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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/03/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2113/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2113/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), residente a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura, dall'Avv. Daniele Consoletti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Rho, in Via Santorre di Santarosa n. 1;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Olga Mazzolani e Fabrizia Torre ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Piazza Ospedale Maggiore n. 3;
APPELLATA
Avente ad oggetto: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“- in via principale e nel merito -
pagina 1 di 11 - accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, questo appello e, in riforma della sentenza n.
2546/2024, pubblicata il 6 marzo 2024, repertorio n. 894/2024 del 7 marzo 2024, resa inter partes dal tribunale di Milano, nell'ambito del procedimento r.g. n. 31645/2022, giudice Nicola Di Plotti, non notificata, tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“- in via principale -
1) accertare e dichiarare il diritto dell'istante al risarcimento dei danni biologici e psichici patiti, ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, a causa dello scorretto trattamento sanitario posto in essere dai sanitari dell' in base al patto sociale presente Controparte_2
tra il paziente e la struttura ospedaliera;
2) condannare quindi l' al risarcimento nei confronti del signor della somma di CP_1 Parte_1
€ 118.016,70, ricavata mediante l'applicazione delle tabelle del tribunale di Milano, oltre a interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'intervento (11 agosto 2017) al saldo effettivo, per le ragioni esposte in narrativa;
- in via istruttoria -
3) ammettere la prova orale per interrogatorio formale della convenuta sulle circostanze di cui alla narrativa, come saranno meglio indicate e formulate nel prosieguo;
ammettere inoltre la produzione documentale, la prova orale per testimoni e gli altri mezzi di prova che saranno specificamente richiesti nel prosieguo del giudizio, oltre alla prova orale contraria;
4) ammettere una c.t.u. medico legale finalizzata ad accertare:
- se le attività svolte dal personale dell'ospedale nei riguardi dell'attore rispondano a canoni CP_1
di diligenza e di perizia;
- se, considerato il decorso post-operatorio del signor , i relativi danni fisici, come attestati nella Pt_1
documentazione in atti, siano ricollegabili eziologicamente a colpa del convenuto;
- se, in riferimento in particolare al danno incrementale determinato dalla condotta dell'ospedale rispetto al danno iniziale dell'attore, la quantificazione indicata in atti sia congrua o in quale diversa misura si possa determinare ai fini della quantificazione dell'entità dei danni subiti e della loro riconducibilità all'operato della convenuta;
5) condannare infine la convenuta a rimborsare le spese legali e i compensi di causa e della mediazione”;
- in via istruttoria -
- ammettere le istanze istruttorie non accolte e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico la prova orale per interrogatorio formale della pagina 2 di 11 convenuta sulle circostanze di cui alla narrativa e una c.t.u. medico legale ai fini della quantificazione dell'entità dei danni subiti e della loro riconducibilità all'operato della convenuta;
- in ogni caso -
- condannare il convenuto al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Illustrissima Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, per tutte le ragioni dedotte in fatto e in diritto, così giudicare:
In via preliminare:
1. dichiarare inammissibile l'appello promosso dal sig. per difetto di procura alle liti;
Parte_1
2. dichiarare inammissibile l'appello promosso dal sig. per violazione dei requisiti di Parte_1 cui all'art. 342 c.p.c.;
3. rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le ragioni esposte in atti;
Nel merito, in via principale:
4. confermare la sentenza n. 2546/2024 del Tribunale di Milano, Sezione I Civile, Giudice dott. Nicola
Di Plotti, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata il 6.3.2024 nel giudizio R.G. n. 31645/2022, per i motivi esposti in atti e, per l'effetto:
5. rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato e non provato, per tutte le Parte_1
ragioni esposte in fatto e in diritto.
Nel merito, in via subordinata
6. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte appellante, contenere e ridurre l'obbligazione risarcitoria in capo alla concludente negli stretti limiti del giusto e del provato. In ogni caso
7. con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori relativi ad entrambi i giudizi.
In via istruttoria
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso articolate per i motivi esposti in atti;
Si richiede ex art. 210 c.p.c. di ordinare all' territorialmente competente l'esibizione della CP_3
documentazione attestante gli importi eventualmente erogati e/o erogandi al sig. Parte_1
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente argomentare, capitolare, contestare, dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie, anche con escussione di testi, nei termini di legge.
Salvo ogni altro diritto”.
pagina 3 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
(di seguito “ , “ASST” o ) al fine di Controparte_1 CP_1 CP_1
accertarne la responsabilità e vederla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali dallo stesso patiti in conseguenza ai trattamenti sanitari posti in essere dalla struttura convenuta.
