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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 23/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE procedimento n° 471/2024 R.G.A.C.
VERBALE DI UDIENZA DEL 3.4.24
(con decisione contestuale ex articoli 281 sexies / 429 c.p.c.)
All'udienza del 24 gennaio 2025, innanzi al giudice, dott.ssa Emanuela
Ruscio , sono comparsi l'avv. LONGO SALVATORE per parte attrice,
Il Giudice
Invita la parte alla discussione
L'avv. Longo si riporta agli atti ed insiste nell'accoglimento della domanda con vittoria di spese.
Il Giudice dato atto di ritira in camera di consiglio per la decisione
Il Giudice
G.O. Dott.ssa Emanuela RUSCIO
All'esito della camera di consiglio, ad ore 15.40 il G.O. pronuncia sentenza di cui ai fogli allegati dando pubblica lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Palmi, 23.1.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il Tribunale di Palmi – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, all'udienza del
23.1.25, esaurita la discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, da lettura della seguente
SENTENZA ex art. 6 D. L.vo 150/2011 ed articoli 429 e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n° 471 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(nata a [...] il [...] – c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Longo C.F._1
- opponente –
e
(c.f. , in persona del PA P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
2 - opposta –
e
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- opposta –
avente ad oggetto: opposizione ex art 615 cpc
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza odierna di cui la presente sentenza è parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att.
c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione regolarmente notificato la odierna parte attrice ha convenuto innanzi al Giudice del Tribunale di Palmi l
[...]
ed per sentir dichiarare la nullità della cartella di PA CP_3
pagamento n. 094 2023 00226949 52 000 emessa da PA
, Agente della Riscossione per la provincia di Reggio .
[...]
L'attore unitamente alla citazione ha dedotto la nullità del relativo ruolo precisando che: a) la stessa viene chiamata a rispondere non per un debito personale proprio, bensì per una pendenza debitoria che a lei si è trasmessa ai sensi dell'art. 2909 c.c. e che, in origine, era riconducibile al genitore deceduto sig. b) avendo accettato con beneficio di Persona_1
3 inventario la stessa non dovrebbe rispondere, sebbene pro-quota, con tutto il suo patrimonio, bensì solamente nei limiti del valore dei beni pervenuti dall'eredità previa liquidazione del compendio ereditario di Persona_1
e conclude per l'accoglimento della opposizione.
[...]
Si costituiscono in giudizio l' e l'agente della riscossione a mezzo CP_3
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato confermando la correttezza dell'operato ed insistono nel rigetto della domanda nel mentre chiedeva il difetto di legittimazione passiva di CP_4
****
Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla
Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi
4 più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del
21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi e documentali direttamente nel merito.
Risulta infatti chiaramente dagli atti in discorso che sia stato richiesto alla attrice il pagamento di un debito del padre defunto, per come contenuto nel titolo senza previa valutazione del patrimonio ereditario, avendo la stessa attrice proceduto alla accettazione della eredità del padre solo con beneficio di inventario.
Il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata.
Infatti, risulta dagli atti di causa che la cartella oggetto del contendere sia relativa e si fondi su sentenze dirette a padre della Persona_1
attrice ormai defunto, con la conseguenza che seppure il ruolo sia stato formato nei confronti della stessa non risulta dagli atti la liquidazione del patrimonio del de cuius data la accettazione con beneficio di inventario prodotta in atti.
5 E' principio giuridico enunciato anche nella sentenza n. 455/2017 di questo
Tribunale di Palmi quello per cui vi è l'obbligo di suddividere il debito tra
i coeredi in applicazione del disposto dell'art. 752 del codice civile (a mente del quale <<i>>) ed ha altresì chiarito all'ente impositore che, in ragione dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, l'accettante assume la qualità di erede ma non risponde dei debiti ereditari con tutto il suo patrimonio ma solo nei limiti del valore dei beni pervenuti all'eredità (art. 490, comma II n° 2) codice civile)”.
Orbene, tenuto conto di quanto affermato nella citata sentenza, ne discende che, siccome la sig.ra ha accettato l'eredità con Parte_1
beneficio di inventario, non deve rispondere, sebbene pro-quota, con tutto il suo patrimonio, bensì solamente nei limiti del valore dei beni pervenuti dall'eredità.
