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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/09/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 565/2022
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
INNOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa CUSOLITO VIVIANA Consigliera dott.ssa ACACIA IVANA
Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.565/2022 vertente
TRA
(C.F. ),in persona del Legale Rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Pannia (C.F. , PEC C.F._1
del foro di Vibo Valentia ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Vibo Valentia, Via Lacquari n. 62. Appellante
CONTRO
, (C.F. ), in persona del pro tempore Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (CF.
), presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge P.IVA_3 domiciliato.
Appellato
Oggetto: Opposizione ex art. 170 t.u. spese di giustizia -appello avverso ordinanza emessa il 04.11.2022 dal Tribunale Ordinario di Reggio Calabria nel procedimento RG 3627/2021.
FATTOESVOLGIMENTODELPROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto opposizione ai sensi dell'art. Controparte_3
170. d.p.r. 115/2002 (t.u. spese di giustizia) avverso il decreto, emesso dal tribunale di Reggio
Calabria del 10.09.2019, comunicato (per la prima volta secondo parte appellante) in data 17 novembre 2021, con il quale sono stati liquidati in euro 1.115,98 le indennità dovute per l'attività di custodia, nell'ambito del procedimento penale n. 807/2008, di circa 29.500 kg di pacchi di carrozzeria non bonificati , affidati con verbale di affidamento dal 13.02.2008 a seguito di sequestro preventivo al 20.03.2018 data di presa in carico da parte del demolitore.
Si costituiva il , il quale contestava nel merito il ricorso e segnalava in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità del ricorso perché tardivo rispetto alla notifica del 12 gennaio 2021
Con ordinanza del 04.11.2022, oggi impugnata, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava inammissibile il ricorso in quanto dal testo della PEC del 12 gennaio 2021 “risulta inequivocabilmente che il decreto di liquidazione oggi opposto è stato notificato per la prima volta il 12.01.2021 …che l'opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, ex artt.170 D.P.R. n.115/2002, 15 D.Lgs
n.15/2011 e 702 bis e quater c.p.c., va proposta nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso; riteneva, pertanto, in via assorbente, l'opposizione inammissibile perché intempestiva, essendo stata proposta in data 14.12.2021 ossia ben oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato risalente per l'appunto al 12.01.2021”.
Con atto di citazione in appello, depositato in data 23.11.2022, Parte_2 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 comma 1 n. 1, la suddetta ordinanza del Tribunale di Reggio
Calabria del 04.11.2022 nella parte in cui:
1. ha dichiarato la inammissibilità del ricorso perché tardivo;
2. ha condannato alla rivalsa delle spese di giudizio;
3. ha ritenuto applicabili gli interessi di legge dal 27 febbraio 2014.
Secondo parte appellante il Tribunale di Reggio Calabria dal solo testo della PEC e dal solo richiamo del contenuto dell'allegato ha ritenuto raggiunta la prova dell'avvenuta notifica del decreto di liquidazione in data 12 gennaio 2021. Nonostante la espressa contestazione e la richiesta di acquisizione anche dell'allegato di cui alla predetta pec.
che alla pec del 12 gennaio 2021, nonostante la espressa indicazione Controparte_4 della notifica del decreto di liquidazione, veniva allegato invece il provvedimento interlocutorio del
10 luglio 2019 per come risulta dalla pec che era stata allegata tra i documenti in primo grado e che viene riproposta in questa sede.
Nel merito, pertanto, secondo parte appellante, il ricorso è fondato in quanto il provvedimento di liquidazione è stato emesso con inosservanza o erronea applicazione dell'art. 58 e 168 t.u. spese di giustizia e inosservanza o erronea applicazione del decreto ministeriale 2 settembre 2006 n. 265.
In data 24.01.2024 si costituiva in appello il eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 15 ult. Comma . d.lgs. 150-2011.
Quanto alla statuizione di inammissibilità dell'originario ricorso in opposizione, si riporta alle argomentazioni della prima pronuncia ed agli atti acquisiti al fascicolo d'ufficio sulla cui base il
Giudice ha statuito. Nel merito, ripropone le argomentazioni esposte in primo grado.