L'attore, a fondamento delle proprie pretese, deduceva che:
− in data 11 agosto 2017 veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale a CP_1 seguito di una caduta da un'altezza di circa 4 metri. Veniva ricoverato presso il reparto di ortopedia con diagnosi di “frattura femore destro”. Nello stesso giorno gli veniva applicato un fissatore esterno a ponte provvisorio a livello del femore distale destro;
− il 22 agosto 2017 veniva sottoposto ad intervento per la rimozione del suddetto fissatore e osteosintesi con placca LISS a 11 fori e viti. Nei giorni successivi accusava dolore all'arto e presentava febbre, necessitando di terapia antibiotica;
− veniva dimesso il 15 settembre 2017;
− stante il persistere del blocco articolare al ginocchio destro, il 30 luglio 2018 veniva ricoverato presso l'Istituto Auxologico Italiano per essere sottoposto all'intervento chirurgico di rimozione di placca e viti e osteosintesi del femore destro con innesto osseo autologo. Nella descrizione della cartella clinica di questo specifico intervento chirurgico, risultava la presenza di una lesione da decubito sulla superficie articolare della rotula;
− seguivano le dimissioni in data 2 agosto 2018;
− il 12 dicembre 2019 l'attore veniva nuovamente ricoverato presso l'Istituto Auxologico Italiano e sottoposto ad artromiolisi del ginocchio destro e osteosintesi femorale;
− a seguito di alcuni controlli eseguiti nel gennaio 2021, veniva prospettata la necessità di procedere ad un ulteriore intervento chirurgico di artroprotesi al ginocchio destro;
− infine, dalla consulenza infettivologica effettuata il 2 settembre 2021 emergeva che il paziente, con pregressa frattura del femore destro e sottoposto a numerosi interventi sia al femore che al ginocchio destro, dal 2017 ebbe isolamenti ripetuti da Staphylococcus epidermidis da tamponi da ferita post-chirurgica.
I periti di parte dott. e dott. dopo aver visitato l'attore, certificavano la Persona_1 Persona_2
presenza di un danno alla persona incrementale del 10% rispetto alla menomazione apprezzabile a valle dell'intera vicenda clinica del paziente. L'inabilità temporanea veniva valutata in 69 giorni al 100%, in
120 giorni al 75% e in 240 giorni al 50%.
pagina 4 di 11 A seguito di quanto sin qui sintetizzato, l'attore concludeva chiedendo la condanna della struttura convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti riconducibili alla condotta dei sanitari dell'ospedale lamentando sia la scorretta esecuzione dell'intervento chirurgico, sia il danno CP_1
nosocomiale patito a causa di una inadeguata osservanza delle cautele igieniche presso la medesima struttura.
Si costituiva in giudizio l' evidenziando la mancata Controparte_1
produzione dei documenti sulla base dei quali si sarebbero fondate le allegazioni attoree e depositando,
a dimostrazione del corretto adempimento della prestazione medica effettuata, la TAC coxofemorale del 14 settembre 2017 - attestante il buon esito dell'intervento chirurgico e il corretto posizionamento della placca -, e i referti degli esami colturali effettuati nel corso della degenza presso l'ASST che mostravano tutti esito negativo. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la riduzione della somma eventualmente dovuta.
Alla prima udienza del 18 aprile 2023, il giudice invitava l'attore a regolarizzare la procura conferita all'Avv. Consoletti, trattandosi di atto staccato dall'atto di citazione e non recante riferimenti certi al procedimento in corso. Regolarizzata la procura, alla successiva udienza del 30 maggio 2023 il giudice, su concorde istanza delle parti, assegnava i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Istruita la causa documentalmente, precisate le rispettive conclusioni e spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2546/2024 resa nelle forme di cui all'art. 281-sexies
c.p.c., così decideva:
“1) Rigetta le domande di Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell' Parte_1 [...]
, liquidate in € 9.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese Controparte_1 generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge”.
Il giudicante motivava il rigetto delle richieste risarcitorie ritenendo non provato il nesso di causalità tra la condotta del e i danni patiti dall'attore, avendo lo stesso prodotto i documenti relativi alla CP_1 degenza del 2018 presso l'Istituto Auxologico oltre i termini di legge assegnati. Rilevata
l'inammissibilità degli stessi, ritenendo che la documentazione allegata nei termini fosse insufficiente a dimostrare il nesso causale e, conseguentemente, reputando inammissibile la CTU perché esplorativa, rigettava le domande attoree.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 15 luglio 2024, lamentando, con un unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., l'erronea valutazione delle prove e la mancata ammissione della CTU senza giustificato motivo.
pagina 5 di 11 Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto della procura alle liti in quanto, come già rilevato dal Giudice di prime cure, si tratterebbe di atto staccato dalla citazione e non recante riferimenti certi al procedimento in corso. Ha altresì contestato il motivo d'appello formulato, chiedendone il rigetto e depositando, a riprova dell'infondatezza dello stesso, un documento mai prima d'ora prodotto per causa ad essa non imputabile.
Alla prima udienza del 7 gennaio 2025 il Consigliere istruttore, rilevato come non sussistessero ipotesi conciliative, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza dell'11 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione al collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 40 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnava altresì termine perentorio alle parti sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli scritti conclusionali e le note d'udienza, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 18.3.2025.
La Corte rileva, in via preliminare, che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di procura alle liti sollevata dal sia priva di pregio e vada, pertanto, respinta. CP_1
L'art. 83, co. 3, c.p.c. prescrive al riguardo che “la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”.
