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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1298/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, RE
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14934/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Società_1 28 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 22 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240043383792000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020 proposto da
Società_1 28 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240059079667000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240073643871000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 895/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:Si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Resistente: Insiste per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la società Società_1 28 SR (CF P.IVA_1) nella persona del l.r.p.t., difesa dall'avv.to Difensore_1
, le cartelle di pagamento n. 07120240043383792000, portante imposta IVA per l'anno 2018, dell'importo di euro 7.309,29, n. 07120240059079667000 portante imposta IVA per l'anno 2019 dell'importo di euro 3.108,32 e n. 07120240073643871000 portante imposta IRES per l'anno 2020 dell'importo di euro
1.253,51, tutte assertivamente notificate in data 18/6/2025.
Espone la ricorrente che l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava le tre su indicate cartelle di pagamento in data 18/6/2025 sul presupposto della regolarità della notifica dei prodromici avvisi di accertamento da cui, dichiarava la ricorrente, essi scaturirebbero, e ne contesta, pertanto l'inesistenza attestando che essi non le sarebbero mai pervenuti e per il suddetto motivo chiede l'accoglimento del ricorso in annullamento delle tre su indicate cartelle di pagamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, previo deposito delle relate di notifica di tutte le tre cartelle di pagamento, regolarmente consegnate Indirizzo_1 elettronica certificata, eccepisce l'inammissibilità dell'odierna impugnativa in quanto contesta che le cartelle oggetto di impugnazione non siano state notificate in data 18/06/2025, come dichiarato dalla ricorrente, ma in date antecedenti e non opposte nei termini di legge per la cui la pretesa si sarebbe resa definitiva.
In effetti dalla documentazione in atti si evince che la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione notificava in data 19/06/2025 l'intimazione di pagamento n° 0712025902903296000 con la quale veniva intimato alla società ricorrente il pagamento dei seguenti documenti:
-cartella 07120240043383792000 notificata in data 07/03/2024 per l'importo di € 7.315,17 per IVA anno 2020;
-cartella 07120240059079667000 notificata in data 01/04/2024 per l'importo di € 3.114,20 per IVA anno 2019;
-cartella 07120240073643871000 notificata in data 23/04/2024 dell'importo di euro 1.259,39 per IRES anno
2020.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate.
La causa è stata discussa all'udienza del 21 gennaio 2026 ove, sentite le parti, è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile sotto molteplici profili.
Parte ricorrente dichiara che le cartelle di pagamento siano state a lei notificata in data 18/6/2025.
Orbene tale affermazione è inverosimile in quanto dalla documentazione depositata dalla resistente Agenzia
Entrate Riscossione risulta che in tale data è stato notificato un avviso di intimazione portante le tre suddette cartelle e che le cartelle sono state tutte notificate regolarmente via PEC nell'anno 2024.
Esse sono pertanto, divenute definitive in quanto non impugnate nei termini di legge ed il ricorso non può che essere considerato tardivamente proposto in applicazione dell'art. 21 del D.Lgs 546/92 che testualmente prevede che “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”.
Il ricorso innanzi al giudice tributario deve essere, quindi, proposto entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto impugnato ed il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione.
L'onere probatorio della suddetta tempestività grava, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, esclusivamente sulla ricorrente ed esso risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato (Cassazione
24518/2024).
L'inammissibilità del ricorso per il mancato deposito della documentazione dimostrativa della sua tempestiva proposizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Corte di Cassazione Ordinanza n. 20627 del 22 luglio 2025).
Essendo provata l'intempestività del ricorso il ricorso è inammissibile.
Ancora deve essere constatata la contumacia dell'ente impositore Agenzia delle Entrate per cui non può che essere preso atto che parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante dell'assolvimento delle prova della regolarità e tempestività delle notifiche del ricorso non avendo depositato agli atti del procedimento le relative relate di notifica per cui anche sotto tale profilo il ricorso è inammissibile.