Ergo, necessitava la previa liquidazione del compendio ereditario di che non è stata mai compiuta (sul punto, cfr. anche Persona_1
la sentenza n. 377/12 emessa dal Tribunale di Palmi, sede distaccata di
Cinquefrondi, che sarà richiamata e commentata da qui a poco), e tale mancato, necessario ed imprescindibile adempimento comporta, quale inevitabile conseguenza, la nullità degli atti impugnati, in quanto assunti in modo non conforme alla legge ed alla effettiva situazione debitoria gravante in concreto su ciascuna parte interessata;
Quanto alla eccepita nullità del ruolo e/o illegittimità dell'iscrizione a ruolo del tributo, oltre alla nullità ed alla illegittimità della cartella di
6 pagamento, deve precisare questo decidente che ritiene che non CP_5
abbia agito correttamente avendo emesso le quattro cartelle di pagamento opposte nell'odierno giudizio senza prima verificare se si trattava o meno di eredi puri e semplici.
L'Agente della Riscossione avrebbe dovuto prima procedere alla liquidazione dei beni ereditari e, solo dopo aver stimato e quantificato gli stessi, avrebbe potuto rivalersi nei confronti degli eredi in proporzione alla rispettiva quota e nei limiti del residuo attivo sussistente.
Tanto basta per l'accoglimento del ricorso.
Quanto al regolamento delle spese di lite stante data la legittimazione passiva di entrambi i convenuti ed il principio della soccombenza vengono liquidate in dispositivo secondo i valori di cui al DM n.147/22 in ragione dell'attività prestata e del valore della causa con condanna delle parti in solido tra loro.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della , e Parte_1 PA
altri così provvede: CP_3
• accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 094 2023 00226949 52 000 emessa da PA
, Agente per la provincia di Reggio e del
[...] Controparte_6
relativo ruolo per tutte le causali di cui in parte motiva e per l'effetto.
Condanna le convenute soccombenti alla refusione delle spese di lite a favore della attrice che si liquida nella somma di euro 3800,00 oltre euro
7 535, a titolo di spese vive oltre oneri di legge se dovuti da distrarsi a favore dell'avv. Salvatore Longo ex art 93 cpc
Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi all'esito della camera di consiglio del 23.1.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
8
SEZIONE CIVILE procedimento n° 471/2024 R.G.A.C.
VERBALE DI UDIENZA DEL 3.4.24
(con decisione contestuale ex articoli 281 sexies / 429 c.p.c.)
All'udienza del 24 gennaio 2025, innanzi al giudice, dott.ssa Emanuela
Ruscio , sono comparsi l'avv. LONGO SALVATORE per parte attrice,
Il Giudice
Invita la parte alla discussione
L'avv. Longo si riporta agli atti ed insiste nell'accoglimento della domanda con vittoria di spese.
Il Giudice dato atto di ritira in camera di consiglio per la decisione
Il Giudice
G.O. Dott.ssa Emanuela RUSCIO
All'esito della camera di consiglio, ad ore 15.40 il G.O. pronuncia sentenza di cui ai fogli allegati dando pubblica lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Palmi, 23.1.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il Tribunale di Palmi – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, all'udienza del
23.1.25, esaurita la discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, da lettura della seguente
SENTENZA ex art. 6 D. L.vo 150/2011 ed articoli 429 e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n° 471 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(nata a [...] il [...] – c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Longo C.F._1
- opponente –
e
(c.f. , in persona del PA P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
2 - opposta –
e
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- opposta –
avente ad oggetto: opposizione ex art 615 cpc
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza odierna di cui la presente sentenza è parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att.
c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione regolarmente notificato la odierna parte attrice ha convenuto innanzi al Giudice del Tribunale di Palmi l
[...]
ed per sentir dichiarare la nullità della cartella di PA CP_3
pagamento n. 094 2023 00226949 52 000 emessa da PA
, Agente della Riscossione per la provincia di Reggio .
[...]
L'attore unitamente alla citazione ha dedotto la nullità del relativo ruolo precisando che: a) la stessa viene chiamata a rispondere non per un debito personale proprio, bensì per una pendenza debitoria che a lei si è trasmessa ai sensi dell'art. 2909 c.c. e che, in origine, era riconducibile al genitore deceduto sig. b) avendo accettato con beneficio di Persona_1
3 inventario la stessa non dovrebbe rispondere, sebbene pro-quota, con tutto il suo patrimonio, bensì solamente nei limiti del valore dei beni pervenuti dall'eredità previa liquidazione del compendio ereditario di Persona_1
e conclude per l'accoglimento della opposizione.