Rispetto a quanto quindi previsto dall'art. 83, co. 3, c.p.c., questa Corte non ravvisa un'ipotesi di inammissibilità della procura alle liti conferita al difensore di parte appellante, poiché la procura rilasciata su un foglio separato ma allegato all'atto difensivo mediante strumenti informatici, va considerata apposta in calce, così come puntualmente prescritto dal dato normativo. Neppure viene ravvisata una carenza di specificità in merito alla mancata indicazione del procedimento cui la procura si riferisce: la “collocazione topografica” della procura – cioè il fatto che la stessa sia apposta su foglio separato ma allegato all'atto di citazione – fa sì che la stessa si consideri conferita per il giudizio cui si riferisce l'atto introduttivo anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, a meno ovviamente di esplicite indicazioni contrarie. In tale soluzione a venire in rilievo sono la centralità del diritto di difesa e anche il principio che impone di pagina 6 di 11 evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all'accesso ad un tribunale.
Inoltre, la seconda procura depositata in primo grado e ritenuta valida dal primo giudice, è una procura generale, riferita quindi all'intero giudizio che si sviluppa nei suoi diversi gradi. Pertanto, l'effetto è quello di produrre l'estensione della procura stessa ad un successivo grado, abilitando il difensore alla proposizione dell'appello senza ravvisare alcun difetto di rappresentanza. Questa Corte, pertanto, ritiene completo il riferimento della procura a questo giudizio.
Superata l'eccezione di inammissibilità, la Corte osserva che nel merito l'appello non meriti accoglimento e debba essere rigettato.
Ebbene, al fine del corretto esame delle motivazioni che conducono questa Corte alla reiezione del gravame formulato da si reputa opportuno esaminare quanto rilevato dalla struttura Parte_1
sanitaria nella comparsa di costituzione in appello, in quanto logicamente connesso al suddetto rigetto.
Secondo quanto eccepito dal nel proprio atto introduttivo – nonché ribadito nella comparsa CP_1
conclusionale – l'odierno appellante avrebbe consapevolmente omesso di riportare in giudizio un fatto di portata dirimente, ossia la sottoposizione ad un ulteriore intervento chirurgico in data 22 febbraio
2018 per “rimozione parziale dei mezzi di sintesi e rinnovo della sintesi del femore destro (3 viti) +
ABG” presso altra struttura sanitaria. A sostegno delle anzidette difese, l'Asst ha pertanto prodotto in questo grado giudizio - allegandolo al proprio atto difensivo - un nuovo documento di cui ha potuto prendere conoscenza soltanto una volta spirati i termini concessi dal giudice in primo grado (cfr. doc. 5 appellato).
In effetti, nel corso del giudizio di prime cure, depositava oltre il termine del 31 Parte_1
luglio 2023 concesso in udienza ai sensi art. 183, co. 6, c.p.c., una documentazione medica che, a pag.
8, nell'anamnesi del paziente, rendeva nota l'avvenuta esecuzione di un ulteriore intervento chirurgico effettuato il 22 febbraio 2018, mai menzionato in primo grado dall'appellante e neanche dal perito di parte.
Va al riguardo precisato che questa Corte ritiene ammissibile il nuovo documento prodotto dal stante l'accertata impossibilità dello stesso di produrlo in primo grado. Il divieto dello ius CP_1
novorum è disciplinato dall'art. 345 c.p.c. che, al terzo comma, estende l'inammissibilità della proposizione in appello anche ai nuovi mezzi di prova ed ai nuovi documenti, con esplicita deroga soltanto nel caso impossibilità di parte alla produzione o riproduzione per cause ad essa non imputabili.
Nel caso di specie, le complessive circostanze depongono per l'ammissibilità del nuovo documento, in quanto la parte ha indubbiamente dimostrato di non aver potuto produrlo nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, trattandosi di documentazione che era nella sola disponibilità del pagina 7 di 11 paziente e di cui il è venuto a conoscenza solo durante il giudizio di prime Parte_1 CP_1
cure a preclusioni istruttorie già maturate.
A questo punto, alla luce del nuovo elemento probatorio posta all'attenzione della Corte, che risulta peraltro dirimente per determinare l'esito della controversia, bisogna soffermarsi sull'eventuale sussistenza del nesso di causalità rispetto ai danni patiti dall'appellante e, al tal riguardo, occorre svolgere il seguente inquadramento de iure.
Nel contesto della responsabilità sanitaria, il paziente che intende ottenere un risarcimento per i danni subiti deve dimostrare il nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso subito. Non è invece tenuto a provare la violazione delle leges artis durante l'esecuzione della prestazione sanitaria;
questo onere ricade sulla struttura sanitaria o sul professionista, che devono contestare la domanda di risarcimento dimostrando la correttezza della prestazione o che l'inadempimento è dovuto a una causa non imputabile (cfr. Cass. ord. n. 5922/2024). Questo implica che il paziente deve fornire prove sufficienti, chiare e specifiche per dimostrare che il danno è una conseguenza diretta della condotta attiva od omissiva del sanitario.
Inoltre, il giudizio causale in ambito civile richiede un approccio deduttivo basato sugli elementi disponibili nel caso concreto secondo la probabilità logica: la valutazione deve tener conto degli elementi di conferma che supportano l'ipotesi di causalità e, contemporaneamente, escludere spiegazioni alternative, pervenendo ad un accertamento causale che sia logico e fondato sull'analisi concreta delle prove. Ebbene, nel caso oggetto della presente controversia, si ritiene non provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il danno subito da Parte_1
escludendo un'ipotesi di responsabilità sanitaria nella vicenda in esame non solo in merito alla dedotta scorrettezza nell'esecuzione dell'intervento da parte del ma anche relativamente al danno CP_1
nosocomiale lamentato.