Concludeva chiedendo di respingere l'avversa domanda siccome inammissibile e comunque infondata. Con vittoria di spese, competenze e onorari della procedura.
Con ordinanza del 22.04.2025,la causa è stata assegnata a sentenza concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc di cui la sola parte appellante profittava.
MOTIVIDELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, formulata da parte appellata, è fondata.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 106 del giorno 06.04.2016 ha evidenziato che, in applicazione della delega di cui all'art. 54, comma 1, L. 69/2009, il legislatore si è preoccupato di indicare i riti processuali applicabili in caso di opposizione alle spese di giustizia (rito lavoro, ordinario e sommario di cognizione) e, per l'effetto, ha equiparato il decreto di liquidazione all'ordinanza di cui all'art. 702 quater c.p.c., con l'ulteriore conseguenza che la modifica dell'art. 170, comma 1, D.P.R. 115/2002 è applicabile anche in relazione al decreto di liquidazione, stante la sua equiparazione al provvedimento che definisce il giudizio sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.
2. Ciò puntualizzato, il comma 6 del suddetto articolo, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevedeva che “l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”. La modifica apportata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che sostituisce la parola “ordinanza” con “sentenza” non è applicabile alla controversia in esame, essendo applicabile ai giudizi instaurati successivamente al 28 febbraio 2023.
Nel caso in esame l'odierno appellante ha proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 avverso il decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione del compenso per l'attività di custodia svolta nell'ambito del procedimento penale n. 807/2008
r.g.n.r.
L'opposizione predetta è stata definita con ordinanza del medesimo Tribunale in data 04.11.2022.
La predetta ordinanza è stata appellata e l'impugnazione è l'oggetto del presente procedimento.
L'appello è inammissibile in quanto avverso il provvedimento che definisce l'opposizione ex art. 170 non è proponibile l'appello, l'unico rimedio esperibile essendo il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. Ciò che si desume dall'inequivoco disposto dell'art. 15 D.lgs.
150/2011, nel testo operante ratione temporis, il quale espressamente dichiara inappellabile l'ordinanza che definisce il giudizio di opposizione.
3.Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, e si liquidano, sulla base del d.m. n. 147 del 2022, applicando lo scaglione da, tenendo conto dei parametri minimi ridotti ulteriormente a metà per la pronunzia di mero rito
La quantificazione deve avvenire sulla base del petitum ovvero della domanda dell'appellante, che nelle conclusioni dell'appello ha così precisato : <<… voglia il giudice adito, in riforma del provvedimento impugnato, determinare il compenso spettante al custode nell'importo pari a euro
123.684 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi maturati e maturandi>>>
Non può neppure valorizzarsi la clausola di riferimento alla somma “maggiore o minore”, stante la recente pronuncia Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 10/06/2025) 23/07/2025, n. 20805, che ha stabilito <<< In una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza "ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” ( o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile”
Lo scaglione da applicare è quindi quello del valore della causa corrispondente alla richiesta di compenso al custode , quindi da € 52.001 a € 260.000, per cui il compenso tabellare (valori minimi)
è pari ad euro 7.160,00 (di cui fase di studio della controversia, valore minimo:€ 1.489,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 2.163,00, fase decisionale, valore minimo: € 2.552,00)
Con la riduzione del 50 % su euro 7.160,00 per pronuncia di rito, ai sensi dell'art art. 4, comma 9 del DM, le spese al netto delle riduzioni dovute dall'appellante al sono pari ad 3.580,00, CP_1 su cui andranno calcolate le spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
4. Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione del D.M
n. 55/2014, occorre darne atto di avere emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello principale,
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , e disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- pone a carico di le spese processuali del presente grado , che liquida Parte_1 in complessivi euro 3.580,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, in favore di parte appellata;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia d'inammissibilità dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria, il 9 settembre 2025.