[...]
Si costituiscono in giudizio l' e l'agente della riscossione a mezzo CP_3
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato confermando la correttezza dell'operato ed insistono nel rigetto della domanda nel mentre chiedeva il difetto di legittimazione passiva di CP_4
****
Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla
Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi
4 più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del
21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi e documentali direttamente nel merito.
Risulta infatti chiaramente dagli atti in discorso che sia stato richiesto alla attrice il pagamento di un debito del padre defunto, per come contenuto nel titolo senza previa valutazione del patrimonio ereditario, avendo la stessa attrice proceduto alla accettazione della eredità del padre solo con beneficio di inventario.
Il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata.
Infatti, risulta dagli atti di causa che la cartella oggetto del contendere sia relativa e si fondi su sentenze dirette a padre della Persona_1
attrice ormai defunto, con la conseguenza che seppure il ruolo sia stato formato nei confronti della stessa non risulta dagli atti la liquidazione del patrimonio del de cuius data la accettazione con beneficio di inventario prodotta in atti.
5 E' principio giuridico enunciato anche nella sentenza n. 455/2017 di questo
Tribunale di Palmi quello per cui vi è l'obbligo di suddividere il debito tra
i coeredi in applicazione del disposto dell'art. 752 del codice civile (a mente del quale <<i>>) ed ha altresì chiarito all'ente impositore che, in ragione dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, l'accettante assume la qualità di erede ma non risponde dei debiti ereditari con tutto il suo patrimonio ma solo nei limiti del valore dei beni pervenuti all'eredità (art. 490, comma II n° 2) codice civile)”.
Orbene, tenuto conto di quanto affermato nella citata sentenza, ne discende che, siccome la sig.ra ha accettato l'eredità con Parte_1
beneficio di inventario, non deve rispondere, sebbene pro-quota, con tutto il suo patrimonio, bensì solamente nei limiti del valore dei beni pervenuti dall'eredità.
Ergo, necessitava la previa liquidazione del compendio ereditario di che non è stata mai compiuta (sul punto, cfr. anche Persona_1
la sentenza n. 377/12 emessa dal Tribunale di Palmi, sede distaccata di
Cinquefrondi, che sarà richiamata e commentata da qui a poco), e tale mancato, necessario ed imprescindibile adempimento comporta, quale inevitabile conseguenza, la nullità degli atti impugnati, in quanto assunti in modo non conforme alla legge ed alla effettiva situazione debitoria gravante in concreto su ciascuna parte interessata;
Quanto alla eccepita nullità del ruolo e/o illegittimità dell'iscrizione a ruolo del tributo, oltre alla nullità ed alla illegittimità della cartella di
6 pagamento, deve precisare questo decidente che ritiene che non CP_5
abbia agito correttamente avendo emesso le quattro cartelle di pagamento opposte nell'odierno giudizio senza prima verificare se si trattava o meno di eredi puri e semplici.
L'Agente della Riscossione avrebbe dovuto prima procedere alla liquidazione dei beni ereditari e, solo dopo aver stimato e quantificato gli stessi, avrebbe potuto rivalersi nei confronti degli eredi in proporzione alla rispettiva quota e nei limiti del residuo attivo sussistente.
Tanto basta per l'accoglimento del ricorso.
Quanto al regolamento delle spese di lite stante data la legittimazione passiva di entrambi i convenuti ed il principio della soccombenza vengono liquidate in dispositivo secondo i valori di cui al DM n.147/22 in ragione dell'attività prestata e del valore della causa con condanna delle parti in solido tra loro.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della , e Parte_1 PA
altri così provvede: CP_3
• accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 094 2023 00226949 52 000 emessa da PA
, Agente per la provincia di Reggio e del
[...] Controparte_6
relativo ruolo per tutte le causali di cui in parte motiva e per l'effetto.
Condanna le convenute soccombenti alla refusione delle spese di lite a favore della attrice che si liquida nella somma di euro 3800,00 oltre euro
7 535, a titolo di spese vive oltre oneri di legge se dovuti da distrarsi a favore dell'avv. Salvatore Longo ex art 93 cpc
Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi all'esito della camera di consiglio del 23.1.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
8