A sostegno di quanto dedotto depongono diversi elementi: in prima analisi si rileva che il danneggiato non ha compiutamente provato - attraverso le allegazioni ritenute ammissibili in primo grado - il danno subito, in quanto né la documentazione medica del 2021 dell'Istituto Auxologico (all. 6 atto di costituzione ) né le cartelle del ricovero del 2017 presso il (cartelle ricovero 1, 2, 3, 4, Pt_1 CP_1
5 allegate alla memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. ), risultano prove documentali sufficienti a Pt_1
dimostrare la sussistenza del nesso causale.
In secondo luogo, il nuovo documento allegato dalla parte appellata e ammesso in questo giudizio depone per il medesimo esito. A pag. 4 dello stesso si legge, infatti, “il 22.02.18 sottoposto ad intervento di rimozione parziale dei mezzi di sintesi e rinnovo della sintesi del femore destro (3 viti) +
ABG”.
pagina 8 di 11 La sottoposizione dell'appellante ad un ulteriore intervento nel febbraio del 2018 presso altra struttura, si pone, ad avviso della Corte, come causa alternativa dell'evento, idonea ad interrompere il nesso di causalità dedotto dall'appellante, per la possibilità che i danni lamentati siano piuttosto riconducibili a quell'intervento e non a quello contestato al CP_4
quanto appena motivato, inoltre, l'allegazione dei doc. 3 e 4 da parte della struttura convenuta,
[...]
quali prove documentali tese a comprovare l'avvenuto esatto adempimento della prestazione sanitaria.
Il primo documento riporta il referto della TAC coxo-femorale effettuata al paziente in data 14 settembre 2017 (ovvero a 22 giorni dall'intervento e a 1 giorno dalle dimissioni da e CP_1
conferma il buon esito dell'intervento chirurgico ed il corretto posizionamento della placca;
il secondo, contiene invece tutti gli esami colturali effettuati dal paziente presso l' che hanno sempre dato CP_1
esito negativo, confermando così l'assenza di processi infettivi in corso al momento del ricovero.
Inoltre, lo stesso consulente di parte in primo grado ha evidenziato che la positività allo Staphylococcus epidermis si è rivelata solo durante il ricovero presso l'Auxologico nel luglio 2018, ma la tardiva produzione da parte dell'appellante della cartella clinica della degenza presso l'Istituto Auxologico e la rilevata sottoposizione dello stesso ad un nuovo intervento nel febbraio del 2018, non consentono di affermare che le condotte del siano causalmente ricollegabili “più probabilmente che non” ai CP_1 danni patiti dall'appellante.
Dai rilevi sopra esposti emerge l'insufficienza probatoria e la mancata dimostrazione degli elementi fondamentali tesi a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta medica e i danni subiti da
Parte_1
In merito al mancato esperimento di CTU durante il primo grado di giudizio e lamentato in questa sede dall'appellante va rilevato che il costante e più recente orientamento della Corte dispone che “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (Cass. 06/12/2019, n. 31886; Cass. ordinanza n.
19631/2020). La Corte ritiene pertanto corretta la statuizione del primo giudice sul punto.
Tutto quanto detto depone per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
pagina 9 di 11 Spese
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 e succ. mod., con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti, stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria, poiché assente nel presente grado.
Parte appellante ha dichiarato, nell'atto di appello, di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato con delibera 9.6.2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.
Osserva la Corte che ai sensi dell'articolo 120 DPR 115/2002, “La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale”.
La Suprema Corte ha affermato, nella Ordinanza n. 13894 del 06/07/2020 che “in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 120 del d.P.R. n. 115 del 2002 - che determina la perdita di efficacia dell'ammissione al beneficio per la parte rimasta soccombente in primo grado, salvo per il caso di costituzione nel processo penale, per esercitare ivi l'azione di risarcimento del danno - non preclude al beneficiario, rimasto soccombente in prime cure, di giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sé sfavorevole, purché lo stesso, in presenza delle condizioni necessarie, proponga nuova istanza di ammissione al beneficio per il grado successivo, in relazione alla quale il competente consiglio dell'ordine ed il Tribunale sono tenuti a rivalutare i presupposti di cui al T.U. delle spese di giustizia”.
L'appellante, soccombente in primo grado, non può quindi giovarsi della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il primo grado di giudizio, dovendo provvedere a richiederne una nuova anche per questo grado d'appello.
Allo stato, pertanto, non sussistono i presupposti per liquidare in favore dell'avvocato i compensi previsti.
Viene, inoltre, dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 13 comma 1-quater del d.p.r.
n.115/2002 (così come inserito dall'art. 1 co.17 D 228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
contro avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_1
Milano n. 2546/2024, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata;
b) condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, liquidate in complessivi € 9.991,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
c) dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'art. 13 comma 1-quater del dpr n. 115/2002 (così come inserito dall'art. 1 co.17 D 228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Giovanna Ferrero Maria Caterina Chiulli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2113/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), residente a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura, dall'Avv. Daniele Consoletti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Rho, in Via Santorre di Santarosa n. 1;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Olga Mazzolani e Fabrizia Torre ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Piazza Ospedale Maggiore n. 3;
APPELLATA
Avente ad oggetto: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“- in via principale e nel merito -
pagina 1 di 11 - accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, questo appello e, in riforma della sentenza n.
