Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
RG 22818 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22818 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. GRAGNANIELLO SARA presso la C.F._1
quale elettivamente domicilia
E nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GRAGNANIELLO FRANCESCO C.F._2
presso il quale elettivamente domicilia Indirizzo Telematico
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/12/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...]
contratto in NAPOLI il 18/02/2013 (atto n. 10, P. I, sez. Z, anno 2013).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 4/10/2013 e AN l'8/05/2015, Per_1
minorenni.
1
unico, per i due figli matrimoniali e per una figlia avuta in precedenza, fuori dal matrimonio,
l'importo complessivo mensile di 670 €.
All'esito delle nuove conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il
Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
i figli restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute come interventi urgenti saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
Tempi di permanenza.
I figli AN e , resteranno collocati anagraficamente e in via Persona_2
preferenziale presso la madre . Parte_1
Il sig. ricorrente , potrà vederli e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, Controparte_1
previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita: il padre terrà i minori un pomeriggio a settimana che si indica preferibilmente, salvo diverso accordo, nel giovedì dalla uscita di scuola fino alle ore 20,,00
- i minori staranno con il padre a fine settimana alternati dal sabato alla domenica con pernotto. durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni ad anni alterni dalla vigilia di Natale e fino al giorno 31 dicembre un genitore e dal primo giorno dell'anno e fino al giorno della
Befana resteranno con l'altro genitore. I coniugi si comunicheranno tra loro per quale periodo intendono optare.
2 durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, i figli le trascorreranno un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore. durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, i figli trascorreranno 15 giorni di vacanze con il padre secondo gli accordi che i coniugi si comunicheranno entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno.
Per i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, i figli trascorreranno dette vacanze una volta con il padre ed una volta con la madre che si comunicheranno tra loro la scelta del periodo.
Assegnazione casa coniugale che è di proprietà della signora , madre Parte_2
della ricorrente , resta assegnata alla stessa, con tutti gli arredi nella sua qualità di Parte_1
genitore collocatario prevalente dei figli minori .
Il sig. verserà a , nella sua qualità di genitore Controparte_1 Parte_1
collocataria prevalente, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di
Euro 250,00 per ciascuno dei figli e dunque per un totale di Euro 500,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dal mese di gennaio 2025; importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione mese di gennaio, anno 2026; tenendo a proprio carico, o rimborsando a per il caso di anticipazione, il Parte_1
50. % delle seguenti spese;
– spese scolastiche, di istruzione e di formazione non sottoposte a preventivo accordo, o sottoposte al preventivo accordo;
– spese mediche non sottoposte a preventivo accordo oppure a preventivo accordo;
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione nei confronti dell'altro coniuge di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
I coniugi dichiarano che, alla data odierna, fanno parte del regime di comunione legale dei beni e che non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente;
non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.,
3 Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto degli stessi in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 10, P. I, sez. Z, anno
2013);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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