La Presidente estensore
dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
INNOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa CUSOLITO VIVIANA Consigliera dott.ssa ACACIA IVANA
Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.565/2022 vertente
TRA
(C.F. ),in persona del Legale Rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Pannia (C.F. , PEC C.F._1
del foro di Vibo Valentia ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Vibo Valentia, Via Lacquari n. 62. Appellante
CONTRO
, (C.F. ), in persona del pro tempore Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (CF.
), presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge P.IVA_3 domiciliato.
Appellato
Oggetto: Opposizione ex art. 170 t.u. spese di giustizia -appello avverso ordinanza emessa il 04.11.2022 dal Tribunale Ordinario di Reggio Calabria nel procedimento RG 3627/2021.
FATTOESVOLGIMENTODELPROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto opposizione ai sensi dell'art. Controparte_3
170. d.p.r. 115/2002 (t.u. spese di giustizia) avverso il decreto, emesso dal tribunale di Reggio
Calabria del 10.09.2019, comunicato (per la prima volta secondo parte appellante) in data 17 novembre 2021, con il quale sono stati liquidati in euro 1.115,98 le indennità dovute per l'attività di custodia, nell'ambito del procedimento penale n. 807/2008, di circa 29.500 kg di pacchi di carrozzeria non bonificati , affidati con verbale di affidamento dal 13.02.2008 a seguito di sequestro preventivo al 20.03.2018 data di presa in carico da parte del demolitore.
Si costituiva il , il quale contestava nel merito il ricorso e segnalava in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità del ricorso perché tardivo rispetto alla notifica del 12 gennaio 2021
Con ordinanza del 04.11.2022, oggi impugnata, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava inammissibile il ricorso in quanto dal testo della PEC del 12 gennaio 2021 “risulta inequivocabilmente che il decreto di liquidazione oggi opposto è stato notificato per la prima volta il 12.01.2021 …che l'opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, ex artt.170 D.P.R. n.115/2002, 15 D.Lgs
n.15/2011 e 702 bis e quater c.p.c., va proposta nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso; riteneva, pertanto, in via assorbente, l'opposizione inammissibile perché intempestiva, essendo stata proposta in data 14.12.2021 ossia ben oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato risalente per l'appunto al 12.01.2021”.
Con atto di citazione in appello, depositato in data 23.11.2022, Parte_2 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 comma 1 n. 1, la suddetta ordinanza del Tribunale di Reggio
Calabria del 04.11.2022 nella parte in cui:
1. ha dichiarato la inammissibilità del ricorso perché tardivo;
2. ha condannato alla rivalsa delle spese di giudizio;
3. ha ritenuto applicabili gli interessi di legge dal 27 febbraio 2014.
Secondo parte appellante il Tribunale di Reggio Calabria dal solo testo della PEC e dal solo richiamo del contenuto dell'allegato ha ritenuto raggiunta la prova dell'avvenuta notifica del decreto di liquidazione in data 12 gennaio 2021. Nonostante la espressa contestazione e la richiesta di acquisizione anche dell'allegato di cui alla predetta pec.
che alla pec del 12 gennaio 2021, nonostante la espressa indicazione Controparte_4 della notifica del decreto di liquidazione, veniva allegato invece il provvedimento interlocutorio del
10 luglio 2019 per come risulta dalla pec che era stata allegata tra i documenti in primo grado e che viene riproposta in questa sede.
Nel merito, pertanto, secondo parte appellante, il ricorso è fondato in quanto il provvedimento di liquidazione è stato emesso con inosservanza o erronea applicazione dell'art. 58 e 168 t.u. spese di giustizia e inosservanza o erronea applicazione del decreto ministeriale 2 settembre 2006 n. 265.
In data 24.01.2024 si costituiva in appello il eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 15 ult. Comma . d.lgs. 150-2011.
Quanto alla statuizione di inammissibilità dell'originario ricorso in opposizione, si riporta alle argomentazioni della prima pronuncia ed agli atti acquisiti al fascicolo d'ufficio sulla cui base il
Giudice ha statuito. Nel merito, ripropone le argomentazioni esposte in primo grado.