2546/2024, pubblicata il 6 marzo 2024, repertorio n. 894/2024 del 7 marzo 2024, resa inter partes dal tribunale di Milano, nell'ambito del procedimento r.g. n. 31645/2022, giudice Nicola Di Plotti, non notificata, tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“- in via principale -
1) accertare e dichiarare il diritto dell'istante al risarcimento dei danni biologici e psichici patiti, ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, a causa dello scorretto trattamento sanitario posto in essere dai sanitari dell' in base al patto sociale presente Controparte_2
tra il paziente e la struttura ospedaliera;
2) condannare quindi l' al risarcimento nei confronti del signor della somma di CP_1 Parte_1
€ 118.016,70, ricavata mediante l'applicazione delle tabelle del tribunale di Milano, oltre a interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'intervento (11 agosto 2017) al saldo effettivo, per le ragioni esposte in narrativa;
- in via istruttoria -
3) ammettere la prova orale per interrogatorio formale della convenuta sulle circostanze di cui alla narrativa, come saranno meglio indicate e formulate nel prosieguo;
ammettere inoltre la produzione documentale, la prova orale per testimoni e gli altri mezzi di prova che saranno specificamente richiesti nel prosieguo del giudizio, oltre alla prova orale contraria;
4) ammettere una c.t.u. medico legale finalizzata ad accertare:
- se le attività svolte dal personale dell'ospedale nei riguardi dell'attore rispondano a canoni CP_1
di diligenza e di perizia;
- se, considerato il decorso post-operatorio del signor , i relativi danni fisici, come attestati nella Pt_1
documentazione in atti, siano ricollegabili eziologicamente a colpa del convenuto;
- se, in riferimento in particolare al danno incrementale determinato dalla condotta dell'ospedale rispetto al danno iniziale dell'attore, la quantificazione indicata in atti sia congrua o in quale diversa misura si possa determinare ai fini della quantificazione dell'entità dei danni subiti e della loro riconducibilità all'operato della convenuta;
5) condannare infine la convenuta a rimborsare le spese legali e i compensi di causa e della mediazione”;
- in via istruttoria -
- ammettere le istanze istruttorie non accolte e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico la prova orale per interrogatorio formale della pagina 2 di 11 convenuta sulle circostanze di cui alla narrativa e una c.t.u. medico legale ai fini della quantificazione dell'entità dei danni subiti e della loro riconducibilità all'operato della convenuta;
- in ogni caso -
- condannare il convenuto al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Illustrissima Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, per tutte le ragioni dedotte in fatto e in diritto, così giudicare:
In via preliminare:
1. dichiarare inammissibile l'appello promosso dal sig. per difetto di procura alle liti;
Parte_1
2. dichiarare inammissibile l'appello promosso dal sig. per violazione dei requisiti di Parte_1 cui all'art. 342 c.p.c.;
3. rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le ragioni esposte in atti;
Nel merito, in via principale:
4. confermare la sentenza n. 2546/2024 del Tribunale di Milano, Sezione I Civile, Giudice dott. Nicola
Di Plotti, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata il 6.3.2024 nel giudizio R.G. n. 31645/2022, per i motivi esposti in atti e, per l'effetto:
5. rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato e non provato, per tutte le Parte_1
ragioni esposte in fatto e in diritto.
Nel merito, in via subordinata
6. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte appellante, contenere e ridurre l'obbligazione risarcitoria in capo alla concludente negli stretti limiti del giusto e del provato. In ogni caso
7. con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori relativi ad entrambi i giudizi.
In via istruttoria
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso articolate per i motivi esposti in atti;
Si richiede ex art. 210 c.p.c. di ordinare all' territorialmente competente l'esibizione della CP_3
documentazione attestante gli importi eventualmente erogati e/o erogandi al sig. Parte_1
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente argomentare, capitolare, contestare, dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie, anche con escussione di testi, nei termini di legge.
Salvo ogni altro diritto”.
pagina 3 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
(di seguito “ , “ASST” o ) al fine di Controparte_1 CP_1 CP_1
accertarne la responsabilità e vederla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali dallo stesso patiti in conseguenza ai trattamenti sanitari posti in essere dalla struttura convenuta.
