia ogni volta che lo vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre, e comunque ogni settimana con le seguenti modalità:
• Il sig. ccompagnerà tutte le mattine a scuola la figlia Pt_2
(ore 7,30/8,00) e la madre la andrà a prendere all'uscita; Per_1
• Il sig. – svolgendo attività lavorativa presso l e Pt_2 CP_1 lavorando su turni – terrà la figlia durante la settimana e nei week end, secondo il seguente calendario:
D) La minore trascorrerà le vacanze di Natale (23-29/12; 30/12- 06/01) alternativamente con ciascun genitore, così come per la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
2 E) Durante le vacanze estive il padre e la madre avranno con sé
per 1 settimana ciascuno ad agosto, con scelta dei giorni Per_1 da concordare tra i genitori entro la fine di maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore, se non trascorsa insieme, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
F) Il padre verserà alla madre per il mantenimento della minore la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta) mensili, a mezzo bonifico bancario sul c/c della sig.ra entro il 27 di ogni Pt_1 mese, somma soggetta a rivalutazione in base agli indici ISTAT come per legge;
l'assegno familiare, ad oggi di euro 231, lo percepirà integralmente la madre.
Entrambi i genitori sosterranno, inoltre, ciascuno il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Roma, da considerarsi parte integrante del presente accordo. Per le spese straordinarie non obbligatorie e subordinate al consenso e da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dall'altro, dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e comunque entro e non oltre un termine massimo di dieci giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore che non ha provveduto in anticipo alla spesa straordinaria dovrà corrispondere a colui che ha anticipato la spesa, quanto dovuto pro quota entro 15 giorni dalla richiesta, dietro esibizione della prova documentale della spesa sostenuta.
G) la sig.ra ed il sig. prenderanno di comune Pt_1 Pt_2 accordo, secondo il regime della legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso, le decisioni straordinarie inerenti l'istruzione di , la frequentazione di scuole, attività ricreative Per_1
e sport.
I) Entrambi i genitori concordano sul rilascio del passaporto in favore di e sulle possibilità di ciascun genitore di portare il Per_1 minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanza salvo il necessario preventivo consenso dell'altro genitore.”
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con
3 l'interesse della figlia ancora minorenne, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato e alle note di trattazione scritta rese in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese della lite compensate.
Roma, 29 novembre 2025
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice relatore
NO AL
Il Presidente
RT NZ
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