Concludeva chiedendo di respingere l'avversa domanda siccome inammissibile e comunque infondata. Con vittoria di spese, competenze e onorari della procedura.
Con ordinanza del 22.04.2025,la causa è stata assegnata a sentenza concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc di cui la sola parte appellante profittava.
MOTIVIDELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, formulata da parte appellata, è fondata.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 106 del giorno 06.04.2016 ha evidenziato che, in applicazione della delega di cui all'art. 54, comma 1, L. 69/2009, il legislatore si è preoccupato di indicare i riti processuali applicabili in caso di opposizione alle spese di giustizia (rito lavoro, ordinario e sommario di cognizione) e, per l'effetto, ha equiparato il decreto di liquidazione all'ordinanza di cui all'art. 702 quater c.p.c., con l'ulteriore conseguenza che la modifica dell'art. 170, comma 1, D.P.R. 115/2002 è applicabile anche in relazione al decreto di liquidazione, stante la sua equiparazione al provvedimento che definisce il giudizio sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.
2. Ciò puntualizzato, il comma 6 del suddetto articolo, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevedeva che “l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”. La modifica apportata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che sostituisce la parola “ordinanza” con “sentenza” non è applicabile alla controversia in esame, essendo applicabile ai giudizi instaurati successivamente al 28 febbraio 2023.
Nel caso in esame l'odierno appellante ha proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 avverso il decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione del compenso per l'attività di custodia svolta nell'ambito del procedimento penale n. 807/2008
r.g.n.r.
L'opposizione predetta è stata definita con ordinanza del medesimo Tribunale in data 04.11.2022.
La predetta ordinanza è stata appellata e l'impugnazione è l'oggetto del presente procedimento.
L'appello è inammissibile in quanto avverso il provvedimento che definisce l'opposizione ex art. 170 non è proponibile l'appello, l'unico rimedio esperibile essendo il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. Ciò che si desume dall'inequivoco disposto dell'art. 15 D.lgs.
150/2011, nel testo operante ratione temporis, il quale espressamente dichiara inappellabile l'ordinanza che definisce il giudizio di opposizione.
3.Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, e si liquidano, sulla base del d.m. n. 147 del 2022, applicando lo scaglione da, tenendo conto dei parametri minimi ridotti ulteriormente a metà per la pronunzia di mero rito
La quantificazione deve avvenire sulla base del petitum ovvero della domanda dell'appellante, che nelle conclusioni dell'appello ha così precisato : <<… voglia il giudice adito, in riforma del provvedimento impugnato, determinare il compenso spettante al custode nell'importo pari a euro
123.684 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi maturati e maturandi>>>
Non può neppure valorizzarsi la clausola di riferimento alla somma “maggiore o minore”, stante la recente pronuncia Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 10/06/2025) 23/07/2025, n. 20805, che ha stabilito <<< In una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza "ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” ( o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile”
Lo scaglione da applicare è quindi quello del valore della causa corrispondente alla richiesta di compenso al custode , quindi da € 52.001 a € 260.000, per cui il compenso tabellare (valori minimi)
è pari ad euro 7.160,00 (di cui fase di studio della controversia, valore minimo:€ 1.489,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 2.163,00, fase decisionale, valore minimo: € 2.552,00)
Con la riduzione del 50 % su euro 7.160,00 per pronuncia di rito, ai sensi dell'art art. 4, comma 9 del DM, le spese al netto delle riduzioni dovute dall'appellante al sono pari ad 3.580,00, CP_1 su cui andranno calcolate le spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
4. Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione del D.M
n. 55/2014, occorre darne atto di avere emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello principale,
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , e disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- pone a carico di le spese processuali del presente grado , che liquida Parte_1 in complessivi euro 3.580,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, in favore di parte appellata;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia d'inammissibilità dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria, il 9 settembre 2025.
La Presidente estensore
dott.ssa Patrizia Morabito