L'attore, a fondamento delle proprie pretese, deduceva che:
− in data 11 agosto 2017 veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale a CP_1 seguito di una caduta da un'altezza di circa 4 metri. Veniva ricoverato presso il reparto di ortopedia con diagnosi di “frattura femore destro”. Nello stesso giorno gli veniva applicato un fissatore esterno a ponte provvisorio a livello del femore distale destro;
− il 22 agosto 2017 veniva sottoposto ad intervento per la rimozione del suddetto fissatore e osteosintesi con placca LISS a 11 fori e viti. Nei giorni successivi accusava dolore all'arto e presentava febbre, necessitando di terapia antibiotica;
− veniva dimesso il 15 settembre 2017;
− stante il persistere del blocco articolare al ginocchio destro, il 30 luglio 2018 veniva ricoverato presso l'Istituto Auxologico Italiano per essere sottoposto all'intervento chirurgico di rimozione di placca e viti e osteosintesi del femore destro con innesto osseo autologo. Nella descrizione della cartella clinica di questo specifico intervento chirurgico, risultava la presenza di una lesione da decubito sulla superficie articolare della rotula;
− seguivano le dimissioni in data 2 agosto 2018;
− il 12 dicembre 2019 l'attore veniva nuovamente ricoverato presso l'Istituto Auxologico Italiano e sottoposto ad artromiolisi del ginocchio destro e osteosintesi femorale;
− a seguito di alcuni controlli eseguiti nel gennaio 2021, veniva prospettata la necessità di procedere ad un ulteriore intervento chirurgico di artroprotesi al ginocchio destro;
− infine, dalla consulenza infettivologica effettuata il 2 settembre 2021 emergeva che il paziente, con pregressa frattura del femore destro e sottoposto a numerosi interventi sia al femore che al ginocchio destro, dal 2017 ebbe isolamenti ripetuti da Staphylococcus epidermidis da tamponi da ferita post-chirurgica.
I periti di parte dott. e dott. dopo aver visitato l'attore, certificavano la Persona_1 Persona_2
presenza di un danno alla persona incrementale del 10% rispetto alla menomazione apprezzabile a valle dell'intera vicenda clinica del paziente. L'inabilità temporanea veniva valutata in 69 giorni al 100%, in
120 giorni al 75% e in 240 giorni al 50%.
pagina 4 di 11 A seguito di quanto sin qui sintetizzato, l'attore concludeva chiedendo la condanna della struttura convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti riconducibili alla condotta dei sanitari dell'ospedale lamentando sia la scorretta esecuzione dell'intervento chirurgico, sia il danno CP_1
nosocomiale patito a causa di una inadeguata osservanza delle cautele igieniche presso la medesima struttura.
Si costituiva in giudizio l' evidenziando la mancata Controparte_1
produzione dei documenti sulla base dei quali si sarebbero fondate le allegazioni attoree e depositando,
a dimostrazione del corretto adempimento della prestazione medica effettuata, la TAC coxofemorale del 14 settembre 2017 - attestante il buon esito dell'intervento chirurgico e il corretto posizionamento della placca -, e i referti degli esami colturali effettuati nel corso della degenza presso l'ASST che mostravano tutti esito negativo. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la riduzione della somma eventualmente dovuta.
Alla prima udienza del 18 aprile 2023, il giudice invitava l'attore a regolarizzare la procura conferita all'Avv. Consoletti, trattandosi di atto staccato dall'atto di citazione e non recante riferimenti certi al procedimento in corso. Regolarizzata la procura, alla successiva udienza del 30 maggio 2023 il giudice, su concorde istanza delle parti, assegnava i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Istruita la causa documentalmente, precisate le rispettive conclusioni e spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2546/2024 resa nelle forme di cui all'art. 281-sexies
c.p.c., così decideva:
“1) Rigetta le domande di Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell' Parte_1 [...]
, liquidate in € 9.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese Controparte_1 generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge”.
Il giudicante motivava il rigetto delle richieste risarcitorie ritenendo non provato il nesso di causalità tra la condotta del e i danni patiti dall'attore, avendo lo stesso prodotto i documenti relativi alla CP_1 degenza del 2018 presso l'Istituto Auxologico oltre i termini di legge assegnati. Rilevata
l'inammissibilità degli stessi, ritenendo che la documentazione allegata nei termini fosse insufficiente a dimostrare il nesso causale e, conseguentemente, reputando inammissibile la CTU perché esplorativa, rigettava le domande attoree.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 15 luglio 2024, lamentando, con un unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., l'erronea valutazione delle prove e la mancata ammissione della CTU senza giustificato motivo.
pagina 5 di 11 Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto della procura alle liti in quanto, come già rilevato dal Giudice di prime cure, si tratterebbe di atto staccato dalla citazione e non recante riferimenti certi al procedimento in corso. Ha altresì contestato il motivo d'appello formulato, chiedendone il rigetto e depositando, a riprova dell'infondatezza dello stesso, un documento mai prima d'ora prodotto per causa ad essa non imputabile.
Alla prima udienza del 7 gennaio 2025 il Consigliere istruttore, rilevato come non sussistessero ipotesi conciliative, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza dell'11 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione al collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 40 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnava altresì termine perentorio alle parti sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli scritti conclusionali e le note d'udienza, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 18.3.2025.
La Corte rileva, in via preliminare, che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di procura alle liti sollevata dal sia priva di pregio e vada, pertanto, respinta. CP_1
L'art. 83, co. 3, c.p.c. prescrive al riguardo che “la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”.