Da tanto il ricorso è inammissibile, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO . CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE DI LITE CHE SI LIQUIDANO IN EURO 500,00 IN FAVORE DELL'ADER
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, RE
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14934/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Società_1 28 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 22 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240043383792000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020 proposto da
Società_1 28 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240059079667000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240073643871000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 895/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:Si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Resistente: Insiste per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la società Società_1 28 SR (CF P.IVA_1) nella persona del l.r.p.t., difesa dall'avv.to Difensore_1
, le cartelle di pagamento n. 07120240043383792000, portante imposta IVA per l'anno 2018, dell'importo di euro 7.309,29, n. 07120240059079667000 portante imposta IVA per l'anno 2019 dell'importo di euro 3.108,32 e n. 07120240073643871000 portante imposta IRES per l'anno 2020 dell'importo di euro
1.253,51, tutte assertivamente notificate in data 18/6/2025.
Espone la ricorrente che l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava le tre su indicate cartelle di pagamento in data 18/6/2025 sul presupposto della regolarità della notifica dei prodromici avvisi di accertamento da cui, dichiarava la ricorrente, essi scaturirebbero, e ne contesta, pertanto l'inesistenza attestando che essi non le sarebbero mai pervenuti e per il suddetto motivo chiede l'accoglimento del ricorso in annullamento delle tre su indicate cartelle di pagamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, previo deposito delle relate di notifica di tutte le tre cartelle di pagamento, regolarmente consegnate Indirizzo_1 elettronica certificata, eccepisce l'inammissibilità dell'odierna impugnativa in quanto contesta che le cartelle oggetto di impugnazione non siano state notificate in data 18/06/2025, come dichiarato dalla ricorrente, ma in date antecedenti e non opposte nei termini di legge per la cui la pretesa si sarebbe resa definitiva.
In effetti dalla documentazione in atti si evince che la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione notificava in data 19/06/2025 l'intimazione di pagamento n° 0712025902903296000 con la quale veniva intimato alla società ricorrente il pagamento dei seguenti documenti:
-cartella 07120240043383792000 notificata in data 07/03/2024 per l'importo di € 7.315,17 per IVA anno 2020;
-cartella 07120240059079667000 notificata in data 01/04/2024 per l'importo di € 3.114,20 per IVA anno 2019;
-cartella 07120240073643871000 notificata in data 23/04/2024 dell'importo di euro 1.259,39 per IRES anno
2020.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate.
La causa è stata discussa all'udienza del 21 gennaio 2026 ove, sentite le parti, è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile sotto molteplici profili.
Parte ricorrente dichiara che le cartelle di pagamento siano state a lei notificata in data 18/6/2025.
Orbene tale affermazione è inverosimile in quanto dalla documentazione depositata dalla resistente Agenzia
Entrate Riscossione risulta che in tale data è stato notificato un avviso di intimazione portante le tre suddette cartelle e che le cartelle sono state tutte notificate regolarmente via PEC nell'anno 2024.
Esse sono pertanto, divenute definitive in quanto non impugnate nei termini di legge ed il ricorso non può che essere considerato tardivamente proposto in applicazione dell'art. 21 del D.Lgs 546/92 che testualmente prevede che “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”.
Il ricorso innanzi al giudice tributario deve essere, quindi, proposto entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto impugnato ed il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione.
L'onere probatorio della suddetta tempestività grava, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, esclusivamente sulla ricorrente ed esso risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato (Cassazione
24518/2024).
L'inammissibilità del ricorso per il mancato deposito della documentazione dimostrativa della sua tempestiva proposizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Corte di Cassazione Ordinanza n. 20627 del 22 luglio 2025).
Essendo provata l'intempestività del ricorso il ricorso è inammissibile.
Ancora deve essere constatata la contumacia dell'ente impositore Agenzia delle Entrate per cui non può che essere preso atto che parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante dell'assolvimento delle prova della regolarità e tempestività delle notifiche del ricorso non avendo depositato agli atti del procedimento le relative relate di notifica per cui anche sotto tale profilo il ricorso è inammissibile.
Da tanto il ricorso è inammissibile, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO . CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE DI LITE CHE SI LIQUIDANO IN EURO 500,00 IN FAVORE DELL'ADER