Rispetto a quanto quindi previsto dall'art. 83, co. 3, c.p.c., questa Corte non ravvisa un'ipotesi di inammissibilità della procura alle liti conferita al difensore di parte appellante, poiché la procura rilasciata su un foglio separato ma allegato all'atto difensivo mediante strumenti informatici, va considerata apposta in calce, così come puntualmente prescritto dal dato normativo. Neppure viene ravvisata una carenza di specificità in merito alla mancata indicazione del procedimento cui la procura si riferisce: la “collocazione topografica” della procura – cioè il fatto che la stessa sia apposta su foglio separato ma allegato all'atto di citazione – fa sì che la stessa si consideri conferita per il giudizio cui si riferisce l'atto introduttivo anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, a meno ovviamente di esplicite indicazioni contrarie. In tale soluzione a venire in rilievo sono la centralità del diritto di difesa e anche il principio che impone di pagina 6 di 11 evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all'accesso ad un tribunale.
Inoltre, la seconda procura depositata in primo grado e ritenuta valida dal primo giudice, è una procura generale, riferita quindi all'intero giudizio che si sviluppa nei suoi diversi gradi. Pertanto, l'effetto è quello di produrre l'estensione della procura stessa ad un successivo grado, abilitando il difensore alla proposizione dell'appello senza ravvisare alcun difetto di rappresentanza. Questa Corte, pertanto, ritiene completo il riferimento della procura a questo giudizio.
Superata l'eccezione di inammissibilità, la Corte osserva che nel merito l'appello non meriti accoglimento e debba essere rigettato.
Ebbene, al fine del corretto esame delle motivazioni che conducono questa Corte alla reiezione del gravame formulato da si reputa opportuno esaminare quanto rilevato dalla struttura Parte_1
sanitaria nella comparsa di costituzione in appello, in quanto logicamente connesso al suddetto rigetto.
Secondo quanto eccepito dal nel proprio atto introduttivo – nonché ribadito nella comparsa CP_1
conclusionale – l'odierno appellante avrebbe consapevolmente omesso di riportare in giudizio un fatto di portata dirimente, ossia la sottoposizione ad un ulteriore intervento chirurgico in data 22 febbraio
2018 per “rimozione parziale dei mezzi di sintesi e rinnovo della sintesi del femore destro (3 viti) +
ABG” presso altra struttura sanitaria. A sostegno delle anzidette difese, l'Asst ha pertanto prodotto in questo grado giudizio - allegandolo al proprio atto difensivo - un nuovo documento di cui ha potuto prendere conoscenza soltanto una volta spirati i termini concessi dal giudice in primo grado (cfr. doc. 5 appellato).
In effetti, nel corso del giudizio di prime cure, depositava oltre il termine del 31 Parte_1
luglio 2023 concesso in udienza ai sensi art. 183, co. 6, c.p.c., una documentazione medica che, a pag.
8, nell'anamnesi del paziente, rendeva nota l'avvenuta esecuzione di un ulteriore intervento chirurgico effettuato il 22 febbraio 2018, mai menzionato in primo grado dall'appellante e neanche dal perito di parte.
Va al riguardo precisato che questa Corte ritiene ammissibile il nuovo documento prodotto dal stante l'accertata impossibilità dello stesso di produrlo in primo grado. Il divieto dello ius CP_1
novorum è disciplinato dall'art. 345 c.p.c. che, al terzo comma, estende l'inammissibilità della proposizione in appello anche ai nuovi mezzi di prova ed ai nuovi documenti, con esplicita deroga soltanto nel caso impossibilità di parte alla produzione o riproduzione per cause ad essa non imputabili.
Nel caso di specie, le complessive circostanze depongono per l'ammissibilità del nuovo documento, in quanto la parte ha indubbiamente dimostrato di non aver potuto produrlo nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, trattandosi di documentazione che era nella sola disponibilità del pagina 7 di 11 paziente e di cui il è venuto a conoscenza solo durante il giudizio di prime Parte_1 CP_1
cure a preclusioni istruttorie già maturate.
A questo punto, alla luce del nuovo elemento probatorio posta all'attenzione della Corte, che risulta peraltro dirimente per determinare l'esito della controversia, bisogna soffermarsi sull'eventuale sussistenza del nesso di causalità rispetto ai danni patiti dall'appellante e, al tal riguardo, occorre svolgere il seguente inquadramento de iure.
Nel contesto della responsabilità sanitaria, il paziente che intende ottenere un risarcimento per i danni subiti deve dimostrare il nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso subito. Non è invece tenuto a provare la violazione delle leges artis durante l'esecuzione della prestazione sanitaria;
questo onere ricade sulla struttura sanitaria o sul professionista, che devono contestare la domanda di risarcimento dimostrando la correttezza della prestazione o che l'inadempimento è dovuto a una causa non imputabile (cfr. Cass. ord. n. 5922/2024). Questo implica che il paziente deve fornire prove sufficienti, chiare e specifiche per dimostrare che il danno è una conseguenza diretta della condotta attiva od omissiva del sanitario.
Inoltre, il giudizio causale in ambito civile richiede un approccio deduttivo basato sugli elementi disponibili nel caso concreto secondo la probabilità logica: la valutazione deve tener conto degli elementi di conferma che supportano l'ipotesi di causalità e, contemporaneamente, escludere spiegazioni alternative, pervenendo ad un accertamento causale che sia logico e fondato sull'analisi concreta delle prove. Ebbene, nel caso oggetto della presente controversia, si ritiene non provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il danno subito da Parte_1
escludendo un'ipotesi di responsabilità sanitaria nella vicenda in esame non solo in merito alla dedotta scorrettezza nell'esecuzione dell'intervento da parte del ma anche relativamente al danno CP_1
nosocomiale lamentato.
A sostegno di quanto dedotto depongono diversi elementi: in prima analisi si rileva che il danneggiato non ha compiutamente provato - attraverso le allegazioni ritenute ammissibili in primo grado - il danno subito, in quanto né la documentazione medica del 2021 dell'Istituto Auxologico (all. 6 atto di costituzione ) né le cartelle del ricovero del 2017 presso il (cartelle ricovero 1, 2, 3, 4, Pt_1 CP_1
5 allegate alla memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. ), risultano prove documentali sufficienti a Pt_1
dimostrare la sussistenza del nesso causale.
In secondo luogo, il nuovo documento allegato dalla parte appellata e ammesso in questo giudizio depone per il medesimo esito. A pag. 4 dello stesso si legge, infatti, “il 22.02.18 sottoposto ad intervento di rimozione parziale dei mezzi di sintesi e rinnovo della sintesi del femore destro (3 viti) +
ABG”.
pagina 8 di 11 La sottoposizione dell'appellante ad un ulteriore intervento nel febbraio del 2018 presso altra struttura, si pone, ad avviso della Corte, come causa alternativa dell'evento, idonea ad interrompere il nesso di causalità dedotto dall'appellante, per la possibilità che i danni lamentati siano piuttosto riconducibili a quell'intervento e non a quello contestato al CP_4
quanto appena motivato, inoltre, l'allegazione dei doc. 3 e 4 da parte della struttura convenuta,
[...]
quali prove documentali tese a comprovare l'avvenuto esatto adempimento della prestazione sanitaria.
Il primo documento riporta il referto della TAC coxo-femorale effettuata al paziente in data 14 settembre 2017 (ovvero a 22 giorni dall'intervento e a 1 giorno dalle dimissioni da e CP_1
conferma il buon esito dell'intervento chirurgico ed il corretto posizionamento della placca;
il secondo, contiene invece tutti gli esami colturali effettuati dal paziente presso l' che hanno sempre dato CP_1
esito negativo, confermando così l'assenza di processi infettivi in corso al momento del ricovero.
Inoltre, lo stesso consulente di parte in primo grado ha evidenziato che la positività allo Staphylococcus epidermis si è rivelata solo durante il ricovero presso l'Auxologico nel luglio 2018, ma la tardiva produzione da parte dell'appellante della cartella clinica della degenza presso l'Istituto Auxologico e la rilevata sottoposizione dello stesso ad un nuovo intervento nel febbraio del 2018, non consentono di affermare che le condotte del siano causalmente ricollegabili “più probabilmente che non” ai CP_1 danni patiti dall'appellante.
Dai rilevi sopra esposti emerge l'insufficienza probatoria e la mancata dimostrazione degli elementi fondamentali tesi a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta medica e i danni subiti da
Parte_1
In merito al mancato esperimento di CTU durante il primo grado di giudizio e lamentato in questa sede dall'appellante va rilevato che il costante e più recente orientamento della Corte dispone che “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (Cass. 06/12/2019, n. 31886; Cass. ordinanza n.
19631/2020). La Corte ritiene pertanto corretta la statuizione del primo giudice sul punto.
Tutto quanto detto depone per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
pagina 9 di 11 Spese
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 e succ. mod., con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti, stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria, poiché assente nel presente grado.
Parte appellante ha dichiarato, nell'atto di appello, di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato con delibera 9.6.2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.
Osserva la Corte che ai sensi dell'articolo 120 DPR 115/2002, “La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale”.
La Suprema Corte ha affermato, nella Ordinanza n. 13894 del 06/07/2020 che “in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 120 del d.P.R. n. 115 del 2002 - che determina la perdita di efficacia dell'ammissione al beneficio per la parte rimasta soccombente in primo grado, salvo per il caso di costituzione nel processo penale, per esercitare ivi l'azione di risarcimento del danno - non preclude al beneficiario, rimasto soccombente in prime cure, di giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sé sfavorevole, purché lo stesso, in presenza delle condizioni necessarie, proponga nuova istanza di ammissione al beneficio per il grado successivo, in relazione alla quale il competente consiglio dell'ordine ed il Tribunale sono tenuti a rivalutare i presupposti di cui al T.U. delle spese di giustizia”.
L'appellante, soccombente in primo grado, non può quindi giovarsi della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il primo grado di giudizio, dovendo provvedere a richiederne una nuova anche per questo grado d'appello.
Allo stato, pertanto, non sussistono i presupposti per liquidare in favore dell'avvocato i compensi previsti.
Viene, inoltre, dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 13 comma 1-quater del d.p.r.
n.115/2002 (così come inserito dall'art. 1 co.17 D 228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
contro avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_1
Milano n. 2546/2024, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata;
b) condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, liquidate in complessivi € 9.991,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
c) dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'art. 13 comma 1-quater del dpr n. 115/2002 (così come inserito dall'art. 1 co.17 D 228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Giovanna Ferrero Maria Caterina Chiulli
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